VIII Commissione
Ambiente, territorio e lavori pubblici
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
Commissione VIII (Ambiente)
Comm. VIII
Istituzione del Parco nazionale del Conero. C. 1798 Benvenuti Gostoli, C. 2246 Curti e C. 2268 Fede.
TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE
Art. 1.
(Istituzione del Parco nazionale del Conero)
1. È istituito d'intesa con la regione Marche ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale del Conero, di seguito denominato «Parco», comprendente il territorio delimitato ai sensi dei commi 4 e 5.
2. L'istituzione del Parco ha lo scopo di recuperare e valorizzare il patrimonio culturale, naturale, paesaggistico, geologico e architettonico dei territori interessati, attraverso interventi volti alla riqualificazione ecosostenibile, alla tutela dell'integrità floristica e faunistica dei luoghi, alla promozione delle eccellenze agricole, alimentari e artigianali, anche attraverso un utilizzo sostenibile delle risorse.
3. Il Parco ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Nelle more della sua costituzione, la gestione provvisoria del Parco è affidata al consiglio direttivo dell'Ente parco regionale del Conero, di cui all'articolo 2 della legge della regione Marche 2 agosto 2006, n. 11.
4. La delimitazione, la zonizzazione e le misure di salvaguardia del territorio del Parco coincidono, in via provvisoria, con i confini individuati dal piano del Parco regionale del Conero di cui alla deliberazione dell'assemblea del consiglio regionale delle Marche n. 154 del 2 febbraio 2010 e n. 156 dell'8 febbraio 2010 e con l'area verde contigua all'attuale Parco regionale del Conero denominata Parco del Cardeto ricadente all'interno del comune di Ancona, per la parte terrestre, e, per la parte marina, con la perimetrazione dei siti natura 2000, siti di interesse comunitario (SIC) IT53200005 Costa tra Ancona e Portonovo, SIC IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a Mare, SIC IT53200007 Monte Conero e zona di protezione speciale (ZPS) IT5320015 Monte Conero.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, alla delimitazione e alla zonizzazione del Parco.
6. Ai fini dell'istituzione del Parco, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026. Per far fronte alle esigenze di funzionamento del Parco, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è incrementata di 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Art. 2.
(Modifica alla legge 6 dicembre 1991, n. 394)
1. All'articolo 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente:
«f-quater) Conero».
Art. 3.
(Promozione dei servizi e dei prodotti
tipici locali)
1. Al fine di promuovere e incentivare iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del Parco, ai sensi dell'articolo 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Ente Parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni, su richiesta dei produttori, l'utilizzo del proprio nome e del proprio marchio per i servizi, i manufatti artigianali, agricoli e alimentari prodotti all'interno del perimetro del Parco, in conformità con i requisiti di qualità stabiliti dall'Ente Parco stesso con proprio regolamento.
Art. 4.
(Recupero dei beni architettonici compresi nel perimetro del Parco)
1. Al fine di migliorare l'utilizzo e la fruizione del patrimonio del Parco, i comuni il cui territorio è compreso nel perimetro del Parco possono individuare, nel rispetto dei piani urbanistici vigenti, le zone urbane e rurali di particolare interesse architettonico e culturale che necessitano di interventi di recupero e riqualificazione, secondo i princìpi di sostenibilità ambientale e in conformità al regolamento del Parco.
2. I comuni di cui al comma 1 possono altresì individuare, nel rispetto della normativa vigente in materia di beni culturali e ambientali, gli edifici e gli immobili dismessi che potranno essere riconvertiti per le attività previste dal regolamento del Parco.
Art. 5.
(Disposizioni transitorie)
1. Al personale dell'Ente parco regionale del Conero, è consentito, su domanda degli interessati, ove ne ricorrano i presupposti, il transito nei corrispondenti ruoli dell'Ente Parco, nei limiti della dotazione organica del Parco medesimo.
2. Il personale degli altri enti pubblici che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando o di distacco presso l'Ente parco regionale del Conero può richiedere la continuità del rapporto presso l'Ente Parco.
3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 è inquadrato nelle classificazioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici non economici.
4. I dirigenti dell'Ente parco regionale del Conero rimangono in carica fino all'approvazione della pianta organica definitiva dell'Ente Parco.
5. L'Ente Parco subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ente parco regionale del Conero, anche con riferimento ai contratti di collaborazione in corso di esecuzione o ai finanziamenti nazionali o europei ottenuti da quest'ultimo.
6. La regione Marche adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione dell'Ente parco regionale del Conero.
Art. 6.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, pari a euro 300.000 per l'anno 2026 e ad euro 2.200.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.