PROGETTO DI LEGGE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1591
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GHIRRA, ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, EVI, FRATOIANNI, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI, ZARATTI
Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e di attribuzione del cognome ai figli
Presentata il 1° dicembre 2023
Onorevoli Colleghe e Colleghi! – La presente proposta di legge modifica la disciplina civilistica in materia di attribuzione del cognome dei coniugi e ai figli, con l'obiettivo di garantire pari dignità alle donne nell'ambito del rapporto coniugale e familiare, allineando il nostro ordinamento a quello di altri Paesi europei, oltre che ai pronunciamenti giurisprudenziali europei e costituzionali.
Sotto il profilo comparatistico, ad esempio, in Spagna vige la regola del doppio cognome composto dal cognome paterno e da quello materno e di conseguenza i genitori si possono accordare sull'ordine dei cognomi da trasmettere ai propri figli. Parimenti, in Francia i genitori scelgono il cognome da dare ai figli tra quello paterno, materno o di entrambi nell'ordine dagli stessi stabilito. In Germania, i genitori possono dare ai figli il cognome di famiglia oppure assegnare loro il cognome del padre o della madre, in base alla loro scelta.
In Italia, al contrario, la disciplina vigente prevede l'automatica attribuzione del cognome paterno, in quanto frutto di una concezione patriarcale della famiglia ormai superata ponendosi in evidente contrasto con i princìpi costituzionali di eguaglianza e di parità fra uomo e donna. Invero il riconoscimento del cognome, lungi dal costituire un mero dato anagrafico, rappresenta un sostanziale elemento identificativo dell'individuo e una base di riferimento per la tutela dei diritti fondamentali della persona.
L'indifferibile necessità di riformare la normativa vigente è confermata dalla copiosa giurisprudenza europea basata su fonti convenzionali internazionali: è esemplare la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 7 gennaio 2014 (Cusan e Pazzo contro Italia), che ha ritenuto la preclusione dell'assegnazione al figlio del solo cognome materno come una forma di discriminazione basata sul sesso e, pertanto, palesemente in contrasto con il principio di uguaglianza tra uomo e donna, rispetto al quale l'Italia commette quindi una vera e propria violazione. In quella sede la Corte di Strasburgo ha stabilito che i genitori hanno il diritto di dare ai propri figli anche il solo cognome della madre e ha perciò condannato l'Italia per violazione dell'articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sul divieto di discriminazioni basate sull'appartenenza di genere, in combinato disposto con l'articolo 8 della medesima Convenzione concernente il rispetto della vita familiare. La Corte ha inoltre esortato il nostro Paese ad adottare riforme legislative o di altra natura per ovviare alla predetta violazione.
La medesima questione è stata affrontata anche dalla Corte costituzionale, la quale già nell'ordinanza n. 176 dell'11 febbraio 1988 espressamente riconosceva che «sarebbe possibile, e probabilmente consentaneo all'evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi, il quale concilii i due principi sanciti dall'art. 29 Cost., anziché avvalersi dell'autorizzazione a limitare l'uno in funzione dell'altro» (nello stesso senso anche l'ordinanza n. 586 del 19 maggio 1988). Con maggiore fermezza, in considerazione dell'immutato quadro normativo, nella sentenza n. 61 del 16 febbraio 2006, la Corte ha sottolineato l'incompatibilità della disciplina vigente con i valori costituzionali della uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Tale sistema di attribuzione del cognome viene sin dal 2006 definito come il «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna». Da ultimo, la stessa Corte, con l'ordinanza 11 febbraio 2021, n. 18, ha sollevato innanzi a sé la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 262, primo comma, del codice civile nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'acquisizione del cognome paterno, anziché il cognome di entrambi i genitori, rilevando a tal proposito il contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in riferimento agli articoli 8 e 14 della CEDU.
Nonostante la consolidata giurisprudenza costituzionale, sinora gli interventi legislativi in materia non hanno apportato modifiche in materia. Ed invero, non se n'è occupato il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, recante revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, con cui sono state poste le basi per la completa equiparazione della disciplina dello status di figlio legittimo, di figlio naturale e di figlio adottivo, riconoscendo l'unicità dello status di figlio.
Inoltre, pur essendo stata modificata la disciplina del cambiamento di cognome ad opera del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2012, n. 54, che ha disposto l'abrogazione degli articoli 84, 85, 86, 87 e 88 e la sostituzione del comma 1 dell'articolo 89 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, concernente la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, tali modifiche non hanno attinto la disciplina dell'attribuzione «originaria» del cognome effettuata al momento della nascita.
Pertanto, in assenza di interventi legislativi volti a disciplinare secondo nuovi criteri la materia dell'attribuzione del cognome ai figli, nella famiglia fondata sul matrimonio resta tuttora preclusa la possibilità per il figlio di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome della madre. Ebbene, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 286 del 21 dicembre 2016, ha sancito che la preclusione in esame pregiudica il diritto all'identità personale del minore e, al contempo, costituisce un'irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare. Quanto al primo profilo di illegittimità, la Consulta ha evidenziato la «distonia» della norma censurata rispetto alla garanzia della piena realizzazione del diritto all'identità personale avente copertura costituzionale assoluta ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione ed invero, il valore dell'identità della persona, nella pienezza e complessità delle sue espressioni, e la consapevolezza della valenza, pubblicistica e privatistica, del diritto al nome, quale punto di emersione dell'appartenenza del singolo a un gruppo familiare, portano a individuare nei criteri di attribuzione del cognome del minore «profili determinanti» della sua identità personale che si proietta nella sua personalità sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione. Nel dettaglio, la Corte ha affermato che «La piena ed effettiva realizzazione del diritto all'identità personale, che nel nome trova il suo primo ed immediato riscontro, unitamente al riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità personale, impone l'affermazione del diritto del figlio ad essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori». Viceversa «la previsione dell'inderogabile prevalenza del cognome paterno sacrifica il diritto all'identità del minore, negandogli la possibilità di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome materno».
Quanto al concorrente profilo di illegittimità, consistente nella violazione del principio di uguaglianza dei coniugi, la Corte ha sottolineato che «il criterio della prevalenza del cognome paterno, e la conseguente disparità di trattamento dei coniugi, non trovano alcuna giustificazione né nell'art. 3 Cost., né nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare, di cui all'art. 29, secondo comma, Cost.». Ed invero, come già osservato dai giudici costituzionali sin da epoca risalente, «“è proprio l'eguaglianza che garantisce quella unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo”, poiché l'unità “si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità” (sentenza n. 133 del 1970). La perdurante violazione del principio di uguaglianza “morale e giuridica” dei coniugi, realizzata attraverso la mortificazione del diritto della madre a che il figlio acquisti anche il suo cognome, contraddice, ora come allora, quella finalità di garanzia dell'unità familiare, individuata quale ratio giustificatrice, in generale, di eventuali deroghe alla parità dei coniugi, ed in particolare, della norma sulla prevalenza del cognome paterno».
Giusto quanto sopra, appare evidente l'impellenza di una riforma legislativa in materia. Pertanto, la presente proposta di legge è finalizzata ad eliminare dall'ordinamento ogni discriminazione basata sull'attribuzione del cognome e quindi non può prescindere dal riconoscimento in capo a ciascun coniuge del diritto di conservare il proprio cognome all'atto del matrimonio. Si introduce inoltre, per i genitori, il principio della libera scelta del cognome da attribuire ai figli, nel senso che è possibile optare per entrambi i cognomi nell'ordine dagli stessi stabilito, o per il cognome di un solo genitore. In tal modo si superano i rilievi di ordine costituzionale presenti nell'attuale sistema di attribuzione del cognome ai figli, frutto come ricordato di un'ormai superata cultura familistica, centrata sulla consuetudinaria prevalenza del cognome dell'uomo e, in secondo luogo, si accolgono i rilievi mossi sul punto dalla Corte costituzionale.
Nel dettaglio, l'articolo 1 sostituisce integralmente l'articolo 143-bis del codice civile, stabilendo che ciascun coniuge conserva il proprio cognome nel matrimonio. Con il comma 2 si abroga l'articolo 156-bis del codice civile che prevede il divieto imposto dal giudice alla moglie di usare il cognome del marito quando tale uso sia fortemente pregiudizievole; tale abrogazione è conseguenza necessaria della nuova formulazione del citato articolo 143-bis. Analogamente, il comma 3 dispone l'abrogazione dell'articolo 5, secondo, terzo e quarto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi.
L'articolo 2 introduce l'articolo 143-quater del codice civile, il quale stabilisce che, all'atto della dichiarazione di nascita del figlio presso gli uffici di stato civile, i genitori coniugati possano attribuirgli, secondo la loro volontà, il cognome del padre, della madre o di entrambi, nell'ordine concordato. In caso di mancato accordo, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori, in ordine alfabetico. Al fine di evitare che nella stessa famiglia vi siano figli con cognomi diversi, la disposizione precisa che i figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente e, pertanto, registrati dopo il primo figlio, assumono lo stesso cognome di quest'ultimo. Inoltre, allo scopo di evitare una moltiplicazione di cognomi nel passaggio alla nuova generazione si prevede che il figlio cui sono stati trasmessi i cognomi di entrambi i genitori possa trasmetterne soltanto uno, a sua scelta, ai propri figli.
Gli articoli 3 e 4 della proposta di legge estendono, con i dovuti adattamenti, i princìpi del nuovo articolo 143-quater del codice civile ai figli nati fuori dal matrimonio e ai figli adottivi.
In particolare, l'articolo 3 sostituisce integralmente l'articolo 262 del codice civile concernente il cognome del figlio nato fuori del matrimonio, prevedendo una diversa disciplina in ragione del momento in cui avviene il riconoscimento del figlio. Se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la medesima disciplina di cui al nuovo articolo 143-quater del codice civile per il figlio di genitori coniugati. Se invece il figlio è riconosciuto da un solo genitore, assume il cognome di quest'ultimo. Laddove il riconoscimento da parte dell'altro genitore avvenga successivamente, come nel caso di attestazione giudiziale, il cognome di questo si aggiunge al cognome del figlio solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché del figlio stesso, se di età superiore a quattordici anni. Estendendo la disciplina del citato articolo 143-quater, si prevede, inoltre, che, nel caso di più figli nati fuori dal matrimonio dagli stessi genitori, essi assumano lo stesso cognome attribuito al primo figlio. Nel caso di riconoscimento da parte di entrambi i genitori si prevede, infine, che il genitore che abbia due cognomi possa trasmetterne soltanto uno, a sua scelta, al figlio.
L'articolo 4 interviene sulla disciplina relativa all'attribuzione del cognome al figlio adottato. Nel dettaglio, il comma 1 sostituisce integralmente l'articolo 299 del codice civile concernente il cognome dell'adottato, prevedendo come regola generale che l'adottato antepone al proprio cognome quello dell'adottante. Qualora entrambi lo richiedano, la sentenza di adozione può disporre, in deroga alla regola generale, che l'adottato maggiorenne aggiunga al proprio il cognome dell'adottante. Nel caso in cui l'adottato abbia un doppio cognome, egli deve indicare quale dei due cognomi intende mantenere. Se l'adozione del maggiorenne è compiuta da coniugi, gli stessi coniugi decidono d'accordo quale cognome attribuire al figlio adottivo (paterno, materno o di entrambi, secondo l'ordine concordato) in sintonia con il nuovo articolo 143-quater del codice civile; in mancanza di accordo, si segue l'ordine alfabetico. Il comma 2 dell'articolo 4, modificando il primo comma dell'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, relativo agli effetti dell'adozione sullo status del minore adottato, supera l'attuale formulazione ancora riferita all'acquisto dello stato di figlio legittimo prevedendo che l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, estendendo pertanto all'adottato medesimo, ai fini dell'attribuzione del cognome, l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 143-quater del codice civile.
L'articolo 5 introduce una disciplina speciale in materia di cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui abbia assunto soltanto il cognome paterno o materno in base alla disciplina vigente al momento della sua nascita, è riconosciuta la possibilità di aggiungere al proprio cognome quello della madre o del padre. La disposizione introduce una nuova procedura estremamente semplificata che prevede una dichiarazione resa presso gli uffici di stato civile personalmente o per iscritto con sottoscrizione autenticata, da annotare nell'atto di nascita. Nel caso di figlio nato fuori del matrimonio è altresì necessario che lo stesso sia stato riconosciuto dal genitore di cui vuole aggiungere il cognome o che la paternità o la maternità siano state giudizialmente dichiarate. Si precisa, infine, che in tali ipotesi non si applica la disciplina amministrativa prevista per le modificazioni del nome o del cognome prevista dalle disposizioni di cui al titolo X del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, che prevede la presentazione di una domanda al prefetto, l'affissione della stessa all'albo pretorio del comune di nascita e la possibilità per chiunque ne abbia interesse di fare opposizione a tale domanda.
L'articolo 6 demanda a un successivo regolamento attuativo, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, le modifiche ed integrazioni necessarie al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000.
L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 8, infine, reca alcune disposizioni transitorie e finali. Il comma 1 subordina l'applicazione della nuova disciplina introdotta dalla legge in materia di cognome dei figli all'entrata in vigore del regolamento attuativo di cui all'articolo 6. Il comma 3 stabilisce, in particolare, che il genitore del figlio minorenne nato o adottato prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6 può domandare all'ufficiale dello stato civile che al cognome del figlio sia aggiunto quello materno, secondo la procedura prevista dallo stesso regolamento. In questo caso è richiesto il consenso di entrambi i genitori, salvo che uno dei due sia deceduto, e del figlio minorenne che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età. Il comma 4 prevede inoltre una disciplina transitoria che mira a risolvere i casi dei matrimoni già celebrati in cui la moglie non intenda mantenere il cognome del marito per varie ragioni. La cronaca riporta infatti sovente casi in cui una donna divorziata o vittima di violenza si ritrovi il cognome del coniuge sulla propria tessera elettorale o nei certificati anagrafici. In questi casi è prevista la facoltà in favore del coniuge che alla data di entrata in vigore della legge abbia già assunto il cognome dell'altro coniuge di rinunciarvi in qualunque momento, tramite semplice comunicazione da inviare all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza. L'ufficiale dello stato civile provvede senza ritardo ad effettuare le dovute modifiche.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica dell'articolo 143-bis del codice civile, in materia di cognome dei coniugi)
1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 143-bis. – (Cognome dei coniugi) – Ciascun coniuge conserva il proprio cognome».
2. L'articolo 156-bis del codice civile è abrogato.
3. I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono abrogati.
Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 143-quater del codice civile, in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio)
1. Dopo l'articolo 143-ter del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 143-quater. – (Cognome del figlio nato nel matrimonio) – I genitori coniugati, all'atto della dichiarazione di nascita del figlio all'ufficiale dello stato civile, possono attribuirgli, secondo la loro volontà, il cognome del padre, della madre o di entrambi nell'ordine concordato.
In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.
I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio.
Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne soltanto uno, a sua scelta, al proprio figlio».
Art. 3.
(Modifica dell'articolo 262 del codice civile, in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio)
1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 262. – (Cognome del figlio nato fuori del matrimonio) – Al figlio nato fuori del matrimonio riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater.
Se il riconoscimento è effettuato da uno solo dei genitori, il figlio ne assume il cognome.
In caso di riconoscimento o di attestazione di filiazione successivi da parte del secondo genitore, il cognome di questo si aggiunge a quello del primo genitore. Ai fini di cui al primo periodo sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto quattordici anni di età.
In caso di più figli nati fuori del matrimonio dagli stessi genitori si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 143-quater.
Al figlio cui è attribuito il cognome di entrambi i genitori si applicano le disposizioni del quarto comma dell'articolo 143-quater».
Art. 4.
(Modifica dell'articolo 299 del codice civile e all'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di cognome dell'adottato)
1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 299. – (Cognome dell'adottato) – L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.
Con la sentenza di adozione, su concorde richiesta dell'adottante e dell'adottato maggiorenne, può essere disposto, in deroga a quanto previsto dal primo comma, che l'adottato aggiunga al proprio il cognome dell'adottante.
Nel caso di adottato con due cognomi ai sensi dell'articolo 143-quater, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere.
Se l'adozione è compiuta da coniugi, essi possono decidere concordemente il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-quater. In caso di mancato accordo, il cognome è attribuito secondo l'ordine alfabetico».
2. Il primo comma dell'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:
«Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti. All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater del codice civile».
Art. 5.
(Disposizioni in materia di cognome del figlio maggiorenne)
1. Il figlio maggiorenne cui è stato attribuito il solo cognome paterno o il solo cognome materno ai sensi della normativa vigente al momento della sua nascita può aggiungere al proprio il cognome materno o paterno mediante dichiarazione resa personalmente o per iscritto, con sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile che procede all'annotazione nell'atto di nascita.
2. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni previste dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
Art. 6.
(Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato, su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate alla disciplina in materia di ordinamento dello stato civile prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modificazioni necessarie per adeguarla alle disposizioni della presente legge.
Art. 7.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 8.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle dichiarazioni di nascita e alle attestazioni di filiazione rese dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6 nonché alle sentenze di adozione emesse successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento di cui all'articolo 6.
2. Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano alle dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6.
3. Il genitore del figlio minorenne nato o adottato prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6 può chiedere all'ufficiale dello stato civile di aggiungere il cognome materno a quello del figlio, secondo la procedura prevista dal medesimo regolamento. Ai fini di cui al primo periodo sono necessari il consenso di entrambi i genitori, salvo che uno di essi non sia più vivente, e del figlio minorenne che abbia compiuto quattordici anni di età.
4. Il coniuge che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia già assunto il cognome dell'altro coniuge può rinunciarvi in qualunque momento tramite comunicazione da inviare all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza. L'ufficiale dello stato civile provvede senza ritardo a effettuare le dovute modifiche.