XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1537
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
SERGIO COSTA, AMATO, CARAMIELLO, CAROTENUTO,
PENZA, MARIANNA RICCIARDI
Modifica all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell'area marina protetta del golfo di Napoli
Presentata il 9 novembre 2023
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge istituisce l'area marina protetta del golfo di Napoli.
La peculiarità del golfo di Napoli risiede non solo nella sua variegata geomorfologia costiera ma anche nelle caratteristiche naturali sommerse. I confini del golfo sono compresi tra Punta della Campanella, a sud est, e Monte di Procida, a nord ovest, andando peraltro, dalla linea immaginaria che corre tra l'isola di Ischia e quella di Capri, a tracciare la cosiddetta Bocca Grande di ingresso nell'area del golfo.
Nei tre macrosettori in cui è possibile dividere la linea costiera – quello nord-occidentale, caratterizzato dal sistema vulcanico dei Campi Flegrei e della Solfatara, quello centrale, interessato dalle falde del sistema vulcanico del Somma-Vesuvio, e la porzione sud-orientale del golfo, delineata dal sistema montuoso dei monti Lattari e dell'Appennino campano – si rispecchia, nel sistema dei fondali, un trittico che corrisponde alle principali vie d'entrata nel golfo: Bocca Grande, Bocca Piccola – compresa tra Capri e Punta della Campanella, che collega il golfo di Napoli con quello di Salerno – e i canali settentrionali di Ischia e di Procida. In particolare, dalla Bocca Grande inizia un profondo canyon sottomarino che si biforca in prossimità della costa e forma due canyon secondari. La depressione marina consente la «risalita» delle acque di profondità e dunque un ricambio continuo, cosiddetto «upwelling», che rende il golfo uno dei luoghi marini con più alta biodiversità e capacità di resistere agli effetti dell'attività antropica. Inoltre, tale fenomeno – caratteristico degli ambienti oceanici – favorisce il processo detto di «magnificazione produttiva» delle reti alimentari che rende il golfo tra le aree più pescose del Mediterraneo.
In questo contesto, il golfo di Napoli ospita una ricca varietà di paesaggi marini e numerosi esemplari di fauna e flora. In prossimità dell'area metropolitana prevale un fondale ricoperto da sedimenti fangosi, popolato da numerosissimi organismi e da esemplari ancora viventi di madrepore, coralli, vermi serpulidi, molluschi gasteropodi e bivalvi, briozoi, crostacei cirripedi. In alcune secche vicine alla linea costiera il paesaggio sommerso è caratterizzato da una delle più ricche comunità di organismi animali che si fissano sullo strato roccioso di profondità dando vita a un tappeto vivente di coralligeno. Sui fondali del golfo sono inoltre presenti le cosiddette praterie di Posidonia. Tra le specie animali più particolari troviamo diversi individui di cetacei, tartarughe e squali, oltre che numerosi uccelli marini, tra i quali, dopo più di un secolo di assenza nell'area partenopea, la gazza marina.
Si tratta pertanto di un comprensorio naturalistico che si distingue per la presenza di emergenze naturali di considerevole valore e interesse scientifico, conservazionistico e culturale e che richiede l'adozione di misure adeguate volte alla protezione dei fondali e dell'ecosistema marino.
Le aree naturali protette rivestono un ruolo fondamentale per la tutela del territorio, favorendo e promuovendo la conservazione della natura, della biodiversità e della ricerca scientifica. Compatibilmente con queste priorità fondamentali, le aree naturali protette possono fungere anche da innesco di turismo sostenibile e di sviluppo sociale, culturale ed economico sostenibili, garantendo nel contempo un mondo sano e vitale da lasciare alle generazioni future.
Per l'istituzione dell'area marina protetta è necessario modificare l'elenco delle aree marine di reperimento di cui all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la legge quadro sulle aree protette, prevedendo, al contempo, le adeguate risorse finanziarie necessarie per la fase istruttoria, l'avvio e il funzionamento dell'area in questione.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«ee-novies) Golfo di Napoli».
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro il 31 dicembre 2023, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area di cui al comma 1.
3. Per l'istituzione dell'area di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, per il funzionamento e la gestione delle aree marine protette già istituite, è incrementata di 400.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023.