FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1719

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ZANELLA, BONELLI, FRATOIANNI, BORRELLI, DORI, EVI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI, ZARATTI

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza

Presentata il 19 febbraio 2024

Onorevoli Colleghe e Colleghi! – Sono passati quasi cinquant'anni da quando l'Italia per la prima volta contò più persone straniere in arrivo che persone italiane decise ad emigrare; quaranta dalla prima richiesta della Chiesa cattolica di attribuire almeno il voto amministrativo ai nuovi arrivati; oltre trenta dal primo censimento dell'ISTAT con moduli anche in arabo; più di venti dalla legge Bossi-Fini; dieci dal tentativo di approvare la legge sullo ius soli.
Sono passati trent'anni dall'approvazione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ma ancora il legislatore non ha preso atto, aggiornando la normativa in materia di cittadinanza, delle profonde trasformazioni avvenute nella società italiana.
Nelle ultime legislature le Commissioni parlamentari di merito sono state protagoniste di diversi ampi tentativi di riforma, tutti rimasti incompiuti, con l'unico risultato di illudere e deludere centinaia di migliaia di giovani, figli e figlie di stranieri nati e nate in Italia che studiano con i nostri figli, giocano con i nostri figli e vedono giornalmente le loro vite condizionate dall'assenza di una legge che li riconosca come cittadine e cittadini.
Secondo la Rete per la riforma della cittadinanza, sono oltre un milione le persone in attesa di cittadinanza nel nostro Paese, in larga maggioranza giovani. Sono tantissimi gli alunni e le alunne con background migratorio che ogni giorno frequentano le scuole: basti pensare che erano 877.000 gli alunni con cittadinanza non italiana nell'anno scolastico 2019/2020, quasi 20.000 in più rispetto all'anno scolastico precedente. Si tratta del 10,3 per cento del totale degli iscritti nelle scuole italiane, poco più della metà concentrati nel primo ciclo di istruzione. Tra questi alunni e alunne, i nati in Italia sono aumentati considerevolmente fino a raggiungere il 65,4 per cento del totale (Fondazione ISMU – Iniziative e studi sulla multietnicità, 2022, elaborazione dati del Ministero dell'istruzione).
È ora di mettere al centro del dibattito nazionale una nuova legge sull'acquisto della cittadinanza che abbia come fulcro il ruolo della scuola e dell'istruzione come potente fattore di integrazione, così come già avviene in gran parte dei Paesi dell'Unione europea, che vedono il sistema misto dello ius culturae come il primo importante passo dell'iter della piena cittadinanza.
Questo ci permetterebbe di novellare la legge che in Italia norma l'acquisizione della cittadinanza italiana, attualmente regolamentata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, che prevede il cosiddetto ius sanguinis, cioè il riconoscimento della cittadinanza italiana sin dalla nascita per chi è figlio di uno o entrambi i genitori cittadini italiani. Anche i figli di persone ignote trovati nel territorio italiano acquisiscono dalla nascita la cittadinanza italiana.
Diverso è il caso dei minorenni di origine straniera nati in Italia. Secondo le norme attualmente vigenti, solo coloro che hanno risieduto legalmente e senza interruzioni nel nostro Paese fino al raggiungimento della maggiore età possono divenire cittadini italiani, presentando richiesta entro un anno dal compimento del diciottesimo compleanno. Una legge ormai superata nei fatti, per bambini, bambine e adolescenti che nascono e crescono in Italia insieme ai compagni di scuola, ma con meno diritti e opportunità. La mancata cittadinanza complica perfino l'accesso ad attività extra scolastiche, come la partecipazione a gite scolastiche e attività sportive.
L'ultima ricerca svolta nell'ambito del progetto europeo IMMERSE (Integration Mapping of refugee and Migrant children in School and Other Experiential Environments in Europe), mostra, inoltre, come il possesso o la privazione della cittadinanza, insieme a molteplici altri fattori, come ad esempio le risorse cognitive e culturali, il genere e lo status socio-economico, sia un elemento intersezionale che segna i vissuti e le esperienze delle «nuove generazioni di origine immigrata» in termini di socialità e partecipazione.
Al centro dell'intersezione tra appartenenze e culture diverse, i minorenni con background migratorio sviluppano infatti la loro identità in un contesto di relazioni multiple, sia con i gruppi di origine che con gli autoctoni, esponendosi a condizioni di vulnerabilità e discriminazione, spesso legate a stereotipi e costruzioni sociali e culturali della diversità: «uno si sente diverso solo quando qualcun altro lo definisce così» (partecipante focus group). Non riconoscere la cittadinanza italiana a questi bambini, bambine e giovani rischia di limitare non soltanto il loro senso di appartenenza al territorio e alla comunità, ma anche il desiderio di partecipare alla vita sociale dei quartieri. Al contrario, il riconoscimento della cittadinanza italiana promuoverebbe l'integrazione e aprirebbe ad un senso di appartenenza e partecipazione, teso ad una cittadinanza globale e un'identità multistrato.
Molteplici sono stati i tentativi (purtroppo falliti) di modifica della legge 5 febbraio 1992, n. 91. In generale, c'è stato un progressivo irrigidimento delle misure applicabili, operato prima con la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica e poi con il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, cosiddetto «decreto sicurezza». Le norme introdotte da entrambi i provvedimenti hanno infatti reso più costoso e lungo il procedimento di riconoscimento della cittadinanza.
Solo nel 2013 con il decreto-legge 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, cosiddetto «decreto del fare», si sono registrati alcuni importanti progressi a favore dei minorenni nati in Italia. Grazie a questa misura, infatti, si è previsto che non venissero imputate al diretto interessato eventuali inadempienze riconducibili ai genitori o alla pubblica amministrazione, fissando anche proroghe per la presentazione della domanda di cittadinanza.
La proposta sullo ius scholae rappresenta un primo segnale positivo di cambiamento e i deputati proponenti della presente proposta di legge si sono ispirati al testo elaborato dalle realtà aderenti al Tavolo Cittadinanza (Coordinamento nazionale nuove generazioni italiane – CoNNGI, Movimento italiani senza cittadinanza, ACLI, Amnesty International Italia, ARCI, Casa Cantiere Comune, CGIL, CILD, Cittadinanzattiva, Cospe, Lunaria, Rete degli studenti medi, Sant'Egidio, Save the Children Italia, Unione degli universitari), che rappresenta un'occasione unica per poter assicurare a tutti i bambini, le bambine e gli adolescenti, oggi stranieri solo per le anagrafi, una piena condivisione dei diritti e delle opportunità dei loro coetanei.
Finora ogni tentativo di riforma è stato infatti fortemente influenzato da strumentalizzazioni politiche e distorsioni mediatiche che hanno solo alzato il volume della propaganda senza contribuire ad alcun cambiamento.
Per raggiungere l'obiettivo bisogna dunque rovesciare il paradigma, evitando inganni ideologici e puntando su un testo semplice, capace di non prestare il fianco a manipolazioni.
La presente proposta di legge punta a introdurre in maniera puntuale una nuova fattispecie orientata al principio dello ius scholae, con una scelta di fiducia non solo negli stranieri che vogliono integrare i loro figli, ma anche nel lavoro della comunità didattica, nella dedizione dei dirigenti scolastici e degli insegnanti che in classe costruiscono la nostra Repubblica e insegnano i valori della nostra Costituzione.
Il testo prevede che possa acquistare, su richiesta, la cittadinanza italiana il minore straniero nato in Italia che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale.
Tale possibilità è aperta anche al minore straniero che ha fatto ingresso in Italia entro il compimento del dodicesimo anno di età.
La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minorenne, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
Qualora non sia stata espressa tale dichiarazione di volontà, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.
L'obiettivo della presente proposta di legge, in conclusione, è di procedere nella direzione del pragmatismo, con una modifica puntuale che permetta di compiere un importante passo in avanti nel campo dei diritti, dei doveri e dell'integrazione.
Il testo prevede:

il riconoscimento della cittadinanza italiana per i giovani e le giovani con background migratorio nati in Italia o arrivati prima del compimento dei dodici anni che risiedano legalmente e che abbiano frequentato regolarmente almeno cinque anni di studio nel nostro Paese, in uno o più cicli scolastici. Inoltre, se i cinque anni considerati includono la frequenza della scuola primaria, viene richiesto anche il superamento del ciclo di studi con esito positivo come elemento fondamentale per il riconoscimento della cittadinanza;

la presentazione su base volontaria della domanda di cittadinanza prima del compimento del diciottesimo compleanno, da parte di entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o di chi esercita la capacità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza. In caso di mancanza di questa dichiarazione di volontà, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età;

gli ufficiali dello stato civile sono tenuti a comunicare ai minori residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, la possibilità di acquisire il diritto di cittadinanza. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Lo straniero minore di età nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

b) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis. — 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
2. Gli ufficiali dello stato civile sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza».

Art. 2.
(Disposizioni di coordinamento e finali)

1. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, si provvede a coordinare, a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza. Il regolamento è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

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