FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1783

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CAVO, BICCHIELLI, CESA, ROMANO, SEMENZATO, TIRELLI

Disposizioni per assicurare la riconoscibilità dei contenuti prodotti o modificati mediante sistemi di intelligenza artificiale

Presentata il 14 marzo 2024

Onorevoli Colleghi! – L'intelligenza artificiale è la tecnologia di base che consente di simulare i processi dell'intelligenza umana attraverso la creazione e l'applicazione di algoritmi integrati in un ambiente di calcolo dinamico e rappresenta oggi la base di tutte le tecnologie di apprendimento informatico nonché il futuro dei processi decisionali complessi.
L'obiettivo ultimo dell'intelligenza artificiale è quello di creare computer in grado di pensare e agire come esseri umani, attraverso l'utilizzo di quantità massicce di dati e di una maggiore potenza di elaborazione.
Negli ultimi anni l'intelligenza artificiale è stata caratterizzata da numerosi cambiamenti sia a livello metodologico sia a livello contenutistico spingendo le istituzioni, nazionali e internazionali, a disciplinare la materia.
Il Governo Meloni, già nel novembre 2023, ha istituito presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato di coordinamento per l'intelligenza artificiale, che ha il compito di redigere la strategia nazionale sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
Il 24 gennaio 2024, con deliberazione n. 11/24/CONS, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha istituito il Comitato sull'intelligenza artificiale nei settori di competenza dell'Autorità, composto da comprovati esperti in materia, con il compito di svolgere attività di approfondimento e analisi, anche di natura interdisciplinare, in merito alle implicazioni dei sistemi di intelligenza artificiale sugli ambiti di competenza dell'Autorità medesima e sul ruolo che la stessa potrà assumere in materia.
Da ultimo, il 14 marzo 2024 il Parlamento europeo, dopo mesi di lavoro e di mediazione, ha approvato la proposta di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (COM(2021) 206 final), cosiddetto «AI Act», che fa sì che l'Unione europea sia la prima istituzione al mondo a legiferare in materia di intelligenza artificiale.
Il regolamento europeo dà notevole importanza al ruolo della trasparenza attraverso un'adeguata tracciabilità che renda i cittadini consapevoli di interagire con l'intelligenza artificiale.
Infatti è di facile riscontro come l'intelligenza artificiale abbia un impatto importante sull'informazione e sulla distribuzione soprattutto dei contenuti editoriali.
La manipolazione di immagini, audio e video, grazie ai software di intelligenza artificiale, risulta essere diventata soprattutto negli ultimi anni più rapida e immediata, e dunque alla portata di tutti. Da ciò ne deriva la confusione nel riscontrare in maniera trasparente la veridicità del contenuto, fattore che può portare a fenomeni di disinformazione, soprattutto se tali contenuti manipolati si diffondono in modo particolarmente veloce e capillare tramite la diffusione attraverso i social network, diventando «virali».
Ed è nello spirito di trasparenza e di tutela del lavoro dei creatori dei contenuti che si muove la presente proposta di legge che vuole intervenire, nello specifico, in materia di trasparenza nella pubblicazione e diffusione dei contenuti prodotti attraverso i sistemi di intelligenza artificiale.
L'obiettivo ultimo della presente proposta di legge è quello di tutelare la libertà di espressione anche rafforzando l'affidabilità dell'intelligenza artificiale e di evitare così gli impatti negativi, consentendo di mantenere alti i livelli di fiducia dei cittadini nelle nuove tecnologie.
La presente proposta di legge si compone di quattro articoli.
L'articolo 1 reca la definizione di contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale.
L'articolo 2 prevede disposizioni in materia di trasparenza e responsabilità, individuando le modalità di rilascio dei contenuti manipolati da sistemi di intelligenza artificiale.
L'articolo 3 attribuisce all'AGCOM la responsabilità del monitoraggio e dell'applicazione della legge e stabilisce le sanzioni applicabili.
Infine, l'articolo 4 prevede una clausola di invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per «contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale» tutti i contenuti editoriali, quali testi, video, immagini e audio, creati, generati, sintetizzati o manipolati, in tutto o in parte, da sistemi basati sull'intelligenza artificiale.

Art. 2.
(Disposizioni in materia di trasparenza, identificazione e responsabilità)

1. I contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale devono essere chiaramente identificati come tali e resi riconoscibili agli utenti attraverso l'apposizione di etichette e di filigrana.
2. I soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale, in ogni mezzo trasmissivo, devono fornire, all'inizio e alla fine del contenuto, un'etichetta e un avviso visibili e facilmente comprensibili agli utenti che indichino che il contenuto è stato creato, in tutto o in parte, da un sistema di intelligenza artificiale.
3. I fornitori dei contenuti editoriali creati tramite l'utilizzo di software di intelligenza artificiale sono tenuti a redigere, altresì, la documentazione relativa al prodotto prima che lo stesso sia immesso sul mercato. Tale documentazione deve essere consegnata, se richiesta, all'autorità nazionale competente.
4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), di concerto con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di coordinamento per l'intelligenza artificiale, stabilisce, con proprio regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso le quali i soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale, in ogni mezzo trasmissivo, devono rendere riconoscibile agli utenti che il contenuto è stato creato, in tutto o in parte, da un sistema di intelligenza artificiale.

Art. 3.
(Monitoraggio e sanzioni)

1. L'AGCOM è responsabile del monitoraggio e dell'applicazione delle disposizioni della presente legge e stabilisce, con il medesimo regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 2, gli strumenti per la segnalazione e la rimozione dei contenuti pubblicati e diffusi in violazione del medesimo articolo 2.
2. In caso di violazione delle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista ai sensi dell'articolo 67, comma 9, del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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