XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1745
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 27 febbraio 2024 (v. stampato Senato n. 967)
presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(TAJANI)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)
e con il ministro della cultura
(SANGIULIANO)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 28 febbraio 2024
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'articolo 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 sono valutati in euro 2.850 annui ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Agli eventuali oneri per le missioni presso un Paese terzo derivanti dall'articolo 12, comma 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.




















