XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1682
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GIORGIANNI, AMBROSI, AMICH, AMORESE, BENVENUTI GOSTOLI, CANNATA, CARETTA, CERRETO, DEIDDA, DI MAGGIO, IAIA, LAMPIS, LANCELLOTTA, LONGI, MAIORANO, MARCHETTO ALIPRANDI, PADOVANI, ROSCANI, FABRIZIO ROSSI, GAETANA RUSSO, TRANCASSINI, URZÌ, VOLPI
Disposizioni in favore degli studenti universitari che svolgono attività di caregiver familiare
Presentata il 1° febbraio 2024
Onorevoli Colleghi! – C'è un mondo sommerso a cui è necessario dare dignità, che è quello degli studenti universitari caregiver familiari, i quali forniscono cura, assistenza o sostegno a membri della propria famiglia affetti da malattie croniche o terminali, da disabilità, da dipendenze o da patologie psichiatriche. Un impegno, il loro, che inevitabilmente si ripercuote sui rispettivi percorsi universitari e, più in generale, sulle loro scelte di vita.
Si tratta di studenti che, in quanto tali, sono chiamati a frequentare le lezioni all'università e a sostenere gli esami e che, al tempo stesso, devono assistere un parente gravemente disabile che ha bisogno di essere accudito e seguito in modo costante, perché non autosufficiente.
L'impatto dell'attività di cura nei confronti di un familiare bisognoso sulla vita di uno studente può essere molto gravoso, comportando usualmente, oltre a una drastica riduzione del tempo a disposizione per lo studio e un contestuale incremento delle assenze alle attività formative, stati di ansia, preoccupazione e solitudine. Tutto ciò mina la serenità di questi giovani, già provati da gravi responsabilità che normalmente sono proprie degli adulti e, naturalmente, produce effetti deleteri non solo sulla loro vita quotidiana, ma anche sul loro rendimento, riscontrandosi diffuse difficoltà, da parte di questi studenti, nel frequentare le lezioni e nel trovare il tempo da dedicare allo studio, con la conseguenza per cui spesso si ritrovano a ottenere risultati accademici inferiori rispetto a quelli rientranti nelle loro potenzialità.
Il profilo del caregiver familiare è stato riconosciuto e delineato normativamente per la prima volta dalla legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, commi 254-256, della legge 27 dicembre del 2017, n. 205) che, al comma 255 dell'articolo 1, lo definisce come «la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto [...], di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18».
Sulla base degli ultimi rilevamenti dell'ISTAT, in Italia i caregiver familiari sarebbero circa 8,5 milioni, ovvero il 14,9 per cento della popolazione, la gran parte di genere femminile, rispetto ai quali circa 400.000 sono adolescenti e giovani tra i 15 e i 24 anni: il 6,6 per cento dei ragazzi di quell'età.
Nonostante numerosi tentativi, ad oggi non esiste una normativa che disciplini in modo organico questa categoria di soggetti, prevedendo le opportune misure di sostegno e di tutela a favore dei caregiver familiari. L'assenza di una legislazione ad hoc per i caregiver lascia l'Italia evidentemente indietro rispetto ad altri Paesi dell'Unione europea.
Sono diverse le proposte di legge che, nel tempo, sono state presentate nei due rami del Parlamento italiano, ma solo di raro esse affrontano specificamente il problema degli studenti universitari che studiano e devono assistere, al di fuori di un contesto professionale e a titolo gratuito, una persona cara bisognosa di assistenza a lungo termine in quanto affetta da una malattia cronica, da disabilità o da qualsiasi altra condizione di non autosufficienza.
Uno scoglio importante contro cui questi studenti continuano a scontrarsi è, per l'appunto, la mancanza di un riconoscimento ufficiale del loro ruolo e delle tutele di cui hanno bisogno.
È necessario infatti che allo studente universitario caregiver familiare siano riconosciute una serie di tutele, come ad esempio la calendarizzazione degli esami, misure dispensative nel limite minimo di presenze nelle facoltà con obbligo di frequenza, esoneri o benefìci contributivi e piani di studio personalizzati e altre agevolazioni. Tutte misure che renderebbero la vita di questi studenti molto più agevole.
Alcune università, nel rispetto della loro autonomia, si sono attrezzate in tal senso, ma esiste ancora un vuoto normativo che va colmato il prima possibile, trattandosi di una battaglia fondamentale e inderogabile che necessita di tutta la nostra attenzione e del nostro impegno.
Riconoscere il ruolo degli studenti universitari caregiver familiari, coinvolgendo le università e, in generale, il mondo dell'istruzione e della formazione, è il primo passo per riconoscere i bisogni che queste persone hanno e rispondere ad essi con un appropriato sostegno.
Con la presente proposta di legge si intende sostenere il più possibile questi studenti e agevolarli nel loro percorso universitario, vista la grande responsabilità che si assumono nell'assistere i loro familiari.
Il testo si compone di 3 articoli. L'articolo 1 prevede il riconoscimento del valore sociale dell'attività di cura e di assistenza svolta dal caregiver familiare, come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, quale studente inserito in un percorso universitario.
L'articolo 2 prevede che gli atenei, nel rispetto della loro autonomia, adottino tutte le iniziative necessarie ad agevolare e sostenere lo studente universitario caregiver familiare nel proprio percorso universitario, stabilendo altresì le modalità per procedere al riconoscimento e alla formalizzazione del relativo status.
L'articolo 3 reca, infine, la copertura finanziaria, che si prevede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'attività dello studente universitario caregiver familiare e adotta interventi e azioni di supporto volti a sostenere e agevolare il suo percorso accademico.
2. Lo studente iscritto a una università, che frequenta un corso di laurea triennale o magistrale, anche a ciclo unico, riconosciuto dall'ordinamento italiano, e che è caregiver familiare ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha diritto di fruire delle misure necessarie per portare a termine il proprio percorso di studi.
Art. 2.
1. I singoli atenei, nell'ambito dei princìpi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, adottano le misure necessarie ad agevolare e sostenere lo studente universitario caregiver familiare nel proprio percorso universitario.
2. La condizione dello studente di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge è equiparata a quella dello «studente lavoratore», come disciplinata, per ciascun ateneo, dai regolamenti di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
3. Al fine del riconoscimento dello status di studente universitario caregiver familiare da parte dell'università, l'interessato è tenuto a presentare i seguenti documenti:
a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale attesta la propria condizione di caregiver familiare ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'assenza, all'interno del proprio nucleo familiare, di ulteriori membri che usufruiscono di benefìci riferiti alla medesima persona assistita;
b) il verbale di riconoscimento di invalidità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo al familiare indicato.
Art. 3.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.