FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1732

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa delle deputate
TENERINI, DEBORAH BERGAMINI, MAZZETTI

Introduzione dei commi 65.1 e 65.2 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di istituzione della Zona logistica semplificata Livorno-Piombino

Presentata il 22 febbraio 2024

Onorevoli Colleghi! – La legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha previsto l'istituzione, in alcune aree del territorio italiano in cui non siano previste Zone economiche speciali (ZES), di Zone logistiche semplificate (ZLS), ossia di aree geografiche di dimensioni limitate all'interno delle quali sono applicati particolari benefìci e agevolazioni per le imprese che operano nel territorio e che pertanto esercitano una forte attrattiva per la nascita di nuove realtà imprenditoriali che decidano di investire nelle medesime aree.
Si tratta di uno strumento utilizzato in diversi Paesi europei, tra cui l'Irlanda e la Polonia, già dagli anni '90, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo e la crescita economica.
La legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha esteso i benefìci di carattere fiscale previsti per le ZES anche alle ZLS del Centro-Nord. In particolare, tale possibilità è riservata esclusivamente ai territori regionali ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Nel 2019 è stato avviato l'iter per la realizzazione della ZLS nella regione Toscana, che è stato successivamente formalizzato con la deliberazione della giunta regionale n. 481 del 26 aprile 2022, recante approvazione della versione aggiornata della proposta tecnica precedentemente approvata con la deliberazione della giunta regionale n. 1152 dell'8 novembre 2021, tenuto conto delle modifiche apportate alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia di cui alla decisione della Commissione europea C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022.
Alla base di tale scelta vi è l'esigenza di valorizzare e connettere le aree portuali con altre aree logistiche collegate funzionalmente alle prime, nel rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina nazionale. Come si evince dal contenuto della citata deliberazione, la ZLS si presenta «come elemento propulsore della crescita degli scambi nella Regione Toscana e come uno dei driver di sviluppo in particolare dell'Area della costa, che riveste particolare strategicità e rappresenta una delle aree su cui si concentrano i poli di crisi industriale». Il documento, trasmesso al Governo, prevede «una ZLS policentrica e multipolare distribuita sul territorio della regione» che comprende i porti di Livorno, Piombino, Marina di Carrara e Portoferraio, le due aree intermodali con gli interporti di Guasticce (comune di Collesalvetti) e Prato nonché l'area aeroportuale di Pisa.
Ad oggi, a fronte di varie richieste da parte dei competenti enti territoriali di diverse regioni italiane, è stata istituita ufficialmente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 ottobre 2022, soltanto la ZLS Porto di Venezia-Rodigino della regione Veneto, la quale interessa aree localizzate nei comuni di Venezia e Chioggia e nel Polesine.
L'attivazione di una ZLS riveste fondamentale importanza e costituisce una grande opportunità per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e l'attrazione di nuovi investimenti, oltre a rappresentare uno strumento di accelerazione per lo sviluppo del sistema economico e territoriale, nell'ottica di una sinergia tra il settore infrastrutturale e quello logistico, con ricadute positive rispetto alle attività economiche presenti nel territorio e conseguentemente alla sua crescita sociale, economica, occupazionale e infrastrutturale.
La presente proposta di legge, costituita da un unico articolo, dispone l'istituzione della ZLS «Livorno-Piombino», comprendente i porti di Livorno, Piombino, Marina di Carrara e Portoferraio, le due aree intermodali con gli interporti di Guasticce (comune di Collesalvetti) e di Prato nonché l'aeroporto di Pisa, mantenendo inalterata l'attuale disciplina per l'istituzione delle Zone logistiche semplificate prevista dalla citata legge di bilancio del 2018.
Lo sviluppo delle ZLS e delle ZES rappresenta, infatti, oltre a un'importante opportunità per lo sviluppo dei territori interessati, uno strumento strategico per l'attrazione di investimenti esteri.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di favorire le attività economiche presenti nel territorio, la crescita e lo sviluppo sostenibile nonché di contribuire al conseguimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale, dopo il comma 65 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono inseriti i seguenti:

«65.1. Fermo restando quanto previsto dai commi 62, 63, 64 e 65 per l'istituzione delle Zone logistiche semplificate, nel territorio della regione Toscana è istituita la Zona logistica semplificata Livorno-Piombino, comprendente i porti di Livorno, Piombino, Marina di Carrara e Portoferraio, le aree intermodali con gli interporti di Guasticce (comune di Collesalvetti) e di Prato nonché l'aeroporto di Pisa.
65.2. Alle imprese che operano nella Zona logistica semplificata Livorno-Piombino istituita ai sensi del comma 65.1 si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123».

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