XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1571
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ASCARI, AMATO, AURIEMMA, BARZOTTI, CARMINA, CASO, CHERCHI, DELL'OLIO, DONNO, D'ORSO, FEDE, FENU, ILARIA FONTANA, GIULIANO, MORFINO, ONORI, ORRICO, PAVANELLI, MARIANNA RICCIARDI
Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nei corsi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione
Presentata il 27 novembre 2023
Onorevoli Colleghi! — C'è un tema che ancora appare difficile da affrontare a scuola, quello dell'educazione affettiva e sessuale. Una questione fondamentale e delicata, ma circondata, spesso, dai numerosi tabù di cui è intrisa la nostra realtà.
La sessualità è parte integrante dell'essere umano e della sua identità. Essa, essendo inscindibile dall'educazione generale della persona, deve essere affrontata, oltre che dalla famiglia, anche dalla scuola, in quanto fa parte della sua missione educativa. L'educazione sessuale non prevede solo l'insegnamento degli aspetti cognitivi, legati più strettamente alla sessualità biologica (ossia del sapere), ma deve considerare anche l'aspetto relazionale ed emotivo della sessualità (ossia del saper essere), il rapporto con gli altri, il rispetto di sé e dell'altro, la capacità di sentire le proprie emozioni e di gestirle.
Il dibattito sul tema dell'introduzione dell'educazione affettiva e sessuale come insegnamento nelle scuole è iniziato in Italia già nel secolo scorso, quando il 13 marzo 1975 fu presentata la proposta di legge atto Camera n. 3584, recante «Iniziative per l'informazione sui problemi della sessualità nella scuola statale», a prima firma del deputato Giorgio Bini, iscritto al Partito comunista italiano. Da allora sono stati presentati altri progetti di legge da parte di parlamentari di diversi orientamenti politici, ma non si è mai arrivati a un risultato concreto: tutti sfociati in un nulla di fatto.
Da ultimo, anche nell'ambito della riforma cosiddetta «la buona scuola», di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, all'articolo 1, comma 16, si prevede che: «Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei princìpi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93», ossia le tematiche relative alla violenza contro le donne, all'educazione alla relazione e alla discriminazione di genere.
Tuttavia, le linee guida per l'attuazione di questi princìpi non sono state sempre recepite integralmente dai singoli istituti scolastici, in quanto le decisioni degli stessi dipendono, spesso, da un lato, dalla loro disponibilità economica e, dall'altro, dall'orientamento ideologico dei consigli di istituto. Le resistenze maggiori sono riconducibili sia alla convinzione che il primato educativo sugli argomenti più delicati spetti alla famiglia, sia al timore che discutere di sessualità induca gli studenti a praticarla precocemente. In realtà, uno studio del 2011 elaborato dal Department of Economic and Social Affairs delle Nazioni Unite dal titolo «The impact of sex education on the sexual behaviour of young people» mostra che i programmi di educazione sessuale ritardano l'età del primo rapporto.
Per quanto riguarda il ruolo della famiglia, da un'indagine nazionale del Ministero della salute sulla salute sessuale e riproduttiva degli adolescenti, pubblicata il 19 febbraio 2019, è emerso che la famiglia è un contesto in cui difficilmente si affrontano temi come la sessualità, le infezioni sessualmente trasmissibili o la contraccezione. Questo perché temi come l'affettività e la sessualità muovono meccanismi emotivi difensivi negli adulti, che inducono al silenzio con i figli e con gli alunni, gli stessi silenzi da cui proveniamo, le medesime parole non dette che i nostri genitori e gli adulti di riferimento ci hanno riservato quando noi stessi eravamo bambini e preadolescenti. Oggi questi silenzi potrebbero rivelarsi oltremodo dannosi, un vero pericolo per la crescita di minori che sono nativi e natanti digitali immersi nella vita virtuale e hanno libero accesso a siti, territori ed esperienze in cui è stato distrutto il concetto di fase-specificità. Un concetto chiave nell'età evolutiva e tanto più necessario per un'area delicata della crescita come la sessualità, che ha bisogno di essere sostenuta e accompagnata con stimoli, informazioni e strumenti adatti al livello di sviluppo psico-emotivo del minore.
I risultati dell'indagine citata rilevano che in un contesto in cui l'educazione sessuale è assente, frammentaria, approssimativa e geograficamente disomogenea, la stragrande maggioranza degli adolescenti italiani (l'89 per cento dei ragazzi e l'84 per cento delle ragazze) è costretta a informarsi ricorrendo alla rete internet. Meno della metà si rivolge agli amici, e solo uno su quattro ai familiari. Quella di internet è una realtà nella quale l'adolescente è spettatore e fruitore prima di essere adolescente: da solo o da sola davanti allo schermo, l'adolescente non viene «trattato» per quella che è la sua specificità, e le sue necessità di dialogo e di confronto, sia con i professionisti sia con i suoi pari, non vengono soddisfatte. In questo senso, senza un percorso di monitoraggio e un'attenzione specifica «all'utente», il patto educativo viene a mancare e il contenuto visivo, audiovisivo o scritto viene recepito senza la mediazione necessaria di chi è formato per questo ruolo. Oggi, purtroppo, può capitare che i bambini si confrontino con i contenuti della pornografia già al termine della scuola primaria. Attraverso la rete essi hanno già visto tutto. Tuttavia, internet e i coetanei contribuiscono, spesso, ad alimentare la confusione e i falsi miti sulla sessualità. Così i ragazzi entrano in contatto con la pornografia senza aver ricevuto dal sistema educativo gli strumenti per capire che si tratta di finzione cinematografica. Gli adolescenti tendono a imitare le pratiche sessuali viste nei filmati pornografici, con tutti i problemi che ciò comporta dal punto di vista della violenza di genere e dei connessi stereotipi. In questo modo, la sessualità resta spesso una dimensione sollecitata esclusivamente nell'area dell'eccitazione. Del suo valore relazionale ed emotivo i minori non sanno nulla: ragazzi e ragazze, crescendo, vedono, sempre più spesso, moltissime situazioni in cui «si fa sesso», ma del «fare l'amore» non comprendono in alcun modo il valore e il significato.
La stessa indagine nazionale del Ministero della salute rileva che è significativa la percentuale di studenti che ritengono che la scuola debba garantire l'informazione sulla sessualità e sulla riproduzione: per alcuni a partire già dalla scuola primaria (11 per cento), per altri dalle scuole secondarie di primo grado (50 per cento) e per altri, infine, dalle scuole secondarie di secondo grado (32 per cento). Al contrario, solo il 6 per cento degli intervistati dichiara di non ritenere utile questo insegnamento. Da parte dei ragazzi e delle ragazze esiste, dunque, una forte domanda per ricevere un'educazione all'affettività e alla sessualità.
Oggi, in assenza di indicazioni da seguire, ogni istituto scolastico può decidere se e come affrontare la tematica: alcuni coinvolgono qualche insegnante volenteroso, altri aderiscono a iniziative regionali (fra queste, il caso più virtuoso riguarda senza dubbio l'Emilia-Romagna, dove dal 2013 è attivo il progetto «W l'amore» – ora in fase di sperimentazione anche in Toscana e nelle Marche – rivolto agli studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado, che ha lo scopo di promuovere benessere e competenze nella sfera affettiva e sessuale), altri ancora si affidano ad associazioni esterne di varia natura: «Ma mentre il ruolo di queste ultime realtà è abbastanza definito, quello della scuola è tutto da costruire» spiega Nicoletta Landi, antropologa, ricercatrice e formatrice sui temi della promozione della salute sessuale per adolescenti e adulti.
L'Italia è tra i pochi Paesi dell'Unione europea a non prevedere l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale all'interno del sistema di istruzione e formazione delle scuole, a differenza dei nostri vicini europei che hanno stabilito, da decenni, che sessualità e affettività devono essere un argomento di discussione sin da giovanissimi, tanto che il loro insegnamento è stato reso obbligatorio in Svezia dal 1955, in Germania dal 1968, in Danimarca, Finlandia e Austria dal 1970 e in Francia dal 1998.
L'Olanda rappresenta, in questo senso, un caso ancora più emblematico dove è attivo un percorso didattico dalla fine degli anni ottanta: un progetto che promuove una «comprehensive sex education», cioè un'educazione alla sessualità olistica e integrata che non si cura solo degli aspetti sanitari ed emergenziali della sfera sessuale – gravidanze indesiderate, malattie sessualmente trasmissibili e violenza – ma che raccoglie la sfida, ben più ambiziosa, di portare in classe la complessa e multiforme costellazione della sessualità: è l'educazione che parla di relazione, desiderio, conoscenza, rispetto, consenso, identità sessuale.
Da qui la necessità della presente proposta di legge, che si prefigge l'obiettivo di trasformare l'affettività e la sessualità da materia gestita dal mercato e da internet a dimensione gestita dagli educatori che la devono veicolare per tutta la bellezza e il piacere che il viverla con consapevolezza, empatia e rispetto sa mettere nelle nostre vite.
L'analisi dei risultati raggiunti dai diversi Paesi europei nei quali è previsto tale insegnamento dimostra che un'adeguata educazione affettiva e sessuale provoca impatti positivi sulla riduzione delle gravidanze e degli aborti nelle adolescenti; sulla diminuzione delle infezioni da HIV e a trasmissione sessuale tra i giovani nella fascia di età da 15 a 24 anni; sulla diminuzione di abusi sessuali e di episodi di emofobia.
L'educazione affettiva e sessuale coinvolge necessariamente la sfera socio-affettiva e morale dell'allievo: pertanto va affrontata con rispetto, sensibilità e in ragione delle diverse età con particolare attenzione allo sviluppo psico-emotivo del minore.
Nel percorso scolastico di ciascun soggetto, i docenti devono essere attenti a cogliere le esigenze degli allievi prestando particolare attenzione tanto alle domande esplicite quanto alle situazioni che si presentano e che permettono la riflessione e l'approfondimento attorno a temi specifici. È fondamentale creare un clima di fiducia tale da permettere a tutti di esprimersi con serenità, in modo che l'allievo possa manifestare i propri bisogni e interrogativi, ricevendo delle risposte che soddisfino il suo desiderio di sapere. Sulla base delle domande e delle curiosità degli allievi nonché delle conoscenze in merito al loro sviluppo psico-fisico si ritiene che nel corso dei diversi cicli scolastici debbano essere colte le occasioni per affrontare temi quali l'apprendimento dei nomi delle parti del corpo umano e delle loro funzioni, la valorizzazione delle differenze di genere e il rispetto del proprio corpo e di quello dell'altro, la valorizzazione dei diritti di ciascuno e della relazione affettiva.
Un genitore o un insegnante è consapevole che il silenzio comunica molto di più della parola, che un silenzio imbarazzato comunica che «qualcosa non va»; è fondamentale dunque porsi in posizione di ascolto nei confronti di ciascun bambino o bambina, ragazzo o ragazza, di accogliere il suo bisogno e di rispondere con semplicità, sapendo che, esattamente come accade per qualsiasi altro argomento, anche quello sull'affettività o sulla sessualità è un dialogo continuo che si svilupperà nel tempo.
Nell'attuale momento storico il fenomeno dei femminicidi assume ogni giorno i contorni di una vera e propria strage; ad oggi sono 108 le donne uccise, una ogni due giorni, e dunque la violenza di genere si rivela quale fenomeno criminale, strutturale e culturale che deve essere contrastato al pari di tutti gli altri fenomeni criminali quali le mafie e il terrorismo. Dopo i terribili fatti di Caivano, di Palermo e l'uccisione di Giulia Cecchettin per mano dell'ex fidanzato, emerge il dato del progressivo abbassamento dell'età delle giovanissime vittime e degli altrettanto giovani persecutori; dunque il tema dell'educazione affettiva e sessuale nelle scuole è diventato non più procrastinabile.
La presente proposta di legge, in particolare, istituisce un fondo destinato al finanziamento di percorsi formativi che favoriscano il corretto sviluppo dell'affettività e dell'intelligenza emotiva, destinati alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. All'interno dei predetti percorsi formativi si prevede altresì la realizzazione di specifiche attività seminariali riservate alle scuole secondarie di primo e di secondo grado, finalizzate all'insegnamento dell'educazione sessuale. Nel corso dell'intera attività scolastica dovrà essere messa in evidenza un'immagine in cui i rapporti tra ciascuno siano fondati sull'uguaglianza dei diritti e dei doveri, sul rispetto di sé e dell'altro e sulla comunicazione.
In collaborazione con le famiglie è utile che la scuola, quale presidio di uguaglianza e solidarietà, guidi i ragazzi alla scoperta dei rapporti affettivi e al rispetto delle sensibilità di ciascuno, con il necessario e indispensabile supporto tecnico di medici specializzati come psicologi, pedagogisti, psicoterapeuti e sessuologi esperti nell'educazione affettiva e sessuale.
I temi che potranno essere trattati in ambito scolastico, nel rispetto della diversità dei cicli di istruzione, sono molteplici: dalla prevenzione e dalla tutela della salute sessuale, intesa come benessere psico-fisico e prevenzione delle malattie trasmissibili, alla competenza del mondo degli adulti a costruire un confronto positivo tra le persone, rispettoso della parità e delle differenze, al superamento di ogni forma di discriminazione.
La presente proposta di legge vuole fare della scuola, quale comunità educante, il luogo dove, attraverso l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, ognuno possa imparare a conoscersi e a conoscere l'altro, diverso da sé. È necessario accompagnare i ragazzi nel loro percorso di maturazione socio-relazionale promuovendo l'adozione, da parte degli stessi (adulti di domani), di modelli di comportamento socio-culturali positivi affinché possano crescere felici e consapevoli.
In questo contesto, la collaborazione tra scuola e famiglia è indispensabile. L'intensità di questa collaborazione dipenderà, comprensibilmente, dall'età e dal grado di maturità degli alunni. I genitori devono sapere che la scuola non avrà il compito né l'ambizione di diffondere un'etica sessuale particolare; piuttosto, essa stimolerà gli allievi a riflettere su vari aspetti della sessualità e dell'affettività, offrendo loro un sostegno nel percorso che li porterà a divenire autonomi e a compiere delle scelte consapevoli, ragionate e responsabili nel rispetto della cultura di provenienza e, se del caso, della religione professata dalla famiglia nonché dei valori della società in cui viviamo.
La presente proposta di legge si compone di tre articoli. L'articolo 1 reca le definizioni, l'oggetto e le finalità dell'intervento normativo. L'articolo 2 istituisce un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato al finanziamento di interventi a favore della istituzione di percorsi formativi concernenti lo sviluppo dell'intelligenza emotiva, l'insegnamento dell'educazione affettiva, dal primo ciclo di istruzione, e sessuale, dalla scuola secondaria di primo grado. L'articolo 3 dispone in materia di copertura finanziaria.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizioni, finalità e oggetto)
1. La presente legge ha l'obiettivo di promuovere la realizzazione di percorsi formativi che favoriscano lo sviluppo dell'intelligenza emotiva e l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, attraverso lo sviluppo dell'empatia e delle competenze socio-emotive, l'educazione al reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, l'integrazione culturale e religiosa, la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione, nonché la tutela del diritto all'integrità personale, della dignità umana e dell'uguaglianza, secondo quanto previsto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
2. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) «intelligenza emotiva»: la particolare forma di intelligenza della sensibilità che, nel computo delle abilità legate ad ambiti emotivi e psicosociali, favorisce processi formativi volti a:
1) incoraggiare una conoscenza consapevole di sé stessi e delle proprie emozioni in età evolutiva;
2) alimentare e sostenere la capacità di riconoscere le proprie emozioni in relazione a quelle di chi ci circonda, imparando a interagire in modo costruttivo con gli altri;
3) prevenire comportamenti sociali a rischio lesivi della dignità della persona nella sfera privata, etica religiosa, e con specifico riferimento alla parità di genere;
b) per «educazione sessuale»: l'insieme degli interventi educativi destinati alle alunne e agli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado che miri a una piena e compiuta consapevolezza della sessualità, nel pieno rispetto e riconoscimento dei valori di uguaglianza, pari dignità e rispetto dell'altro, al fine di prevenire e di fronteggiare ogni forma di disagio in ambito scolastico, familiare e sociale, nonché i comportamenti a rischio quali il bullismo, il cyberbullismo o qualsiasi altra forma di prevaricazione e violenza di genere.
Art. 2.
(Fondo per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo destinato al finanziamento di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, secondo i criteri e le modalità stabiliti ai sensi del comma 5, finalizzato alla crescita e alla maturazione psico-affettiva e socio-relazionale delle alunne e degli alunni, improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a promuovere:
a) la formazione di cittadini responsabili e attivi nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri della comunità;
b) lo sviluppo di rapporti affettivi improntati ai valori del rispetto di sé e dell'altro, della solidarietà nonché del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità e differenze;
c) l'adozione di modelli positivi di comportamento socio-culturali al fine di rimuovere i pregiudizi, gli stereotipi, le discriminazioni e la violenza di genere;
d) la divulgazione di informazioni, anche di carattere sanitario e scientifico, per la promozione della salute sessuale e riproduttiva intesa come benessere psico-fisico della persona;
e) l'insegnamento di atteggiamenti positivi e responsabili per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e dei rischi a esse connesse nonché per una procreazione consapevole;
f) percorsi formativi che favoriscano il corretto sviluppo dell'affettività e dell'intelligenza emotiva, destinati alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
g) all'interno dei percorsi formativi di cui alla lettera f), specifiche attività seminariali riservate alle scuole secondarie di primo e di secondo grado finalizzate all'insegnamento dell'educazione sessuale.
3. I percorsi formativi di cui al comma 2, lettere f) e g) sono finalizzati, in particolare:
a) all'individuazione di interventi e metodologie educativi appropriati al livello cognitivo e funzionali al percorso formativo di alunne e alunni nonché basati sullo sviluppo dell'intelligenza emotiva, che insegnino a riconoscere le proprie emozioni interagendo in modo proficuo e costruttivo con gli altri;
b) all'individuazione di buone pratiche relative alle metodologie e ai processi di insegnamento che favoriscano la diffusione dell'educazione sessuale, nonché di criteri e di strumenti per la loro rilevazione e valutazione, al fine di prevenire e fronteggiare i comportamenti a rischio quali il bullismo, il cyberbullismo o qualsiasi altra forma di prevaricazione e violenza di genere;
c) alla verifica degli effetti diretti e indiretti dello sviluppo dell'intelligenza emotiva sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.
4. I percorsi formativi di cui al comma 2, lettere f) e g), sono organizzati dalle istituzioni scolastiche mediante le forme e gli spazi di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali svolti in orario extracurricolare, nell'ambito e nei limiti dell'organico dell'autonomia e delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nel limite dello stanziamento annuo del fondo di cui al comma 1.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sono stabiliti:
a) le linee guida per l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale che individuino, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con le Indicazioni nazionali e nuovi scenari, con le Indicazioni nazionali per i licei e con le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti;
b) le modalità e i criteri di condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali realizzati dalle istituzioni scolastiche ai sensi della presente legge, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali;
c) le modalità e i criteri di definizione di accordi e progetti di collaborazione con le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere di riferimento, i consultori e il personale medico-sanitario specializzato che opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, finalizzati alla realizzazione dei percorsi formativi di cui al comma 2, lettere f) e g), e alle attività formative di cui al comma 6, nonché con l'ordine degli psicologi e le associazioni dei pedagogisti, con riferimento specifico all'insegnamento dell'educazione sessuale e allo sviluppo dell'intelligenza emotiva, nei limiti dello stanziamento del fondo di cui al comma 1;
d) i princìpi e i criteri per il monitoraggio e la verifica dei percorsi formativi.
6. Con il decreto di cui al comma 5, nei limiti dello stanziamento del fondo di cui al comma 1, sono altresì stabiliti gli obiettivi, i criteri e le modalità per lo sviluppo di specifiche attività di formazione del personale docente sui temi e sulle finalità di cui all'articolo 1, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, nell'ambito del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e delle disposizioni della contrattazione collettiva.
7. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di progettazione educativa, coinvolgono le famiglie e il personale scolastico, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione, nonché di contrastare ogni forma di pregiudizio, discriminazione e di violenza motivata dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.
8. Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta, con cadenza biennale, alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge e del decreto di cui al comma 5, anche ai fini della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale.
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;
b) quanto a 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.