FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 12

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1737-A

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BATTILOCCHIO, ANDREUZZA, ALESSANDRO COLUCCI, DE MARIA, DE PALMA, IEZZI, MANES, PENZA, RUFFINO, SCHIANO DI VISCONTI, ZARATTI, ZIELLO

Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane

Presentata il 26 febbraio 2024

(Relatore: Paolo Emilio RUSSO)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 13 giugno 2024, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge n. 1737 Battilocchio recante «Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane»;

valutate positivamente le finalità del provvedimento, di cui all'articolo 1, comma 1, volte a conservare e rinnovare l'attenzione sulle condizioni di inclusività, sostenibilità e sicurezza, nonché sullo sviluppo e sulla qualità della vita delle città e delle periferie;

considerato che da tempo, anche da parte del Parlamento, oltre che nel dibattito pubblico, è stata richiamata la necessità di rigenerazione delle periferie urbane;

osservato che l'articolo 2 contempla varie iniziative volte alla sensibilizzazione sulle peculiarità delle periferie urbane e sugli interventi necessari a contrastare le molteplici situazioni di degrado, al fine di valorizzarne il patrimonio culturale, storico e artistico e promuoverne lo sviluppo economico, sociale e culturale;

rilevato che, l'articolo 2, comma 3, prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali – sentito l'Osservatorio sulle periferie – curino in particolare l'informazione e l'aggiornamento sulle iniziative adottate, nonché favoriscano la conoscenza dei più efficaci modelli di intervento e la diffusione delle migliori pratiche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge n. 1737 Battilocchio, recante «Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane»;

ritenuto condivisibile l'obiettivo che il provvedimento in oggetto è volto a perseguire, di conservare e rinnovare, attraverso l'istituzione della Giornata nazionale, l'attenzione sulle condizioni di sicurezza, sullo sviluppo economico, sociale, culturale e sulla qualità della vita delle città e delle loro periferie;

considerato che evitare il degrado degli ambienti urbani, mantenere il decoro, contribuisce a creare un clima di ordine e legalità e riduce il rischio di crimini,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
della proposta di legge

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane)

Art. 1.
(Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane)

1. La Repubblica riconosce il giorno 24 giugno di ciascun anno quale Giornata nazionale delle periferie urbane, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e rinnovare l'attenzione sulle condizioni di sicurezza, sullo sviluppo economico, sociale, culturale e sulla qualità della vita delle città e delle loro periferie.

1. La Repubblica riconosce il giorno 24 giugno di ciascun anno quale Giornata nazionale delle periferie urbane, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e rinnovare l'attenzione sulle condizioni di inclusività, sostenibilità e sicurezza, sullo sviluppo economico, sociale, culturale e sulla qualità della vita delle città e delle loro periferie.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

2. Identico.

Art. 2.
(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

Art. 2.
(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. Nella Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere e sostenere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con gli enti previsti dall'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con le istituzioni scolastiche operanti nei territori, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti di studio e analisi, volti alla sensibilizzazione delle istituzioni e dei cittadini sulle peculiarità delle periferie urbane e sugli interventi necessari a contrastare le situazioni di degrado economico, sociale, culturale e abitativo.

1. Nella Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere e sostenere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con gli enti previsti dall'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con le istituzioni scolastiche operanti nei territori nonché su proposta e in coordinamento con le organizzazioni locali rappresentative dei cittadini, le associazioni giovanili e le associazioni rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti di studio e analisi, volti alla sensibilizzazione delle istituzioni e dei cittadini sulle specificità delle periferie urbane e sugli interventi necessari a contrastare le situazioni di degrado economico, sociale, culturale e abitativo.

2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate, inoltre, a valorizzare il patrimonio culturale, storico e artistico delle periferie urbane e a promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree periferiche degradate.

2. Identico.

3. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, sentito l'Osservatorio sulle periferie di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, curano, in particolare, l'informazione e l'aggiornamento sulle iniziative adottate al fine di contrastare le situazioni di degrado economico, sociale, culturale e abitativo di specifiche aree periferiche, nonché di favorire la conoscenza dei più efficaci modelli di intervento e la diffusione delle migliori pratiche.

3. Identico.

Art. 3.
(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

Art. 3.
(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Identico.

Art. 5.
(Entrata in vigore)

Art. 5.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico.

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