FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                Capo II
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                Capo III
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                Capo IV
                        Articolo 19
                Capo V
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                Capo VI
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24
                        Articolo 25
                        Articolo 26

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1612

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FORATTINI, MALAVASI, VACCARI, MARINO,
ANDREA ROSSI, CURTI, FORNARO

Disposizioni in materia di ricerca, raccolta, coltivazione
e commercio dei tartufi destinati al consumo

Presentata il 14 dicembre 2023

Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è, innanzitutto, propedeutica all'abrogazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, tuttora in vigore, abrogazione che appare necessaria soprattutto alla luce della normativa dell'Unione europea vigente e dell'esigenza di apportare alla disciplina importanti semplificazioni strutturali, tenuto conto delle correnti problematiche del settore, nonché di condividere gli iter autorizzativi della cerca, della cavatura e della coltivazione del tartufo, che permetteranno alle istituzioni competenti per i controlli una maggiore efficacia ed efficienza. Peraltro, con il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 22 febbraio 2018, il Piano nazionale della filiera del tartufo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha armonizzato le posizioni degli attori economici e istituzionali della filiera del tartufo al fine di delineare princìpi condivisi in modo da agevolare la stesura del testo della presente proposta di legge. La legge n. 752 del 1985, che detta disposizioni di coordinamento nazionale per la cerca, la cavatura e la commercializzazione del tartufo, introdusse precisi ruoli per le regioni e gli enti territoriali minori, che divennero gli enti gestori della risorsa tartufo. Agli enti gestori furono attribuite anche altre funzioni, tra le quali: disciplinare la cerca e la cavatura del tartufo; disciplinare gli ambiti di riserva; effettuare l'attività di controllo da parte del Corpo forestale dello Stato; garantire la sostenibilità dell'uso delle risorse tartufigene e infine promuovere la commercializzazione del tartufo. Tutte le regioni, ad eccezione della Sardegna e della Regione siciliana, hanno prodotto normative regionali di riferimento e sono anche state molto attive nel corso degli anni per normare aspetti che non sono trattati dalla normativa nazionale. Tuttavia, in taluni casi, la normativa regionale si è spinta a normare aspetti non di competenza propria, che si contrappongono alla normativa europea di rango legislativo superiore. Ad oggi la legge n. 752 del 1985 appare inadeguata per affrontare la domanda internazionale di tartufo e relativi prodotti e addirittura in contrasto con la normativa europea, oltre ad essere inefficiente ai fini della tutela del patrimonio tartufigeno nazionale che evidenzia un lento ma continuo calo della produzione spontanea di tartufi. La predisposizione di una nuova normativa che sostituisca la legge n. 752 del 1985 è quindi necessaria per un settore strategico dell'economia di molte aree rurali marginali italiane, anche al fine di mantenere il tartufo, e i relativi prodotti commerciali, come prodotto-immagine nel mondo del «made in Italy». Il tartufo, in particolare, è proprio uno dei prodotti-immagine dell'Italia e della cultura gastronomica nazionale nel mondo, grazie alla cultura imprenditoriale che si è sviluppata negli anni rivolta alla cerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione delle numerose specie di tartufo spontanee o coltivate in Italia.
La presente proposta di legge è suddivisa in sei capi e ventisei articoli.
Il capo I, relativo alle disposizioni generali, all'articolo 1 definisce il campo di applicazione della legge, stabilendo che disciplini la cerca, la cavatura e la coltivazione, la commercializzazione dei tartufi freschi o trasformati destinati al consumo, l'attività vivaistica di produzione e la vendita delle piante micorrizate, la gestione del patrimonio tartufigeno nazionale, i controlli e le sanzioni nonché le disposizioni finanziarie. Il medesimo articolo riafferma la valenza ambientale del settore ovvero la tutela del patrimonio tartufìgeno nazionale da parte di tutti gli attori della filiera e ribadisce che l'attività di cerca e raccolta del tartufo è riconosciuta come patrimonio culturale nazionale.
L'articolo 2 contiene tutte le definizioni che si riconducono agli «attori» o «figure» tradizionali del settore, alla tipologia di tartufaie e all'oggetto/alimento cardine della legge, ossia il tartufo.
L'articolo 3 è dedicato al piano nazionale della filiera del tartufo, individuato quale strumento di coordinamento tecnico dei numerosi portatori d'interesse e come fondamentale «linea guida» per armonizzare le posizioni degli attori economici e istituzionali della filiera del tartufo, al fine di fornire un quadro dello stato dell'arte della filiera del tartufo e inoltre di garantire la futura sostenibilità della produzione del tartufo spontaneo e coltivato. Infine, il piano nazionale di filiera favorisce la condivisione delle linee d'indirizzo con gli obiettivi e le relative azioni da attuare a livello regionale.
L'articolo 4 istituisce il tavolo tecnico del settore del tartufo che è l'organismo consultivo-tecnico a supporto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, utile per affrontare e risolvere le problematiche afferenti al settore dei tartufi; al suo interno operano sia esperti dedicati all'osservatorio economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del tartufo spontaneo e coltivato, sia esperti preposti all'osservatorio scientifico permanente sul tartufo, con il compito di coordinare le linee di indirizzo della ricerca scientifica applicata al settore.
L'articolo 5, ai commi 1 e 2, disciplina la tutela e la gestione degli habitat di produzione del tartufo, sottolineando gli obblighi a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano riguardanti la redazione del piano regionale del tartufo. Il comma 3 prevede l'indicazione dell'estensione massima di ciascuna nuova tartufaia. Con il comma 4 viene previsto che alla redazione del piano regionale del tartufo, di cui al comma 1, possano partecipare anche altri portatori di interesse della filiera del tartufo.
Il capo II relativo alla cerca, cavatura e coltivazione comprende gli articoli da 6 a 15.
L'articolo 6 definisce l'elenco delle specie e forme che possono essere raccolte e destinate al consumo umano nel territorio nazionale. Il comma 3 prevede che l'accertamento delle specie da parte di un operatore deve essere effettuato da una delle strutture individuate con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero delle imprese e del made in Italy, in conformità alle normative dell'Unione europea sull'accreditamento e sul controllo ufficiale dei prodotti.
L'articolo 7 stabilisce i diritti di proprietà sui tartufi, prevedendo che il proprietario del fondo o il conduttore, cioè colui che gode di diritti reali, pur potendo riservarsi il diritto di cavatura, deve comunque obbligatoriamente manifestare il proprio interesse apponendo delle tabelle lungo il bordo dell'area in cui la cavatura è riservata. La riserva della cavatura e la relativa tabellazione seguono un iter autorizzativo specifico e l'apposizione delle stesse tabelle è definita da ogni regione o provincia autonoma. Il riconoscimento e la tabellazione della tartufaia controllata o coltivata (se si colloca in terreno agricolo con la messa a dimora di piante micorrizate con tartufo e adeguatamente coltivate) garantisce la proprietà e la riserva sui tartufi prodotti; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, nel rispetto comunque delle norme generali. Il medesimo articolo stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono il registro delle aree in cui la cerca e la raccolta sono interdette ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui all'articolo 6.
L'articolo 8 definisce il riconoscimento delle tartufaie coltivate da parte di apposite commissioni di verifica; con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è stabilita la procedura di riconoscimento e di revoca delle tartufaie coltivate nonché le modalità di tabulazione.
L'articolo 9 definisce il riconoscimento delle tartufaie controllate prevedendo, al comma 1, che sulla base del piano regionale del tartufo di cui all'articolo 5, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano disciplinino le modalità e le procedure per il rilascio e la revoca dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia naturale controllata e, al comma 2, una durata massima quinquennale rinnovabile delle tartufaie naturali controllate.
L'articolo 10 sancisce la possibilità di costituire consorzi e forme aggregative della proprietà.
L'articolo 11 disciplina la cerca e la cavatura del tartufo nei boschi, nei terreni non coltivati e nei demani. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un registro dei tartufai abilitati alla raccolta del tartufo che viene aggiornato annualmente. Entro il 28 febbraio di ogni anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'elenco dei tartufai abilitati e di quelli esonerati dalla cerca e dalla raccolta.
L'articolo 12 definisce le norme generali di cerca e di cavatura mentre l'articolo 13 prevede l'abilitazione alla cerca e alla cavatura dei tartufi per cui il soggetto che vuole praticare tale raccolta deve frequentare un corso e sottoporsi ad un esame per l'accertamento dell'idoneità, organizzati periodicamente dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
L'articolo 14 specifica i requisiti dei tartufai quali operatori del settore alimentare e l'articolo 15 stabilisce il calendario legale di cerca e cavatura, fatte salve apposite modifiche previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, rispettando comunque almeno due mesi di fermo biologico.
Il capo III, relativo alla lavorazione e alla commercializzazione dei tartufi, comprende gli articoli da 16 a 18.
L'articolo 16 definisce le modalità di vendita dei tartufi freschi al consumatore finale. Inoltre, fornisce ulteriori specifiche per la commercializzazione, tra cui l'apposizione delle indicazioni del nome latino di ciascuna specie e forma, secondo quanto stabilito all'articolo 6, nonché l'indicazione del Paese di origine, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea.
L'articolo 17 definisce poi taluni aspetti dell'etichettatura dei prodotti trasformati a base di tartufi mentre l'articolo 18 allinea la rintracciabilità del prodotto tartufo alle regole dell'Unione europea.
L'articolo 19 è l'unico compreso nel capo IV relativo alla produzione e alla vendita delle piante micorrizate con tartufo e rimanda le modalità di certificazione delle piante micorrizate con tartufo ad uno specifico decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, nel presupposto che solo il materiale certificato potrà essere immesso sul mercato.
Il capo V, relativo ai controlli e alle sanzioni, comprende gli articoli 20 e 21.
L'articolo 20 definisce gli organismi deputati ai controlli in funzione delle competenze nonché delle leggi regionali attualmente in vigore.
L'articolo 21 stabilisce le fattispecie sanzionatorie, anch'esse riprese dalle diverse leggi regionali al fine di uniformarle nel territorio nazionale, suddivise in condotte lesive del patrimonio nazionale e dei diritti di terzi. Infine, si prevede che ogni violazione delle disposizioni della presente legge comporta la confisca del prodotto e, qualora non vi siano contestazioni, la vendita dello stesso o la cessione ai fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.
Il capo VI, relativo alle disposizioni finanziarie e alla gestione del patrimonio tartufìgeno regionale, si compone degli articoli da 22 a 26.
Prima di illustrare il contenuto di tali articoli, appare opportuno soffermarsi sulla normativa vigente in materia di fiscalità nel settore in oggetto. In proposito, giova osservare come la fiscalità sia uno dei principali meccanismi di regolazione del mercato che lo Stato predispone per regolare le attività economiche legate alla commercializzazione di un particolare bene o servizio. Pertanto se un sistema fiscale costruito attorno a un particolare prodotto prevede bassi o elevati livelli di tassazione, ne consegue rispettivamente un basso o alto livello di mercato informale rispetto a quello formale. Il tartufo è tra i prodotti del settore primario più tassati in Europa e questo si traduce in un diffuso mercato informale a cui le aziende devono attingere per avere la materia prima e per rimanere competitivi nel mercato. Un sistema fiscale inefficiente si traduce anche in dati statistici sottostimati o assenti, soprattutto per quanto concerne la produzione. Non a caso, i principali contributi alla conoscenza del mercato del tartufo si basano sui dati del commercio estero, ad oggi unica informazione registrata nei sistemi statistici nazionali ed europei relativi al mercato del tartufo. Per le suddette motivazioni nella legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) i commi da 692 a 699 dell'articolo 1 hanno modificato il regime fiscale per la cavatura, la cessione e la produzione dei prodotti selvatici non legnosi, tra cui i funghi e i tartufi, nonché le piante officinali spontanee. Le nuove disposizioni hanno previsto che i redditi derivati dalla raccolta occasionale dei suddetti prodotti da parte di privati (autorizzati dalla regione a tale attività) siano assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dal pagamento della quale sono esclusi coloro i quali effettuano la raccolta solo per autoconsumo. La raccolta è considerata occasionale se i redditi derivati dalla vendita dei prodotti raccolti non superano i 7.000 euro annui. Sono state inoltre introdotte semplificazioni documentali e contabili per i raccoglitori occasionali ed è stato previsto che per i tartufi, nei limiti della quantità standard di produzione determinata con decreto ministeriale, si applichi l'aliquota IVA ridotta. Infine, si è consentito ai produttori agricoli di prodotti selvatici non legnosi di applicare un regime fiscale semplificato.
In questo quadro, l'articolo 22 della presente proposta di legge introduce un «contributo ambientale» regionale, finalizzato a mantenere i territori idonei e disponibili alla cerca e raccolta del tartufo e alla ricerca scientifica volta alla conservazione, al recupero e al monitoraggio degli ambienti naturali di sviluppo del tartufo. Tale contributo regionale ammonta a 150 euro all'anno ed è obbligatorio per la cavatura del tartufo in boschi e terreni non coltivati. Tale contributo deve essere pagato in ogni regione nella quale il cavatore si reca per esercitare la cavatura.
L'articolo 23 riguarda l'istituzione da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con le regioni, di un marchio finalizzato a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera del tartufo. L'articolo 24 introduce la clausola di mutuo riconoscimento mentre l'articolo 25 prevede l'adeguamento alla presente legge da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Infine, l'articolo 26 dispone l'abrogazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Ambito di applicazione e finalità)

1. La presente legge disciplina i seguenti aspetti della filiera del tartufo:

a) la cerca, la cavatura e la coltivazione;

b) la gestione del patrimonio tartufigeno nazionale;

c) la commercializzazione dei tartufi freschi o trasformati destinati al consumo umano;

d) l'attività vivaistica di produzione, la commercializzazione e la vendita delle piante micorrizate con tartufo;

e) i controlli e le sanzioni;

f) le disposizioni finanziarie.

2. La presente legge ha la finalità di tutelare il patrimonio tartufigeno nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socio-economico e ambientale, attraverso la gestione degli ambienti naturali in grado di produrre il tartufo, lo sviluppo della sua coltivazione, la tutela del cane, nonché l'adeguato sostegno della valorizzazione del tartufo, e di tutelare i consumatori.
3. L'attività di cerca e di cavatura del tartufo è riconosciuta come patrimonio culturale nazionale e dell'umanità.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge le modalità di cerca, cavatura, coltivazione dei tartufi e gestione degli ambienti tartufigeni, nel rispetto dei princìpi e criteri stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:

a) «cerca»: l'attività di ricerca del tartufo mediante l'ausilio del cane addestrato e la cerca di siti ritenuti idonei da parte dell'uomo;

b) «produttore di tartufo»: il tartufaio e il tartuficoltore che utilizzano il proprio raccolto per autoconsumo o per fini commerciali;

c) «tartufaio» o «cavatore di tartufo»: colui che è abilitato alla cerca e alla raccolta del tartufo spontaneo o comunque non coltivato;

d) «tartuficoltore» o «coltivatore di tartufo»: il conduttore di una «tartufaia» di cui detiene la proprietà o altro diritto sul fondo e che coltiva per la produzione di tartufo; le tartufaie condotte possono essere coltivate o naturali controllate;

e) «tartufaia naturale»: qualsiasi formazione vegetale di origine naturale, ivi compresa la pianta singola che produce spontaneamente tartufi;

f) «tartufaia naturale controllata»: la tartufaia naturale in cui avviene la produzione spontanea del tartufo e in cui è verificata la manutenzione effettuata dal conduttore attraverso un piano di gestione basato sull'adozione di tecniche colturali atte al mantenimento o miglioramento della produzione del tartufo in sito;

g) «cavatura controllata»: l'insieme delle operazioni che comprendono la cerca e la cavatura dei corpi fruttiferi dei tartufi, nonché il trasporto degli stessi nelle e dalle tartufaie naturali; la raccolta controllata è consentita nel rispetto delle disposizioni della presente legge;

h) «tartufaia coltivata»: un impianto specializzato, di nuova realizzazione, con piante tartufigene, la cui micorizzazione sia certificata o in cui comunque sia comprovata la produzione di tartufi, disposte con sesto regolare, di densità non inferiore a cento piante per ettaro e sottoposte ad appropriate cure culturali ricorrenti;

i) «tartufi coltivati»: tartufi raccolti dalle tartufaie coltivate, ivi comprese le tartufaie naturali controllate;

l) «tartufi selvatici»: tartufi raccolti in bosco, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali, lungo i corsi d'acqua e nei pascoli in assenza di bestiame;

m) «associazioni riconosciute»: le associazioni di tartufai e di tartuficoltori riconosciute dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, che non vi abbiano già provveduto, approvano un regolamento che fissa i criteri di riconoscimento delle associazioni di cui al comma 1, lettera m), secondo linee di indirizzo adottate in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Sono fatte salve le altre definizioni di cui alle pertinenti normative vigenti di carattere nazionale ed europeo.

Art. 3.
(Piano nazionale della filiera del tartufo)

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è adottato il piano nazionale della filiera del tartufo, di seguito denominato «piano di filiera», previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il piano di filiera individua gli interventi prioritari volti a migliorare le condizioni di sostenibilità della cerca, della cavatura e della coltivazione del tartufo, a incentivare lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, nonché a realizzare un coordinamento della ricerca scientifica nel settore.
3. Il piano di filiera è lo strumento programmatico strategico del settore destinato a fornire alle regioni un indirizzo sulle misure di tutela da inserire nei piani regionali di cui all'articolo 5 o nei singoli piani di sviluppo rurale delle regioni.
4. Il piano di filiera ha una durata massima di 10 anni.
5. Le indicazioni contenute del piano nazionale devono tenere conto delle norme contenute nel testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
6. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.
(Tavolo tecnico del settore del tartufo)

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il tavolo tecnico del settore del tartufo, di seguito denominato «tavolo tecnico», con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico e di monitoraggio in materia di tartufo. All'interno del tavolo tecnico sono istituiti l'osservatorio economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del tartufo spontaneo e coltivato, e l'osservatorio scientifico permanente sul tartufo, con il compito di coordinare le linee di indirizzo della ricerca scientifica applicata al settore.

Art. 5.
(Tutela e gestione degli habitat
di produzione del tartufo)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni riconosciute a livello regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), e le organizzazioni professionali agricole, redigono, sulla base delle indicazioni del piano nazionale, il piano regionale del tartufo che definisce:

a) le modalità di individuazione e di mappatura delle aree naturali in produzione, cioè delle aree vocate alla produzione di tartufo, le modalità di individuazione delle aree di intervento e quelle di censimento delle tartufaie controllate e coltivate, nonché accordi di sorveglianza;

b) il piano degli interventi di manutenzione delle tartufaie naturali o di ricostituzione del capitale tartufigeno con interventi mirati in bosco o altro habitat in cui il tartufo svolge il suo ciclo biologico.

2. Le aree in produzione, di cui al comma 1, lettera a), non possono essere rese pubbliche. Le regioni e le provincie autonome condividono le informazioni di cui alla lettera a) con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
3. Nell'ambito del piano regionale del tartufo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

a) predispongono la cartografia e il censimento dei territori produttivi con la collaborazione delle associazioni riconosciute dei tartufai, ad uso esclusivo della regione e del proprio personale tecnico amministrativo;

b) elaborano, con la collaborazione dei soggetti di cui al comma 1, uno o più piani di intervento;

c) definiscono, con proprio regolamento, norme di tutela e buone pratiche di gestione degli habitat tartufigeni, con specifica indicazione per terreni privati e territori pubblici, da coordinare con la pianificazione forestale e urbanistica di ciascuna regione e provincia autonoma;

d) elaborano un protocollo da attuare per contrastare l'avvelenamento dei cani da tartufo;

e) provvedono a definire la percentuale massima del territorio a produzione tartufigena che è possibile sottrarre alla libera cerca a favore di tartufaie controllate, fondi chiusi e aree a parco nazionale, regionale o comunale, e provvedono ad eventuali ridefinizioni della superficie di tartufaie controllate già autorizzate ai fini del rispetto della percentuale individuata. In ogni caso, la percentuale massima di territorio oggetto di autorizzazione per tartufaie controllate, ai fini di nuove autorizzazioni, non può superare il 50 per cento del territorio produttivo calcolato su base comunale. Nel caso in cui la richiesta sia presentata da imprenditori agricoli professionali, da aziende agricole o da associazioni di tartufai riconosciute, i limiti di superficie non si applicano.

3. L'estensione massima di ciascuna nuova tartufaia naturale controllata non può superare i 3 ettari. Nel caso in cui la richiesta di riconoscimento sia presentata da un consorzio o da un'associazione di cercatori la superficie massima può essere di 15 ettari.
4. Alla redazione del piano regionale del tartufo possono partecipare anche altri portatori di interesse della filiera del tartufo.

Capo II
CERCA, CAVATURA E COLTIVAZIONE

Art. 6.
(Elenco delle specie che possono essere raccolte e destinate al consumo)

1. Possono essere raccolti e destinati al consumo nel territorio nazionale i tartufi appartenenti ad una delle seguenti specie e varietà:

a) Tuber magnatum pico, detto volgarmente tartufo bianco pregiato (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo banco di Acqualagna);

b) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto);

c) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno;

d) Tuber brumale Vitt. varietà moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;

e) Tuber aestivum Vitt. varietà aestivum, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;

f) Tuber aestivum Vitt. varietà uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;

g) Tuber borchii Vitt. o Tuber albidum pico, detto volgarmente tartufo bianchetto o marzuolo;

h) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;

i) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli Irpino).

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche delle specie e delle varietà di tartufi di cui al comma 1.
3. L'accertamento delle specie può essere fatto a vista dall'operatore durante la cessione del prodotto. In caso di dubbio o contestazione, l'identificazione delle specie deve essere effettuata da una delle strutture individuate con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle normative dell'Unione europea sull'accreditamento e sul controllo ufficiale dei prodotti.

Art. 7.
(Diritti di proprietà sui tartufi)

1. L'attività di cerca e di cavatura dei tartufi è libera nei boschi, nei terreni non coltivati e nelle aree demaniali. Sono considerate aree soggette a libera cavatura i pascoli in assenza di bestiame, in ogni caso senza danneggiare il pascolo e le relative strutture di contenimento degli animali. Il tartufaio abilitato ai sensi dell'articolo 13 diviene proprietario del tartufo raccolto in tali ambienti all'atto della cavatura.
2. Possiedono il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie naturali controllate e nelle tartufaie coltivate coloro che le conducono. Tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano.
3. Le tartufaie naturali controllate devono essere obbligatoriamente delimitate da tabelle informative; per le tartufaie coltivate la tabulazione è a discrezione del conduttore.
4. La tabulazione di cui al comma 3 deve essere posta lungo il perimetro della tartufaia naturale controllata. Le tabelle devono essere poste ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso alla tartufaia naturale controllata e in modo tale da consentire la visibilità della tabella precedente e di quella successiva, con la scritta in stampatello: «Raccolta di tartufi riservata» unitamente all'indicazione degli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla relativa regione, provincia autonoma, comune o unione di comuni.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono il registro delle aree in cui l'attività di cerca e di cavatura è interdetta ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui all'articolo 6. L'interdizione dalla cavatura dei tartufi deve essere motivata per ogni singola area.
6. I diritti di uso civico di cavatura del tartufo sono garantiti nel rispetto delle norme vigenti. In ogni caso, è vietata la chiusura dei fondi soggetti ad uso civico al solo uso esclusivo degli aventi diritto. Qualora i soggetti titolari dell'uso civico vogliano riservarsi la cavatura, sono tenuti a chiedere il riconoscimento della tartufaia naturale controllata ai sensi dell'articolo 9.

Art. 8.
(Riconoscimento delle tartufaie coltivate)

1. Il tartuficoltore può chiedere il riconoscimento di una tartufaia coltivata presentando apposita istanza alla regione nella quale è situata la tartufaia medesima e, qualora lo ritenga necessario, può apporre le tabelle di cerca e di cavatura riservata e recintare il fondo in cui è collocata la tartufaia, in qualunque fase del ciclo produttivo, secondo le normative vigenti in materia edilizia e con modalità compatibili con la tutela dell'ambiente indicate dal piano regionale di cui all'articolo 5.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilita la procedura di riconoscimento e di revoca delle tartufaie coltivate, nonché le modalità di tabulazione.
3. Il riconoscimento e il controllo della tartufaia coltivata sono svolti da un'apposita commissione istituita dalla regione competente per territorio.

Art. 9.
(Riconoscimento delle tartufaie controllate)

1. Sulla base del piano regionale del tartufo di cui all'articolo 5, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità e le procedure per il rilascio e la revoca dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia naturale controllata.
2. Le tartufaie naturali controllate hanno una durata massima di cinque anni rinnovabili e un piano di gestione valido per la medesima durata, redatto da un tecnico abilitato in materie agricole o forestali.

Art. 10.
(Consorzi e forme aggregative
della proprietà)

1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa, per la cavatura e per la commercializzazione del tartufo, nonché per il reimpianto di nuove tartufaie coltivate.
2. Qualora le aziende consorziate interessino il territorio di più regioni o province autonome tra loro confinanti, le stesse regioni o province autonome possono stabilire, d'intesa tra loro e per quanto di rispettiva competenza, apposite norme per garantire uniformità all'attività del consorzio.

Art. 11.
(Disciplina della cerca e della cavatura del tartufo)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la cerca e la cavatura dei tartufi nei boschi, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua, nonché la cavatura nelle tartufaie coltivate. Sono considerate aree soggette a libera cavatura i pascoli in assenza di bestiame.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un registro dei tartufai abilitati alla raccolta del tartufo, previa verifica dell'idoneità del richiedente secondo le modalità di cui all'articolo 13. Il registro deve essere aggiornato annualmente.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 28 febbraio di ogni anno, comunicano alla direzione generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'elenco dei tartufai abilitati, dei tartufai in regola con il pagamento del contributo ambientale previsto all'articolo 22, nonché le variazioni dei tartufai abilitati nel caso in cui vi sia stata una revoca o sospensione del tesserino di cui all'articolo 13.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono il registro delle tartufaie coltivate e naturali controllate e, entro il 28 febbraio di ogni anno, ne comunicano l'elenco al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con proprio decreto, definisce le modalità tecniche di invio e di utilizzo dei dati comunicati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
6. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può fornire ai soggetti incaricati del controllo di cui all'articolo 20 gli elenchi comunicati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

Art. 12.
(Norme generali per le attività di cerca e di cavatura)

1. Le attività di cerca e di cavatura devono essere effettuate con l'ausilio di un numero massimo di due cani addestrati o in fase addestramento. Nel caso in cui si ravvisi la necessità di creare uno scavo per la cavatura del tartufo integro, questo deve essere realizzato mediante l'utilizzo di un apposito attrezzo, chiamato vanghetto o vanghella, limitatamente al luogo in cui il cane abbia individuato il tartufo.
2. È in ogni caso vietata:

a) la lavorazione del terreno ai fini della cavatura, come la zappatura o rastrellatura;

b) la cerca e la cavatura dei tartufi fuori del periodo di cavatura.

3. È sempre obbligatorio il riempimento delle buche scavate per la cavatura.
4. L'orario di cerca e di raccolta del tartufo può essere disciplinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle consuetudini locali di cavatura.
5. I tartufai abilitati ai sensi dell'articolo 13 e in regola con il pagamento del contributo ambientale previsto all'articolo 22 della presente legge possono raccogliere giornalmente una quantità massima di tartufo pari a 100 grammi o superiore esclusivamente in caso di raccolta di un unico esemplare.
6. I tartufai professionisti titolari di partita IVA o i tartufai occasionali in regola con il pagamento del sostituto d'imposta disciplinato dai commi da 692 a 699 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono soggetti alle limitazioni previste dal comma 5 del presente articolo.

Art. 13.
(Abilitazione alla raccolta dei tartufi)

1. Il soggetto che intende praticare la cerca e la cavatura del tartufo deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento dell'idoneità, lo svolgimento del quale è organizzato periodicamente dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo propri calendari.
2. L'esame per l'idoneità alla cerca e alla cavatura dei tartufi verifica il possesso delle conoscenze riguardanti:

a) l'ecologia dei tartufi;

b) i princìpi della tartuficoltura;

c) la disciplina normativa vigente, in particolare, in materia di cerca e di cavatura del tartufo;

d) i princìpi della legislazione alimentare, ivi comprese le nozioni generali di tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti;

e) le norme sul benessere animale.

3. Non devono sottoporsi all'esame di cui al comma 1 coloro che sono titolari del tesserino di idoneità alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'età minima per essere ammessi all'esame di idoneità alla cerca e alla raccolta del tartufo è sedici anni. Al superamento dell'esame è rilasciato un tesserino che abilita alla cerca e alla cavatura del tartufo.
5. Nel tesserino devono essere riportate le generalità, il codice fiscale e la fotografia del titolare.
6. Il tesserino è valido in tutto il territorio nazionale e ha una durata di dieci anni, rinnovabile alla scadenza, secondo le modalità stabilite dalle singole regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 14.
(Requisiti dei tartufai quali operatori del settore alimentare)

1. L'attività di cavatura del tartufo, anche spontaneo, si configura come produzione primaria.
2. Il possesso del tesserino di cui all'articolo 13, che attesta l'idoneità del tartufaio alla cerca e alla cavatura del tartufo, vale quale notifica all'autorità sanitaria territorialmente competente in cui risiede il tartufaio, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, ove necessaria.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano i provvedimenti attuativi necessari all'applicazione del comma 2.
4. Le associazioni dei tartufai e tartuficoltori, tramite le loro rappresentanze nazionali, possono redigere e adottare appositi manuali di corretta prassi igienica, previa validazione da parte del Ministero della salute.

Art. 15.
(Calendario di cerca e cavatura)

1. L'attività di cerca e cavatura è consentita normalmente nei periodi sotto indicati:

a) Tuber aestivum Vitt. varietà aestivum: dal 1° maggio al 30 agosto;

b) Tuber magnatum pico: dal 30 settembre al 31 gennaio;

c) Tuber aestivum Vitt. varietà uncinatum Chatin: dal 15 settembre al 31 gennaio;

d) Tuber macrosporum Vitt.: dal 15 settembre al 31 gennaio;

e) Tuber mesentericum Vitt.: dal 15 settembre al 31 gennaio;

f) Tuber melanosporum Vitt.: dal 1° dicembre al 31 marzo;

g) Tuber brumale Vitt.: dal 1° gennaio al 15 aprile;

h) Tuber brumale Vitt. varietà moschatum De Ferry: dal 1° gennaio al 15 aprile;

i) Tuber borchii Vitt.: dal 1° gennaio al 15 aprile.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio provvedimento, possono, per esigenze connesse agli andamenti stagionali, modificare i periodi di cerca e di raccolta, in ogni caso non anticipandoli e comunque rispettando due periodi di fermo biologico, tra il 15 aprile e il 15 maggio e tra il 15 agosto e il 30 settembre di ogni anno. I due periodi di fermo biologico di cui al primo periodo sono modificabili, per esigenze connesse agli andamenti stagionali, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Qualora non sia previsto un calendario regionale, si applica il comma 1 del presente articolo.

Capo III
LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI

Art. 16.
(Vendita dei tartufi freschi)

1. I tartufi freschi delle specie e varietà di cui all'articolo 6, comma 1, per essere posti in vendita al consumatore finale devono essere distinti per specie o varietà e devono essere maturi e liberi da corpi estranei e impurità, nel rispetto delle norme dell'Unione europea applicabili e delle disposizioni della presente legge.
2. I tartufi freschi sono offerti al pubblico per la vendita, accompagnati dalle indicazioni del nome latino di ciascuna specie o varietà, secondo la denominazione di cui all'articolo 6, nonché, in conformità alle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia di indicazione del Paese di origine. È altresì obbligatorio inserire la zona geografica di provenienza.
3. È vietata ogni forma di commercio di specie e varietà di tartufi freschi italiani nei periodi in cui non ne è consentita la cerca e la cavatura, ai sensi del calendario previsto dall'articolo 15 o da eventuali variazioni definite dalle singole regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ad eccezione dei tartufi acquistati prima della chiusura del periodo di raccolta.

Art. 17.
(Etichettatura dei prodotti trasformati a base di tartufi)

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura degli alimenti, nell'etichetta e nella presentazione dei prodotti trasformati in cui è presente il tartufo come ingrediente deve essere sempre indicato il nome latino della specie utilizzata e la quantità o percentuale di tartufo fresco contenuto.

Art. 18.
(Tracciabilità)

1. Alle cessioni di tartufo si applicano le pertinenti disposizioni dell'Unione europea in materia di tracciabilità.
2. All'atto di cessione del tartufo, il tartufaio dichiara l'area di raccolta, individuata a livello regionale, provinciale o comunale. Tale dichiarazione può essere utilizzata ai fini della tracciabilità per marchi collettivi di qualità ai sensi dell'articolo 23.

Capo IV
PRODUZIONE E VENDITA DELLE PIANTE MICORRIZATE CON TARTUFO

Art. 19.
(Produzione e commercializzazione di piante micorrizate con tartufo)

1. Le aziende vivaistiche che intendono produrre e commercializzare piante micorrizate con tartufo devono immettere nel mercato materiale certificato ai sensi del comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di certificazione delle piante micorrizate con tartufo.
3. Le aziende di cui al comma 1 devono essere iscritte al Registro ufficiale degli operatori professionali, di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, ed essere autorizzate al rilascio del passaporto delle piante ai sensi dell'articolo 37 del medesimo decreto legislativo n. 19 del 2021.

Capo V
CONTROLLI E SANZIONI

Art. 20.
(Controlli)

1. Il controllo sull'applicazione delle disposizioni relative alle modalità di cerca e di cavatura del tartufo previste dalla presente legge è affidato al Comando unità per la tutela forestale, ambientale ed agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri e ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Gli abilitati alla cavatura del tartufo secondo l'articolo 13 che esercitano le attività di controllo previste dal comma 1 non possono cavare tartufi nell'area in cui sono preposti al controllo.
3. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.
4. Le guardie giurate volontarie devono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.
5. Il controllo sulla commercializzazione dei tartufi freschi e conservati è affidato all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, alle aziende sanitarie locali e alle autorità pubbliche aventi i requisiti previsti dal decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148.
6. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 21.
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le seguenti condotte si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300 a euro 6.000:

a) la cerca o la cavatura di tartufi in periodo di divieto o senza l'ausilio del cane addestrato o senza l'attrezzo idoneo o senza il tesserino valido e la cavatura in aree in cui non si ha diritto di cavatura;

b) la cerca o la cavatura effettuata mediante zappatura o rastrellatura del terreno;

c) l'omissione del riempimento delle buche aperte;

d) la cerca o la cavatura di tartufi fuori del periodo consentito per la cavatura;

e) la cerca o la cavatura dei tartufi durante le ore notturne qualora non prevista dalla normativa regionale;

f) la vendita di piante micorrizate con tartufo senza certificato;

g) la vendita dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;

h) il commercio dei tartufi freschi italiani fuori dal periodo di cavatura, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 16 per i tartufi coltivati;

i) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte relative all'etichettatura;

l) l'apposizione illegittima o difforme di tabelle di riserva in tartufaie non riconosciute come controllate.

2. La violazione di cui alla lettera b) del comma 1 comporta la sanzione amministrativa accessoria della revoca del tesserino per almeno 5 anni.
3. La violazioni di cui alla lettera d) del comma 1 comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione del tesserino per un anno.
4. La cerca e la cavatura di tartufo all'interno di tartufaie naturali controllate o tartufaie coltivate, senza l'autorizzazione del conduttore, è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 ad euro 6.000.
5. In caso di recidiva, si applica il massimo della sanzione prevista per le fattispecie di cui ai commi precedenti.
6. La competenza ad applicare le sanzioni di cui ai commi da 1 a 3 spetta alle regioni.
7. Ogni violazione delle disposizioni della presente legge comporta il sequestro e la confisca del prodotto. I prodotti oggetto di confisca possono essere destinati alla vendita, alla cessione gratuita per fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.
8. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre sanzioni amministrative diverse da quelle elencate nel presente articolo.
9. Chiunque distrugga volontariamente, per futili motivi o in assenza di valide motivazioni, una tartufaia naturale o coltivata è punito con la reclusione da tre mesi e un anno.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.
(Disposizioni finanziarie)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono una tassa di concessione regionale di euro 150, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 13 della presente legge, quale contributo ambientale annuale, di seguito denominato «contributo ambientale».
2. Il gettito del contributo ambientale è destinato alla copertura dei costi sostenuti per la redazione del piano regionale di cui all'articolo 5 nonché, per almeno l'80 per cento, dei costi per le misure di tutela previste dal medesimo articolo 5.
3. Il contributo ambientale stabilito al comma 1 del presente articolo è diminuito del 20 per cento qualora il richiedente sia associato ad una delle associazioni riconosciute nel territorio della regione in cui è stato effettuato il versamento.
4. Il contributo ambientale non si applica ai raccoglitori di tartufo su fondi di loro proprietà o da essi condotti, né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 10, esercitano la cavatura sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.
5. Il versamento è effettuato nei modi previsti dalle singole regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano.
6. Al fine di assicurare l'utilizzazione del gettito per le finalità previste dal comma 2, le regioni e le province autonome istituiscono nei propri bilanci apposite unità di entrata e di spesa, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
7. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste si provvede all'aggiornamento dell'importo del contributo ambientale previsto dal comma 1.
8. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 23.
(Marchi collettivi di qualità della filiera del tartufo)

1. Le regioni, anche d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di livelli di qualità nella filiera del tartufo.
2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare a livello locale, regionale, interregionale o di macro aree.

Art. 24.
(Clausola di mutuo riconoscimento)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai tartufi o ai prodotti a base di tartufo fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea, né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE).

Art. 25.
(Adeguamento della normativa regionale)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la propria legislazione alle disposizioni della medesima legge.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per la costituzione di tartufaie naturali controllate ai sensi dell'articolo 9 è sospeso fino all'approvazione del piano regionale di cui all'articolo 5.

Art. 26.
(Abrogazione)

1. La legge 16 dicembre 1985, n. 752, è abrogata.

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