XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 161
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CATTOI, CARLONI, DAVIDE BERGAMINI, BRUZZONE, PIERRO, BAGNAI, BARABOTTI, BOF, CANDIANI, CAVANDOLI, FURGIUELE, GIACCONE, MORRONE, PRETTO
Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, in materia di attività didattiche concernenti le api e l'apicoltura, nonché alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa a servizi e prodotti del settore apistico
Presentata il 13 ottobre 2022
Onorevoli Colleghi! — L'apicoltura svolge un ruolo cruciale per lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, offrendo un rilevante, positivo e fattivo contributo all'ecosistema e all'armonico sviluppo dell'ambiente, grazie all'impollinazione che supporta il miglioramento della biodiversità e della varietà genetica delle piante.
Nel 2004 il Parlamento ha approvato la legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante la disciplina dell'apicoltura. Si tratta di un testo di ampio respiro che ha stabilito limiti, ha dettato linee guida, ha fissato princìpi e criteri nonché ha disciplinato la materia sotto diversi aspetti in modo tendenzialmente articolato e completo, nel quale, però, si rileva la mancanza di attenzione per l'aspetto didattico e culturale dell'apicoltura.
La presente proposta di legge è volta a riempire questo vuoto normativo, mediante l'integrazione della disciplina vigente con specifiche disposizioni che riconoscono all'apicoltura il valore di attività di interesse didattico, culturale ed educativo.
In particolare, si interviene, integrandolo, sul testo delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 5 della citata legge n. 313 del 2004 e si inserisce l'articolo aggiuntivo 10-bis che disciplina le attività inerenti agli aspetti «didattico-culturali» dell'apicoltura.
L'azione delle api è conosciuta ovunque per la preziosa produzione di miele e di polline, ma di gran lunga più importante è l'azione di impollinazione, processo indispensabile per la riproduzione delle piante. L'impollinazione rappresenta il principale meccanismo di riproduzione della quasi generalità delle piante; moltissime specie vegetali, e la maggior parte di quelle coltivate a fini alimentari, dipendono per la loro impollinazione dagli insetti pronubi come le api. Il valore economico globale generato dalle api con la loro attività pronuba, quindi, è di gran lunga superiore al valore derivante dalla vendita dei prodotti dell'alveare. Durante le fioriture nelle coltivazioni, gli allevatori di api si mettono al servizio dei coltivatori fornendo le loro api per consentire l'impollinazione dei frutteti e di altre colture. Il «servizio di impollinazione» svolto rappresenta spesso la prima fonte di reddito per gli apicoltori, seguita poi dalla vendita del miele e degli altri prodotti apistici. La metà degli apicoltori pratica il nomadismo per la produzione del miele e del polline, cioè sposta gli alveari per inseguire le fioriture di piante spontanee o coltivate, un servizio che spesso non è retribuito. Attualmente il servizio di impollinazione, ossia l'affitto delle arnie per il periodo della fioritura, è soggetto all'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 22 per cento. Data l'onerosità dell'imposizione ai fini dell'IVA gli apicoltori, invece di affittare le arnie per ottenerne così poco ricavo, preferiscono venderle ai frutticoltori, i quali, una volta finita la stagione della fioritura, non avendo interesse a proseguire l'allevamento, bruciano le api e le arnie. È una pratica assurda e contro ogni logica ecologica e di tutela del benessere delle api, causata soltanto dall'applicazione di un'aliquota dell'IVA eccessivamente gravosa. Anche la pappa reale, pur essendo un prodotto agricolo a tutti gli effetti, ai sensi della legge n. 313 del 2004, non è trattata come tale ai fini fiscali; infatti, ad essa viene applicata l'aliquota dell'IVA del 22 per cento e la stessa non rientra tra i beni inseriti nella tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione e la disciplina dell'IVA, nella quale sono elencati tutti i prodotti agricoli a cui si applica l'aliquota ridotta dell'IVA per la cessione effettuata dai produttori agricoli (miele, cera d'api greggia, polline, propoli, api e l'idromele).
La presente proposta di legge si compone di due articoli.
L'articolo 1 inserisce tra le finalità dell'apicoltura previste all'articolo 1, comma 1, della legge n. 313 del 2004 anche le attività di interesse didattico, culturale ed educativo, nonché estende il sostegno di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), della medesima legge n. 313 del 2004 per le forme associative di livello nazionale tra apicoltori e la promozione della stipula di accordi professionali anche alle forme di collaborazione previste nel nuovo articolo 10-bis volto a disciplinare e a promuovere la stipula da parte delle regioni e delle autonomie locali di accordi di varia natura con le diverse categorie di istituti, enti e comunità che svolgono prevalentemente o in via esclusiva la propria attività in favore di minori infradiciottenni, comprese le scuole di ogni ordine e grado e le realtà sociali e istituzionali che ospitano minorenni, precisando il contenuto principale di detti accordi finalizzati a riconoscere l'apicoltura quale strumento di arricchimento didattico, culturale ed educativo per le giovani generazioni.
L'articolo 2 estende l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'IVA al servizio di impollinazione e alla pappa reale, assicurando un riconoscimento, anche dal punto di economico, della loro importanza per il settore.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, in materia di attività didattiche concernenti le api e l'apicoltura)
1. Alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «dell'agricoltura in generale» sono inserite le seguenti: «nonché come attività di interesse didattico, culturale ed educativo»;
b) all'articolo 5, comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle forme di collaborazione di cui all'articolo 10-bis»;
c) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. – (Diffusione della conoscenza sul ruolo svolto dalle api nel mantenimento dell'ecosistema) – 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono la stipula di accordi, convenzioni, protocolli d'intesa e altre forme di collaborazione tra gli apicoltori, gli apicoltori professionisti, gli imprenditori apistici, le associazioni di apicoltori, di apicoltori professionisti o di imprenditori apistici e le province, le città metropolitane, i comuni, le comunità montane o isolane, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le comunità e le strutture private o pubbliche che accolgono, ospitano, assistono, aiutano o curano bambini e ragazzi fino al diciottesimo anno di età, al fine di promuovere la conoscenza, lo studio e la sensibilizzazione sul ruolo svolto dalle api nel mantenimento dell'ecosistema.
2. Gli accordi, le convenzioni, i protocolli d'intesa e le altre forme di collaborazione di cui al comma 1 hanno ad oggetto, principalmente, la messa a disposizione e la cura di arnie, di alveari e di apiari da parte di apicoltori, di apicoltori professionisti, di imprenditori apistici o di associazioni di apicoltori, di apicoltori professionisti o di imprenditori apistici, e l'individuazione, da parte delle province, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane o isolane, degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, delle comunità e delle strutture pubbliche o private che accolgono, ospitano, assistono, aiutano o curano bambini e ragazzi fino al diciottesimo anno di età, di luoghi idonei alla collocazione delle arnie, degli alveari e degli apiari, garantendone la messa in sicurezza».
Art. 2.
(Disposizioni in materia di IVA nel settore apistico)
1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte I, dopo il numero 12) è inserito il seguente:
«12-bis) pappa reale o gelatina reale»;
b) alla parte III, dopo il numero 16) sono inseriti i seguenti:
«16-bis) servizio di impollinazione;
16-ter) pappa reale o gelatina reale».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.