FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                Capo II
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                Capo III
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1606

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)

e dal ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
(PICHETTO FRATIN)

di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(SALVINI)

con il ministro delle imprese e del made in italy
(URSO)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

con il ministro per la protezione civile e le politiche del mare
(MUSUMECI)

con il ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il pnrr
(FITTO)

e con il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
(LOLLOBRIGIDA)

Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

Presentato il 9 dicembre 2023

  Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
  L'attuale quadro dell'approvvigionamento e dell'impiego delle fonti di energia – che si caratterizza per elevati rischi di instabilità del contesto geopolitico, con potenziali impatti di ulteriori impulsi inflazionistici – solleva, da un lato, l'esigenza di provvedere alla sicurezza delle nostre forniture, garantendo quindi la capacità di far fronte con continuità alla domanda di energia e l'economicità della stessa, e, dall'altro lato, l'urgenza di perseguire il raggiungimento degli impegnativi obiettivi di decarbonizzazione. Le esigenze della decarbonizzazione, della sicurezza e dell'economicità delle forniture – aspetti che operano tra loro in modo sinergico – richiedono l'adozione di misure urgenti, quali quelle che caratterizzano il presente decreto-legge, il cui contenuto è di seguito illustrato.

  L'articolo 1 (Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori) è finalizzato a promuovere gli investimenti volti all'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori caratterizzati da forte consumo di energia elettrica, tenuto conto degli obiettivi previsti per l'anno 2030 dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) in relazione allo sviluppo della capacità di generazione da fonti rinnovabili e alla decarbonizzazione del settore industriale.
  A tal riguardo, si osserva che il PNIEC, il cui aggiornamento è stato di recente inviato alla Commissione europea, ha previsto specifiche misure volte a promuovere un crescente ricorso all'energia da fonti rinnovabili nell'ambito dei processi industriali, in funzione sia del raggiungimento degli impegnativi obiettivi di valorizzazione delle fonti rinnovabili, condivisi a livello europeo, sia dell'esigenza di ridurre, grazie allo sviluppo dell'autoproduzione e dei contratti di approvvigionamento energetico a lungo termine, il rischio di esposizione dei consumatori e delle imprese alla volatilità dei prezzi nei mercati.
  La disposizione in esame riveste carattere di urgenza in ragione del fatto che, nell'attuale contesto di mercato, caratterizzato da dinamiche incerte anche per effetto del conflitto russo-ucraino e delle conseguenti ricadute geopolitiche, l'esposizione alla volatilità dei prezzi dell'energia elettrica costituisce un elemento di rischio per la competitività internazionale delle imprese energivore e richiede misure tempestive, funzionali a contenere la crescita dei costi energetici, anche attraverso un maggior ricorso all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
  La disposizione, oltre ad essere conforme al quadro degli obiettivi e delle misure previste dal PNIEC, è coerente con l'azione di Governo, volta a sostenere la ripresa economica del Paese e i settori più in difficoltà nell'attuale congiuntura economica.
  La disposizione prevede, in particolare:

   a) l'attribuzione di una preferenza, nell'individuazione del concessionario delle superfici di proprietà pubblica da destinare alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);

   b) la realizzazione, secondo criteri definiti dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di un meccanismo volto a promuovere lo sviluppo, da parte delle imprese energivore, di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili, basato sulla stipulazione di contratti tra il Gestore dei servizi energetici – GSE e le imprese interessate. In virtù di tale meccanismo, le imprese dovrebbero impegnarsi a realizzare nuovi impianti di produzione a fonti rinnovabili a fronte dell'anticipazione, da parte del GSE, dell'energia elettrica nella sua disponibilità, ad un prezzo che rifletta i costi efficienti medi di produzione da impianti che utilizzano tecnologie mature nel settore di riferimento.

  Il comma 1 prevede che, tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti volti all'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori caratterizzati da forte consumo di energia elettrica, in conformità al PNIEC, fino al 31 dicembre 2030, nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli enti concedenti, ai fini dell'individuazione del concessionario, attribuiscono preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la CSEA. Al riguardo si rammenta che, in forza del citato articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011, i soggetti pubblici possono concedere superfici di loro proprietà a terzi per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici; si osserva, altresì, che tale disposizione si applica anche ai siti militari e alle aree militari in conformità a quanto previsto dall'articolo 355 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  Il comma 2 prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica disciplini un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili da parte delle imprese energivore. Tale disciplina dovrà conformarsi a un articolato complesso di criteri previsti dalla disposizione legislativa. In particolare, un primo gruppo di criteri [quelli di cui alle lettere a), b) e c)] concerne la nuova capacità di generazione, precisando i soggetti che danno luogo a essa, le modalità di realizzazione della capacità medesima e i termini per l'entrata in esercizio degli impianti. Un secondo gruppo di criteri [lettere da d) a n)] riguarda la possibilità per le imprese energivore di chiedere al GSE, nelle more dell'entrata in esercizio degli impianti produttivi di nuova capacità di generazione, l'anticipazione di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile. Si tratta, per l'esattezza, di una serie di criteri che abbraccia molteplici profili, quali quelli relativi alle quantità di energia anticipabili, alla definizione delle modalità di restituzione, nonché alle garanzie che le imprese energivore debbono prestare a copertura dei rischi per il mancato adempimento delle obbligazioni assunte.
  Il comma 3 affida all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) il compito di stabilire le modalità di copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione di energia da parte del GSE nonché le modalità per il riconoscimento e la copertura degli oneri connessi al rilascio delle garanzie da parte delle imprese che accedono al medesimo meccanismo di anticipazione.
  Il comma 4 attribuisce al GSE, ai fini dell'attuazione della misura, la facoltà di accedere ai dati del Sistema informativo integrato istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A. ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.

  L'articolo 2 (Misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità) persegue la finalità di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale sia attraverso misure per l'incremento della produzione nazionale (sostenendo, per questa via, la ripresa economica, a supporto, in particolare, dei settori produttivi più colpiti dal significativo aumento dei prezzi del gas), sia mediante la dichiarazione della strategicità delle opere e delle infrastrutture volte a realizzare nuovi impianti di rigassificazione in terraferma. La disposizione in esame, tenuto conto dell'attuale contesto geopolitico e dell'avvio dell'anno termico, riveste carattere di urgenza sia per l'esigenza di garantire adeguati livelli di sicurezza delle forniture di gas, sia per evitare che l'esposizione alla volatilità dei prezzi del gas (quale riverbero del conflitto russo-ucraino e del suo perdurare) metta a repentaglio la competitività internazionale delle imprese operanti con elevato consumo di gas. Tale ultima esigenza, in particolare, richiede misure tempestive, funzionali non solo a garantire la messa a disposizione di adeguati quantitativi di gas, ma anche a contenere la crescita dei costi energetici.
  Il comma 1 sostituisce l'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, al fine di superare le criticità rilevate nell'attuazione della disposizione vigente e di rafforzarne ulteriormente l'idoneità a conseguire gli obiettivi, segnatamente per quanto attiene all'incremento della produzione nazionale di gas naturale da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali a forte consumo energetico.
  Nel testo novellato, il comma 1 del citato articolo 16 affida al Gruppo GSE, sulla base di una direttiva del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, lo svolgimento di procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, mediante invito rivolto ai soggetti indicati ai successivi commi 2, 3 e 4. In particolare, in forza del comma 2, sono legittimati a partecipare alle procedure per l'approvvigionamento i titolari di concessioni esistenti, anche se improduttive o sospese, i cui impianti di coltivazione siano collocati, totalmente o parzialmente, in aree considerate compatibili dal Piano per la transizione energetica sostenibile (PiTESAI), considerando, a tal fine, i soli vincoli classificati come assoluti dal predetto Piano (ove per «vincoli assoluti» del PiTESAI, si intendono «i vincoli di carattere normativo già esistenti prima dell'adozione del piano»: si veda pag. 37 del Piano medesimo). Per quanto non previsto dal PiTESAI è in ogni caso assicurato il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali. Per fugare i dubbi interpretativi sorti con riguardo alla formulazione vigente dell'articolo 16 del decreto-legge n. 17 del 2022, si precisa che non sono, invece, considerati i vincoli determinati e imposti dall'autorità nazionale competente, pur se nell'esercizio di procedimenti ovvero di competenze che traggono la loro origine dall'ordinamento dell'Unione europea o internazionale. Pertanto, ai fini della partecipazione alle procedure di fornitura di gas sono ammesse nuove attività e nuove infrastrutture per la ricerca e lo sviluppo della produzione di gas nazionale, nell'ambito delle concessioni esistenti e alle condizioni sopra specificate. In forza del comma 3, in deroga alle norme di divieto delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione nell'alto Adriatico (articolo 4 della legge n. 9 del 1991) e nelle aree marine protette (articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006), è consentita, a determinate condizioni quantitative e procedurali, la coltivazione di gas naturale sulla base di concessioni esistenti ovvero di nuove concessioni, nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa. In forza del successivo comma 4, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152/2006, nelle aree di mare poste tra 9 e 12 miglia marittime dalla linea di costa e dalle suddette aree protette è consentita, a determinate condizioni di portata di produzione e di sicurezza, l'attività di coltivazione di gas naturale sulla base di nuove concessioni rilasciate all'esito di un procedimento unico. Il comma 5 definisce i meccanismi di partecipazione alle procedure per l'approvvigionamento a lungo termine di gas naturale di produzione nazionale da parte dei titolari di concessioni di coltivazione di gas. In particolare, è previsto che i soggetti interessati presentino al GSE una manifestazione di interesse con cui sono comunicati i programmi incrementali delle produzioni di gas naturale per tutta la durata di vita utile del giacimento, un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale, i tempi massimi di entrata in erogazione, il profilo atteso di produzione e gli investimenti a tal fine necessari. La manifestazione di interesse contiene inoltre l'impegno a presentare una relazione dettagliata del costo efficiente di produzione, nonché l'impegno a mettere a disposizione del Gruppo GSE, per cinque anni, un quantitativo di diritti sul gas corrispondente ai volumi produttivi attesi a un prezzo pari al costo efficiente di produzione, come asseverato nell'ambito della richiamata relazione. Tale ultimo impegno è riferito a ciascun campo ed eventualmente distinto per livelli di produzione, se caratterizzati da costi di produzione asseverati crescenti. Il comma 6 specifica che le concessioni, le proroghe e le autorizzazioni necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas sono rilasciate, secondo princìpi di efficienza e di semplificazione amministrativa, entro tre mesi dalla data di presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti che hanno manifestato interesse e sulla base di un procedimento unico, secondo quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990, comprendente anche le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Lo stesso comma 6 stabilisce, inoltre, che l'efficacia dei predetti atti di concessione e di autorizzazione è sottoposta alla condizione sospensiva della stipulazione, con il Gruppo GSE, dei contratti di acquisto di lungo termine per i diritti sul gas, ai sensi del successivo comma 10, lettera a).
  Il comma 7 dispone che gli operatori sono tenuti a comunicare al Gruppo GSE e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro quarantacinque giorni dalla data di conclusione, con esito positivo, del procedimento unico, il costo per MWh della produzione di gas naturale oggetto dei programmi incrementali, unitamente a una relazione dettagliata sulla sua determinazione, la quale deve comprendere l'indicazione del tasso di remunerazione del capitale e deve essere asseverata da una primaria società di revisione contabile di livello internazionale, iscritta nel registro dei revisori legali. Il comma 8 prevede che il Gruppo GSE offra i diritti sul gas di nuova produzione a favore, in via prioritaria, dei clienti industriali a forte consumo di gas naturale, anche in forma aggregata, aventi diritto alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE medesimo. Sono quindi indicati i criteri per lo svolgimento delle procedure di allocazione dei diritti sul gas, stabilendosi in particolare che: a) i diritti sono offerti per quantità distinte per campo di produzione e, se i costi risultano crescenti, per livelli di produzione; b) il prezzo di offerta per ciascun insieme di diritti è pari al costo asseverato; c) i diritti sono aggiudicati ai clienti in ordine crescente di prezzo all'esito di una o più aste che prevedono che l'allocazione sia effettuata in via prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas; questi ultimi possono fare richiesta per quantitativi pari al consumo medio degli ultimi tre anni corretto di un fattore che tiene conto dell'incidenza dell'utilizzo del gas sul valore aggiunto dell'impresa ovvero della prevalenza dell'impiego di gas rispetto ai consumi energetici di gas e di energia elettrica; i diritti non assegnati sono oggetto di un'eventuale ulteriore procedura, aperta alle altre tipologie di clienti nonché ai clienti a forte consumo di gas naturale per la differenza tra i loro consumi medi e le quantità ammesse in offerta sulla base delle precedenti aste; la regolazione del prezzo è stabilita al prezzo marginale differenziato per procedura; d) i diritti offerti e aggiudicati ai clienti finali sono remunerati dal Gruppo GSE a favore dei partecipanti alla manifestazione di interesse ad un corrispettivo pari ai costi asseverati per lo specifico campo di coltivazione e, se ricorrono le condizioni di prezzo crescente, per livello di produzione. Il comma 9 demanda all'ARERA la definizione delle modalità con le quali il differenziale, definito in esito a ciascuna procedura, tra i proventi di aggiudicazione delle procedure e il costo asseverato riconosciuto ai concessionari dal Gruppo GSE viene destinato alla riduzione delle tariffe per l'utilizzo della rete di trasporto e distribuzione a favore dei clienti finali partecipanti alle procedure, secondo un criterio pro quota in ragione delle offerte presentate nell'ambito delle procedure di allocazione. Il comma 10 stabilisce che, in esito alle medesime procedure di allocazione, il Gruppo GSE stipula con i titolari delle concessioni di coltivazione contratti di acquisto di lungo termine per i diritti sul gas, in forma di contratti finanziari per differenza rispetto al punto di scambio virtuale, di durata pari a cinque anni, al prezzo pari al costo asseverato. I contratti sono sottoscritti con riferimento alle quantità offerte e accettate in esito alle procedure di allocazione a favore dei clienti finali. Contestualmente, il gruppo GSE stipula con ciascun cliente finale assegnatario un contratto finanziario per differenza rispetto al punto di scambio virtuale, per i diritti aggiudicati al prezzo definito in esito alla procedura rilevante, di durata pari a cinque anni, in coerenza con la durata dei contratti sottoscritti con gli operatori. Il comma 11 stabilisce che la quantità di diritti oggetto del contratto con i concessionari è rideterminata al 31 gennaio di ogni anno, in modo che si possa tenere conto delle produzioni effettive nel corso dell'anno precedente. Il comma 12 prevede che il GSE comunichi periodicamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'elenco dei contratti stipulati per consentire l'avvio della fase di rilascio della concessione agli operatori selezionati. Con riferimento ai contratti stipulati con i clienti finali è disposto che, qualora essi siano riuniti in forme di aggregazione, gli effetti siano trasferiti ai clienti finali stessi ed è introdotto a carico di questi ultimi il divieto di cessione dei diritti derivanti dal contratto. Da ultimo, il comma 13 autorizza il Gruppo GSE al rilascio di garanzie a beneficio dei concessionari e stabilisce che lo stesso GSE acquisisca dai clienti finali una garanzia riferita ai contratti stipulati.
  Il comma 2 del presente articolo, con lo scopo di perseguire la flessibilità delle fonti di approvvigionamento del gas naturale e le esigenze della sicurezza energetica nazionale, stabilisce che le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto sulla terraferma nonché le connesse infrastrutture, per le quali alla data di entrata in vigore del decreto-legge sia stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio, costituiscono interventi strategici, di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Rientra, a titolo esemplificativo, nell'ambito di applicazione della disposizione in esame, il progetto di rigassificatore on-shore insistente sul territorio del comune di Porto Empedocle, destinato a contribuire in modo significativo all'approvvigionamento di gas del Paese e agli obiettivi nazionali di sicurezza energetica.

  L'articolo 3 (Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche) reca disposizioni indifferibili e urgenti correlate all'esigenza di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione per il 2030 e di aumentare la sicurezza energetica nazionale, promuovendo gli investimenti nel settore. Inoltre, l'intervento si caratterizza come urgente in considerazione del termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, in combinazione con il termine per l'avvio delle procedure di riassegnazione delle concessioni stesse ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 22 del 2010: il primo, infatti, è fissato alla data del 31 dicembre 2025; il secondo è stabilito in tre anni prima della data di scadenza delle concessioni. Le autorità competenti avrebbero dovuto quindi avviare alla data del 31 dicembre 2022 le procedure per la riassegnazione delle concessioni in essere. Si è, tuttavia, verificata una fase di stallo, cui è necessario porre celermente rimedio. Un ulteriore prolungamento finirebbe per incidere sensibilmente sugli investimenti nel settore, i quali appaiono, invece, fondamentali per garantire il contributo della risorsa geotermica verso la realizzazione degli obiettivi di decarbonizzazione e di autonomia energetica nazionale.
  Per le illustrate ragioni, l'articolo 3 interviene sul settore delle concessioni geotermoelettriche, questione rientrante sia nella materia di legislazione concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», i cui princìpi fondamentali, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, non tollerano eccezioni nell'intero territorio nazionale (si veda Corte costituzionale, sentenza n. 69 del 2018), sia, in parte, nella materia di legislazione esclusiva della «tutela della concorrenza», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che per pacifica giurisprudenza è riconosciuta come materia cosiddetta «trasversale», stante il carattere finalistico della medesima, con conseguente possibilità di influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni (si veda Corte costituzionale, sentenza n. 93 del 2017).
  La presente disposizione prevede tre specifici interventi. Con il primo, di cui al comma 1, lettera a), numero 1), viene novellato il comma 10 dell'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, mediante l'inserimento di un nuovo periodo; in particolare, è previsto che per le concessioni oggetto del terzo periodo del medesimo comma 10 (ossia quelle di coltivazione riferite ad impianti per la produzione di energia elettrica, le cui scadenze sono allineate al 2024), il termine per l'indizione della gara previsto dall'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2010 è stabilito in due anni prima della scadenza delle concessioni stesse. Con il secondo intervento, di cui al comma 1, lettera a), numero 2), viene novellato il primo periodo del comma 10-bis del medesimo articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2010, il quale attualmente dispone che «Il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, fissato, ai sensi del comma 10, alla data del 31 dicembre 2024, è prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025»; la novella differisce al 31 dicembre 2026 il suddetto termine del 31 dicembre 2025. Il terzo intervento, di cui al comma 1, lettera b), prevede invece, l'introduzione del nuovo articolo 16-bis (rubricato «Piano pluriennale per la promozione degli investimenti») nel decreto legislativo n. 22 del 2010. Con il fine dichiarato di rafforzare l'autonomia energetica nazionale nonché il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, il comma 1 del nuovo articolo 16-bis dispone che l'autorità competente può chiedere al concessionario uscente di una concessione geotermoelettrica di presentare, entro un termine stabilito dall'autorità medesima (comunque non successivo al 30 giugno 2024), un piano pluriennale di investimenti, avente a oggetto: a) interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio, anche volti alla riduzione delle emissioni; b) interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo geotermico; c) interventi per la sostenibilità ambientale, comprendenti misure volte alla tutela e al ripristino ambientale dei territori interessati dalla concessione di coltivazione; d) interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e le attività minerarie a essi connesse ovvero per il potenziamento degli impianti esistenti; e) misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione di coltivazione. Il comma 2 dispone che l'autorità competente proceda alla valutazione del suddetto piano di investimenti, tenendo conto della funzionalità dello stesso a realizzare le finalità di cui al comma 1 nonché della sua fattibilità tecnica ed economica. Il medesimo comma 2 disciplina altresì il procedimento valutativo prevedendo che, entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano, l'autorità competente ha la facoltà di richiedere al concessionario interessato modifiche o integrazioni del piano medesimo; successivamente, in caso di valutazione positiva, da esprimersi entro trenta giorni dalla data di presentazione (ovvero entro quindici giorni dalla data di presentazione del piano modificato o integrato), l'amministrazione interessata provvede a rimodulare le condizioni di esercizio della concessione di coltivazione relativa agli impianti interessati dal piano medesimo, anche sotto il profilo della durata (comunque non superiore a venti anni), in coerenza con quanto previsto nel piano positivamente valutato.
  Il comma 3 concerne, invece, l'ipotesi in cui il concessionario uscente non presenti il suddetto piano pluriennale degli investimenti oppure l'autorità competente non lo valuti positivamente. In queste circostanze, la norma dispone la riassegnazione della concessione di coltivazione secondo lo specifico procedimento disciplinato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 22 del 2010. Si precisa che, in ogni caso, al concessionario non spetta alcun compenso o rimborso di spese per le attività connesse alla predisposizione della proposta di piano. Lo stesso comma 3 contempla, inoltre, l'ipotesi in cui l'autorità competente accerti, in sede di monitoraggio, l'inadempimento del concessionario in ordine alla realizzazione degli interventi del piano: in tal caso, è previsto che l'autorità medesima, entro il termine di centottanta giorni, avvii le procedure per la riassegnazione della concessione di coltivazione ai sensi dell'articolo 9, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 22 del 2010. Si aggiunge, infine, che una simile misura, con riguardo al settore della geotermia, si rende necessaria anche in ragione della circostanza che lo sfruttamento della risorsa geotermica è una peculiarità del nostro contesto nazionale (o, meglio, di alcune specifiche aree del Paese), la cui strategicità in rapporto agli obiettivi di decarbonizzazione nazionali esige di essere valorizzata e sostenuta, anche mediante la promozione di nuovi investimenti. A livello europeo, gli investimenti nel settore in parola sono, invece, pressoché inesistenti (basti pensare, al riguardo, che la capacità geotermica in Europa ammonta a poche centinaia di MW). È proprio in considerazione del fatto che lo sfruttamento della risorsa geotermica a fini energetici si presenta quale peculiarità del nostro Paese che si giustifica l'assenza di obiettivi intermedi del PNRR suscettibili di frapporre ostacoli a un intervento normativo del tipo di quello che si propone.

  L'articolo 4 (Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili) prevede, al comma 1, che, per finalità di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, è destinata ad alimentare un fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da ripartire tra le regioni per l'adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio.
  Il comma 2 introduce un contributo annuo pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza dell'impianto, da versare al GSE per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio, a carico dei titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030. Il GSE, a sua volta, detratte le risorse necessarie per la copertura dei costi derivanti dalla convenzione che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sottoscrive con il GSE stesso, provvede a versare tali contributi all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al fondo di cui al comma 1.
  Il comma 3 affida al GSE le attività funzionali all'operatività delle misure di cui ai commi 1 e 2, prevedendo che esse vengano disciplinate mediante convenzione stipulata tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il GSE stesso. È attribuito espressamente al GSE il compito di definire e pubblicare sul proprio sito istituzionale i flussi informativi che la società Terna S.p.A., sulla base delle informazioni contenute nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDÌ), è tenuta a trasmettere al GSE, relativamente agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW. I costi derivanti dall'attività anzidetta sono coperti a valere sulle risorse relative ai contributi annui di cui al comma 2, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2024.
  Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione delle modalità e dei criteri di riparto tra le regioni delle risorse di cui ai commi 1 e 2, considerando a tale fine prioritari il livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata nonché l'impatto ambientale e il grado di concentrazione territoriale degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW. Inoltre, la norma demanda al medesimo decreto, per il solo anno 2024, la definizione delle modalità di riparto del fondo di cui al comma 1 tra le regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti aventi ad oggetto i princìpi e i criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.
  Il comma 5 prevede una limitazione di applicabilità soggettiva della disposizione in esame, escludendone i titolari di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche tenuti al pagamento dei contributi dovuti in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano o utilizzeranno risorse geotermiche, individuati all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 2010, nonché i titolari di impianti idroelettrici tenuti al pagamento di contributi per la realizzazione di misure di compensazione ambientale e territoriale ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera l), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
  L'urgenza della misura deriva dall'esigenza di raggiungere gli impegnativi obiettivi di decarbonizzazione per il 2030, contando anche sul contributo delle regioni. In altri termini, l'esigenza, non differibile, è quella di offrire alle regioni un quadro completo per incentivarle a ospitare impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, tenuto conto che lo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica avente a oggetto la fissazione di criteri nazionali per l'individuazione delle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 è attualmente all'esame della Conferenza unificata, chiamata a rendere la propria intesa.

  L'articolo 5 (Misure per il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili) introduce una misura volta a valorizzare il ruolo degli impianti a bioliquidi che, durante il periodo di transizione energetica, possono svolgere un ruolo di supporto nel raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili non programmabili. Il parco delle centrali esistenti, per una potenza installata complessiva pari a 1.000 MW, infatti, è in grado di garantire un sostegno importante al mantenimento delle traiettorie di decarbonizzazione in virtù di alcune specificità tecniche. In particolare, trattandosi di centrali a fonti totalmente rinnovabili, programmabili, flessibili e ad elevata affidabilità di funzionamento, gli impianti alimentati da bioliquidi sono capaci di compensare l'eventuale deviazione dalla traiettoria di installazione di almeno 3 GW di nuovi impianti fotovoltaici, senza l'utilizzo di ulteriore suolo (trattandosi di infrastrutture esistenti).
  L'elevata programmabilità di tali impianti, peraltro, può contribuire alla flessibilità e alla sicurezza del sistema elettrico nazionale mediante la previsione, al comma 1, di un idoneo meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili, volto a tener conto delle peculiarità della filiera e, in particolare, delle sue specificità di approvvigionamento, logistica e stoccaggio del combustibile. I criteri, le modalità e le condizioni per l'attuazione di tale meccanismo da parte della società Terna S.p.A. sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'ARERA.
  Il comma 2 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge fino alla data di entrata in operatività del meccanismo suddetto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024, agli impianti a bioliquidi sostenibili che rispettino determinati requisiti e condizioni si applicano prezzi minimi garantiti. Inoltre, la disposizione attribuisce all'ARERA il potere di adottare i provvedimenti necessari alla fissazione dei prezzi minimi garantiti.
  Il comma 3 modifica la composizione della commissione per l'esame delle proposte di integrazione e aggiornamento dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni («commissione combustibili»), di cui all'articolo 298, comma 2-ter, del medesimo decreto legislativo, tenuto conto che il decreto-legge n. 22 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2021, in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, ha attribuito al Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) le funzioni e i compiti già spettanti al Ministero dello sviluppo economico. Si prevede, in particolare, che la commissione in questione sia composta da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da due rappresentanti del Ministero della salute, da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché da un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che ai componenti della stessa non siano dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  L'urgenza della misura deriva dall'esigenza di evitare la chiusura degli impianti che, a partire dal 31 settembre 2022, non godono più della garanzia di copertura dei costi assicurata dal cosiddetto «programma di massimizzazione a carbone» (di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 281).

  L'articolo 6 (Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali esistenti) mira a preservare i livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale e, in particolare, la continuità nella produzione energetica, messa ormai sempre più frequentemente a rischio dalle situazioni di carenza della risorsa idrica in casi di siccità nonché dalle situazioni in cui, a causa delle elevate temperature, risulta più difficoltoso utilizzare la medesima risorsa idrica per il raffreddamento degli impianti rispettando i prescritti limiti di temperatura allo scarico. L'urgenza della misura deriva dalla circostanza che quanto prima trovano applicazione le semplificazioni delle procedure autorizzatorie, tanto più si riduce il rischio di inadeguatezza del sistema elettrico – suscettibile di comportare interventi di disalimentazione dei prelievi – nell'eventualità di eventi siccitosi (in particolare nel periodo tra giugno e l'inizio di agosto).
  Tanto premesso, la disposizione, al comma 1, semplifica e accelera le procedure autorizzative per la sostituzione funzionale del sistema di raffreddamento in uso nelle centrali termoelettriche consentendo, tramite una semplificazione autorizzatoria, la realizzazione di sistemi alternativi o integrativi di raffreddamento tramite l'installazione di sistemi di condensazione ad aria. In particolare, poiché la realizzazione di tali sistemi ha natura di modifica non sostanziale, in quanto conforme ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 7 del 2002 (non producendo, quindi, impatti significativi e negativi sull'ambiente e non comportando, al contempo, una variazione positiva della potenza elettrica), si prevede che essa sia soggetta al procedimento semplificato disciplinato dal medesimo articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 7 del 2002. Segnatamente, la semplificazione procedimentale prevista contempla la comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da eseguirsi almeno sessanta giorni prima della data di avvio dei lavori. Le questioni legate alla gestione della risorsa idrica associate ai lunghi e sempre più frequenti periodi di siccità costituiscono un grave problema per il funzionamento delle centrali termoelettriche a vapore, sia per una carenza diretta della risorsa, sia per una sempre maggiore temperatura della medesima, che ne rende difficoltoso l'utilizzo ai fini del raffreddamento. In questo contesto, il problema principale da affrontare è consentire la realizzazione, in tempi molto rapidi, di sistemi di raffreddamento integrativi o alternativi nella già menzionata tipologia di impianti. Al fine di risolvere le problematiche descritte, come detto, è indispensabile dotare le centrali a vapore di sistemi di raffreddamento alternativi in grado di evitare o ridurre al minimo il consumo d'acqua. Si tratta, in particolare, di realizzare condensatori ad aria in grado di risparmiare ingenti quantità di acqua di raffreddamento evitandone il prelievo dal mare o da acque interne. L'obiettivo della disposizione è, quindi, quello di accelerare le procedure autorizzative e semplificarne i passaggi, al fine di realizzare gli interventi in tempi utili a fronteggiare le sempre più probabili situazioni emergenziali legate alla carenza di acqua e all'incremento delle temperature. La sostituzione funzionale dei sistemi attualmente in uso con i nuovi impianti di raffreddamento, ove realizzata all'interno delle superfici esistenti e senza aumento della potenza della turbina, non comporta alcun aggravio sugli impatti di natura ambientale e paesaggistica; pertanto, la valutazione preliminare è sicuramente favorevole e suggerisce che la realizzazione di tali impianti può essere soggetta, ex lege, alle necessarie semplificazioni.
  In base al comma 2, l'assenza di impatti ambientali significativi e negativi legati all'introduzione di un sistema di raffreddamento ad aria consente di prevedere che l'obbligo di valutazione ambientale sia adempiuto tramite il procedimento semplificato di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Parimenti, stante la natura di modifica non sostanziale dell'intervento, questo viene assoggettato al procedimento semplificato di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, in virtù del quale è necessaria soltanto una comunicazione da parte del gestore, che, decorsi sessanta giorni senza che l'autorità competente comunichi circostanze ostative, può dare avvio ai lavori.
  A condizione che l'opera realizzata sostituisca volumi esistenti, il comma 3 esclude l'obbligo di ottenere l'autorizzazione paesaggistica, garantendo uno scrutinio da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della cultura, attraverso la predisposizione da parte del proponente, con oneri a suo carico, di apposita dichiarazione, asseverata da un tecnico abilitato, che attesti l'assenza di variazione di volumetrie.
  Il comma 4 dispone che dall'attuazione della disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  L'articolo 7 (Disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO2) apporta modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, al fine di colmare alcune lacune della disciplina in materia di Carbon Capture and Storage (CCS), specificando alcuni aspetti rilevanti e propedeutici per il rilascio di licenze o autorizzazioni allo stoccaggio di anidride carbonica (CO2). Con lo stesso articolo si introducono norme di raccordo tra il testo originale del decreto legislativo n. 162 del 2011 e le modifiche apportate allo stesso dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha introdotto i programmi sperimentali di stoccaggio di CO2. L'urgenza delle misure proposte deriva dall'esigenza di perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e di fornire quanto prima alle imprese con processi difficili da riconvertire (cosiddetti «Hard To Abate») e al settore termoelettrico a gas strumenti efficaci ed efficienti di decarbonizzazione dei loro processi produttivi, proteggendole dal rischio di un aumento del costo delle quote di emissione ETS in un contesto di eliminazione delle misure di delocalizzazione delle emissioni (carbon leakage), con connesse problematiche di competitività.
  In particolare, il comma 1, lettera a), inserisce nell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 162 del 2011, la lettera a-bis), che reca la definizione di «programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2» quale stoccaggio geologico che avviene, per un periodo di tempo limitato e a fini di sperimentazione, all'interno di giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale.
  Il comma 1, lettera b), numero 1), modifica l'articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 162 del 2011; in particolare, si chiarisce che, anche in mancanza del piano aree di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo, in virtù del riconoscimento normativo (con il decreto-legge n. 76 del 2020) dell'idoneità allo stoccaggio geologico di CO2 dei giacimenti di idrocarburi esauriti situati al largo della costa, di cui all'articolo 7 comma 3, secondo periodo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), per questa tipologia di siti, può rilasciare licenze di esplorazione, autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 e autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2 secondo il quadro normativo di riferimento del decreto legislativo n. 162 del 2011; il numero 2) della medesima lettera b) chiarisce che sono soggette a conferma, secondo l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 162 del 2011, solo le autorizzazioni rilasciate nelle more dell'adozione del Piano delle aree di cui all'articolo 7, comma 3, primo periodo, e non quindi quelle rilasciate nei siti idonei dei giacimenti esauriti off-shore; il numero 3) della medesima lettera b) modifica l'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo n. 162 del 2011, affiancando alle autorizzazioni allo stoccaggio anche le autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio di CO2, per chiarire che, qualora queste ultime siano rilasciate in aree già interessate da titoli minerari, il MASE valuta la compatibilità dell'attività di stoccaggio con le attività già in corso; il numero 4) della medesima lettera b) modifica l'articolo 7, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 162 del 2011, chiarendo che le relative previsioni si applicano allo stoccaggio di CO2 «anche nel caso in cui lo stesso avvenga nell'ambito di programmi sperimentali».
  La modifica di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 è funzionale a garantire che l'attività di esplorazione possa essere portata a termine, consentendo, a tale riguardo, il rilascio di più proroghe, fino al massimo di tre e ciascuna di durata non superiore al biennio, per tener conto di eventuali situazioni, da motivare, che rendono impossibile per l'operatore portare a termine l'esplorazione entro i termini inizialmente accordati.
  La lettera d) del medesimo comma 1 inserisce l'articolo 11-bis nel decreto legislativo n. 162 del 2011 per disciplinare l'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2, prevedendo che le autorizzazioni allo svolgimento di tali programmi sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal MASE, con procedimento unico, nel cui ambito viene acquisito ogni atto di assenso delle amministrazioni interessate, comprese le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, precisando che, qualora per lo stoccaggio geologico di CO2 in siti idonei al largo della costa, a fini sperimentali, sia necessario realizzare o utilizzare infrastrutture a terra, la relativa autorizzazione è rilasciata previa intesa della regione territorialmente interessata. Come per le autorizzazioni allo stoccaggio, i soggetti richiedenti sono tenuti a dimostrare di essere in possesso delle capacità tecniche, organizzative ed economiche necessarie allo svolgimento delle attività del programma sperimentale, secondo quanto previsto dall'allegato III al decreto legislativo n. 162 del 2011. L'autorizzazione per i programmi sperimentali ha una durata massima di tre anni, prorogabile per non più di tre volte, con proroghe di durata non superiore a due anni ciascuna, documentando le operazioni svolte, le motivazioni che non hanno permesso di ultimare la sperimentazione nei tempi previsti e gli elementi che consentono di prevedere un risultato positivo della sperimentazione medesima nonché il tempo ulteriormente necessario per completare la sperimentazione stessa. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione non è consentito utilizzare il sito oggetto di sperimentazione per usi incompatibili con quanto previsto dall'autorizzazione medesima. Per il rilascio dell'autorizzazione al programma sperimentale è indicata una serie di condizioni, in analogia con l'autorizzazione allo stoccaggio, elencate al comma 4 con le lettere da a) a g), compresa la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente ai sensi dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le attività di sperimentazione (tale prova non è richiesta per i progetti relativi a programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate). Sono inoltre richiamati gli articoli del decreto legislativo n. 162 del 2011 applicabili anche ai programmi sperimentali e, in particolare, gli articoli 14, comma 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, comma 3, 27 e 33. Si precisa peraltro che il richiamato articolo 25 non si applica nel caso di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate e che eventuali modifiche del programma sperimentale di stoccaggio geologico di CO2 oggetto di autorizzazione sono consentite previa approvazione del MASE, su parere del Comitato. Si dispone che in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, il MASE, anche su segnalazione del Comitato, procede, secondo la gravità delle infrazioni, alla diffida nei riguardi del soggetto interessato, con eventuale sospensione temporanea dell'attività di sperimentazione, assegnando un termine entro il quale devono essere sanate le irregolarità, e che il MASE, anche su segnalazione del Comitato, dispone la revoca dall'autorizzazione in specifici casi indicati, in particolare: a) in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni oggetto della diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente; b) in caso di mancata presentazione della relazione relativa all'esercizio annuale dell'attività di stoccaggio, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 162 del 2011; c) se dalla relazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 162 del 2011 o dalle ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto emergono il mancato rispetto delle condizioni fissate nell'autorizzazione o rischi di fuoriuscite o di irregolarità significative; d) in caso di violazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 162 del 2011, che in materia di trasferimento dell'autorizzazione prevede la preventiva autorizzazione da parte del Ministero. Si stabilisce che, nel caso in cui venga disposta la revoca, il gestore provvede ai lavori di messa in sicurezza e di ripristino ambientale nonché agli altri adempimenti di cui all'articolo 17, comma 4, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo n. 162 del 2011 e che, qualora sussistano le condizioni di sicurezza per il proseguimento delle operazioni di stoccaggio sperimentale da parte di un soggetto terzo, il sito di stoccaggio è messo a disposizione di altri concorrenti, autorizzati ai sensi dell'articolo in esame. Si prevede che le opere necessarie allo stoccaggio geologico di CO2 nell'ambito del programma sperimentale e quelle necessarie per il trasporto al sito di stoccaggio sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e che le domande di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali contengono le medesime informazioni richieste per le domande di autorizzazione allo stoccaggio, fatta eccezione per quelle relative alla «disponibilità e caratteristiche della rete e distanze di trasporto previste tra i possibili siti di cattura di CO2 e quello di stoccaggio» e alla «garanzia di approvvigionamento e trasporto a lungo termine di CO2 da stoccare». Si prevede che per ciascuna unità idraulica è rilasciata un'unica autorizzazione e che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, nel caso di più siti di stoccaggio insistenti nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione debbono essere tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del decreto legislativo n. 162 del 2011. Sono infine indicati, con le lettere da a) a h), tutti gli elementi che l'autorizzazione al programma sperimentale deve contenere, precisandosi che l'«obbligo di presentare la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente», di cui alla lettera h), non trova applicazione per i progetti relativi a programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate.
  La medesima lettera d) inserisce altresì l'articolo 11-ter nel decreto legislativo n. 162 del 2011, per definire a livello procedurale il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2, prevedendo, in particolare, che la relativa domanda deve essere redatta in forma cartacea e su supporto informatico e trasmessa al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Comitato ETS nonché, nei casi di cui al comma 1 del nuovo articolo 11-bis, alla regione interessata, esclusivamente su supporto informatico. Il soggetto interessato garantisce la conformità della domanda redatta in forma cartacea con quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. La domanda è pubblicata nel sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Per il medesimo sito idoneo off-shore, una volta presentata istanza di programma sperimentale di stoccaggio, la stessa viene pubblicata e possono essere presentate ulteriori domande sulla stessa area entro trenta giorni dalla data della predetta pubblicazione. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica convoca un'apposita conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, e rilascia l'autorizzazione entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda o dal termine del periodo di concorrenza. Nel caso in cui, nell'ambito della conferenza di servizi, pervengano richieste di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti da parte di un'amministrazione coinvolta in relazione ad aspetti di propria competenza, il soggetto interessato provvede a trasmettere le integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti entro i successivi trenta giorni, con contestuale sospensione del termine del procedimento. Ciascuna amministrazione può formulare la richiesta di integrazione documentale o di chiarimenti una sola volta. La regione, ove previsto, nel termine di novanta giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione rilascia l'intesa, che comprende ogni altra autorizzazione, approvazione, visto, nulla osta o parere, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire tutte le opere e a esercitare tutte le attività previste nel progetto approvato. Nel procedimento unico sono compresi, oltre alle autorizzazioni minerarie, tutti gli atti necessari alla realizzazione delle relative attività, quali giudizio di compatibilità ambientale, varianti agli strumenti urbanistici, dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni compresi nel complesso di stoccaggio, nonché l'intesa con la regione interessata nei casi previsti. In caso di concorrenza, l'autorizzazione al programma sperimentale è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata nonché tenuto conto del programma dei lavori presentato dal soggetto richiedente, del grado di compatibilità con le eventuali attività minerarie già in atto nella medesima area, delle modalità di svolgimento dei relativi programmi dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi programmati e dei costi.
  La lettera e) apporta modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 162 del 2011 prevedendo, al numero 1) che, come per chi ha fatto esplorazione, anche chi ha fatto sperimentazione di stoccaggio, effettuando pertanto investimenti, abbia la precedenza nell'ottenimento dell'autorizzazione finale allo stoccaggio di CO2. Ciò è possibile a condizione che abbia portato a termine l'attività sperimentale di stoccaggio e che abbia presentato la domanda di autorizzazione definitiva durante il periodo di svolgimento del programma sperimentale. La domanda di autorizzazione definitiva all'attività di stoccaggio di CO2 può essere pertanto presentata e istruita, con avvio del relativo procedimento, nelle more dello svolgimento del programma sperimentale, mentre l'autorizzazione finale sarà rilasciata, senza concorrenza, a condizione che sia ultimata la sperimentazione; il numero 2) abroga il comma 8 del suddetto articolo 12, il quale prevede che lo stoccaggio geologico di CO2 per volumi complessivi di stoccaggio inferiori a 100.000 tonnellate, effettuati ai fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti o processi, è autorizzato con procedure semplificate di cui al comma 12 dell'articolo 16 del medesimo decreto.
  La lettera f) abroga il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 162 del 2011, in materia di stoccaggio sperimentale entro il limite di 100.000 tonnellate, dato che lo stesso è assimilato allo stoccaggio che avviene nel programma sperimentale disciplinato in ogni dettaglio dai nuovi articoli 11-bis e 11-ter.
  La lettera g) modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 162 del 2011. In particolare: al numero 1) si conferma che la procedura di concorrenza non trova applicazione nei casi in cui siano già stati realizzati investimenti funzionali allo sviluppo del sito di stoccaggio, mediante svolgimento pregresso di programmi sperimentali di stoccaggio. Ciò è stabilito in analogia con quanto avviene per i titolari di licenze di esplorazione. Pertanto, un operatore, laddove abbia già avuto una licenza di esplorazione o un'autorizzazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio, può presentare istanza di autorizzazione allo stoccaggio senza concorrenza, come è previsto nel sistema della direttiva europea; nel caso in cui sia invece presentata istanza di autorizzazione a svolgere stoccaggio di CO2 nei giacimenti esauriti al largo della costa da parte di soggetto che non abbia svolto esplorazione o sperimentazione pregressa, detta istanza viene pubblicata per novanta giorni, ai fini della concorrenza, ai sensi del vigente articolo 16 del decreto legislativo n. 162 del 2011; il numero 2) sostituisce il comma 8 dello stesso articolo 16, eliminando il rimando a successivi decreti e prevedendo che, in caso di concorrenza, l'autorizzazione allo stoccaggio sia rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata nonché tenuto conto del programma di lavori presentato dal soggetto richiedente, del grado di compatibilità con le eventuali attività minerarie già in atto nella medesima area, delle modalità di svolgimento dei programmi di lavori, con particolare riferimento alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi programmati e dei costi; in ogni caso, come previsto dal testo vigente del decreto legislativo n. 162 del 2011, qualora sulla stessa area insistano già attività legate agli idrocarburi, l'amministrazione è tenuta a valutare la compatibilità delle attività di stoccaggio con quelle già in atto. L'autorizzazione può essere comunque rilasciata a determinate condizioni e può essere soggetta a limitazioni temporali; inoltre, in sede di rilascio, ex articolo 14 del decreto legislativo n. 162 del 2011, devono essere garantite l'assenza di effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari nonché la massima sicurezza del sito di stoccaggio; il numero 3) abroga il comma 12, in quanto tratta di stoccaggio sperimentale sotto la soglia di 100.000 tonnellate, assimilabile all'autorizzazione ai programmi sperimentali di stoccaggio disciplinati nel dettaglio dai nuovi articoli 11-bis e 11-ter.
  La lettera h) inserisce nell'articolo 25 del decreto legislativo n. 162 del 2011 il comma 2-bis, il quale prevede che, nelle more dell'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 25, l'entità della garanzia finanziaria sia definita in sede di rilascio dell'autorizzazione, secondo specifici criteri stabiliti dalla norma, tenendo conto della documentazione presentata dall'operatore e acquisito il parere del Comitato ETS. In particolare, si dovrà tenere conto dei costi da sostenere per la realizzazione del progetto, per l'adempimento di ogni obbligo derivante dall'autorizzazione, compresi quelli di chiusura e post-chiusura, dei costi da sostenere per coprire eventuali interventi di cui all'articolo 22, nonché delle capacità tecniche, organizzative ed economiche del richiedente, compreso il livello di rating di lungo termine del medesimo.
  La lettera i) inserisce nell'articolo 27 del decreto legislativo n. 162 del 2011 il comma 2-bis, il quale prevede che, nelle more dell'efficacia del decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 27, gli oneri derivanti dalle attività svolte ai sensi degli articoli 4 e 6, comma 1, nonché di quelle svolte dagli uffici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il rilascio di licenze di esplorazione, di autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2 o di autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 sono posti a carico degli operatori interessati dalle attività medesime mediante il versamento di un contributo di importo non superiore all'1 per mille del valore delle opere da realizzare. Ciò è previsto in analogia a quanto disposto per le altre infrastrutture energetiche dall'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239. L'obbligo di versamento di tale contributo non si applica ai procedimenti per i quali alla data di entrata in vigore del decreto-legge si sia già conclusa l'istruttoria.
  La lettera l) apporta modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo n. 162 del 2011; in particolare, il numero 1) inserisce, al comma 1, dopo le parole: «geologico di CO2» le seguenti: «, anche nell'ambito di programmi sperimentali» e il numero 2) abroga il comma 2, che demanda a un decreto ministeriale la definizione dei contenuti e delle modalità di diffusione delle informazioni ambientali concernenti lo stoccaggio geologico di CO2.
  Il comma 2 dispone che le modifiche di cui al comma 1 si applicano alle richieste per l'ottenimento delle licenze di esplorazione, alle domande di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 e alle domande di autorizzazione allo stoccaggio geologico di CO2 presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
  Il comma 3 stabilisce che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche avvalendosi di società aventi comprovata esperienza nei settori della cattura, trasporto e stoccaggio di CO2, anche per gli aspetti relativi alla regolazione tecnica ed economica, predispone, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno studio propedeutico: a) ad effettuare la ricognizione della normativa vigente relativa alla filiera della cattura, utilizzazione e stoccaggio di CO2 (Carbon Capture, Utilization and Storage – CCUS), nell'ottica di delineare un quadro di riferimento normativo funzionale all'effettivo sviluppo della filiera stessa, anche tenendo conto delle esperienze europee e internazionali in materia; b) ad elaborare schemi di regolazione tecnico-economica dei servizi di trasporto e stoccaggio della CO2; c) ad elaborare schemi di regole tecniche per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto, comprese le reti per il trasporto della CO2 dal sito di produzione, cattura e raccolta alle stazioni di pompaggio; d) ad effettuare analisi di fattibilità e di sostenibilità, anche sotto il profilo dei costi, dei processi di cattura della CO2 per le diverse tipologie di utenza; e) a individuare la platea di potenziali fruitori del servizio di trasporto e stoccaggio della CO2 nell'ambito dei settori industriali con processi di difficile riconversione (Hard To Abate) e del settore termoelettrico; f) a definire le modalità per la remunerazione ed eventuali meccanismi di supporto per le diverse fasi della filiera della cattura, trasporto, utilizzazione e stoccaggio della CO2.
  Il comma 4 dispone che il decreto di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 162 del 2011 sia adottato entro centottanta giorni dalla data di predisposizione dello studio di cui al comma 3 del presente articolo.
  Il comma 5 apporta modifiche all'articolo 52-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, precisando che per «infrastrutture lineari energetiche» si intendono altresì le condotte necessarie per il trasporto e funzionali per lo stoccaggio di biossido di carbonio.

  L'articolo 8 (Misure per lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare) reca disposizioni funzionali a creare il sostrato idoneo allo sviluppo di una filiera che conduca alla realizzazione e all'esercizio di impianti eolici flottanti in mare, promuovendo specifici investimenti nel Mezzogiorno d'Italia.
  Al comma 1 si prevede, in particolare, che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblichi un avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse allo scopo di individuare delle aree demaniali marittime, in due porti del Mezzogiorno soggetti alla gestione di un'autorità di sistema portuale, con il relativo specchio acqueo esterno alle difese foranee ai sensi dell'articolo 18, comma 1, secondo periodo, della legge n. 84 del 1994, destinate, nel rispetto degli strumenti di pianificazione in ambito portuale, alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l'assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale stessa. Le manifestazioni di interesse sono presentate dalle autorità di sistema portuale, sentite le autorità marittime competenti per i profili attinenti alla sicurezza della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso.
  Il comma 2 dispone che entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle suddette manifestazioni di interesse, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e le regioni territorialmente competenti, sono individuate le aree demaniali marittime di cui al comma 1. Il decreto interministeriale individua altresì gli specifici interventi infrastrutturali da effettuare nelle suddette aree. Tale individuazione avviene anche sulla base di un'analisi di fattibilità tecnico-economica e tenuto conto dei tempi di realizzazione degli interventi stessi. È demandata allo stesso decreto interministeriale la definizione delle modalità di finanziamento di detti interventi, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
  L'urgenza della misura deriva dall'esigenza di raggiungere gli impegnativi obiettivi di decarbonizzazione per il 2030, anche attraverso la creazione di una filiera nazionale dell'industria degli impianti eolici galleggianti in mare.

  L'articolo 9 (Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica) reca disposizioni urgenti per consentire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR in tema di adeguamento delle infrastrutture di rete dinnanzi ai processi di decarbonizzazione e di transizione verso modelli di generazione diffusa dell'energia elettrica da fonti di energia rinnovabile.
  Il comma 1 prevede che la società Terna S.p.A., in qualità di gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, istituisca, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, un portale digitale contenente i dati e le informazioni, compresi quelli relativi alla localizzazione, relativi agli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e alle richieste di connessione alla stessa, oltre che le relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete medesima.
  Il portale – chiarisce la norma – persegue la finalità di garantire la programmazione efficiente delle infrastrutture della rete elettrica di trasmissione nazionale, in coordinamento con lo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo di energia.
  Al comma 2 si prevede che per le medesime finalità di cui al comma 1 possono accedere al portale digitale il MASE, il Ministero della cultura, l'ARERA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Il comma 3 dispone che la gestione e l'aggiornamento del portale sono affidati alla società Terna S.p.A.
  Al comma 4 si prevede che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge l'ARERA, su proposta della società Terna S.p.A., disciplini le modalità di funzionamento del portale e la copertura dei costi sostenuti.
  L'articolo in esame, volto, inoltre, a conseguire gli obiettivi di trasformazione digitale delle infrastrutture di rete previsti dal PNRR (progetti «Smart Grid»), definisce le procedure amministrative per la realizzazione di cabine primarie ed elettrodotti; in particolare, si prevede che la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di estensione e fino alla potenza di 30 kW (vale a dire la potenza stabilita dal PNRR), può avvenire, fino al 31 dicembre 2026, mediante denuncia di inizio lavori presentata alle regioni o alle province autonome, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, fatta salva l'applicazione di regimi più favorevoli stabiliti dalla vigente normativa regionale o provinciale. A tal fine, resta in ogni caso ferma la previa acquisizione del consenso dei proprietari delle aree interessate dalla realizzazione dei suddetti interventi, che non siano sottoposte a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. La denuncia di inizio lavori deve, inoltre, essere corredata del progetto definitivo e di una relazione che dimostri la conformità e la compatibilità delle cabine primarie e degli elettrodotti agli strumenti pianificatori approvati e a quelli già adottati nonché ai regolamenti edilizi vigenti. La medesima relazione deve altresì attestare il rispetto, ove occorrente, della normativa in materia di protezione della popolazione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni (commi 5 e 6).
  Diversamente da quanto finora illustrato, qualora nelle aree interessate dalla realizzazione degli interventi insistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali ovvero qualora occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture avviene a seguito del rilascio dell'autorizzazione unica, in base a quanto disposto dalla normativa regionale o provinciale. A tal fine, nel termine di cinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica, l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi semplificata. Per la conferenza semplificata si stabilisce che ogni amministrazione coinvolta è tenuta a rilasciare le determinazioni di propria competenza nel termine di trenta giorni, decorsi i quali la determinazione si intende rilasciata positivamente e senza condizioni. L'amministrazione procedente, inoltre, entro il termine di quindici giorni, che decorrono dalla data di scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni, è tenuta a svolgere una riunione in modalità telematica, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte. In tale sede si tiene conto delle considerazioni fatte pervenire dalle amministrazioni medesime e, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di convocazione della riunione telematica, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi. Si prevede, inoltre, che nella sede della riunione telematica trovano applicazione le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Per effetto di tale richiamo normativo, qualora alla riunione telematica prendano parte amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentante da un unico soggetto abilitato a esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni. Tale rappresentante è nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal prefetto (comma 7).
  Al comma 8 viene stabilito, inoltre, che, se entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica non sia stato adottato il provvedimento di diniego, ovvero non sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte dell'amministrazione competente in materia di tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali, l'istanza medesima si intende accolta. In questo caso, il soggetto interessato è tenuto a presentare all'amministrazione procedente una richiesta di rilascio di attestazione, in via telematica, circa l'intervenuto rilascio dell'autorizzazione unica. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla richiesta medesima, l'attestazione si intende sostituita da una dichiarazione del soggetto interessato. Qualora, invece, intervenga un dissenso motivato da parte di una o più amministrazioni coinvolte nel procedimento e non sia stata adottata la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, il Presidente della regione, su istanza del soggetto interessato ed entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'istanza medesima, assume, direttamente o mediante un commissario ad acta, la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Si chiarisce, infine, al comma 9, che la disciplina descritta è applicabile, su richiesta del soggetto interessato, anche alle procedure per la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

  L'articolo 10 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento), al comma 1, assegna risorse finanziarie a progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento ovvero di teleraffrescamento o all'ammodernamento di sistemi esistenti. In particolare, tali progetti, elencati nell'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 435 del 23 dicembre 2022, ove non finanziati a valere sulle risorse di cui all'investimento 3.1 «Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento», missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», componente 3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici», del PNRR, beneficiano di risorse complessivamente pari a 96.718.200 euro per l'anno 2023, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2022, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.
  Giova ricordare che con il citato decreto direttoriale n. 435 del 23 dicembre 2022 sono state approvate le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento a valere sull'avviso pubblico del Ministero della transizione ecologica del 28 luglio 2022, n. 94, finalizzato alla selezione di proposte progettuali per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento da finanziare nell'ambito della sopra citata misura del PNRR. In particolare, l'allegato 1 al predetto decreto ministeriale riporta l'elenco dei progetti ammissibili e finanziabili, distinti nelle seguenti graduatorie: sezione A – progetti a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), dell'avviso – progetti per investimenti fino a euro 10.000.000; sezione B – progetti a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), dell'avviso – progetti per investimenti senza soglia.
  In esito alla valutazione condotta sulla terza rata del PNRR, la Commissione europea, con comunicazione 2023/C 6641, ha disposto che solo 14 progetti su 29 approvati risultano compatibili con il principio Do No Significant Harm (DNSH) di cui alla propria comunicazione 2021/C 58/01, in quanto le reti di teleriscaldamento oggetto di intervento sono totalmente alimentate da fonti rinnovabili, con al più impianti di back-up alimentati da fonti fossili. I progetti richiamati dalla disposizione in esame appaiono nondimeno meritevoli di finanziamento in quanto pienamente rispettosi dei requisiti richiesti dalla normativa europea e statale sull'efficienza energetica e, più in generale, in ragione del contributo che potranno offrire nel percorso di mitigazione delle emissioni di gas serra legate al settore della climatizzazione degli edifici.
  Al comma 2 si prevede, al netto del 50 per cento dei proventi derivanti dalle aste di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020 destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, che, anziché destinare il rimanente 50 per cento nella misura del 70 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e nella misura del 30 per cento al Ministero delle imprese e del made in Italy, con riguardo ai soli proventi derivanti dalle aste di CO2 maturati nell'anno 2022, la medesima quota del 50 per cento da assegnare complessivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del made in Italy sia destinata nella misura dell'80 per cento al primo e nella misura del 20 per cento al secondo. Ciò è disposto al fine di garantire che anche il Ministero delle imprese e del made in Italy possa contribuire al finanziamento dei progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento oggetto della disposizione in esame, in quanto suscettibili di annoverarsi, in parte qua, tra le misure di politica industriale utili a promuovere la sostenibilità ambientale e l'incremento dell'efficienza energetica dei processi industriali.

  In relazione all'articolo 11 (Misure urgenti in materia di infrastrutture per il decommissioning e la gestione dei rifiuti radioattivi), si ricorda che il titolo III del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99, disciplina le procedure per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi incluso in un Parco tecnologico e i relativi benefìci economici derivanti dall'attività di esercizio del Parco tecnologico stesso.
  La disposizione in esame è finalizzata a favorire il raggiungimento di una soluzione condivisa per la localizzazione del Deposito nazionale, all'interno di un Parco tecnologico dotato di un centro di studi e sperimentazione, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi generati da attività pregresse di impianti nucleari e similari nel territorio nazionale. Per il raggiungimento di detto fine, si interviene apportando modifiche e integrazioni al citato titolo III del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, per quanto concerne, in particolare, la procedura di localizzazione del Deposito nazionale.
  L'urgenza della misura proposta è da ricercarsi nell'esigenza di giungere, in tempi rapidi, alla localizzazione e alla successiva messa in esercizio del Deposito nazionale, così da accelerare le attività di smantellamento delle installazioni nucleari e provvedere allo stoccaggio dei rifiuti nucleari trattati, derivanti dal riprocessamento all'estero del combustibile irraggiato, che, sulla base degli accordi sottoscritti, l'Italia è impegnata a ricevere entro termini dati ormai scaduti o in scadenza.
  La disposizione, al fine di favorire una maggiore partecipazione al processo di identificazione del sito unico nazionale, consente a enti territoriali e strutture militari non precedentemente compresi nella proposta di Carta nazionale delle aree idonee alla localizzazione del Deposito nazionale (CNAI) di formulare istanza per una nuova valutazione dei territori di propria competenza, al fine di verificare la possibilità dell'inserimento di detti territori, qualora se ne riscontrassero i requisiti, in un'apposita proposta di Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA). È prevista la possibilità di inserire nella medesima CNAA autocandidature anche da parte di enti territoriali già inseriti nella proposta di CNAI. L'attività di verifica sarà svolta dalla Sogin S.p.A. e convalidata dall'autorità di regolamentazione competente (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN). La proposta di CNAA o, in mancanza di autocandidature o nel caso che le medesime non siano risultate idonee, quella di CNAI sarà successivamente sottoposta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a specifica procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), anche in attuazione di quanto previsto nel parere di compatibilità ambientale relativo al Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (Programma nazionale), di cui al decreto VAS n. 340 del 10 dicembre 2018, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali. La disposizione prevede inoltre che, esaurita la procedura di VAS, l'autorità di regolamentazione competente esprima parere tecnico, in relazione alla proposta di CNAA o, in alternativa, di CNAI, definitivamente integrato con le risultanze della suddetta procedura e con gli eventuali aggiornamenti circa l'ordine di idoneità. Allo scopo di chiarire ulteriormente le forme premiali previste per i territori che ospiteranno il Deposito nazionale incluso in un Parco tecnologico, la disposizione prevede che sia predisposto un Programma di incentivazione (elaborato dalla Sogin S.p.A.) contenente le misure premiali a vantaggio delle comunità ospitanti il Parco tecnologico, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In relazione alle modifiche introdotte, sommando i tempi previsti dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (come modificato dalla disposizione in esame, con specifico riferimento all'articolo 27), comprese quelle relative alla procedura di VAS (della durata di circa cinque mesi), l'adozione del decreto di approvazione della CNAA, da parte dei Ministri competenti, avverrà al massimo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. In questa eventualità, le successive fasi procedurali risulteranno notevolmente semplificate nonché facilitate, in quanto si passerà direttamente al raggiungimento dell'intesa con le regioni nel cui territorio sono situate le aree autocandidate, o con il Ministero della difesa in relazione alle strutture militari, e alle indagini tecniche su tali aree. In alternativa, in assenza di autocandidature o nel caso che le medesime non siano risultate idonee, il decreto di approvazione della CNAI avverrà al massimo entro nove mesi. L'iter procedurale proseguirà, quindi, come già previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010, ma con tempi prevedibilmente più lunghi in ragione della necessità preventiva di raggiungere l'intesa con le regioni o i territori interessati.
  Il comma 1, alla lettera a), nell'apportare modifiche all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 31 del 2010, introduce, tra le attività di ricerca da svolgersi nel Parco tecnologico, quelle inerenti allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, come previsto nell'aggiornamento del Programma nazionale in riferimento agli studi per la realizzazione di un deposito in formazione geologica destinato allo smaltimento dei rifiuti radioattivi ad alta attività (compreso il combustibile esaurito).
  Il comma 1, alla lettera b), nell'apportare modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 31 del 2010, introduce al comma 1 la lettera e-ter), che demanda alla Sogin S.p.A. la predisposizione di un programma di incentivazione, descrittivo degli interventi suscettibili di misure premiali a vantaggio delle comunità territoriali ospitanti il Parco tecnologico, da presentare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la sua approvazione, e inserisce il comma 1-bis, che reca disposizioni per la copertura degli oneri relativi al conferimento di misure premiali. Alle misure premiali sono destinate risorse pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  Il comma 1, alla lettera c), apporta modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010, introducendo i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies, 6-bis e 6-ter e novellando i commi 5, 6, 7 e 8. In particolare:

   1) nei commi da 5-bis a 5-quater si descrive la procedura per l'eventuale autocandidatura ad ospitare il Parco tecnologico e richiesta di valutazione del territorio da parte di enti territoriali o strutture militari non presenti nella proposta di CNAI già presentata dalla Sogin S.p.A. al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché per l'eventuale autocandidatura di aree già inserite nella medesima proposta di CNAI, ai fini dell'eventuale inserimento in una proposta di CNAA;

   2) nel comma 5-quinquies si introduce la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) sulla proposta di CNAA o, in mancanza di autocandidature o nel caso che le medesime non siano risultate idonee, su quella di CNAI, che sarà avviata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico della Sogin S.p.A.;

   3) nel comma 5-sexies si prevede che la Sogin S.p.A. aggiorni la proposta di CNAA o di CNAI, con il relativo ordine di idoneità, tenendo conto delle risultanze della procedura di VAS e la trasmetta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che richiede il parere tecnico all'autorità di regolamentazione competente;

   4) nel comma 5-septies si prevede che l'autorità di regolamentazione competente esprima il proprio parere tecnico sulla proposta di CNAA o di CNAI aggiornata a seguito della procedura di VAS e lo trasmetta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

   5) il comma 6 viene aggiornato a fini di coordinamento con le modifiche apportate ai commi precedenti;

   6) il comma 6-bis dispone, in caso di approvazione della CNAA, l'avvio di trattative bilaterali tra la Sogin S.p.A., le regioni e gli enti locali nel cui territorio sono situate le aree autocandidate nonché con il Ministero della difesa in relazione alle strutture militari, da formalizzare con uno specifico protocollo di accordo, sottoscritto nel corso delle stesse trattative, nel quale saranno individuati gli interventi legati alle misure premiali contenuti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter), che beneficiano di misure premiali nel rispetto delle quantificazioni economiche di cui al comma 1-bis;

   7) il comma 6-ter descrive il procedimento per avviare le indagini tecniche sulle aree inserite nella CNAA nel rispetto delle modalità definite dall'Agenzia per la sicurezza nucleare, che vigila sull'esecuzione delle indagini stesse, ne esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica parere vincolante sulla idoneità del sito proposto;

   8) il comma 7, che viene aggiornato in virtù delle modifiche ai commi precedenti, riduce da trenta a cinque il numero dei giorni previsti per richiedere, da parte della Sogin S.p.A., alle regioni e agli enti locali di comunicare l'interesse ad ospitare il Parco tecnologico e prevede l'individuazione e l'inserimento nei protocolli di accordo, sottoscritti nel corso delle trattative con le regioni e gli enti locali, degli interventi previsti nel programma di incentivazione ai sensi all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter);

   9) il comma 8 viene aggiornato a fini di coordinamento con le modifiche apportate ai commi precedenti.

  Il comma 1, alla lettera d), apporta modifiche all'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 31 del 2010, stabilendo che ogni riferimento al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico e al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è da intendersi al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

  L'articolo 12 (Registro delle tecnologie per il fotovoltaico) riguarda gli impianti fotovoltaici. Il fotovoltaico rappresenta una delle tecnologie chiave per il processo di transizione energetica, essendo destinato a divenire la fonte di energia rinnovabile con più rapida crescita. Invero, come annunciato nel Green Deal europeo, la decarbonizzazione del sistema energetico dell'Unione europea risulta fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050. Il Piano REPowerEU prevede, infatti, l'installazione di almeno 60GW di moduli fotovoltaici nel territorio dell'Unione europea, nel prossimo decennio, per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e accrescere l'indipendenza energetica e la transizione verde. Secondo le stime dell'Agenzia internazionale per l'energia (World Energy Outlook 2022), la capacità fotovoltaica installata a livello mondiale passerà da 892 GW nel 2021 a 5.052 GW nel 2030, sestuplicandosi. Secondo lo scenario Net Zero verranno costruiti nuovi impianti fotovoltaici per una capacità addizionale di 10,4 TW tra il 2030 e il 2050. È dunque di estrema rilevanza e importanza selezionare la migliore tecnologia e i migliori prodotti per gestire il processo con la massima efficienza e sostenibilità. Dato il ruolo strategico che i sistemi fotovoltaici assumeranno nella decarbonizzazione del sistema energetico europeo, è essenziale che tutti i moduli fotovoltaici installati nell'Unione europea, indipendentemente dal luogo di produzione, non siano solo prodotti in modo rispettoso dell'ambiente ma soddisfino i più elevati parametri di sostenibilità sociale e di governance (ESG). La promozione dell'utilizzo delle tecnologie più avanzate contribuisce altresì ad un processo di transizione più efficiente con una maggiore resa degli impianti e una conseguente importante riduzione del consumo di suolo necessario all'installazione dei nuovi impianti fotovoltaici. Fra le tecnologie disponibili per le celle, quella bifacciale ad eterogiunzione (denominata Hetero Junction Technology – HJT), in cui l'Europa e in prima linea l'Italia sono all'avanguardia è, attualmente, quella maggiormente idonea a garantire alti livelli prestazionali dei moduli, garantendo allo stesso tempo un aumento della producibilità di energia a livello nazionale e quindi accrescendo l'indipendenza energetica.
  Sulla base di tali considerazioni, ai fini di una mappatura dei prodotti disponibili sul mercato, il comma 1 prevede l'istituzione, da parte dell'ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, di un registro composto da tre distinte sezioni al fine di iscrivere, su istanza del produttore o del distributore interessato, moduli fotovoltaici con specifiche caratteristiche di natura territoriale e qualitative e segnatamente: a) moduli fotovoltaici, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento; b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento; c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea, con un'efficienza di cella almeno pari al 24 per cento.
  Il comma 2 prevede la disciplina procedimentale, prescrivendo che l'iscrizione sia effettuata dall'ENEA secondo procedure stabilite dallo stesso ente entro trenta giorni dalla entrata in vigore del decreto-legge, sentiti i Ministeri interessati.
  Ai sensi del comma 3 l'ENEA pubblica nel proprio sito internet istituzionale l'elenco dei prodotti nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro e può procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro, con oneri a carico dei richiedenti l'iscrizione.
  Il comma 4 dispone che all'attuazione della disposizione in esame l'ENEA provveda nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  L'articolo 13 (Rifinanziamento del Fondo italiano per il clima) prevede il rifinanziamento del Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 (in particolare, per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 489, della medesima legge n. 234 del 2021). Tale Fondo, come previsto dal citato articolo 1, comma 488, della legge n. 234 del 2021, è destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte.
  Il citato articolo 1, comma 489, della legge n. 234 del 2021 individua le azioni che il Fondo può intraprendere:

   1) assumere capitale di rischio mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata se l'iniziativa è promossa o partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali o da istituti nazionali di promozione [lettera a)];

   2) concedere finanziamenti, diretti o indiretti mediante istituzioni finanziarie, anche in forma subordinata se effettuati mediante istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali, istituti nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo [lettera b)];

   3) rilasciare garanzie, anche di portafoglio, su esposizioni di istituzioni finanziarie (comprese istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali nonché altri soggetti terzi autorizzati all'esercizio del credito), di fonti multilaterali di sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali e da istituti nazionali di promozione [lettera c)].

  L'articolo 14 (Disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica) costituisce attuazione della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), come successivamente modificata dal decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, la quale ha stabilito un percorso per promuovere l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato dell'energia e il rafforzamento delle condizioni competitive del mercato stesso, prevedendo, in particolare (all'articolo 1, commi 50 e 60), termini specifici per la cessazione del regime di interventi pubblici di fissazione dei prezzi, distintamente per le piccole e microimprese del settore elettrico e per i clienti domestici.
  In considerazione delle disposizioni di cui alla suddetta legge n. 124 del 2017, il servizio di maggior tutela per l'energia elettrica è cessato, a partire dal 1° gennaio 2021, per le piccole imprese connesse in bassa tensione nonché per le microimprese titolari di almeno un punto di prelievo connesso in bassa tensione con potenza contrattualmente impegnata eccedente 15 kW e, a partire dal 1° gennaio 2023, per tutte le altre microimprese. Per quanto attiene ai clienti domestici del settore elettrico, il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, prevede che entro il 10 gennaio 2024 sia attivato un servizio di ultima istanza, cosiddetto «servizio a tutele graduali» (STG), volto ad assicurare la fornitura ai clienti domestici che entro la predetta data non avranno ancora scelto un fornitore sul mercato libero. Le famiglie che non avranno ancora individuato un fornitore sul mercato libero saranno assegnate a fornitori scelti con asta (aste per le tutele graduali – STG). In particolare, l'individuazione dei fornitori del STG avviene sulla base di procedure concorsuali svolte dall'Acquirente Unico S.p.A.
  In considerazione del suddetto quadro normativo, nel corso degli ultimi anni, l'ARERA ha provveduto ad adottare le deliberazioni necessarie; al contempo, anche il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha adottato i provvedimenti di sua competenza.
  Con decreto ministeriale del 18 maggio 2023, ai sensi di quanto previsto dal comma 60-bis dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, il MASE ha definito le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero.
  Per i clienti domestici rientranti nella categoria di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, è previsto che il superamento dell'attuale regime avvenga mediante l'introduzione di una specifica disciplina a tutela dei clienti vulnerabili, coerente con la direttiva (UE) 2019/944.
  Si evidenzia, peraltro, che il menzionato decreto ministeriale 18 maggio 2023 prevede la necessità di una massiccia campagna informativa per accompagnare i clienti domestici nel mercato libero dell'energia, da effettuarsi con adeguata tempestività e periodicità in modo da fornire opportuni strumenti informativi ai clienti stessi. L'esigenza di un'idonea campagna informativa diviene ancor più sentita in considerazione delle perturbazioni accadute in tempi recenti sui prezzi dei mercati energetici.
  In base al quadro sopra rappresentato, la presente disposizione mira a conseguire un'importante razionalizzazione e semplificazione delle competenze, azioni e misure messe in campo per la tutela dei consumatori energetici e del servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla fine del servizio di maggior tutela per i clienti domestici.
  Il comma 1 prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura in occasione del completamento della liberalizzazione del mercato elettrico e del gas e dell'avvio del servizio a tutele graduali per i clienti finali domestici senza fornitore di energia elettrica, si avvalga della società Acquirente Unico S.p.A. per l'effettuazione, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi, di specifiche campagne informative e per lo svolgimento delle azioni individuate con il citato decreto ministeriale 18 maggio 2023, destinando allo scopo risorse per un milione di euro. Si stima che l'Acquirente Unico S.p.A. possa svolgere in maniera adeguata tale funzione, avendo maturato negli anni una vasta esperienza nel settore della tutela dei consumatori energetici, nella sua veste di gestore del sistema informativo integrato, dello sportello per il consumatore di energia e ambiente, del portale delle offerte e del portale dei consumi. Giova, peraltro, rammentare che il completamento del processo di piena liberalizzazione nel settore dell'energia elettrica, attraverso l'adozione di regole finalizzate ad assicurare un passaggio informato e consapevole al mercato libero da parte della clientela, rientra tra le riforme volte alla promozione della concorrenza e alla rimozione delle barriere all'entrata nel mercato, che il Governo si è impegnato ad adottare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in particolare nell'ambito dell'obiettivo M1C2-7, valutato positivamente dalla Commissione dell'Unione europea in relazione alla terza rata.
  Il comma 2, tenuto conto del riordino delle attribuzioni ministeriali ad opera del decreto-legge n. 22 del 2021 (riordino poi confermato dal decreto-legge n. 173 del 2022), mira, invece, a superare le criticità correlate alla circostanza che il fondo alimentato dai proventi derivanti dalle sanzioni dell'ARERA, pur se volto a finanziare azioni e progetti per i consumatori energetici e ambientali (nella più parte dei casi affidati a società o enti soggetti alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), resta incardinato nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy. Ciò ha creato ridondanze e complicazioni amministrative, suscettibili di compromettere – specie in momenti delicati come quello del passaggio dei clienti domestici al mercato libero – l'efficienza delle azioni di tutela programmate. Tanto premesso, la disposizione trasferisce alla competenza del MASE il fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a decorrere dal 1° gennaio 2024, superando le incertezze normative emerse in fase esecutiva dei progetti già presentati dall'ARERA per le finalità dell'apertura dei mercati energetici.
  Il comma 3 apporta modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo n. 210 del 2021, al fine di introdurre un quadro completo e certo per la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili, in chiave pro-competitiva e a prezzi su base di mercato, in conformità alle disposizioni dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/944. Per «cliente vulnerabile di energia elettrica» si intende il cliente che versa in condizioni economiche svantaggiate, che rientra tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ha età superiore a 75 anni oppure è in possesso di uno degli altri requisiti previsti all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2021.
  In base al vigente disposto dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 210 del 2021, a decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela, i fornitori del libero mercato sono tenuti a offrire a questa categoria di clienti la fornitura di energia elettrica secondo condizioni individuate dall'ARERA e, ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 152 del 2021, continua ad applicarsi a tali clienti il regime di maggior tutela fino alla adozione, da parte di ARERA, delle condizioni contrattuali e di prezzo di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 210 del 2021. La norma vigente, dunque, non prevede un obbligo di contrarre a carico dei fornitori, bensì unicamente un obbligo di offerta, con la conseguenza che i clienti vulnerabili potrebbero non trovare un fornitore disposto a servirli e non riuscire a beneficiare delle condizioni contrattuali dedicate. Si produrrebbero così dei risultati paradossali avuto riguardo alla condizione della generalità dei clienti finali domestici, per i quali l'ordinamento prevede invece il passaggio graduale al libero mercato, attraverso la fruizione del servizio a tutele graduali reso da fornitori scelti con procedure competitive. La disposizione in esame, pertanto, modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 210 del 2021, sostituendo l'attuale comma 2 con la previsione del diritto dei clienti vulnerabili di essere riforniti nell'ambito del servizio di vulnerabilità reso da fornitori iscritti all'apposito albo, selezionati mediante procedura competitiva. L'Acquirente Unico S.p.A. svolge, sulla base di criteri di mercato, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica del servizio di vulnerabilità e le condizioni del servizio sono regolate dall'ARERA secondo i criteri individuati dalla norma stessa. Sono altresì introdotti i commi 2-bis e 2-ter. Il comma 2-bis attribuisce all'ARERA la disciplina del servizio di vulnerabilità nel rispetto di prestabiliti princìpi. Tra questi si prevede che il servizio sia limitato alla sola fornitura di energia elettrica e assegnato, per una durata non superiore a quattro anni, mediante procedure competitive relative ad aree territoriali omogenee, tali da assicurare la massima partecipazione e la non discriminazione. L'ARERA deve stabilire un valore limite al corrispettivo di assegnazione del servizio di vulnerabilità. È, inoltre, assicurata la separazione delle attività del servizio di vulnerabilità rispetto a ogni altra attività svolta al di fuori del servizio medesimo. Con il comma 2-ter si prevede che, qualora in esito alla procedura di assegnazione nessuna offerta rispetti il valore limite del corrispettivo di assegnazione fissato dall'ARERA e il servizio di vulnerabilità non venga aggiudicato, l'Acquirente Unico S.p.A. provvede ad indire una nuova procedura entro sei mesi dalla conclusione della precedente.
  Il comma 4, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonché di evitare incrementi dei costi per l'utenza, sostituisce integralmente il comma 1 dell'articolo 36-ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha introdotto l'obbligo dell'utilizzo della clausola sociale di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, nel passaggio dalla maggior tutela al libero mercato per salvaguardare il personale dei contact center impiegato nella gestione di attività di maggior tutela. In particolare, la disposizione di cui si prevede la sostituzione, oltre a risultare di difficile interpretazione e applicazione, appare suscettibile di incidere in modo negativo sull'esito delle procedure competitive per gli esercenti il servizio a tutele graduali, stante l'obbligo generalizzato di subentrare nei contratti relativi ai servizi di contact center. La disposizione viene, quindi, riveduta nel senso di prevedere che, fino all'entrata in operatività del servizio di vulnerabilità mediante l'individuazione dei relativi fornitori e ferma restando la naturale scadenza dei contratti che disciplinano i servizi di contact center prestati da soggetti terzi, gli esercenti il servizio di maggior tutela, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuino ad avvalersi dei citati servizi, con salvaguardia degli stessi livelli occupazionali. I relativi costi restano pertanto a carico dei suddetti esercenti e saranno considerati dall'ARERA nell'ambito della determinazione dei corrispettivi da riconoscere a detti esercenti per la copertura dei costi efficienti per lo svolgimento dell'attività di commercializzazione del servizio di maggior tutela. Resta, ovviamente, impregiudicata la facoltà dei citati operatori economici di continuare ad avvalersi dei suddetti servizi di contact center anche oltre la sopra menzionata data, per lo svolgimento delle proprie attività. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il comma 5, al fine di garantire la continuità della fornitura di energica elettrica, l'emissione con cadenza bimestrale delle fatture relative a detta fornitura (fin dalla data di cessazione del regime di mercato tutelato e dell'assegnazione del nuovo fornitore), nonché la regolarità dei relativi pagamenti, prevede che l'addebito diretto su conto bancario (postale, su altri mezzi di pagamenti) autorizzato dal cliente domestico per la fatturazione nell'ambito della maggior tutela valga anche per il subentro nel servizio a tutele graduali o nel servizio di vulnerabilità, sempre fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione da parte del cliente stesso. Tale previsione mira alla risoluzione di uno dei problemi tecnici correlati al superamento della maggior tutela e si pone a garanzia della tempestiva conclusione del processo di uscita dal mercato tutelato. A tale fine, si stabilisce che, entro sessanta giorni dalla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, comunque, non oltre il 31 maggio 2024, l'ARERA definisca, d'intesa con la Banca d'Italia e sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le condizioni e i termini necessari per l'attuazione delle disposizioni de quibus.
  Il comma 6 prevede che l'ARERA e la società Acquirente Unico S.p.A. adottino i provvedimenti di rispettiva competenza necessari per assicurare uno svolgimento delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, coerente con le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo. Inoltre, al fine di garantire un'adeguata informazione preventiva dell'utenza domestica, anche mediante le campagne informative di cui al comma 1, nonché la più ampia partecipazione degli operatori economici alle predette procedure, si prevede che debba essere assegnato, in ogni caso, un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, comunque non oltre il 10 gennaio 2024, per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici.
  Il comma 7 prevede un rafforzamento delle misure finalizzate a: prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura in occasione del completamento della liberalizzazione del mercato elettrico e dell'avvio del servizio a tutele graduali per i clienti finali domestici senza fornitore di energia elettrica; assicurare un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei clienti domestici nel mercato dell'energia elettrica; garantire la tempestiva adozione delle occorrenti misure correttive. All'uopo, si evidenzia che, a legislazione vigente, è già previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 169 del 18 maggio 2023 che l'ARERA debba elaborare un rapporto sull'esito delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il STG, da trasmettere entro novanta giorni dalla data di conclusione delle procedure medesime al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e alle Commissioni parlamentari competenti. Inoltre, è compito della predetta Autorità vigilare sulla corretta applicazione delle condizioni del STG. Ebbene, la disposizione prevede che, oltre alle predette attività, l'Acquirente Unico S.p.A., secondo criteri e modalità definiti dall'ARERA, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, effettui specifiche attività di monitoraggio relativamente alle condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 201, nonché alla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari individuati mediante le predette procedure competitive. Ciò è stabilito al fine precipuo di adottare tempestivamente le occorrenti misure correttive che si dovessero rendere necessarie. Si stima che l'Acquirente Unico S.p.A. possa svolgere in maniera adeguata tale funzione, avendo maturato negli anni una vasta esperienza nel settore della tutela dei consumatori energetici, nella sua veste di gestore del sistema informativo integrato, dello sportello per il consumatore di energia e ambiente, del portale delle offerte e del portale dei consumi. Gli esiti della sopra descritta attività di monitoraggio sono compendiati in una relazione da trasmettere da parte dell'ARERA alle Commissioni parlamentari competenti per materia entro il 31 marzo 2025 e, successivamente, con cadenza annuale a decorrere da detta data.

  L'articolo 15 (Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023) ha un duplice scopo: da un lato, chiarisce un possibile dubbio interpretativo circa l'espressione «prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio», recata dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, escludendo dal contributo riconosciuto dal Commissario straordinario, in maniera inequivocabile, i prodotti vegetali non ancora raccolti e che sono soggetti ad altre forme di contributo previste dalla norma (vedasi articolo 12, comma 5, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023) e concessi secondo criteri differenti [comma 1, lettera a)]; dall'altro, consente, in conformità all'intenzione del legislatore di tutelare i prodotti nazionali riconosciuti dalla normativa dell'Unione europea, di includere tutte le categorie di prodotti a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta [comma 1, lettera b)]. In particolare, l'integrazione normativa consente di inserire i vini che hanno il riconoscimento europeo, anche transitorio, per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche; ci si riferisce, specificamente all'articolo 104 del regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione. L'obiettivo è quello di valorizzare le produzioni tipiche del territorio, annoverando tali prodotti, ove danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, tra quelli ammessi a contributo da parte del Commissario straordinario, consentendo ai soggetti legittimati, previa presentazione di perizia asseverata dalla quale emerga il nesso di causalità tra il danno e gli eventi alluvionali, di integrare la domanda con la documentazione degli enti di certificazione che certificano la filiera e che sono stati riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

  In relazione all'articolo 16 (Deroga ai requisiti minimi di efficienza per la ricostruzione a seguito di alluvione), si ricorda che, in materia di miglioramento della prestazione energetica degli edifici, l'articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005, attuato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, recante applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, prevede, nel caso di costruzione di nuovi edifici e di ristrutturazione degli edifici esistenti, il rispetto di determinati requisiti minimi energetici riguardanti, tra l'altro, l'isolamento delle pareti opache e delle coperture e l'installazione di infissi e di impianti termici con determinati requisiti di prestazione energetica. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla ricostruzione privata, di cui all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono certamente ipotizzabili casistiche relative a interventi di ristrutturazione e ripristino delle parti esterne degli edifici, ammalorati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, che soggiacciano all'obbligo di rispetto dei requisiti minimi sopra citati. Pertanto, qualora si verificassero le ipotesi appena richiamate, si ritiene che l'onere a carico dello Stato, sostenuto dal Commissario straordinario, dovrebbe riguardare, tuttavia, il semplice ripristino dello stato antecedente il fenomeno calamitoso, trattandosi di copertura dei danni derivanti dal fenomeno medesimo e non anche degli oneri di realizzazione di migliorie energetiche che, nel caso dell'isolamento delle superfici opache, ad esempio, potrebbero avere costi rilevanti e coinvolgere non solo le parti danneggiate, ma l'intero edificio. Tuttavia, per ripristinare la funzionalità dell'edificio, in alcuni casi – come, ad esempio, la sostituzione dell'impianto termico non più riparabile – lo Stato dovrà comunque sostenere le spese di adeguamento ai requisiti minimi previsti dal citato decreto ministeriale (nel caso indicato a titolo di esempio, l'installazione di nuova caldaia a condensazione, poiché sul mercato sono ormai disponibili solo caldaie a condensazione e, pertanto, sarebbe impossibile ripristinare lo status quo ante, ove fossero precedentemente installati impianti con tecnologie ormai superate). Al tempo stesso, si ritiene inopportuno porre a carico dei cittadini colpiti da calamità l'onere obbligatorio degli adeguamenti richiesti dal decreto legislativo n. 192 del 2005. Infatti, in tali casi, l'obbligo di adeguamento alla normativa in materia di requisiti minimi non sorge a seguito della decisione volontaria di eseguire una manutenzione straordinaria sul proprio edificio, ma in ragione dell'esigenza di riparare danni prodotti da eventi calamitosi. Peraltro, laddove tale obbligo dovesse verificarsi a carico dei cittadini, sicuramente si genererebbero dei contenziosi.
  Alla luce di quanto esposto, fatta salva la possibilità di incrementare le risorse pubbliche per la ricostruzione, da destinare ai costi necessari per il rispetto dei requisiti minimi in materia di efficienza energetica, che garantirebbero al contempo il miglior rapporto tra costi e benefìci, si ritiene che tali adeguamenti debbano poter essere eseguiti in maniera volontaria, e non obbligatoria. Si ritiene, quindi, necessario chiarire per via normativa (comma 1) che nei casi di ricostruzione privata, di cui all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, non si applicano i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ove essi richiedano interventi aggiuntivi rispetto alle attività di ripristino e riparazione dei danni occorsi in seguito agli eventi calamitosi.

  L'articolo 17 amplia la platea dei possibili beneficiari dei sussidi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. In particolare, consente alle imprese agricole, ubicate nella regione Toscana, che abbiano subìto danni per effetto degli eventi meteoclimatici verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, di accedere alle suddette misure di indennizzo. Allo scopo, introduce rispetto alla disciplina generale due deroghe: possono accedervi altresì le imprese che non abbiano sottoscritto polizze assicurative; la regione Toscana potrà deliberare proposta di declaratoria di eccezionalità anche in deroga al termine di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
  Gli oneri economici connessi alla disposizione graveranno sulle risorse già stanziate a favore del Fondo di solidarietà nazionale. Pertanto, la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  L'articolo 18 detta disposizioni in materia di recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dall'alluvione nei territori della regione Toscana di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023. La disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale è stata riordinata dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha previsto, oltre ad una specifica procedura per il riconoscimento delle aree di crisi industriale complessa, l'individuazione di una seconda categoria di aree di crisi industriale diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione. Le risorse finanziarie assegnate al Fondo per la crescita sostenibile per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriale di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, per un importo complessivo pari a euro 661.642.835,66, sono state da ultimo ripartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021 fra aree di crisi industriale complessa e aree di crisi non complessa, nella misura rispettivamente di euro 210.000.000 ed euro 451.642.835,66. Mentre le risorse attribuite alle aree di crisi industriale complessa sono già in gran parte impegnate per accordi di programma sottoscritti o in fase di sottoscrizione, risulta invece ancora disponibile per le aree di crisi industriale non complessa l'importo di euro 251.642.835,66 (già al netto dei 100 milioni stanziati a favore dell'Emilia-Romagna dall'articolo 20-undecies del decreto-legge n. 61 del 2023). Pertanto, ai territori della regione Toscana di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023, potranno essere destinate risorse nell'ambito delle disponibilità per le aree di crisi industriale non complessa, nel limite di 50 milioni di euro (comma 4).

  L'articolo 19 (Abrogazioni), al comma 1, lettera b), dispone l'abrogazione del comma 5-ter dell'articolo 184-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 4, comma 6-quater, del decreto-legge n. 121 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2021, che reca disposizioni per favorire l'innovazione tecnologica e la sicurezza del trasporto marittimo attraverso il riutilizzo dei materiali derivanti dall'escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere, a tal fine demandando a un decreto del Ministro della transizione ecologica (ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica) l'adozione delle norme tecniche che disciplinano le opzioni di riutilizzo dei sedimenti di dragaggio e di ogni loro singola frazione granulometrica secondo le migliori tecnologie disponibili. L'adozione del predetto decreto, tuttavia, non ha più ragion d'essere in quanto le norme tecniche per il riutilizzo dei sedimenti dragati sono oggetto del decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, attualmente in fase di consultazione pubblica. Conseguentemente, per ragioni di mero coordinamento, alla lettera a) del medesimo comma 1 si sopprime il rinvio che il comma 5-bis del richiamato articolo 184-quater opera al predetto comma 5-ter.
  Il comma 2 dispone l'abrogazione dell'articolo 33-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevede la rideterminazione del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema elettrico. È stata svolta l'istruttoria e, come previsto dalla disposizione di cui si propone l'abrogazione, l'ARERA ha formulato al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la propria proposta con la deliberazione n. 216/2022. Le soluzioni individuate sono state esaminate da ciascuna delle amministrazioni competenti, anche congiuntamente, e non sono state ritenute percorribili per gli impatti amministrativi ed economici che comporterebbero sul sistema.
  Il comma 3 dispone l'abrogazione dell'articolo 19-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, siano stabiliti gli standard tecnici e le misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica, nel rispetto dei livelli di tutela della sicurezza pubblica e della circolazione negli ambiti stradali. Al riguardo, si rappresenta che in materia di illuminazione pubblica trovano applicazione svariate norme tecniche (in particolare le seguenti: UNI 11248; UNI 10819:2021; UNI 11431:2021; il decreto ministeriale del 28 marzo 2018 che disciplina i criteri ambientali minimi dei servizi di illuminazione pubblica). Dunque, si riscontra la presenza di criteri già stabiliti relativamente ai dispositivi e alla strumentazione del sistema di illuminazione pubblica. Si rappresenta, inoltre, che la predisposizione del decreto de quo presenta notevoli criticità derivanti dalla mancanza di conoscenza dello stato dell'illuminazione pubblica degli enti locali. Infatti, l'assenza di dati concreti in grado di definire lo stato del sistema dell'illuminazione pubblica a livello nazionale, dovuta soprattutto alla scarsa conoscenza, da parte degli enti locali, della propria dotazione strumentale, rende particolarmente complessa la definizione di una disciplina non discriminatoria, in relazione agli obblighi di incremento dell'efficienza energetica, soprattutto in considerazione della probabile eterogeneità delle diverse situazioni territoriali. Tra l'altro, l'onere di adeguamento sarebbe posto a carico delle amministrazioni pubbliche locali (regioni, province e comuni).
  Il comma 4 dispone l'abrogazione del comma 1-ter dell'articolo 11 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il quale prevede l'accesso del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai dati del Sistema informativo integrato (gestito dall'Acquirente Unico S.p.A.) utili a valutare l'impatto di finanza pubblica dei possibili interventi di politica economica, demandando a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, l'individuazione di possibili ulteriori informazioni di interesse. Si dispone l'abrogazione di tale disposizione, considerato che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può già accedere, tra l'altro, alle «informazioni rilevanti ai fini dell'attività di governo che si rendano di volta in volta necessari[e]», ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

  L'articolo 20 (Disposizioni finanziarie) autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nonché il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, a disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

  L'articolo 21 (Entrata in vigore) stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e ne ordina la presentazione alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

  1. È convertito in legge il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2023.

Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, l'articolo 108, paragrafo 3;

  Visto il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;

  Visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

  Vista la comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022»;

  Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici»;

  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante «Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali»;

  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

  Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;

  Visto il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale»;

  Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità»;

  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»;

  Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale»;

  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

  Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia»;

  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale»;

  Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, recante «Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99»;

  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;

  Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante «Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006»;

  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»;

  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»;

  Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato»;

  Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2, che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica»;

  Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

  Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;

  Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante «Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE»;

  Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;

  Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;

  Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'articolo 4, che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

  Visto il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, recante «Misure urgenti per il settore energetico»;

  Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi»;

  Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, concernente il «Regolamento recante criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124»;

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, recante «Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018;

  Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, recante «Rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale», di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022;

  Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, recante «Approvazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee», di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022;

  Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, recante «Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022;

  Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per ridurre la dipendenza energetica e promuovere la decarbonizzazione;

  Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure strutturali e di semplificazione in materia energetica per la sicurezza e per lo sviluppo dell'energia rinnovabile;

  Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 27 novembre e del 5 dicembre 2023;

  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze, per la protezione civile e le politiche del mare, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

e m a n a

il seguente decreto-legge:

Capo I
MISURE IN MATERIA DI ENERGIA

Articolo 1.
(Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori)

  1. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica, in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), fino al 31 dicembre 2030, nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli enti concedenti, ai fini dell'individuazione del concessionario, attribuiscono una preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
  2. Al medesimo fine di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri:

   a) la nuova capacità di generazione è realizzata dalle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1, anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi con cui le imprese medesime sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile, per una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione ai sensi della lettera i), numero 1). Nel caso in cui la nuova capacità di cui al primo periodo sia realizzata da soggetti terzi, l'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 assicura che i medesimi si impegnino a restituire l'energia rinnovabile al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) ai sensi della lettera i);

   b) la nuova capacità di generazione è realizzata mediante:

    1) nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima pari a 1 MW;

    2) impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici oggetto di potenziamento ovvero di rifacimento che consentano un incremento di potenza pari ad almeno 1 MW;

   c) l'entrata in esercizio degli impianti di cui alla lettera b), numero 1), o l'entrata in operatività degli interventi di cui alla medesima lettera b), numero 2), avviene entro quaranta mesi dalla data di stipula del contratto di cui alla lettera d), salvo cause di forza maggiore o casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione di nuova capacità di generazione, sempreché il ritardo non sia imputabile o ascrivibile all'impresa;

   d) nelle more dell'entrata in esercizio di nuova capacità di generazione degli impianti di cui alla lettera b), le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 hanno facoltà di richiedere al GSE l'anticipazione, per un periodo di trentasei mesi, di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine, mediante la stipula di contratti per differenza a due vie. Il prezzo di cessione dell'energia anticipata ai sensi della presente lettera è definito dal GSE almeno trenta giorni prima del termine per la presentazione delle richieste di anticipazione stessa, tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive;

   e) la quantità di energia elettrica rinnovabile resa disponibile dal GSE, a fronte delle richieste di anticipazione ai sensi della lettera d), è pari all'energia nella disponibilità del GSE medesimo derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive, di meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003;

   f) il GSE rende disponibile l'energia elettrica oggetto di anticipazione sul mercato elettrico gestito dal Gestore del mercato elettrico – GME S.p.A. (GME), nei limiti della produzione attesa;

   g) per ogni singola impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1, la quantità di energia elettrica rinnovabile oggetto di richiesta di anticipazione ai sensi della lettera d) non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1;

   h) la quantità di energia elettrica di cui alla lettera e) è assegnata alle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 in relazione alla quantità richiesta ai sensi della lettera d) del presente comma. Nel caso in cui l'ammontare complessivo di energia elettrica richiesto ecceda la quantità nella disponibilità del GSE, lo stesso provvede a riproporzionare le quantità in base alle richieste di anticipazione presentate;

   i) la restituzione dell'energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine oggetto di anticipazione ai sensi della lettera d) avviene sulla base di contratti per differenza stipulati tra l'impresa e il GSE, recanti almeno le seguenti condizioni:

    1) la potenza oggetto del contratto o, nel caso di una molteplicità di impianti, dei contratti è tale per cui, sulla base delle stime sulla produzione attesa annua effettuate dal GSE e differenziate in ragione della tipologia e della localizzazione degli impianti, l'energia elettrica rinnovabile complessivamente ceduta al termine del contratto sia pari in valore atteso a quella oggetto di anticipazione. Nel caso in cui il contratto abbia a oggetto una quota parte della potenza degli impianti, l'energia ceduta al GSE è determinata mediante ripartizione pro quota in ciascun periodo rilevante sulla base della potenza contrattualizzata;

    2) al fine di riconoscere adeguata remunerazione al servizio di anticipazione svolto dal GSE, il prezzo di cessione è pari al prezzo dell'energia anticipata dal GSE, senza prevedere alcuna rivalutazione per l'inflazione. È fatta salva la previsione relativa all'applicazione di indicizzazioni durante il periodo di restituzione, ove prevista negli schemi di contratto tipo utilizzati dal GSE per il supporto alla produzione di energia rinnovabile;

    3) la durata del periodo di restituzione è pari a venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio degli impianti;

    4) la produzione attesa è resa disponibile sul mercato elettrico gestito dal GME;

    5) fermo restando quanto previsto dai numeri 1), 2), 3) e 4), si applica la disciplina contrattuale prevista in materia di supporto alla produzione di energia rinnovabile da impianti che utilizzano tecnologie mature;

   l) ai fini della stipula dei contratti di cui alla lettera d), le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 presentano idonea garanzia a copertura dei rischi per il mancato adempimento delle obbligazioni assunte;

   m) a copertura del premio della garanzia di cui alla lettera l) può essere riconosciuto un contributo di valore complessivo non superiore a 100 milioni di euro e non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo a copertura del premio della garanzia può essere riconosciuto attraverso la variazione degli importi da regolare nell'ambito dei contratti di cui alla lettera d);

   n) per i contratti di approvvigionamento a termine di energia rinnovabile stipulati tra le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 e i soggetti terzi ai sensi della lettera a) del presente comma, è promossa l'utilizzazione della piattaforma gestita dal GME di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

  3. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con uno o più provvedimenti, stabilisce le modalità per la copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione, ai sensi del comma 2, lettera d), dell'energia nella disponibilità del GSE, nonché le modalità di riconoscimento e di copertura degli eventuali oneri derivanti dalla lettera m) del medesimo comma 2, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.
  4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il GSE ha facoltà di accedere ai dati presenti nel Sistema informativo integrato (SII) istituito presso la società Acquirente Unico S.p.A. ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.

Articolo 2.
(Misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità)

  1. L'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è sostituito dal seguente:

   «Art. 16 – (Misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi ragionevoli) – 1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. o le società da esso controllate (di seguito «Gruppo GSE») avviano, su direttiva del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli mediante invito rivolto ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4.
   2. Sono legittimati a partecipare alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 i titolari di concessioni esistenti i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo e già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali.
   3. È consentita, per la durata di vita utile del giacimento, in deroga all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e all'articolo 6, comma 17, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la coltivazione di gas naturale sulla base di concessioni esistenti ovvero di nuove concessioni rilasciate ai sensi del comma 6 del presente articolo, nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa, a condizione che:

   a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi;

   b) i titolari di concessioni esistenti o i soggetti richiedenti nuove concessioni aderiscano alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1, previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e di programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando quanto previsto dal comma 5.

   4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, è consentita, per la durata di vita utile del giacimento, la coltivazione di gas naturale sulla base di nuove concessioni rilasciate ai sensi del comma 6 del presente articolo in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale ovvero in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, a condizione che:

   a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi;

   b) i soggetti richiedenti nuove concessioni aderiscano alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1.

   5. I soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 presentano al Gruppo GSE la manifestazione di interesse ad aderire alle procedure di cui al comma 1, comunicando i programmi incrementali delle produzioni di gas naturale per la durata di vita utile del giacimento, un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale, i tempi massimi di entrata in erogazione, il profilo atteso di produzione e i relativi investimenti necessari. La manifestazione di interesse reca inoltre:

   a) l'impegno a presentare, a pena di esclusione, la relazione dettagliata in ordine al costo per MWh di cui al comma 7;

   b) l'impegno, riferito a ciascun campo di coltivazione ed eventualmente per diversi livelli di produzione, se caratterizzati da costi medi differenziati e crescenti, a cedere il gas prodotto al punto di scambio virtuale (PSV) e a mettere a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente ai volumi produttivi medi annui attesi, a un prezzo pari al costo asseverato di cui al comma 7. Il quantitativo di diritti sul gas di cui al periodo precedente è messo a disposizione per cinque anni decorrenti dal 1° ottobre 2024 o, nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera a), sia stipulato in data successiva al 30 aprile 2024, dal primo giorno del sesto mese successivo alla stipula del contratto medesimo.

   6. Le nuove concessioni, le proroghe e le modifiche delle concessioni esistenti, nonché le autorizzazioni delle opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas di cui al presente articolo sono rilasciate a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento unico di cui al primo periodo si conclude entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti che hanno manifestato interesse ai sensi del comma 5. L'attività istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale, ove previste, è svolta dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le disposizioni di cui al terzo periodo si applicano, su richiesta dell'interessato, anche ai procedimenti di valutazione ambientale già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'efficacia degli atti di cui al primo periodo è condizionata alla stipula dei contratti ai sensi del comma 10, lettera a).
   7. Entro quarantacinque giorni dalla data di conclusione, con esito positivo, del procedimento unico di cui al comma 6, i titolari degli atti di cui al medesimo comma 6 comunicano, a pena di decadenza, al Gruppo GSE e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il costo a MWh della produzione oggetto dei programmi di cui al comma 5, per livello di produzione e campo di coltivazione, corredato di una relazione dettagliata in ordine alla sua determinazione, inclusa l'indicazione del tasso di remunerazione del capitale impiegato. La relazione di cui al primo periodo è asseverata da una primaria società di revisione contabile di livello internazionale, iscritta al registro dei revisori legali.
   8. Il Gruppo GSE, con una o più procedure di allocazione gestite dal Gestore dei mercati energetici – GME S.p.A., offre i diritti sul gas oggetto della comunicazione di cui al comma 7, in via prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas, che agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle agevolazioni previste dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE. Nell'ambito delle procedure di allocazione di cui al primo periodo:

   a) i diritti sono offerti per quantità distinte per campo di coltivazione e, se i costi asseverati ai sensi del comma 7 risultano crescenti al crescere del livello di produzione, per livelli di produzione;

   b) il prezzo di offerta per ciascun insieme di diritti è pari al costo di cui al comma 7;

   c) i diritti sono aggiudicati in ordine crescente di prezzo all'esito di una o più aste che prevedono:

    1) l'allocazione prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas che possono presentare offerte per quantità pari al prodotto tra il consumo medio degli ultimi tre anni e il maggiore fra:

     1.1) il minore tra uno e il valore assunto dall'intensità di utilizzo del gas sul valore aggiunto nel periodo di riferimento;

     1.2) l'indice di prevalenza dell'uso del gas rispetto all'energia elettrica determinato dal rapporto tra il prelievo del gas nel periodo di riferimento espresso in MWh e la somma del suddetto prelievo e del prelievo di energia elettrica dalla rete nel medesimo periodo espressi in MWh;

    2) i diritti non assegnati ai sensi del numero 1) sono oggetto di una eventuale ulteriore procedura di allocazione aperta a tipologie di clienti diversi da quelli industriali a forte consumo di gas per quantità comunque non superiori al relativo consumo medio degli ultimi tre anni, nonché ai clienti industriali a forte consumo di gas per la differenza tra i loro consumi medi e le quantità ammesse in offerta ai sensi del medesimo numero 1);

    3) la verifica da parte del Gruppo GSE delle quantità di diritti richiedibili dai clienti;

    4) la regolazione al prezzo marginale differenziato per procedura;

   d) i diritti offerti e aggiudicati sono remunerati da parte del Gruppo GSE a un corrispettivo pari ai costi definiti ai sensi del comma 7 per lo specifico campo di coltivazione e, se del caso, per livello di produzione.

   9. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità con le quali la differenza, definita in esito a ciascuna procedura di allocazione di cui al comma 8, tra i proventi di aggiudicazione e il relativo costo riconosciuto dal Gruppo GSE, è destinata alla riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione a favore dei clienti finali ammessi alla specifica procedura. Nel determinare l'entità della riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione, l'ARERA applica un criterio pro quota tra i clienti finali in ragione delle quantità offerte dagli stessi nell'ambito della specifica procedura.
   10. In esito alle procedure di allocazione di cui al comma 8, il Gruppo GSE:

   a) stipula, con i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 che abbiano ottenuto gli atti ai sensi del comma 6, contratti di acquisto di lungo termine per i diritti sul gas, nella forma di contratti finanziari per differenza a due vie rispetto al PSV, di durata pari a cinque anni e al prezzo pari al costo asseverato ai sensi del comma 7;

   b) stipula con ciascun cliente finale assegnatario un contratto finanziario per differenza rispetto al PSV, per i diritti aggiudicati al prezzo definito in esito alle procedure di cui al comma 8, di durata pari a quella dei contratti sottoscritti ai sensi della lettera a) del presente comma.

   11. La quantità di diritti oggetto del contratto di cui al comma 10, lettera a), è rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni nel corso dell'anno precedente.
   12. Il Gruppo GSE comunica periodicamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'elenco dei contratti stipulati ai sensi del comma 10. Nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera b), sia stipulato dai clienti finali in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che gli effetti siano trasferiti a ciascun cliente finale aggregato. È fatto divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto.
   13. Il Gruppo GSE è autorizzato a rilasciare garanzie a beneficio dei soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera a). Il Gruppo GSE acquisisce dai clienti finali industriali a forte consumo di gas una corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera b).».

  2. In considerazione della necessità di incrementare la flessibilità delle fonti di approvvigionamento del gas naturale e delle esigenze di sicurezza energetica nazionale, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore, nonché le connesse infrastrutture, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione.

Articolo 3.
(Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche)

  1. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 16:

    1) al comma 10 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per le concessioni oggetto del terzo periodo, il termine per l'indizione della gara previsto dall'articolo 9, comma 1, è stabilito in due anni prima della scadenza delle concessioni medesime.»;

    2) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

   «Art. 16-bis – (Piano pluriennale per la promozione degli investimenti) – 1. Ai fini del rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, l'autorità competente può chiedere al concessionario uscente di presentare, entro un termine stabilito dall'autorità medesima, comunque non successivo al 30 giugno 2024, un piano pluriennale di investimenti, avente a oggetto:

   a) interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio, anche volti alla riduzione delle emissioni;

   b) interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo geotermico;

   c) interventi per la sostenibilità ambientale, comprensivi di misure volte alla tutela e al ripristino ambientale dei territori interessati dalla concessione di coltivazione;

   d) interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e le attività minerarie a essi connesse ovvero per il potenziamento degli impianti esistenti;

   e) misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione di coltivazione.

   2. L'autorità competente procede alla valutazione del piano di investimenti di cui al comma 1 tenuto conto della funzionalità dello stesso in rapporto alle finalità di cui al medesimo comma 1 e della sua fattibilità tecnica ed economica. Entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1, l'autorità competente ha la facoltà di richiedere al concessionario interessato modifiche o integrazioni del piano medesimo. In caso di valutazione positiva, da esprimersi entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1 ovvero entro quindici giorni dalla data di presentazione del piano modificato o integrato ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'autorità competente rimodula le condizioni di esercizio della concessione di coltivazione relativa agli impianti interessati dal piano stesso, anche sotto il profilo della durata, comunque non superiore a venti anni, secondo quanto previsto nel piano valutato positivamente.
   3. Qualora il concessionario uscente non presenti il piano ai sensi del comma 1 o l'autorità competente non lo valuti positivamente ai sensi del comma 2, l'autorità medesima procede alla riassegnazione della concessione di coltivazione ai sensi dell'articolo 9. In ogni caso non spetta alcun compenso o rimborso spese per le attività connesse alla predisposizione della proposta. L'autorità competente, qualora accerti, in sede di monitoraggio, da svolgersi secondo le modalità disciplinate dall'autorità medesima, l'inadempimento del concessionario in ordine alla realizzazione degli interventi e delle misure del piano, anche sotto il profilo delle relative tempistiche, avvia, entro centottanta giorni dall'accertamento stesso, le procedure per la riassegnazione della concessione di coltivazione ai sensi dell'articolo 9, commi 1, 3 e 4.».

Articolo 4.
(Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili)

  1. Per finalità di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, è destinata ad alimentare un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da ripartire tra le regioni per l'adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, sono tenuti a corrispondere al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) un contributo annuo pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza dell'impianto, per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio. Il contributo di cui al primo periodo, al netto delle risorse necessarie per la copertura dei costi della convenzione di cui al comma 3, è versato dal GSE all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato al fondo di cui al comma 1.
  3. Le attività necessarie all'operatività delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il GSE definisce e pubblica sul proprio sito internet istituzionale i flussi informativi che la società Terna S.p.A., sulla base delle informazioni contenute nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDÌ), è tenuta a trasmettere al Gestore medesimo in relazione agli impianti di produzione di cui al comma 2. Alla copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al primo periodo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per il 2024 a valere sulle risorse relative ai contributi annui di cui al comma 2.
  4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto tra le regioni delle risorse di cui ai commi 1 e 2, tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di cui al comma 2 del presente articolo. Per l'anno 2024, il decreto di cui al primo periodo stabilisce le modalità di riparto dello stanziamento di cui al comma 1 tra le regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.
  5. Il presente articolo non si applica ai titolari di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche tenuti al pagamento dei contributi di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, né ai titolari di impianti idroelettrici tenuti al pagamento di contribuiti per la realizzazione di misure di compensazione ambientale e territoriale ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera l), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Articolo 5.
(Misure per il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili)

  1. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, è istituito un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e i cui impianti siano già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il meccanismo di cui al primo periodo tiene conto, tra l'altro, delle specificità, anche in termini di numero minimo di ore di funzionamento degli impianti, della logistica, dell'approvvigionamento, dello stoccaggio e della gestione dell'energia primaria, nonché delle esigenze di mantenimento efficiente degli impianti stessi, per quanto necessario ad assicurare il contributo dei medesimi alla flessibilità del sistema elettrico. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per l'attuazione, da parte di Terna S.p.A., del meccanismo di cui al primo periodo, nonché definiti i relativi schemi di contratto tipo.
  2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in operatività del meccanismo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, agli impianti a bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto legislativo n. 199 del 2021, si applicano prezzi minimi garantiti definiti sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'ARERA adotta i provvedimenti necessari all'attuazione del primo periodo.
  3. All'articolo 298, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche agricole e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali»;

   b) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La commissione è composta da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, due rappresentanti del Ministero della salute, due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché da un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.».

Articolo 6.
(Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali esistenti)

  1. Al fine di garantire la continuità della produzione di energia elettrica e il pieno utilizzo della capacità installata, anche in funzione del più efficiente impiego della risorsa idrica, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all'interno delle centrali esistenti, costituisce modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ed è subordinata a comunicazione preventiva al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La comunicazione di cui al primo periodo è effettuata almeno sessanta giorni prima della data di avvio dei lavori.
  2. Agli interventi di cui al comma 1 si applicano gli articoli 6, comma 9-bis, e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  3. Gli interventi di cui al comma 1 non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che siano realizzati in sostituzione di volumi esistenti all'interno della medesima centrale termoelettrica. Ai fini di cui al primo periodo, il proponente, con oneri a proprio carico, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero della cultura, unitamente alla comunicazione di cui al comma 1, una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato che attesti l'assenza di variazioni rispetto alla volumetria esistente.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7.
(Disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO2)

  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

   «a-bis) programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2: stoccaggio geologico di CO2 che avviene, per un periodo di tempo limitato e a fini di sperimentazione, all'interno di giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale;»;

   b) all'articolo 7:

    1) al comma 3, secondo periodo, le parole «autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2, ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7, e 14, comma 1, in quanto applicabili» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciare licenze di esplorazione, autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 e autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2 ai sensi del presente decreto»;

    2) al comma 4, dopo le parole «comma 3» sono inseritele seguenti «, primo periodo,»;

    3) al comma 8, dopo le parole «stoccaggio di CO2» sono inserite le seguenti: «o la domanda di autorizzazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio di CO2»;

    4) ai commi 9 e 10, dopo le parole «stoccaggio di CO2» sono inserite le seguenti: «, anche nel caso in cui lo stesso avvenga nell'ambito di programmi sperimentali,»;

   c) all'articolo 8, comma 5, secondo periodo, le parole «una proroga per un ulteriore periodo massimo di anni 2» sono sostituite dalle seguenti: «proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata non superiore a due anni ciascuna»;

   d) dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

   «Art. 11-bis – (Autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2)1. Le autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con procedimento unico nel cui ambito è acquisito ogni atto di assenso delle amministrazioni interessate, comprese le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo la procedura di cui all'articolo 11-ter del presente decreto. Qualora lo stoccaggio geologico di CO2 a fini sperimentali di cui al primo periodo imponga anche la realizzazione ovvero l'uso di infrastrutture a terra, l'autorizzazione di cui al medesimo periodo è rilasciata previa intesa della regione territorialmente interessata.
   2. I soggetti richiedenti dimostrano di essere in possesso delle capacità tecniche, organizzative ed economiche necessarie allo svolgimento delle attività del programma sperimentale, secondo quanto previsto all'allegato III.
   3. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha una durata massima di tre anni. Entro la data di scadenza, il soggetto autorizzato può richiedere proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata non superiore a due anni ciascuna, documentando le operazioni svolte, le motivazioni che non hanno permesso di ultimare la sperimentazione nei tempi previsti e gli elementi che consentono di prevedere un risultato positivo della sperimentazione, nonché il tempo ulteriormente necessario per completare la sperimentazione stessa. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione non sono consentiti utilizzi del sito oggetto di sperimentazione incompatibili con quanto previsto dall'autorizzazione medesima.
   4. I progetti relativi ai programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 sono sottoposti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, terzo periodo, alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e l'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata a condizione che:

   a) sia stato presentato un programma di indagine idoneo, coerente con i criteri fissati nell'allegato I;

   b) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari;

   c) siano previste le misure necessarie a garantire la prevenzione di pericoli per la vita, la salute e la proprietà delle persone addette al servizio e dei terzi;

   d) siano garantite e intraprese le precauzioni adeguate per la protezione dei beni ambientali e, qualora ciò non sia possibile, sia garantito il ripristino dei beni stessi;

   e) non siano compromesse la sicurezza, l'ambiente e l'efficienza del traffico marittimo;

   f) la posa in opera, la manutenzione e la gestione di cavi sottomarini e condotte, nonché l'effettuazione di ricerche oceanografiche o altre ricerche scientifiche, non danneggino la pesca, più di quanto non sia imposto dalle circostanze e in maniera impropria;

   g) sia data prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente ai sensi dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le attività di sperimentazione, fatta eccezione per i progetti relativi a programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate.

   5. In caso di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di cui al presente articolo, si applicano gli articoli 14, comma 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, comma 3, 27 e 33. L'articolo 25 non si applica nel caso di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate.
   6. Eventuali modifiche del programma sperimentale di stoccaggio geologico di CO2 oggetto di autorizzazione sono consentite previa approvazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su parere del Comitato.
   7. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche su segnalazione del Comitato, procede, secondo la gravità delle infrazioni, alla diffida, con eventuale sospensione temporanea dell'attività di sperimentazione, del soggetto interessato, assegnando un termine entro il quale devono essere sanate le irregolarità.
   8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche su segnalazione del Comitato, dispone la revoca dall'autorizzazione di cui al presente articolo:

   a) in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni oggetto della diffida di cui al comma 7 ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;

   b) in caso di mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 20;

   c) se dalla relazione di cui all'articolo 20 o dalle ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo 21 emerge il mancato rispetto delle condizioni fissate nell'autorizzazione o rischi di fuoriuscite o di irregolarità significative;

   d) in caso di violazione dell'articolo 14, comma 3.

   9. Nel caso in cui sia disposta la revoca ai sensi del comma 8, si applica l'articolo 17, comma 4, primo, secondo e terzo periodo. Qualora sussistano le condizioni di sicurezza per il proseguimento delle operazioni di stoccaggio sperimentale da parte di un soggetto terzo, il sito di stoccaggio è messo a disposizione di altri concorrenti, autorizzati ai sensi del presente articolo.
   10. Le opere necessarie allo stoccaggio geologico di CO2 nell'ambito del programma sperimentale e quelle necessarie per il trasporto al sito di stoccaggio sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
   11. Le domande di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di cui al presente articolo contengono le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m), n), o), p), q), r) e s) del comma 1 dell'articolo 13 e le finalità delle attività oggetto dei programmi stessi. Il primo periodo si applica anche nel caso di programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate, fatta eccezione per l'articolo 13, comma 1, lettera r).
   12. Per ciascuna unità idraulica è rilasciata un'unica autorizzazione. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, nel caso di più siti di stoccaggio insistenti nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione debbono essere tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del presente decreto.
   13. L'autorizzazione di cui al presente articolo reca i seguenti elementi:

   a) il nome, i dati fiscali e l'indirizzo del gestore;

   b) l'ubicazione e la delimitazione precise del sito di stoccaggio e del complesso di stoccaggio, nonché i dati sulle unità idrauliche interessate;

   c) le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio, il quantitativo totale di CO2 consentito ai fini dello stoccaggio geologico, i limiti di pressione per le rocce serbatoio, le portate e le pressioni di iniezione massimi;

   d) la composizione del flusso di CO2 per la procedura di valutazione dell'accettabilità dello stesso ai sensi dell'articolo 18;

   e) il piano di monitoraggio approvato, l'obbligo di mettere in atto il piano medesimo e di aggiornarlo ai sensi dell'articolo 19, nonché le istruzioni in materia di comunicazione ai sensi dell'articolo 20;

   f) l'obbligo di informare il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, per conoscenza, il Comitato, in caso di qualunque irregolarità o rilascio di CO2 e di mettere in atto gli opportuni provvedimenti correttivi a norma dell'articolo 22;

   g) le condizioni per la chiusura e la fase di post-chiusura di cui all'articolo 23;

   h) fatta eccezione per i progetti relativi a programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate, l'obbligo di presentare la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente prima che abbiano inizio le attività di stoccaggio ai sensi dell'articolo 25.

   Art. 11-ter – (Norme procedurali per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2)1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2 di cui all'articolo 11-bis è redatta in forma cartacea e su supporto informatico ed è trasmessa al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Comitato, nonché, nei casi di cui all'articolo 11-bis, comma 1, secondo periodo, alla regione interessata, esclusivamente su supporto informatico. Il soggetto interessato garantisce la conformità della domanda redatta in forma cartacea con quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005. La domanda è pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
   2. Nel caso di aree per le quali siano disponibili informazioni sufficienti alla valutazione del complesso di stoccaggio, ulteriori istanze che insistono sulla stessa area sono presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della prima istanza.
   3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis, convoca un'apposita conferenza dei servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate.
   4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda o dal termine del periodo di concorrenza di cui al comma 2. Nel caso in cui, nell'ambito della conferenza dei servizi di cui al comma 3, pervengano richieste di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti da parte di un'amministrazione coinvolta in relazione ad aspetti di propria competenza, il soggetto interessato provvede a trasmettere le integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti entro i successivi trenta giorni, con contestuale sospensione del termine di cui al primo periodo. Ciascuna amministrazione può formulare la richiesta di cui al secondo periodo una sola volta.
   5. Nei casi di cui all'articolo 11-bis, comma 1, secondo periodo, la regione rende l'intesa nel termine di novanta giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione.
   6. L'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis comprende ogni altra autorizzazione, approvazione, visto, nulla osta o parere, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e a esercitare tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato. Nel procedimento unico sono compresi, oltre alle autorizzazioni minerarie, tutti gli atti necessari alla realizzazione delle relative attività, quali giudizio di compatibilità ambientale, varianti agli strumenti urbanistici, dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni compresi nel complesso di stoccaggio, nonché l'intesa con la regione interessata nei casi di cui all'articolo 11-bis, comma 1, secondo periodo.
   7. In caso di concorrenza ai sensi del comma 2, l'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata, nonché tenuto conto del programma lavori presentato dal soggetto richiedente, del grado di compatibilità con le eventuali attività minerarie già in atto nella medesima area, delle modalità di svolgimento dei programmi lavori, con particolare riferimento alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi programmati e dei costi.»;

   e) all'articolo 12:

    1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Fatte salve le valutazioni tecniche relative al programma di stoccaggio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo per un determinato sito, è data precedenza al titolare dell'autorizzazione a svolgere, nel medesimo sito di stoccaggio, programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 ai sensi dell'articolo 11-bis, a condizione che il programma sperimentale autorizzato sia stato ultimato e che la domanda di autorizzazione di cui al presente articolo, non soggetta a concorrenza, sia presentata durante il periodo di validità dell'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali.»;

    2) il comma 8 è abrogato;

   f) all'articolo 13, il comma 2 è abrogato;

   g) all'articolo 16:

    1) al comma 2, dopo le parole «per le quali non sia stata rilasciata in precedenza una licenza di esplorazione» sono inserite le seguenti: «o una autorizzazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 ai sensi dell'articolo 7, comma 3, secondo periodo»;

    2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. In caso di concorrenza ai sensi del comma 2, l'autorizzazione di cui all'articolo 12 è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata, nonché tenuto conto del programma lavori presentato dal soggetto richiedente, del grado di compatibilità con le eventuali attività minerarie già in atto nella medesima area, delle modalità di svolgimento dei programmi lavori, con particolare riferimento alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi programmati e dei costi.»;

    3) il comma 12 è abrogato;

   h) all'articolo 25, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Nelle more della data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, l'entità della garanzia finanziaria è stabilita, previo parere del Comitato, in sede di rilascio delle licenze ovvero delle autorizzazioni allo stoccaggio, tenuto conto dei costi da sostenere per la realizzazione del progetto, di ogni obbligo derivante dalla licenza ovvero dall'autorizzazione, compresi quelli di chiusura e post-chiusura, dei costi da sostenere in caso di fuoriuscite o irregolarità ai sensi dell'articolo 22, nonché delle capacità tecniche, organizzative ed economiche del soggetto interessato, incluso il livello di rating di lungo termine del medesimo, anche sulla base di apposita documentazione richiesta allo stesso.»;

   i) all'articolo 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Nelle more dell'efficacia del decreto di cui al comma 2, gli oneri derivanti dalle attività svolte ai sensi degli articoli 4 e 6, comma 1, nonché dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il rilascio di licenze di esplorazione, autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2 o autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 ai sensi del presente decreto, sono posti a carico degli operatori interessati dalle attività medesime mediante il versamento di un contributo di importo pari all'uno per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di cui al primo periodo non si applica ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si sia già conclusa l'istruttoria.»;

   l) all'articolo 31:

    1) al comma 1, dopo le parole «geologico di CO2» sono inserite le seguenti: «, anche nell'ambito di programmi sperimentali,»;

    2) il comma 2 è abrogato.

  2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano alle richieste per l'ottenimento delle licenze di esplorazione, alle domande di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 e alle domande di autorizzazione allo stoccaggio geologico di CO2 presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche avvalendosi di società aventi comprovata esperienza nei settori della cattura, trasporto e stoccaggio di CO2, anche per gli aspetti relativi alla regolazione tecnica ed economica, predispone, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno studio propedeutico a:

   a) effettuare la ricognizione della normativa vigente relativa alla filiera della cattura, stoccaggio e utilizzo di CO2 (Carbon Capture, Utilization and Storage – CCUS), nell'ottica di delineare un quadro di riferimento normativo funzionale all'effettivo sviluppo della filiera stessa, anche tenendo conto delle esperienze europee e internazionali in materia;

   b) elaborare schemi di regolazione tecnico-economica dei servizi di trasporto e stoccaggio della CO2;

   c) elaborare schemi di regole tecniche per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto, ivi incluse le reti per il trasporto della CO2 dal sito di produzione, cattura e raccolta alle stazioni di pompaggio;

   d) effettuare analisi di fattibilità e di sostenibilità, anche sotto il profilo dei costi, dei processi di cattura della CO2 per le diverse tipologie di utenza;

   e) individuare la platea di potenziali fruitori del servizio di trasporto e stoccaggio della CO2 nell'ambito dei settori industriali più inquinanti e difficili da riconvertire (Hard To Abate), e termoelettrico;

   f) definire le modalità per la remunerazione ed eventuali meccanismi di supporto per le diverse fasi della filiera della cattura trasporto utilizzo e stoccaggio della CO2.

  4. Il decreto di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 162 del 2011, è adottato entro centottanta giorni dalla data di predisposizione dello studio di cui al comma 3 del presente articolo.
  5. All'articolo 52-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo le parole «ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi,» sono inserite le seguenti: «le condotte necessarie per il trasporto e funzionali per lo stoccaggio di biossido di carbonio,».

Articolo 8.
(Misure per lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare)

  1. Al fine di promuovere misure finalizzate al raggiungimento dell'autonomia energetica nazionale e di sostenere gli investimenti nelle aree del Mezzogiorno mediante la creazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica un avviso volto alla acquisizione di manifestazioni di interesse per la individuazione, in due porti del Mezzogiorno rientranti nelle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di aree demaniali marittime con relativi specchi acquei esterni alle difese foranee ai sensi dell'articolo 18, comma 1, secondo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, destinate, nel rispetto degli strumenti di pianificazione in ambito portuale, alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l'assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare. Le manifestazioni di interesse di cui al primo periodo sono presentate dalle Autorità di sistema portuale, sentite le Autorità marittime competenti per i profili attinenti alla sicurezza della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso.
  2. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e le regioni territorialmente competenti, sono individuate le aree demaniali marittime di cui al medesimo comma 1. Il decreto di cui al primo periodo individua gli interventi infrastrutturali da effettuare nelle suddette aree, anche sulla base di una analisi di fattibilità tecnico-economica e delle tempistiche di realizzazione degli interventi medesimi nonché le modalità di finanziamento degli interventi individuati, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 9.
(Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica)

  1. Al fine di garantire la programmazione efficiente delle infrastrutture della rete elettrica di trasmissione nazionale, in coordinamento con lo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo di energia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Terna S.p.A., in qualità di gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, istituisce un portale digitale:

   a) riportante, a beneficio dei soggetti di cui al comma 2, i dati e le informazioni, inclusi quelli relativi alla localizzazione, degli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, nonché delle richieste di connessione alla medesima rete degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo di energia e degli impianti di consumo;

   b) per l'accesso, da parte dei soggetti di cui al comma 2, alle relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale in prospettiva del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050, predisposte da Terna S.p.A. medesima.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, accedono al portale di cui al medesimo comma 1 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della cultura, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nonché le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. La gestione e l'aggiornamento del portale di cui al comma 1 sono affidati a Terna S.p.A.
  4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA, su proposta di Terna S.p.A., disciplina le modalità di funzionamento del portale di cui al comma 1 e di copertura dei costi sostenuti ai sensi del medesimo comma 1 e del comma 3.
  5. Fatta salva l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla vigente normativa regionale o provinciale, fino al 31 dicembre 2026, per la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kV, prevista nell'ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti stessi, si applicano i commi 6, 7, 8 e 9.
  6. Ferma restando l'acquisizione del consenso dei proprietari delle aree interessate, nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene mediante denuncia di inizio lavori (DIL) presentata alle regioni o alle province autonome interessate almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori. La DIL è corredata del progetto definitivo e di una relazione attestante l'assenza di vincoli ai sensi del primo periodo, la conformità e la compatibilità delle opere e delle infrastrutture da realizzare con gli strumenti pianificatori approvati e il non contrasto con quelli adottati nonché ai regolamenti edilizi vigenti e, ove occorrente, il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.
  7. Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea ovvero occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene a seguito del rilascio di un'autorizzazione unica, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale o provinciale. Entro cinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ai sensi del primo periodo, l'amministrazione procedente adotta lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti variazioni:

   a) fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione europea, ogni amministrazione coinvolta rilascia le determinazioni di competenza entro il termine di trenta giorni, decorso il quale senza che l'amministrazione si sia espressa la determinazione si intende rilasciata positivamente e senza condizioni;

   b) fuori dai casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, della legge n. 241 del 1990, l'amministrazione procedente svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni ai sensi della lettera a) del presente comma, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della medesima legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione della riunione telematica, all'adozione della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi.

  8. L'istanza di autorizzazione unica di cui al comma 7 si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso congruamente motivato, da parte di un'amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei casi di cui al primo periodo, fermi restando gli effetti comunque intervenuti dell'accoglimento, l'amministrazione procedente è tenuta, su richiesta del soggetto interessato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa l'intervenuto rilascio dell'autorizzazione unica. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta di cui al secondo periodo, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del soggetto interessato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nei casi di dissenso congruamente motivato da parte di una o più delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, ove non sia stata adottata la determinazione conclusiva della conferenza di servizi nel termine di cui al comma 7, lettera b), il Presidente della regione interessata, su istanza del soggetto interessato, assume la determinazione motivata conclusiva della conferenza dei servizi entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della predetta istanza, direttamente o mediante un commissario ad acta. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  9. I commi 6, 7 e 8 si applicano, su richiesta del soggetto interessato, anche alle procedure per la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 10.
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento)

  1. Al fine di favorire la realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento ovvero di teleraffrescamento efficiente o l'ammodernamento di quelli esistenti, un importo pari a 96.718.200 di euro per l'anno 2023 è destinato all'attuazione dei progetti di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 435, non finanziati a valere sulle risorse di cui all'Investimento 3.1, Missione 2, Componente 3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 96.718.200 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2022 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.
  2. Con riguardo ai proventi derivanti dalle aste CO2 maturati nell'anno 2022, di cui al citato articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, ferma restando la quota di cui al comma 5 del medesimo articolo, destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, il 50 per cento dei proventi medesimi è assegnato complessivamente ai Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy, nella misura dell'80 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del 20 per cento al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Articolo 11.
(Misure urgenti in materia di infrastrutture per il decommissioning e la gestione dei rifiuti radioattivi)

  1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 25, comma 2:

    1) le parole: «e lo stoccaggio» sono sostituite dalle seguenti: «, lo stoccaggio e lo smaltimento,»;

    2) dopo la parola «radioprotezione» sono aggiunte le seguenti: «o connesse agli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter)»;

   b) all'articolo 26:

    1) al comma 1:

     1.1) alla lettera e-bis) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;

     1.2) dopo la lettera e-bis), è aggiunta la seguente:

   «e-ter) predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un programma degli interventi oggetto di misure premiali e delle relative misure premiali a vantaggio delle comunità territoriali ospitanti il Parco tecnologico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che lo approva entro i successivi trenta giorni.»;

    2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 finalizzata al riconoscimento di misure premiali sulla base del programma approvato ai sensi del comma 1, lettera e-ter). Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

   c) all'articolo 27:

    1) al comma 5, dopo la parola «idonee» è inserita la seguente: «(CNAI)»;

    2) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

   «5-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco delle aree presenti nella proposta di CNAI. Gli enti territoriali le cui aree non sono presenti nella proposta di CNAI, nonché il Ministero della difesa per le strutture militari interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al primo periodo, possono presentare la propria autocandidatura a ospitare sul proprio territorio il Parco tecnologico e chiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla Sogin S.p.A. di avviare una rivalutazione del territorio stesso, al fine di verificarne l'eventuale idoneità. Possono altresì presentare la propria autocandidatura ai sensi del secondo periodo gli enti territoriali le cui aree sono presenti nella proposta di CNAI.
   5-ter. Nel caso di presentazione, entro il termine previsto, di autocandidature ai sensi del comma 5-bis, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica redige un elenco delle autocandidature medesime e lo trasmette alla Sogin S.p.A. Entro i trenta giorni successivi, la Sogin S.p.A. procede alle valutazioni di competenza e trasmette le relative risultanze all'autorità di regolamentazione competente. Entro trenta giorni dalla ricezione delle risultanze di cui al secondo periodo, l'autorità di regolamentazione competente provvede a esprimere il proprio parere e a trasmetterlo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla Sogin S.p.A.
   5-quater. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere di cui al comma 5-ter, la Sogin S.p.A., tenuto conto del parere medesimo, predispone una proposta di Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA), contenente l'ordine di idoneità delle aree ivi incluse, e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
   5-quinquies. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta di CNAA, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico della Sogin S.p.A., avvia, per la proposta stessa, la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In caso di mancata presentazione, entro il termine di cui al comma 5-bis, di autocandidature a ospitare il Parco tecnologico, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine stesso, avvia la procedura di VAS sulla proposta di CNAI di cui al comma 5.
   5-sexies. La Sogin S.p.A., entro i trenta giorni successivi alla conclusione della procedura di VAS, aggiorna la proposta di CNAA o di CNAI e il relativo ordine di idoneità, tenendo conto delle risultanze della procedura medesima e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che richiede il parere tecnico all'autorità di regolamentazione competente.
   5-septies. L'autorità di regolamentazione competente, entro trenta giorni dalla richiesta ai sensi del comma 5-sexies, esprime il proprio parere tecnico sulla proposta di CNAA o di CNAI di cui al comma 5-sexies e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;

    3) al comma 6:

     3.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, di concerto con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva la CNAA o la CNAI, con il relativo ordine di idoneità.»;

     3.2) al secondo periodo, le parole «La Carta è pubblicata» sono sostituite dalle seguenti: «La CNAA o la CNAI è pubblicata»;

    4) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

   «6-bis. Entro trenta giorni dall'approvazione della CNAA, la Sogin S.p.A. avvia con le regioni e gli enti locali delle aree incluse nella CNAA medesima, nonché con il Ministero della difesa in relazione alle strutture militari, trattative bilaterali finalizzate all'insediamento del Parco tecnologico. Con specifico protocollo di accordo, sottoscritto nel corso delle trattative di cui al primo periodo, sono individuati gli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter), che beneficiano di misure premiali nel rispetto delle quantificazioni economiche di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 26. A conclusione del procedimento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce l'intesa delle regioni nel cui territorio ricadono le aree autocandidate ovvero del Ministero della difesa in relazione alle strutture militari.
   6-ter. Con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa ai sensi del comma 6-bis, nell'ordine di idoneità di cui al comma 6 e fino all'individuazione dell'area ove ubicare il sito del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. effettua, entro quindici mesi dal perfezionamento dell'intesa, le indagini tecniche nel rispetto delle modalità definite dall'Agenzia. L'Agenzia vigila sull'esecuzione delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica parere vincolante sulla idoneità del sito proposto. In esito alle indagini tecniche, la Sogin S.p.A. formula una proposta di localizzazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;

    5) al comma 7:

     5.1) il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In assenza di autocandidature di cui al comma 5-bis o nel caso che le medesime non siano risultate idonee ai sensi del comma 5-ter, entro cinque giorni dall'approvazione della CNAI, la Sogin S.p.A. invita le regioni e gli enti locali nel cui territorio ricadono le aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico a comunicare, entro i successivi sessanta giorni, il loro interesse a ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate al suo insediamento. Con specifico protocollo di accordo, sottoscritto nel corso delle trattative di cui al primo periodo, sono individuati gli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter), che beneficiano di misure premiali nel rispetto delle quantificazioni economiche di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 26. La semplice manifestazione di interesse non comporta alcun impegno da parte delle regioni o degli enti locali.»;

     5.2) al quarto periodo, le parole «il livello di priorità» sono sostituite dalle seguenti: «l'ordine di idoneità»;

    6) al comma 8, primo periodo, le parole «e dalla Regione», sono sostituite dalle seguenti: «e dalle regioni coinvolte»;

   d) all'articolo 34-bis, comma 1, dopo le parole «all'Agenzia» sono aggiunte le seguenti: «e ogni riferimento al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico e al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è da intendersi al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

Articolo 12.
(Registro delle tecnologie per il fotovoltaico)

  1. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, di seguito anche ENEA, procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

   a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;

   b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;

   c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pubblica sul proprio sito istituzionale le modalità di invio della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di cui al comma 1 e la documentazione da fornire ai fini dell'iscrizione.
  3. L'ENEA pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro, con oneri a carico dei richiedenti l'iscrizione.
  4. L'ENEA provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13.
(Rifinanziamento del Fondo italiano per il clima)

  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 14.
(Disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

  1. Al fine di prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica in esito alle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonché assicurare un'adeguata informazione dei clienti domestici, inclusi quelli qualificabili come vulnerabili ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, in ordine alle conseguenze derivanti dalla cessazione del servizio di maggior tutela e dall'avvio del servizio a tutele graduali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, promuove per il tramite di Acquirente unico S.p.A. e per un periodo non superiore a dodici mesi, specifiche campagne informative. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Al fine di assicurare un elevato coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei consumatori energetici e del servizio idrico integrato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 è trasferito allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Conseguentemente, all'articolo 11-bis del decreto-legge n. 35 del 2005, le parole «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica». La disposizione di cui al secondo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.
  3. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. A decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, i clienti vulnerabili di cui al comma 1 hanno diritto a essere riforniti di energia elettrica, nell'ambito del servizio di vulnerabilità di cui al presente comma, secondo le condizioni disciplinate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e a un prezzo che riflette il costo dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso e costi efficienti delle attività di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base di criteri di mercato. Acquirente unico S.p.A. svolge, secondo modalità stabilite dall'ARERA e basate su criteri di mercato, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte da Acquirente unico S.p.A. ai sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo.»;

   b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA disciplina il servizio di vulnerabilità, prevedendo, in particolare:

   a) la limitazione del servizio alla sola fornitura di energia elettrica;

   b) l'assegnazione del servizio, per una durata non superiore a quattro anni, mediante procedure competitive relative ad aree territoriali omogenee nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, massima partecipazione e non discriminazione;

   c) l'entità del corrispettivo massimo di assegnazione del servizio;

   d) l'obbligo per ciascun fornitore di svolgere l'attività relativa al servizio di vulnerabilità in maniera separata rispetto a ogni altra attività;

   e) il divieto per il fornitore di utilizzare:

    1) il canale di commercializzazione del servizio di vulnerabilità per promuovere offerte sul mercato;

    2) i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento del servizio di vulnerabilità per attività diverse da quella di commercializzazione del servizio stesso;

    3) per l'esercizio del servizio di vulnerabilità, lo stesso marchio con cui svolge attività al di fuori del servizio medesimo.

   2-ter. In caso di mancata aggiudicazione del servizio di vulnerabilità all'esito delle procedure competitive disciplinate ai sensi del comma 2-bis, Acquirente unico S.p.A. provvede a indire una nuova procedura entro sei mesi dalla conclusione della precedente.».

  4. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonché evitare incrementi dei costi per l'utenza, all'articolo 36-ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Gli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano ad avvalersi dei servizi di contact center prestati da soggetti terzi con salvaguardia degli stessi livelli occupazionali, sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità secondo le modalità di all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ferma restando la scadenza naturale dei contratti che disciplinano detti servizi, se anteriore.».

  5. Al fine di garantire la continuità della fornitura elettrica, l'emissione con cadenza bimestrale delle fatture relative alla fornitura di energica elettrica da parte dell'esercente il servizio a tutele graduali individuato all'esito delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, o dall'esercente il servizio di vulnerabilità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 210 del 2021, come modificato dal comma 3 del presente articolo, nonché la regolarità dei relativi pagamenti, l'autorizzazione all'addebito diretto sul conto corrente bancario, postale o su altri mezzi di pagamento, da parte del cliente domestico a intermediari finanziari per il pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica nell'ambito del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, si intende automaticamente rilasciata, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione da parte del cliente medesimo, anche per il pagamento delle fatture emesse dall'esercente il servizio a tutele graduali o dall'esercente il servizio di vulnerabilità. Entro sessanta giorni dalla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021 e, comunque, non oltre il 31 maggio 2024, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce con proprio provvedimento, adottato d'intesa con la Banca d'Italia e sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le condizioni e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo.
  6. L'ARERA provvede ad adottare i provvedimenti di competenza necessari per assicurare uno svolgimento delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, coerente con le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre il 10 gennaio 2024, per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici, al fine di garantire un'adeguata informazione preventiva dell'utenza domestica, anche mediante le campagne informative di cui al comma 1, nonché la più ampia partecipazione degli operatori economici alle predette procedure.
  7. Per le finalità di cui al comma 1, per assicurare un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei clienti domestici nel mercato dell'energia elettrica, nonché per garantire la tempestiva adozione delle occorrenti misure correttive, Acquirente Unico S.p.A. effettua, secondo criteri e modalità definiti dall'ARERA, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specifiche attività di monitoraggio relativamente alle condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all'articoli 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, e 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 201, nonché alla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari individuati mediante le predette procedure competitive. Gli esiti delle attività di cui al primo periodo sono contenuti in una relazione trasmessa dall'ARERA alle Commissioni parlamentari, competenti per materia, entro il 31 marzo 2025 e, successivamente, con cadenza annuale a decorrere da detta data.

Capo II
MISURE IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023

Articolo 15.
(Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

  1. All'articolo 20-sexies, comma 3, lettera c), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole «in corso di maturazione» sono sostituite dalle seguenti: «già raccolti e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel caso del vino»;

   b) dopo le parole «agricoli e alimentari» sono inserite le seguenti: «e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018,».

Articolo 16.
(Deroga ai requisiti minimi di efficienza per la ricostruzione a seguito di alluvione)

  1. Nei casi di ricostruzione privata, di cui all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ad eccezione del caso di demolizione e ricostruzione, non si applicano i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ove essi richiedano interventi aggiuntivi rispetto alle attività di ripristino e riparazione dei danni.

Articolo 17.
(Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nei mesi di ottobre e di novembre 2023)

  1. In deroga all'articolo 5, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, ubicate nella Regione Toscana, che hanno subito danni alle produzioni e alle strutture, in conseguenza degli eventi atmosferici di eccezionale intensità, verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi per i suddetti danni, a valere sulle economie registrate dalla regione Toscana su precedenti assegnazioni nei limiti di 6 milioni di euro.
  2. La Regione Toscana, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 18.
(Disposizioni in favore dei territori della Regione Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023)

  1. Nei territori di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Per disciplinare l'attuazione degli interventi il Ministero delle imprese e del made in Italy sottoscrive con la Regione Toscana un apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2. Alle finalità di cui al comma 1 sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 50 milioni di euro, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 19.
(Abrogazioni)

  1. All'articolo 184-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5-bis, le parole «, e salve le ulteriori specificazioni tecniche definite ai sensi del comma 5-ter del presente articolo» sono soppresse;

   b) il comma 5-ter è abrogato.

  2. L'articolo 33-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è abrogato.
  3. L'articolo 19-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è abrogato.
  4. All'articolo 11 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il comma 1-ter è abrogato.

Articolo 20.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 21.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  Dato a Roma, addì 9 dicembre 2023.

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Visto, il Guardasigilli: Nordio

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