FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1477

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ROSCANI, PERISSA, LA PORTA, MATTEONI, DI MAGGIO, FILINI, COLOSIMO, LANCELLOTTA, CAIATA, AMORESE

Disposizioni per la conciliazione dello studio con la pratica sportiva agonistica svolta da studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado

Presentata il 12 ottobre 2023

Onorevoli Colleghi! – L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2015, ha rilevato l'importanza della promozione e tutela dello sport come elemento fondamentale per lo sviluppo dei giovani, per gettare le basi di una cittadinanza consapevole, competente e sana, e ha affermato che «Anche lo sport è un attore importante per lo sviluppo sostenibile. Riconosciamo il crescente contributo dello sport per la realizzazione dello sviluppo e della pace attraverso la promozione di tolleranza e rispetto e attraverso i contributi per l'emancipazione delle donne e dei giovani, degli individui e delle comunità, così come per gli obiettivi in materia di inclusione sociale, educazione e sanità».
Se il detto latino mens sana in corpore sano mantiene la sua validità e la sua continuità, senza mai diventare obsoleto, è pacifico che una consapevolezza globale trova terreno fertile in un fisico ed in cittadini sani, e in questo appare evidente il ruolo fondamentale svolto dall'attività sportiva.
Gli ultimi dati dell'Annuario statistico italiano riportano che nel 2020/2021 il 37 per cento della popolazione ha praticato almeno uno sport, di cui il 27,1 per cento in maniera continuativa e la restante percentuale in maniera saltuaria.
Questi dati rappresentano un punto di partenza importante che dimostra che la popolazione italiana comprende e condivide il principio sportivo come pietra miliare della società, e che spetta pertanto allo Stato garantire e promuovere l'attività sportiva, a partire dalla giovane età, permettendo ai ragazzi di coltivare lo sport allo stesso livello o almeno parallelamente allo studio, nel pieno rispetto dell'equilibrio necessario tra il corpo e la mente.
Trasferendo i dati poc'anzi citati a un campione circoscritto alla popolazione dei giovanissimi di età inferiore a venticinque anni del nostro Paese, i dati dell'Istituto nazionale di statistica indicano che nel 2020 il 68,9 per cento dei ragazzi tra gli 11 e i 14 anni ha praticato sport in modalità continuativa o saltuaria, ma nella fascia di età da 15 a 17 anni si è passati al 61,2 per cento, scendendo ancora al 58,2 per cento tra i 18 e i 19 anni, scivolando definitivamente al 57,6 per cento tra i 20 e i 24 anni.
Sottolineando l'importanza di un solido legame tra attività sportiva e vita scolastica e universitaria, i dati citati dimostrano che molto c'è ancora da fare per sostenere la pratica sportiva nei giovani, soprattutto sotto il profilo della conciliazione di tale attività con il percorso di studio. A tale riguardo, pochi mesi fa il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto 3 marzo 2023, n. 43, ha dato avvio alla sperimentazione didattica per una formazione di tipo innovativo, anche supportata dalle tecnologie digitali, destinata agli studenti-atleti di alto livello. Ai sensi del decreto istitutivo «Obiettivo del progetto sperimentale è il superamento delle criticità che possono riscontrarsi durante il percorso scolastico degli studenti-atleti, soprattutto con riguardo alla regolare frequenza delle lezioni, nonché in relazione al tempo da dedicare allo studio individuale». Allo stesso tempo, il progetto sperimentale persegue l'obiettivo di dare sostegno e supporto alle scuole per promuovere concretamente il diritto allo studio e il successo formativo anche di questi studenti.
Gli atleti infatti sono spesso costretti sin dalla giovane età a dedicare gran parte del tempo e delle energie all'allenamento sportivo e all'attività agonistica, con il rischio di perdere di vista l'obiettivo di assicurarsi una carriera anche dopo la fine dell'attività sportiva, e di ritrovarsi senza le qualifiche accademiche o professionali necessarie a trovare un lavoro in altri settori. Per poter sopperire a quest'ultima triste verità, e nel rispetto della necessità di dare il giusto spazio alle giovani generazioni e al principio della «dual career», si ritiene di estrema importanza dar vita a un programma che offra delle concrete garanzie a tutti i giovani, in età scolare, che intendano praticare sport a livello agonistico.
L'avvenuto riconoscimento dell'attività sportiva tra i diritti della Carta costituzionale, ai sensi della legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1, mette lo Stato nella posizione di dover garantire la pratica sportiva a tutti i cittadini.
A sostegno di ciò, è opportuno anche ricordare che la promozione dello sport nelle strutture scolastiche porterebbe alla riqualificazione della maggioranza di queste, che spesso si trovano in stato di inagibilità o abbandono, rivalutando molti spazi e dando lustro alle nostre scuole, già eccellenza dal punto di vista formativo.
Per rivalutare la scuola italiana, infatti, bisogna ripartire dagli studenti e si può ripartire dallo sport. Dalle scuole primarie fino alle scuole secondarie di secondo grado molti dirigenti scolastici hanno provveduto a riorganizzare spazi dedicati alla palestra e a realizzare campetti di calcio e spazi adeguati all'interno della scuola. Inoltre, gli edifici che non sono dotati originariamente di una palestra, stipulano convenzioni con strutture adibite a tali attività nelle quali gli alunni, accompagnati dal docente, possono recarsi a piedi e svolgere le ore di educazione fisica, previa autorizzazione scritta dei genitori.
La presente proposta di legge intende fornire una cornice giuridica stabile al cosiddetto «programma studente-atleta», estendendo la sua possibile applicazione a tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e paritari del territorio nazionale, e codificando alcuni diritti e doveri, sia da parte delle scuole sia da parte degli studenti. La sua approvazione, pur non eguagliando ancora l'approccio allo sport nel modello scolastico anglosassone, permetterà, tuttavia, al mondo scolastico italiano di sostenere gli sforzi e le qualità dei suoi giovani atleti.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Programma studente-atleta e criteri di ammissione)

1. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, i singoli istituti scolastici, nell'ambito della propria autonomia, realizzano un programma, di seguito denominato «programma studente-atleta», al fine di permettere agli studenti-atleti di alto livello, individuati sulla base dei requisiti stabiliti in accordo con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paralimpico (CIP) e la società Sport e salute Spa, iscritti agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e paritari del territorio nazionale, di conciliare il proprio impegno agonistico con quello scolastico.
2. Per l'ammissione al programma studente-atleta, lo studente deve presentare all'istituto scolastico una certificazione di atleta agonista emessa, timbrata e firmata dalla federazione sportiva d'appartenenza.
3. Per mantenere la titolarità e i diritti derivanti dall'ammissione al programma studente-atleta, lo studente nel successivo anno scolastico deve riportare una costanza di voto che non presenti più di due materie insufficienti.

Art. 2.
(Misure concernenti l'attività didattica)

1. Agli studenti-atleti gli istituti scolastici riconoscono formalmente le competenze non cognitive acquisite tramite la pratica sportiva agonistica, tra le quali figurano: l'identificazione degli obiettivi da raggiungere, l'applicazione di regole e valori nell'ambito della pratica sportiva, la gestione della responsabilità e del tempo, la gestione del processo di comunicazione, il lavoro di gruppo, lo sviluppo di leadership, la gestione dei conflitti, l'auto controllo e la gestione dello stress, la capacità di prendere decisioni e risolvere problemi, lo sviluppo di creatività e innovazione, la consapevolezza interculturale.
2. Il riconoscimento delle competenze non cognitive di cui al comma 1 comporta l'esonero degli studenti-atleti dallo svolgimento delle ore di alternanza scuola-lavoro.
3. Al fine di permettere la preparazione e la partecipazione a competizioni di carattere regionale, nazionale e internazionale, agli studenti-atleti sono riconosciuti tre giorni di assenza giustificata per ciascun mese. Per fruire di tali giorni è necessario presentare all'istituto scolastico idonea documentazione concernente l'allenamento finalizzato a un'imminente competizione, prodotta dalla federazione sportiva di appartenenza, e lo svolgimento della competizione stessa, comprovato dalla direzione organizzativa della competizione medesima.
4. L'istituto scolastico provvede ad adattare lo svolgimento delle verifiche di apprendimento orali e scritte degli studenti-atleti al calendario agonistico federale delle competizioni e al calendario degli allenamenti propedeutici alle stesse, sottoscritto dal dirigente sportivo del centro sportivo di appartenenza.
5. Fatte salve le assenze per lo svolgimento delle competizioni sportive agonistiche, gli studenti-atleti partecipano all'attività motoria scolastica nonché alle competizioni scolastiche e interscolastiche in favore e in rappresentanza dell'istituto scolastico di appartenenza.

Art. 3.
(Concessione di borse di studio per merito sportivo)

1. Allo studente-atleta che sia, contestualmente, membro di un corpo sportivo delle Forze armate o delle Forze dell'ordine ovvero qualificato come «atleta di interesse nazionale» è concessa una borsa di studio per merito sportivo.
2. La borsa di studio di cui al comma 1 è erogata dalla società Sport e salute Spa sulla base di un'apposita convenzione con il Ministero per lo sport e i giovani, da stipulare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e con le modalità stabiliti dalla convenzione medesima.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

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