XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1628
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MARCHETTI, MOLINARI, DAVIDE BERGAMINI, CECCHETTI,
MATONE, OTTAVIANI
Disposizioni concernenti l'indicazione del comune di nascita, ai fini della formazione dell'atto di nascita, per i figli di genitori residenti in comuni sprovvisti di punti nascita
Presentata il 22 dicembre 2023
Onorevoli Colleghi! – L'accordo sancito il 16 dicembre 2010 tra il Governo, le regioni e le province autonome in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo» ha individuato, come requisito quantitativo minimo necessario per la permanenza dei punti nascita, un volume di attività superiore a 500 parti all'anno. Se nel 2010 in Italia erano presenti 581 punti nascita, secondo l'ultimo rapporto CeDAP (dati 2022) redatto dall'Ufficio di statistica del Ministero della salute, essi risultano essere pari a 395. Pertanto, soprattutto nei comuni italiani meno popolosi, sono sempre più frequenti i casi di bambini nati in un comune diverso da quello di residenza dei genitori in quanto quest'ultimo risulta sprovvisto di punti nascita.
La presente proposta di legge, composta di un unico articolo, al fine di far fronte a fenomeni di disaffezione e spopolamento dei piccoli comuni prevede che al momento della dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30 del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possa essere indicato quale comune di nascita del figlio quello di residenza dei genitori, nel caso in cui quest'ultimo sia sprovvisto di punti nascita, purché i comuni appartengano alla medesima regione. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, si intende invece quale comune di nascita del figlio il comune di residenza della madre.
La proposta di legge, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai fini della formazione dell'atto di nascita, nella dichiarazione di cui all'articolo 30 del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, può essere indicato quale comune di nascita del figlio il comune di residenza dei genitori, nel caso in cui quest'ultimo sia sprovvisto di punti nascita, purché entrambi i comuni facciano parte della medesima regione. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra loro, è inteso quale comune di nascita del figlio il comune di residenza della madre.