PROGETTO DI LEGGE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1426
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MALAVASI, FURFARO, GIRELLI
Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza svolta dal caregiver familiare
Presentata il 25 settembre 2023
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge ha come obiettivo il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo del caregiver familiare, definito come «la persona che responsabilmente assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, o di un familiare o di un affine anche non convivente entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare anche non convivente entro il terzo grado, che, a causa di malattia, anche oncologica, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, oppure di una persona nelle medesime condizioni con cui abbia comprovata relazione affettiva o amicale stabile».
La rete europea delle organizzazioni che rappresentano i caregiver e di coloro che svolgono ricerca in questo campo, EUROCARERS, definisce infatti il caregiver familiare come una persona che, in veste non professionale, si prende cura di un familiare, un amico o un vicino di casa che, in quanto malato, fragile o disabile, ha necessità di aiuto. Una più ampia descrizione è desumibile dalla Carta europea del caregiver familiare elaborata dalla Confederazione delle organizzazioni di famiglia con persone disabili dell'Unione europea. In sintesi si può affermare che il caregiver familiare risponde al bisogno affettivo, relazionale e di sicurezza del proprio caro, effettua il disbrigo di pratiche amministrative, si rapporta con gli operatori dei servizi e si prende cura, direttamente o con l'aiuto di terzi, del supporto alle funzioni di vita quotidiana delle persone assistite.
Nell'ordinamento una prima definizione di caregiver è stata introdotta dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che ha altresì istituito un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, successivamente incrementato di 5 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività prestata dal caregiver familiare. Il successivo decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ha trasferito la gestione del Fondo, che oggi viene ripartito annualmente tra le regioni, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, modificandone la originaria finalità. In aggiunta a tale stanziamento, nella consapevolezza della necessità di portare a compimento una riforma di sistema, la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha istituito un nuovo fondo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che prevede la copertura per la realizzazione di un intervento legislativo a favore dei caregiver familiari.
Nonostante l'introduzione nel nostro ordinamento di un riconoscimento, seppur minimo, della figura del caregiver, il 3 ottobre 2022 il Comitato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sui diritti delle persone con disabilità ha richiamato l'Italia per la mancanza di tutela giuridica dei caregiver, accertando così la violazione degli obblighi internazionali assunti con la ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità adottata il 13 dicembre 2006 a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge 3 marzo 2009, n. 18. In quel caso il Comitato si è espresso a seguito della denuncia presentata da una cittadina italiana, caregiver di marito e figlia, entrambi con disabilità, la quale sosteneva che il mancato riconoscimento legale e di un supporto socio-economico penalizzava lei e i suoi cari dal punto di vista sia professionale che della salute. Nella pronuncia, il Comitato ha ribadito che i diritti dei caregiver familiari sono necessari sia alla tutela delle persone con disabilità sia al caregiver stesso, invitando il Governo italiano a rispondere entro centottanta giorni, indicando le misure correttive intraprese, e a corrispondere un risarcimento in favore della famiglia.
A tutt'oggi non esiste un dato ufficiale sul numero dei caregiver familiari presenti in Italia e questo rende evidente l'invisibilità del fenomeno. I dati salienti sul loro numero in Italia sono contenuti nell'indagine dell'Istituto nazionale di statistica del 2018 sulla «Conciliazione tra lavoro e famiglia», secondo cui sarebbero oltre 2.800.000 (pari al 7,7 per cento della popolazione) le persone che assistono regolarmente figli o altri parenti di età pari o superiore a quindici anni in quanto malati, disabili o anziani. Si tratta del 9,4 per cento delle donne tra 18 e 64 anni e del 5,9 per cento degli uomini nella stessa fascia d'età, mentre nella fascia d'età da 45 a 64 anni la percentuale sale al 12,2 per cento. Tra questi, poi, quasi 650.000 persone si occupano contemporaneamente sia di figli minori di quindici anni sia di altri familiari malati, disabili o anziani.
Prendersi cura di un figlio, di una persona cara non autosufficiente o di una persona con disabilità è un impegno quotidiano complesso che richiede energia, tempo e risorse.
Si stima che il caregiver familiare svolga mediamente sette ore al giorno di assistenza diretta e undici ore di sorveglianza, per una media da otto a dieci anni nel caso di persone anziane dipendenti, per tutta la vita nel caso di disabilità congenita. La funzione svolta dal caregiver familiare ha forti impatti emotivi, relazionali, lavorativi (il 66 per cento dei caregiver ha dovuto lasciare il lavoro), di salute (le persone che prestano cura per più di cinquanta ore alla settimana hanno, rispetto ai coetanei, una probabilità doppia di avere problemi di salute) ed economici (perdita del reddito derivante da lavoro, spese sanitarie e assistenziali eccetera).
L'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha evidenziato ancora una volta come il lavoro di cura sia un bisogno collettivo e insieme un bene sociale e ha fatto emergere, al tempo stesso, punti di debolezza e fragilità strutturali che impediscono, nel nostro Paese, di assumerlo come paradigma di interesse generale.
Il caregiver familiare è diventata infatti una figura fondamentale dell'attuale sistema di welfare del nostro Paese. È quindi improcrastinabile l'esigenza di disciplinare il suo riconoscimento e sostegno (come già avviene in molti altri Stati membri dell'Unione europea). Ciò per valorizzarne la funzione sociale, ma anche perché gli siano riconosciuti diritti quali l'informazione, la formazione, il sollievo e il supporto nelle emergenze, la valorizzazione delle competenze acquisite, forme di defiscalizzazione delle spese di cura e politiche di conciliazione.
Il caregiver familiare è una figura che oggi si auto-organizza per far fronte ai bisogni di assistenza dei propri cari non più autonomi e vive un carico emotivo e psicofisico molto importante che impatta inevitabilmente su tutte le dimensioni della vita. La sua attività e la sua dedizione, però, non devono sostituire le prestazioni e i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, di cui deve essere beneficiaria la persona assistita, ma integrarli e valorizzarli in un'ottica di collaborazione nel garantire un contesto inclusivo e solidale.
La condizione di caregiver familiare comporta quasi sempre l'abbandono dell'attività lavorativa e la perdita di un sostentamento economico proprio, con la conseguenza di una condizione di dipendenza economica da altri, non di rado del medesimo congiunto con disabilità di cui si occupa. È, pertanto, necessario prevedere per il caregiver strumenti adeguati, quali ad esempio specifici interventi in materia assistenziale, anche di natura economica, la copertura dei contributi figurativi per un congruo lasso di tempo, elementi di flessibilità oraria sul lavoro, ai fini di una conciliazione della propria attività lavorativa con quella di cura e di assistenza. Attualmente il lavoro di cura è, soprattutto, a carico della donna diventando, spesso, fonte di disuguaglianze. La figura femminile, per scelta, ma molto più spesso per necessità e forza maggiore, «sceglie» di dividersi tra il lavoro e l'attività di cura o di rinunciare alla propria professione per occuparsi della cura dei propri cari. Se da un lato occorre, quindi, promuovere una maggiore condivisione delle responsabilità familiari e di cura tra i membri della famiglia, dall'altro è necessario agire per riconoscere il ruolo del caregiver familiare e il valore sociale e pubblico dell'attività di cura.
Diventa, quindi, fondamentale e urgente, come emerso più volte dal dibattito istituzionale e nel Paese, intervenire con azioni positive per garantire una risposta a questo tema che nasce anche da una sempre maggiore presa di coscienza e di responsabilità nei confronti di chi si occupa a tempo pieno dei propri cari, siano essi anziani, fragili o portatori di disabilità, e che da molto tempo chiede attenzione.
Questa proposta di legge nasce dunque dalla necessità di dare rapidamente un riconoscimento e un sostegno agli oltre 2,8 milioni di persone del nostro Paese che già oggi, per ragioni affettive, per scelta, ma spesso anche per necessità, si prendono cura dei propri cari non autosufficienti.
La presente proposta tiene conto di leggi e progetti di legge di regioni che hanno iniziato, nell'ambito delle relative competenze legislative, a riconoscere e a valorizzare il ruolo del caregiver familiare e ha l'ambizione di delineare una legge quadro nazionale rispetto alle materie delegate, arricchita da articolati specifici in ambiti, quali quello lavorativo e quello fiscale, di competenza dello Stato.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. Lo Stato riconosce, tutela e valorizza la figura del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, in quanto componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, sostiene la conciliazione delle loro attività di cura con la loro vita lavorativa e sociale e riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che dalla sua opera trae l'intera collettività.
2. L'attività di cura del caregiver familiare si svolge con le modalità più opportune in relazione alla situazione di bisogno della persona assistita. In particolare, il caregiver familiare assiste e si prende cura della persona e del suo ambiente domestico, la sostiene nella vita di relazione, concorre al suo benessere psicofisico e la aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, rapportandosi e integrandosi con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali che forniscono attività di assistenza e di cura.
3. Nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il caregiver familiare è coinvolto nelle attività dei servizi competenti per la valutazione multidimensionale delle persone in situazione di non autosufficienza o di disabilità, con particolare riferimento alla definizione del piano assistenziale individuale.
Art. 2.
(Definizione di caregiver familiare)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 255 è sostituito dal seguente:
«255. Si definisce caregiver familiare la persona che responsabilmente assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, o di un familiare o di un affine anche non convivente entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare anche non convivente entro il terzo grado, che, a causa di malattia, anche oncologica, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 104 del 1992 o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, oppure di una persona nelle medesime condizioni con cui abbia comprovata relazione affettiva o amicale stabile».
Art. 3.
(Riconoscimento della figura del caregiver familiare)
1. Al riconoscimento formale del caregiver familiare provvede, nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il servizio competente per le richieste di intervento per la valutazione multidimensionale delle persone in situazione di non autosufficienza o di disabilità, che necessitano di interventi sociali, socio-sanitari e sanitari.
2. Nell'ambito della definizione del piano assistenziale individuale, il servizio di cui al comma 1 stabilisce il contributo di cura e di attività del caregiver familiare nonché le prestazioni, gli ausili, i contributi e i supporti che i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari si impegnano a fornire al caregiver familiare al fine di consentirgli di affrontare nel modo migliore possibile difficoltà o urgenze e di svolgere le normali attività di assistenza e di cura in maniera appropriata e senza rischi per la persona assistita e per se stesso.
3. Il contributo di cura e di attività del caregiver familiare ai sensi del comma 2 del presente articolo costituisce titolo per la richiesta al datore di lavoro di flessibilità oraria sul lavoro e di permessi finalizzati allo svolgimento dell'attività di cura e di assistenza, nonché per la richiesta di accesso ad altre opportunità riconosciute ai fini della conciliazione dell'attività lavorativa con quella di cura e di assistenza, ai sensi dell'articolo 8.
4. Il caregiver familiare non sostituisce gli interventi, le prestazioni e i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari di cui la persona assistita può essere beneficiaria, ma li integra e li valorizza nell'ottica di una collaborazione nel garantire un contesto inclusivo e solidale, nonché assume il ruolo di referente rispetto ai vari servizi.
5. L'attività di cura può essere svolta da un caregiver anche a favore di più assistiti.
6. All'interno del piano assistenziale individuale può essere riconosciuto il ruolo di caregiver familiare a più di una persona per lo stesso assistito, purché sia individuato il caregiver principale.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento formale del caregiver familiare.
Art. 4.
(Adeguamento dei livelli essenziali delle prestazioni e dei livelli essenziali di assistenza in favore dei caregiver familiari)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i LEP nel campo sociale che devono essere garantiti ai caregiver familiari in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite annualmente tra le regioni le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono comprese nei LEP da garantire al caregiver familiare anche in relazione al piano multidimensionale e al verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o del verbale di riconoscimento dell'invalidità del medesimo ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, le misure volte ad assicurare:
a) interventi di sostegno condivisi nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal caregiver familiare stesso, predisponendo, se necessario, un piano per fronteggiare l'emergenza o ridefinendo il piano assistenziale individuale, qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilità;
b) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, nelle situazioni di bisogno segnalate, mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, rispettivamente dal tutore o con il curatore;
c) servizi di sollievo e di sostegno attraverso gli enti territoriali e le aziende sanitarie locali, avvalendosi, ove appropriato, anche di assistenti familiari;
d) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018;
e) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l'assistito;
f) consulenza e supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, al fine di prevenire rischi di malattie da stress psicofisico, durante e al termine dell'attività dell'assistenza;
g) rilascio di apposita tessera di riconoscimento come caregiver familiare, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del caregiver familiare stesso.
3. La Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, lettera b), della medesima legge n. 208 del 2015, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni riservati ai caregiver familiari. Tra le prestazioni e i servizi di cui al primo periodo si considerano essenziali quelli relativi alla domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche cui deve sottoporsi il caregiver familiare, la cui erogazione sia disponibile anche in forma domiciliare presso il domicilio dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi e nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Art. 5.
(Valorizzazione e sostegno del ruolo di cura e di assistenza)
1. Per valorizzare e sostenere il ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri atti programmatici e di indirizzo, nei limiti delle risorse disponibili e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, adottano le opportune iniziative per assicurare al caregiver familiare stesso:
a) un'informazione puntuale e completa sulle problematiche della persona assistita, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché un'informazione e un orientamento sulle diverse opportunità, servizi e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno alla cura e all'assistenza;
b) opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività, anche mediante l'accesso a elementi conoscitivi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura e di assistenza;
c) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare, di assicurargli un contesto sociale di supporto nella gestione della persona assistita e di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;
d) il supporto di gruppi di auto e mutuo aiuto al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;
e) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico della persona assistita, in base ai bisogni dell'assistito.
Art. 6.
(Bonus caregiver familiare)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti specifici interventi strutturali in materia assistenziale, anche di natura economica previa valutazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, in favore dei caregiver familiari, con particolare attenzione a coloro che non svolgono alcuna attività lavorativa e che risultano, in base al piano individuale assistenziale, pienamente coinvolti nell'attività di cura.
2. Nelle more dell'attuazione degli interventi di cui al comma 1, in favore del caregiver familiare non lavoratore di un assistito percettore dell'indennità di accompagnamento è riconosciuto un sostegno economico nella misura massima di 516,46 euro al mese.
Art. 7.
(Tutela previdenziale)
1. Per il periodo di assistenza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, al caregiver familiare non lavoratore è riconosciuta la copertura di contributi figurativi per un massimo di cinque anni, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato. Tali contributi si cumulano a quelli eventualmente versati per attività lavorative di qualsiasi natura.
2. La copertura dei contributi figurativi di cui al comma 1 è riconosciuta previa dichiarazione delle ore di assistenza rilasciata all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per le disabilità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, è riconosciuto il diritto di accedere al pensionamento anticipato e senza penalizzazioni al raggiungimento di trenta anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica, o al compimento di sessanta anni di età anagrafica e al raggiungimento di almeno venti anni di attività quale caregiver familiare, considerate le particolari condizioni usuranti di tale attività che determinano un'aspettativa di vita ridotta.
Art. 8.
(Valorizzazione e sostegno della conciliazione tra l'attività lavorativa e l'attività di cura e di assistenza)
1. Per favorire la valorizzazione delle competenze acquisite dal caregiver familiare nello svolgimento delle proprie attività nonché l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso, l'esperienza maturata nell'attività di cura e di assistenza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge è riconosciuta come competenza certificabile dagli organismi competenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalle normative regionali di riferimento, ovvero quale credito formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area socio-sanitaria e socio-assistenziale.
2. Per i caregiver familiari inseriti in percorsi scolastici, il Ministero dell'istruzione e del merito emana direttive tese a favorirne la conciliazione con l'attività di cura. Il riconoscimento delle competenze di cui al comma 1 contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrascolastiche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
3. Per i caregiver familiari che frequentano corsi universitari, il Ministero dell'università e della ricerca promuove l'adozione, da parte delle università, di politiche e azioni tese a superare i vincoli derivanti dalla conciliazione dello studio con l'attività di cura.
4. Il caregiver familiare lavoratore ha diritto, ove possibile, a una rimodulazione dell'orario di lavoro, compatibile con l'attività di assistenza e di cura dallo stesso prestata, anche mediante modalità di lavoro agile.
5. Il caregiver familiare lavoratore ha il diritto alla scelta prioritaria della propria sede di lavoro tra le sedi disponibili più vicine alla residenza dell'assistito.
6. Ai fini della conciliazione dell'attività lavorativa e di quella di cura del caregiver familiare, i permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i benefìci di cui all'articolo 33 della medesima legge n. 104 del 1992, sono concessi anche al caregiver familiare. I medesimi benefìci, limitatamente a quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 33 della legge n. 104 del 1992, si applicano a un ulteriore familiare dell'assistito, nella sola ipotesi in cui il caregiver familiare non sia un lavoratore dipendente, solo ove ricorrano le necessità e in presenza dei requisiti di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 33.
7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei caregiver familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego.
Art. 9.
(Premi assicurativi agevolati e detrazioni per carichi di famiglia)
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove accordi con le rappresentanze delle imprese di assicurazione per la previsione di premi agevolati per i contratti eventualmente stipulati dal caregiver familiare che opera nell'ambito del piano assistenziale individuale di cui all'articolo 3 nonché per la copertura assicurativa degli infortuni o della responsabilità civile collegati all'attività prestata.
2. Le spese sostenute dal caregiver familiare per l'attività di cura e di assistenza svolta sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento, fino all'importo massimo di 12.000 euro annui. Le spese detratte ai sensi del primo periodo non sono utilizzabili agli effetti della detrazione prevista dall'articolo 15, commi 1, lettera i-septies), e 2, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Alle persone beneficiarie di assegni di cura erogati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, la detrazione di cui al comma 2 è riconosciuta anche nel caso in cui l'assistenza domiciliare sia prestata da un caregiver familiare.
Art. 10.
(Relazione alle Camere)
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
2. Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, procede con cadenza biennale a una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 11.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.