FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1784

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GIRELLI, BRAGA, FURFARO, MALAVASI, CIANI, STUMPO

Disposizioni per lo svolgimento di una sperimentazione in materia di utilizzo dei dati sanitari

Presentata il 15 marzo 2024

Onorevoli Colleghe e Colleghi! – La proposta di legge intende adeguare le regole per la gestione dei dati sanitari al fine di favorire l'avanzamento della ricerca scientifica e, in tal modo, il conseguimento di risultati utili per il miglioramento della salute dei cittadini. L'adozione di tali disposizioni dovrebbe avvenire in modo da consentire una sperimentazione delle attività di ricerca basate sui dati sanitari.
In particolare, si intende affrontare, in un ambiente protetto, i limiti posti all'utilizzo dei dati sanitari da parte delle autorità amministrative e di vigilanza e delle strutture di controllo interno nei confronti degli enti impegnati nella ricerca scientifica (nello specifico, il Data Protection Officer, o DPO).
La proposta di legge intende quindi sviluppare uno strumento agile, che consenta la sperimentazione in ambito sanitario anche attraverso l'utilizzo di trattamenti automatizzati dei dati, garantendone al contempo la sicurezza.
La sperimentazione, infatti, deve tener conto del diritto alla riservatezza, senza pregiudicare le esigenze di celerità, di urgenza e di garanzia per la salute del paziente.
La procedura utilizzabile per avviare la predetta sperimentazione è quella del sandbox, ossia un meccanismo che viene utilizzato in ambito informatico per eseguire applicazioni in uno spazio limitato, e quindi anche in riferimento ad un'area ristretta di dati.
Il modello sandbox non risponde alla logica regola-eccezione, non è pensato per derogare o addirittura per deregolamentare la materia in oggetto, ma configura soltanto uno spazio controllato e limitato, nel tempo e nello spazio, dove poter sperimentare quella che possibilmente potrebbe costituire la migliore soluzione per la regolamentazione in un contesto di innovazione digitale.
L'obiettivo è quello di regolare l'utilizzo della medicina di iniziativa e di prevenzione in modo che essa sia compatibile con la legislazione in materia di trattamento dei dati personali, garantendo un'adeguata protezione dei dati sanitari degli assistiti. Le autorità responsabili del controllo e della gestione dei dati sanitari, tramite la partecipazione alla sandbox, potranno portare avanti la ricerca scientifica e, in particolare, testare prodotti e servizi innovativi in costante dialogo e confronto con le autorità di vigilanza, richiedendo anche eventuali deroghe normative nella fase di sperimentazione per poter ottimizzare l'utilizzo di servizi di medicina automatizzati.
Non si pregiudicano il diritto alla riservatezza del paziente, né l'anonimato, piuttosto si tutela la salute dei cittadini dinanzi ai ritardi dovuti alla rigidità di applicazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (RGPD).
In assenza di una sandbox, non sono oggi possibili iniziative di carattere preventivo e terapeutico, soprattutto in situazioni che richiedono interventi in tempi ristretti per rispondere a condizioni emergenziali o epidemiche per le quali i tradizionali canali di richiesta di autorizzazione a procedere all'uso dei dati sanitari per finalità di ricerca e di salute pubblica non sono adeguati.
Si tratta di una condizione già verificatasi durante la pandemia di COVID-19 durante la quale, per tutelare la salute delle persone, si è dovuto ricorrere a soluzioni di emergenza in un contesto privo di strumenti normativi adeguati.
L'articolo 4 del RGPD, al numero 15), contiene la definizione di «dati relativi alla salute», individuati quali dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute. Più in particolare, l'articolo 35 del RGPD prevede che «Nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare tutti i dati riguardanti lo stato di salute dell'interessato che rivelino informazioni connesse allo stato di salute fisica o mentale passata, presente o futura dello stesso. Questi comprendono [...] qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, una disabilità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo stato fisiologico o biomedico dell'interessato».
Il legislatore europeo ha prestato una specifica attenzione ai dati relativi alla salute e li ha inseriti tra le «categorie particolari di dati personali» per cui, in linea di massima, è vietato il trattamento ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del RGPD.
All'articolo 9, paragrafo 2, il RGPD prevede una serie di deroghe al divieto del trattamento dei dati relativi alla salute che, in ambito sanitario, il Garante per la protezione dei dati personali ha ricondotto in genere ai seguenti casi:

1) casi in cui il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri (articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del RGPD), individuati dall'articolo 2-sexies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

2) casi in cui il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale (articolo 9, paragrafo 2, lettera i);

3) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione europea o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità (articolo 9, paragrafo 2, lettera h). In particolare, è bene specificare che per le finalità di cura di cui alla lettera h), i dati sanitari posso essere trattati esclusivamente da un professionista soggetto al segreto professionale, ovvero sotto la sua responsabilità, o ancora da persone in ogni caso soggette all'obbligo di segretezza (articolo 9, paragrafo 3, RGPD e articolo 75 del codice in materia di protezione dei dati personali).

In questa prospettiva, il Garante ha specificato che laddove i trattamenti di dati relativi alla salute non siano strettamente necessari per la finalità di cura di cui alla citata lettera h), anche se effettuati da professionisti della sanità, il titolare dovrà individuare un'altra base giuridica, ovvero eventualmente il consenso dell'interessato (articoli 6 e 9 del RGPD).
Appare evidente che una lettura restrittiva della norma non permette alcuna azione di medicina di iniziativa che possa essere realmente preventiva, soprattutto in periodi di urgenza di azione, e limita eccessivamente l'azione sanitaria in contrasto con le finalità del diritto dell'Unione europea – articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e articoli 11 e 13 della Carta sociale europea – e con le esigenze di migliorare le cure ai pazienti favorendo, allo stesso tempo, l'attività di ricerca da parte degli istituti clinici pubblici.
È importante sottolineare che all'interno dei percorsi di prevenzione si può realizzare: una medicina di iniziativa, attraverso la convocazione del paziente per controlli sanitari, una medicina di attesa, ossia se il paziente si presenta spontaneamente presso lo studio medico o l'istituto di cura per sottoporsi ai relativi controlli, e una medicina di opportunità nel caso in cui il paziente si presenta per uno specifico controllo e con l'occasione acconsente ad effettuare altri ulteriori controlli. In ciascuna fase è applicato un diverso tipo di medicina. La più efficace è proprio la medicina di iniziativa, perché riesce a seguire le tempistiche necessarie per la visita di controllo o a contattare i pazienti, che non sono consapevoli del loro bisogno di salute.
La medicina preventiva, inoltre, per essere realmente efficace deve permettere che il paziente venga contattato o richiamato e, banalmente, essere inserito in elenchi con possibilità di richiamo. Affinché il paziente possa essere inserito in una determinata lista c'è bisogno di una valutazione dei suoi dati sanitari, che non necessariamente si ha il diritto di analizzare, e questo limita fortemente le possibilità degli istituti di ricerca e cura. I termini «prevenzione» e «iniziativa», del resto, possono parzialmente sovrapporsi. È evidente la necessità di anticipare il bisogno di salute del paziente, realizzata anche attraverso la correlazione ed elaborazione dei dati relativi alle condizioni di salute dei pazienti di un determinato territorio per ottenere una stratificazione degli stessi pazienti in profili di rischio. Nel RGPD, il legislatore europeo pone una particolare attenzione al trattamento automatizzato dei dati personali che possa sfociare in decisioni che sono proprie della macchina e non dell'uomo. L'articolo 22 del RGPD prevede, come principio generale, che l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida allo stesso modo significativamente sulla sua persona. Tale disposizione non si applica quando la decisione: a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, oppure b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione europea o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato, oppure c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato. Al di fuori di tali ipotesi si pone l'articolo 22, paragrafo 4, del RGPD che, come principio generale, vieta la profilazione dei dati sanitari.
La profilazione stessa, eccezionalmente, può avvenire se: c'è un consenso esplicito dell'interessato; va perseguito un interesse pubblico rilevante nell'ambito della sanità pubblica; il titolare (o responsabile) abbia adottato idonee e adeguate misure di sicurezza per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi del paziente. Se un titolare (o responsabile) decide di usare i dati sanitari dei pazienti per attività di profilazione, allora questi deve concedere agli interessati il diritto di rinunciare all'attività (il cosiddetto diritto di «opt-out») e di revocare il consenso. In ogni caso, il titolare (o responsabile) sarà onerato dell'obbligo di adottare idonee misure di sicurezza che garantiscano all'interessato la tutela dei propri diritti e delle libertà fondamentali. Rileva, a titolo esemplificativo, il caso in cui il Garante per la protezione dei dati personali nel dicembre 2022 ha sanzionato tre aziende sanitarie locali friulane che, attraverso l'uso di algoritmi, avevano classificato gli assistiti in relazione al rischio di avere o meno complicanze in caso di infezione da COVID-19. Secondo il Garante, le aziende sanitarie avevano elaborato i dati presenti nelle banche di dati aziendali per attivare, nei confronti degli assistiti, opportuni interventi di medicina di iniziativa e individuare per tempo i percorsi diagnostici e terapeutici più idonei. In particolare, l'istruttoria, avviata in seguito alla segnalazione di un medico, ha verificato che le aziende sanitarie avevano trattato i dati dei pazienti senza fornire agli interessati l'informativa prevista per legge. Il Garante fornisce dunque un'interpretazione della medicina di iniziativa, stabilendo che questa è ulteriore e autonoma rispetto alle ordinarie attività di cura e di prevenzione, per poi affermare che non rientra nelle finalità del fascicolo sanitario elettronico, nelle quali sono previste la prevenzione, la diagnosi e la cura. Eppure, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nell'ambito della attività di monitoraggio semestrale di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, chiarisce che «La sanità di iniziativa è un modello assistenziale di gestione delle malattie croniche fondato su un'assistenza proattiva all'individuo dalle fasi di prevenzione ed educazione alla salute fino alle fasi precoci e conclamate della condizione morbosa.». La sanità o medicina di iniziativa è, quindi, un modello assistenziale che riguarda la prevenzione e la gestione (la cura) delle malattie croniche. È certamente vero che non è menzionata esplicitamente tra le finalità del fascicolo sanitario elettronico, ma può rientrare nelle voci prevenzione, diagnosi e cura.
Parallelamente, in sede europea è attualmente in discussione l'European health data space (EHDS), una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sullo spazio europeo dei dati sanitari, che potrebbe giungere alla fine del iter legislativo non prima della primavera 2024. Tale proposta mira a introdurre disposizioni, norme e prassi comuni, infrastrutture nonché un quadro di governance per l'uso primario e secondario dei dati sanitari elettronici.
Più in particolare, si propone di: favorire il controllo dell'utente sui propri dati sanitari; regolamentare l'uso dei dati sanitari ai fini di miglioramento dell'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria, ricerca, innovazione e definizione di politiche comuni; consentire all'Unione europea di sfruttare appieno il potenziale offerto da uno scambio, un uso e un riutilizzo sicuri e protetti dei dati sanitari.
Dal quadro sommariamente descritto emerge dunque che il diritto dell'Unione europea è chiaramente orientato verso l'impiego dei dati sanitari, sulla base di piattaforme tecnologiche che rispettino il principio della protezione dei dati fin dalla progettazione, di cui all'articolo 25 del RGPD, che impone al titolare del trattamento l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di tutelare i dati da trattamenti illeciti.
Tuttavia, come già accaduto per il RGPD sulla sperimentazione clinica, l'Italia è ben lontana da una applicazione coerente con le finalità perseguite dal legislatore europeo. Un'iniziativa legislativa coerente con le finalità del diritto dell'Unione europea e con le esigenze di migliorare le cure ai pazienti favorendo l'attività di ricerca da parte di istituti di ricerca pubblici e privati deve confrontarsi: con la prassi applicativa e considerare che anche le fonti primarie sono spesso interpretate alla luce dei precedenti delle autorità amministrative e giurisdizionali, senza contare le strutture di controllo (DPO) collocate all'interno dei predetti istituti, primo vero limite all'impiego dei dati sanitari; con lo sviluppo tecnologico, che ha subito una profonda accelerazione negli ultimi anni, e che pertanto offre soluzioni che non sono neppure contemplate dalle autorità, né tantomeno lo posso essere dalla legge; con l'esigenza di proporre uno strumento agile che permetta di «sperimentare» trattamenti automatizzati dei dati garantendone la sicurezza, e valutando solo a posteriori la soluzione adottata, sterilizzando qualunque forma di potere interdittivo delle autorità preposte (Garante e DPO in primis).
Con la presente proposta di legge, attraverso la sperimentazione della sandbox, viene chiarito che lo svolgimento di attività di medicina d'iniziativa e di prevenzione, nell'ambito della sperimentazione e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, che rientrano nei diversi livelli di prevenzione (primaria, secondaria, terziaria e quaternaria), non necessita del rilascio di autorizzazioni e del consenso ove sia prevista una durata massima di sei mesi, salvo il maggior termine della sperimentazione, che non può superare complessivamente il limite massimo di diciotto mesi, nei casi in cui sia concessa una proroga.
La procedura sandbox garantirebbe, quindi, il trattamento e lo scambio dei dati sanitari, definendo dapprima gli istituti di ricerca coinvolti e le autorità preposte al controllo, con la preventiva costituzione di un comitato di gestione della sperimentazione composto dal Ministro della salute, dal Garante per la protezione dei dati personali, dall'Agenzia per l'Italia digitale, da quattro professori ordinari, di cui almeno uno di diritto dell'economia e uno di igiene, e da un esperto negli ambiti sanitario e socio-sanitario nazionale, della ricerca scientifica e nei rapporti con i portatori di interessi del settore sanitario. L'obiettivo è quello di garantire alle autorità di vigilanza di poter operare grazie ad un percorso sperimentale, sotto la vigilanza rafforzata del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di assicurare il bilanciamento del diritto alla riservatezza con il diritto alla salute. La proposta di legge, fortemente innovativa, si propone l'ambizioso obiettivo di utilizzare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie sull'analisi dei dati nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla sicurezza.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disciplina della sperimentazione in materia di utilizzo dei dati sanitari)

1. Al fine di promuovere e sostenere la salute dei cittadini e la ricerca in materia sanitaria, di assicurare la protezione adeguata dei consumatori e del loro diritto alla riservatezza nonché di favorire il raccordo tra le istituzioni, gli enti di ricerca, i presìdi sanitari, le autorità e gli operatori del settore, con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa all'utilizzo dei dati sanitari volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie, della tutela della salute, dell'innovazione dei prodotti e dei servizi sanitari, nonché le modalità di funzionamento del Comitato per i dati sanitari di cui all'articolo 2.
2. La sperimentazione di cui al comma 1 si conforma al principio di proporzionalità come definito ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del Trattato sull'Unione europea ed è caratterizzata da:

a) una durata massima di diciotto mesi prorogabili per non più di ulteriori dodici mesi;

b) requisiti ridotti;

c) adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere;

d) tempi ridotti delle procedure autorizzative;

e) definizione di perimetri e limiti di operatività.

3. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione europea, i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono i criteri per determinare:

a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione;

b) i casi in cui è ammessa la proroga;

c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere;

d) i perimetri di operatività;

e) gli obblighi informativi;

f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni;

g) le eventuali garanzie;

h) l'iter successivo al termine della sperimentazione.

4. Le misure e i criteri di cui ai commi 2 e 3 possono essere differenziati e adeguati in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici; essi hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore dei cittadini, nonché di corretto funzionamento del Sistema sanitario nazionale. L'operatività delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dai decreti di cui al comma 1.
5. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione europea, l'ammissione alla sperimentazione può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati dalle autorità di vigilanza, nonché delle norme o dei regolamenti emanati dalle stesse.
6. Il Garante per la protezione dei dati personali trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione analitica sull'applicazione del regime di sperimentazione di cui al comma 1 al settore sanitario, segnalando eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per lo sviluppo del settore, la tutela della salute e la riservatezza.

Art. 2.
(Istituzione e funzioni del Comitato per i dati sanitari)

1. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato per i dati sanitari, di seguito denominato «Comitato», al quale sono attribuite le funzioni di individuare gli obiettivi, definire i programmi nonché formulare proposte per favorire l'utilizzo dei dati sanitari in un'ottica di sviluppo della ricerca, della prevenzione e dell'assistenza sanitaria, anche in cooperazione con soggetti esteri.
2. Il Comitato è costituito dal Ministro della salute, o da un suo delegato, dal Garante per la protezione dei dati personali, o da un suo delegato, dal direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale, o da un suo delegato, nonché da quattro professori ordinari, di cui almeno uno di diritto dell'economia e uno di igiene e medicina preventiva, e da un esperto negli ambiti sanitario e socio-sanitario, della ricerca scientifica e nei rapporti con i portatori di interessi del settore della sanità, nominati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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