FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1443

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GIORGIANNI, ALMICI, AMBROSI, AMICH, AMORESE, BALDELLI, BENVENUTI GOSTOLI, CANNATA, CARETTA, CERRETO, CIABURRO, COMBA, FRIJIA, IAIA, LAMPIS, LA PORTA, LA SALANDRA, LONGI, LOPERFIDO, MAIORANO, MARCHETTO ALIPRANDI, MASCARETTI, MICHELOTTI, MILANI, POLO, FABRIZIO ROSSI, URZÌ, ZUCCONI, ZURZOLO

Modifiche agli articoli 240, 640 e 640-quater del codice penale in materia di truffa nelle vendite per via telematica

Presentata il 2 ottobre 2023

Onorevoli Colleghi! – In Italia, il fenomeno delle truffe on line è in continua crescita e a confermarlo sono gli ultimi dati della Polizia postale che sottolineano come dal 2018, in cui si sono registrati 3.476 casi, al 2022 gli episodi di truffa attraverso la rete internet sono quasi raddoppiati, arrivando a 5.908.
Nel corso degli anni, i truffatori on line si sono anche «evoluti» rendendosi capaci di sottrarre somme di denaro sempre più alte: si è passati da 5,5 milioni di euro sottratti nel 2018 a ben 36,5 milioni di euro nel 2022.
Tant'è che negli ultimi dieci anni, tra i reati che vengono consumati attraverso la rete internet, quelli che hanno impegnato maggiormente i tribunali italiani sono riconducibili alla generale categoria delle truffe on line. Gli occhi sono puntati principalmente sul settore degli acquisti in rete in cui, spesso per imprudenza o per mancanza di adeguate informazioni o strumenti, numerose sono le vittime di raggiri che causano la perdita di denaro in compravendite «fantasma».
Nella maggior parte dei casi si tratta di attività illecite, poste in essere da soggetti tecnicamente preparati che agiscono nel più completo anonimato utilizzando connessioni protette. Da qui, come è evidente, sorgono i primi problemi per le autorità giudiziarie in materia di individuazione dell'autore del reato e, soprattutto, in materia di competenza territoriale.
La truffa informatica consiste nel nascondere la propria identità e fingersi un operatore certificato o altro tipo di azienda con profili istituzionali, così da ingannare gli utenti e convincerli a versare denaro, fornire dati bancari o rivelare altre informazioni personali.
Sono molteplici le modalità di raggiro e spesso le vittime possono essere attirate e raggirate da siti di investimento «fake», dotati di link di reindirizzamento che replicano fedelmente gli originali e che inducono gli utenti a rivelare informazioni riservate.
Come sottolineato in precedenza, la categoria generale è quella della truffa on line, ma al suo interno è possibile individuare diverse tipologie di reato sulla base della normativa penale, come ad esempio lo vishing, lo smishing e il phishing: tre modalità finalizzate ad ottenere dati utili per ottenere credenziali bancarie o altro tipo di dati utili per recuperarle. Le più diffuse sono riconducibili alla tradizionale figura del reato di truffa ex articolo 640 del codice penale che si configura quando «(...) chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032».
La norma in esame, pertanto, per considerare configurato tale reato, richiede in capo al soggetto agente il dolo generico, ossia la volontà di indurre in errore un soggetto onde arricchirsi ingiustamente. Non basta quindi approfittarsi dell'altrui ignoranza, ma è necessario realizzare una serie di artifizi e raggiri volti a cagionare un danno economico alla vittima. La truffa on line non costituisce quindi autonoma fattispecie di reato rispetto alla previsione di cui all'articolo 640 del codice penale, trattandosi, piuttosto, di una particolare forma di truffa realizzata adoperando specifici strumenti (informatici e tecnologici) mediante i quali verrà poi materialmente commesso il reato in esame.
L'articolo 640 del codice penale richiama l'aggravante prevista dall'articolo 61, numero 5, del medesimo codice, ossia «l'aver profittato di circostanze di tempo, luogo e persona anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o la privata difesa».
In tal senso la truffa on line, a parere dei firmatari della presente proposta di legge, dovrebbe essere considerata ipotesi aggravata del reato previsto dall'articolo 640 del codice penale, ciò in quanto la vittima di una truffa on line si trova, a nostro parere, sempre in una posizione di svantaggio rispetto al reo. Sul punto è intervenuta anche la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 2902 del 26 gennaio 2022, ha statuito che tale aggravante, nella truffa on line, ricorre allorché «il venditore si pone in una posizione di netto vantaggio rispetto all'acquirente» che non potrà verificare preliminarmente gli articoli acquistati, fidandosi solo delle caratteristiche indicate sul sito internet.
Recita ancora la Suprema Corte che «sussiste l'aggravante della minorata difesa nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti on line, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima e quello in cui, invece, si trova l'agente determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, che può facilmente schermare la sua identità, fuggire e non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente».
La Suprema Corte ha altresì specificato che l'aggravante della minorata difesa si configura solo quando le trattative hanno avuto inizio on line, si sono poi sviluppate e infine concluse con la stessa modalità «a distanza», dando vita a quella disparità che dà vita alla minorata difesa.
La presente proposta di legge prende spunto dal dato oggettivo della costante crescita delle truffe on line conseguente all'esponenziale aumento delle vendite di prodotti mediante utilizzo di siti internet e risponde all'esigenza di munire il diritto penale di adeguati strumenti repressivi: in particolare non vi è una specifica previsione normativa che contempli tale forma di truffa e non vi sono strumenti repressivi che possano costituire un ragionevole deterrente.
Alla luce delle considerazioni esposte, la presente proposta di legge è volta a prevedere tre fattispecie di aggravanti specifiche. In particolare, la proposta di legge, che consta di un unico articolo, modifica alcuni articoli del codice penale e, in particolare, il comma 1 prevede la «confisca obbligatoria» degli strumenti informatici in possesso dell'autore della truffa (computer, telefonini, tablet), strumenti essenziali per la commissione del reato e di cui appare assolutamente opportuno privare il reo, posto tra l'altro che, per la maggior parte dei casi riscontrati, si tratta di soggetti «seriali», dediti cioè alla commissione di una molteplicità di truffe dello stesso genere.
Il comma 2, alla lettera a), dispone una «aggravante specifica» per la truffa che si realizza mediante la vendita di prodotti attraverso siti e piattaforme informatiche, posto che la mancanza di un contatto diretto tra le parti consente, da un lato, al potenziale truffatore di schermare più facilmente la propria reale identità e, dall'altro, impedisce al compratore di sottoporre il prodotto che intende acquistare ad un efficace controllo preventivo; questa situazione di «debolezza» dell'acquirente on line giustifica una maggiore tutela dello stesso.
Con la lettera b) si prevede che questo tipo di reati siano perseguibili a querela di parte; difatti, dato il grande numero di casi, non appare opportuno per queste ipotesi prevedere la procedibilità d'ufficio che ingolferebbe gli uffici giudiziari.
Con il comma 3 è introdotta la «confisca anche per equivalente» del profitto del reato, prevista dall'articolo 322-ter del codice penale solo per alcuni reati, ma non per la truffa. L'estensione di tale forma di confisca quantomeno alle truffe realizzate con le vendite on line appare quanto mai opportuna atteso che la confisca diretta della somma che costituisce il guadagno realizzato mediante tali reati risulta quasi sempre impossibile, mentre la confisca per equivalente consente di aggredire qualunque bene di proprietà del reo che abbia un valore equivalente all'indebito profitto che ha realizzato. Da tenere presente, infine, che prevedere la confisca, anche quella per equivalente, significa consentire, anche nel corso delle indagini preliminari, il sequestro dei beni che possono esserne oggetto.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 240, secondo comma, numero 1-bis, del codice penale, dopo le parole: «635 quinquies,» sono inserite le seguenti: «640, secondo comma, numero 2-ter».
2. All'articolo 640 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo il numero 2-bis è aggiunto il seguente:

«2-ter. se il fatto è commesso ponendo in vendita prodotti attraverso siti internet»;

b) al terzo comma, le parole: «capoverso precedente» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma, ad eccezione di quella di cui al numero 2-ter del medesimo comma».

3. All'articolo 640-quater del codice penale, le parole: «numero 1» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1 e 2-ter».

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser