FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1798

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BENVENUTI GOSTOLI, FOTI, MATTIA, IAIA, MILANI, FABRIZIO ROSSI, BATTISTONI

Istituzione del Parco nazionale del Monte Conero

Presentata il 21 marzo 2024

Onorevoli Colleghi! – L'istituzione del Parco regionale del Conero, prima area naturale protetta istituita nella regione Marche, è avvenuta con la legge regionale 23 aprile 1987, n. 21, la quale ha evidenziato la necessità di riconoscere e tutelare un territorio di elevato valore ambientale, paesaggistico e naturalistico.
La successiva legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, ha quindi istituito l'«Ente parco regionale del Conero» al quale sono affidati la gestione e l'amministrazione del parco stesso; solo in un secondo momento, con l'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2019, n. 2, è stato costituito l'organo di gestione dell'Ente (consiglio direttivo), nel quale sono rappresentati la regione, gli enti locali, il mondo accademico, nonché le associazioni di categoria del settore turistico, dell'agricoltura e le associazioni ambientaliste.
Gli attuali confini del parco sono stati individuati con il piano del parco – deliberazioni dell'assemblea del consiglio regionale delle Marche n. 154 del 2 febbraio 2010 e n. 156 dell'8 febbraio 2010 – redatto ai sensi della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15, in conformità alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Come è noto, il parco si sviluppa attorno al monte Conero per circa 6000 ettari, raggiungendo la larghezza massima in corrispondenza dello stesso (circa 7 chilometri), e restringendosi nell'estremo settentrionale.
La superficie terrestre totale si distribuisce tra quattro diversi comuni: Ancona (3183 ettari), Sirolo (1250 ettari), Numana (982 ettari) e Camerano (595 ettari).
All'interno del territorio del Parco ricadono quattro Siti natura 2000, di cui tre siti di interesse comunitario (SIC) e una zona di protezione speciale (ZPS), ossia:

SIC «Costa tra Ancona e Portonovo», IT 5320005;

SIC «Portonovo e Falesia Calcarea a Mare», IT5320006;

SIC «Monte Conero», IT5320007;

ZPS «Monte Conero», IT5320015.

Come è noto, si tratta di una rete di siti creata dall'Unione europea per la protezione e la conservazione degli habitat e delle specie, animali e vegetali, identificati come prioritari dagli Stati membri dell'Unione europea.
I comuni di Ancona e di Camerano si trovano lungo il confine del Parco, mentre quelli di Sirolo e Numana e alcune piccole frazioni quali Montacuto, Varano e Poggio del comune di Ancona e San Germano del comune di Camerano, ricadono all'interno del territorio del Parco.
Dal punto di vista orografico il comprensorio individuato copre una fascia altimetrica compresa tra il livello del mare e la sommità del Monte Conero, che culmina a 572 metri sopra il livello del mare. Il Conero è caratterizzato dalla falesia a est, verso il mare, alta da 100 a 200 metri sopra il livello del mare, mentre i versanti ovest e sud degradano dolcemente, segnati da impluvi più o meno incisi.
Il Parco regionale del Conero costituisce un palcoscenico di rara bellezza che comprende un tratto di costa alta, oltre ad un'ampia fascia collinare interna, caratterizzati da scorci panoramici e da una ricca storia. Protagonista indiscusso è il promontorio a picco sul mare denominato Monte Conero (dal nome greco «Komaros» ossia corbezzolo), originatosi a seguito di una lunga azione di sedimentazione marina iniziata nel giurassico, ed emerso nel pliocene, cinque milioni di anni fa. Le sue pendici orientali sul mare sono costituite da falesie calcaree e calcareo marnose. Il Parco regionale del Conero vanta numerose peculiarità che interessano la geologia, con 4 geo siti di interesse mondiale, l'archeologia, con i siti archeologici del paleolitico a quelli piceni dell'età del bronzo, sino a quelli legati alla biodiversità con i quattro siti inseriti nella rete natura 2000.
L'idea di un'area protetta del Conero nasce nel corso di un convegno tenutosi ad Ancona nel 1970, durante il quale vennero affrontati in modo unitario gli aspetti di salvaguardia e corretta utilizzazione del territorio, culminando con l'approvazione della citata legge regionale n. 21 del 1987 che istituì il primo parco nazionale localizzato nelle Marche.
In tale area protetta sono tutelati circa 6.000 ettari di territorio sottoposti a vincolo paesaggistico dal Ministero, prevedendo per quest'area una disciplina unitaria da parte di un piano paesaggistico. Oltre alla tutela dell'ambiente, l'area protetta persegue l'obiettivo della promozione e della qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali. Il parco si occupa anche di valorizzare e promuovere le attività produttive compatibili con la tutela dell'ambiente.
Sul Conero si rinvengono molte specie considerate entità floristiche di particolare interesse biogeografico, rare o minacciate, motivo per cui la regione Marche con legge regionale 30 dicembre 1974, n. 52, ha istituito l'Area Floristica protetta «Monte Conero».
Negli anni sono stati censiti oltre 70.000 rapaci in migrazione appartenenti a 32 differenti specie, la gran parte delle quali sono particolarmente protette ed incluse nelle liste rosse nazionali ed internazionali nonché nell'allegato I di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (cosiddetta direttiva uccelli).
L'area interessata dal parco presenta anche sotto il profilo della biodiversità marina, tratti distintivi di rilievo. I fondi duri a scogliera sommersa presentano come specie dominante il mitilo (Mytilus galloprovincialis). L'elevatissima concentrazione della specie arriva a coprire completamente i fondali tra 0 e meno 6 metri, e rappresenta supporto alla crescita di una complessa fauna sessile epibionte. A maggiori profondità la specie lascia posto ai bivalvi filtratori Ostrea edulis, Crassostrea gigas, al celenterato Anemonia viridis, al polichete Spirographis spallanzanii e del tunicato Microcosmus vulgaris.
Tra le specie perforatrici si registra l'abbondante presenza del dattero bianco (Pholas dactylus) associato alla presenza più rara del dattero di mare Lithophaga lithophaga, specie questa di interesse comunitario indicata nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 1992 (cosiddetta direttiva habitat).
Nei rilievi condotti nel 2014 sono state descritte alcune aree con popolazioni di pinna nobilis, specie anch'essa inserita nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, la cui presenza lungo le coste del promontorio del monte Conero era stata segnalata come rara (o scomparsa) nell'anno 2000.
La costituzione rocciosa dei fondali del Conero rappresenta un substrato ideale alla proliferazione di una complessa comunità algale in grado di creare dense foreste a crescita stagionale su substrati duri. Queste foreste in miniatura rappresentano una nicchia ecologica ideale per molte specie che trovano riparo tra le fronde e conducono parte del ciclo di vita in relazione a queste specie.
Parte consistente dell'economia del tratto costiero di interesse è imperniata alla presenza della costa e del mare. Si tratta di un insieme complesso e connesso di attività economiche che comprendono la pesca e l'acquacoltura, la nautica da diporto, la pratica degli sport nautici, la pesca-turismo in connessione con le attività turistico-balneari.
A tale riguardo si segnala la pesca tra le 75 e le 110 tonnellate di «mosciolo» (Mytillus galloprovincialis) all'anno, prodotto e presidio alimentare sponsorizzato dalla regione Marche e dal comune di Ancona.
Il valore naturalistico, paesaggistico e ambientale dell'area è indubbiamente di elevato pregio e pertanto con la presente proposta di legge si intende salvaguardare al meglio un territorio unico nel suo genere e si vogliono dare maggiori possibilità anche alle popolazioni locali, valorizzando, tramite l'istituzione del parco nazionale, l'intero territorio.
Sulla base di quanto premesso, la presente proposta di legge:

agli articoli 1 e 2, stabilisce le modalità per l'istituzione del Parco nazionale del Monte Conero e le sue finalità;

all'articolo 3, istituisce un marchio di riconducibilità di servizi, manufatti artigianali, agricoli e alimentari di qualità rispettivamente svolti o prodotti all'interno del perimetro del parco;

all'articolo 4, prevede la facoltà per i comuni il cui territorio è compreso nel perimetro del parco di individuare le zone urbane e rurali di particolare interesse architettonico e culturale che necessitano di interventi di recupero, così come gli edifici e gli immobili dismessi da riconvertire;

all'articolo 5, prevede disposizioni transitorie relative al personale dipendente del parco regionale del Conero e il loro rapporto con il nuovo Ente Parco nazionale del Monte Conero, stabilendo altresì la successione a titolo universale di quest'ultimo;

all'articolo 6, indica la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Parco nazionale del Monte Conero)

1. È istituito d'intesa con la regione Marche ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale del Monte Conero, di seguito denominato «Parco», comprendente il territorio delimitato ai sensi dei commi 4 e 5.
2. L'istituzione del Parco ha lo scopo di recuperare e valorizzare il patrimonio culturale, naturale, paesaggistico, geologico e architettonico dei territori interessati, attraverso interventi volti alla riqualificazione ecosostenibile, alla tutela dell'integrità floristica e faunistica dei luoghi, alla promozione delle eccellenze agricole, alimentari e artigianali, anche attraverso un utilizzo sostenibile delle risorse.
3. È istituito l'Ente Parco nazionale del Monte Conero, di seguito denominato «Ente Parco», che ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Nelle more della sua costituzione, la gestione provvisoria del Parco è affidata al consiglio direttivo dell'Ente parco regionale del Conero, di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11.
4. La delimitazione, la zonizzazione e le misure di salvaguardia del territorio del Parco coincidono, in via provvisoria, con i confini individuati dal piano del Parco regionale del Conero di cui alla deliberazione dell'assemblea del consiglio regionale delle Marche n. 154 del 2 febbraio 2010 e n. 156 dell'8 febbraio 2010, per la parte terrestre, e, per la parte marina con la perimetrazione dei siti natura 2000, siti di interesse comunitario (SIC) IT53200005 Costa tra Ancona e Portonovo, SIC IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a Mare, SIC IT53200007 Monte Conero e zona di protezione speciale (ZPS) IT5320015 Monte Conero.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, alla delimitazione e la zonizzazione del Parco.

Art. 2.
(Modifica alla legge 6 dicembre 1991, n. 394)

1. All'articolo 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente:

«f-quater) Monte Conero»;

Art. 3.
(Promozione dei servizi e dei prodotti tipici locali)

1. Al fine di promuovere e incentivare iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del Parco, l'Ente Parco può concedere, su richiesta dei produttori, l'utilizzo del proprio nome e del proprio marchio per i servizi, i manufatti artigianali, agricoli e alimentari prodotti all'interno del perimetro del Parco, in conformità con i requisiti di qualità stabiliti dall'Ente Parco stesso con proprio regolamento.
2. I produttori autorizzati ai sensi del comma 1, stipulano con l'Ente Parco apposita convenzione, con la quale sono stabilite tra l'altro le modalità per l'etichettatura e l'utilizzo del marchio.

Art. 4.
(Recupero dei beni architettonici compresi nel perimetro del Parco)

1. I comuni il cui territorio è compreso nel perimetro del Parco possono individuare le zone urbane e rurali di particolare interesse architettonico e culturale che necessitano di interventi di recupero, da attuare mediante interventi di riqualificazione ambientale in chiave sostenibile, finalizzati al miglior utilizzo e alla migliore fruizione del patrimonio del Parco. Ogni intervento, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni urbanistiche e ambientali previste dalla normativa vigente, deve essere realizzato nel pieno rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema.
2. I comuni di cui al comma 1 possono altresì individuare, nel rispetto della normativa vigente in materia di beni culturali e ambientali, gli edifici e gli immobili dismessi che potranno essere riconvertiti per le attività previste dal regolamento del Parco.

Art. 5.
(Disposizioni transitorie)

1. Al personale dell'Ente parco regionale del Conero, è consentito, su domanda degli interessati, ove ne ricorrano i presupposti, il transito nei corrispondenti ruoli dell'Ente Parco.
2. Il personale in servizio in altri enti pubblici che si trovi nelle posizioni di comando o di distacco presso l'Ente parco regionale del Conero può richiedere la continuità del rapporto presso l'Ente Parco.
3. Il personale di cui ai commi 1 e 2, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali di categoria, è inquadrato nelle classificazioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici non economici.
4. I dirigenti dell'Ente parco regionale del Conero rimangono in carica fino all'approvazione della pianta organica definitiva dell'Ente Parco.
5. L'Ente Parco subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ente parco regionale del Conero, anche con riferimento ai contratti di collaborazione in corso di esecuzione o ai finanziamenti nazionali o europei ottenuti da quest'ultimo.
6. La regione Marche adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione dell'Ente parco regionale del Conero.

Art. 6.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

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