FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1799

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZARATTI

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e al codice di procedura penale in materia di scioglimento di riunioni e assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché di esecuzione di perquisizioni personali e domiciliari e di casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato

Presentata il 22 marzo 2024

Onorevoli Colleghi e Colleghe! – A seguito degli episodi di violenza e di caos nella città di Genova, avvenuti nel 2001 in occasione del 27° vertice dei Capi di Governo degli otto Paesi più industrializzati (G8), le Commissioni affari costituzionali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica deliberavano di procedere a un'indagine conoscitiva su tali fatti, procedendo all'istituzione di un Comitato paritetico bicamerale, che ha svolto un lungo lavoro per verificare se e come vi fossero stati eccessi di violenza da parte delle Forze dell'ordine. In quello stesso periodo dalle indagini della procura della Repubblica di Genova è emerso come le armi trovate all'interno della scuola Diaz in occasione della perquisizione fossero state portate da alcuni membri delle stesse Forze di polizia. In quell'occasione, senza alcuno spirito di rivendicazione e di polemica perché la morte di un ragazzo e le violenze perpetrate, legittime o no, non possono essere strumentalizzate a fini politici, era stata presentata una proposta di legge, a prima firma dell'onorevole Marco Lion, per garantire e tutelare i partecipanti alle manifestazioni di piazza (atto Camera n. 3023 della XIV legislatura), il cui testo viene oggi riproposto dopo i recenti fatti verificatisi a Pisa e a Firenze.
Si richiamano in questa sede le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il quale a seguito degli scontri avvenuti a Pisa il 23 febbraio 2024 tra le Forze dell'ordine e gli studenti che manifestavano per la pace e per chiedere il cessate il fuoco in Palestina, dimostrando di avere coscienza politica e civica, senza alcuna paura di esprimerla, è intervenuto con una nota in cui si afferma che «l'autorevolezza delle Forze dell'Ordine non si misura sui manganelli».
Era proprio dai fatti accaduti a Genova nel 2001 in occasione del vertice G8, durante quella che è stata definita da Amnesty International «la più grande violazione dei diritti umani dal dopoguerra», che un Presidente della Repubblica non interveniva in merito a eventi di questo tipo. Ma all'epoca il Presidente Carlo Azeglio Ciampi aveva fatto appello ai manifestanti affinché cessassero le violenze.
Questa volta, invece, il Capo dello Stato ha fatto presente al Ministro dell'interno che occorre tutelare la libertà di manifestare pubblicamente opinioni e il proprio pensiero, concludendo che «Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento».
Ma se è inconsueta una presa di posizione così esplicita da parte del Presidente della Repubblica, non si può dire lo stesso per le violenze e gli abusi commessi da parte delle Forze dell'ordine italiane, soprattutto quelli che avvengono in determinati contesti: le manifestazioni degli studenti e in generale dei gruppi di persone che protestano per denunciare, ad esempio, i cambiamenti climatici, le carceri, gli stadi o i centri di permanenza per i rimpatri degli stranieri. In tali situazioni infatti esiste uno squilibrio di potere tra chi esercita la forza e chi la subisce, spesso proprio nel momento in cui viene espresso un dissenso.
I fatti di Pisa hanno colpito tutte le cittadine e tutti i cittadini italiani, a prescindere dalle loro opinioni politiche. In quell'occasione erano presenti un centinaio di ragazzi della scuola secondaria di secondo grado che volevano solo manifestare il loro dissenso su temi importanti gridando lo slogan: «basta guerre, basta genocidi!».
Eppure, quotidianamente viene espresso un ringraziamento agli agenti delle Forze dell'ordine, al termine delle manifestazione, perché è grazie al loro lavoro che è possibile manifestare democraticamente e in sicurezza.
C'è la consapevolezza che le Forze dell'ordine sono comunque composte da persone a cui, oltre alla doverosa riconoscenza per il compito svolto, occorre comunque dare indicazioni chiare sui limiti che l'uso della forza deve avere in un Paese civile e democratico.
È a tutti noto che alcune norme dell'attuale legislazione in materia di sicurezza sono obsolete e inadeguate: basti pensare che il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è stato redatto durante il regime fascista; d'altro canto non si può non considerare come talvolta, in situazioni estreme, la tempestività e la rapidità d'azione siano indispensabili per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza collettiva.
In questo senso si è ritenuto di rivedere alcune disposizioni non soltanto per fissare dei limiti, ma anche per stabilire delle assunzioni di responsabilità da parte di chi prende la decisione di intervenire con la forza in talune situazioni.
La presente proposta di legge si compone di due articoli.
L'articolo 1 reca alcune modifiche al testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con particolare riferimento all'uso della forza per disperdere le manifestazioni.
La legislazione vigente prevede la possibilità di sciogliere le riunioni pubbliche qualora avvengano «grida sediziose o lesive del prestigio dell'autorità», definizioni che non hanno bisogno di commenti. La nuova formulazione prevede invece fattispecie più precise e attuali, riconducibili non all'onorabilità dell'autorità, ma ad effettivi atti contro l'individuo.
Altra definizione di cui si propone l'abrogazione è quella di manifestazione sediziosa quale «(...) esposizione di bandiere o emblemi, che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il Governo o le autorità». È paradossale come, in base a questa definizione, una manifestazione in cui si esponesse un cartello con una scritta contro il Governo dovrebbe essere sciolta: situazione, questa, assolutamente al di fuori dei princìpi di democrazia e di libertà di espressione. Mantenere queste e altre norme, assolutamente fuori dal tempo e dal contesto politico culturale, significa affidare ai pubblici ufficiali una discrezionalità che va ben oltre i limiti accettabili per uno Stato minimamente liberale.
Ancora, si stabiliscono modalità precise per l'intervento delle Forze dell'ordine in una manifestazione che debba essere sciolta con la forza, limitando anche l'uso dei lacrimogeni e soprattutto delle armi da fuoco.
L'articolo 2 apporta alcune modifiche al codice di procedura penale allo scopo di limitare la discrezionalità nell'uso della perquisizione, di garantire sempre la salvaguardia della dignità dell'individuo e di impedire che durante le manifestazioni di piazza si accumulino nelle caserme un numero eccessivo di fermati, impedendo così il rispetto delle garanzie personali.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. — 1. Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, vengono posti in essere atti che inequivocabilmente possono mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini o dei loro beni, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti citati sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti medesimi possono essere disciolti. In tale caso le persone riunite o assembrate sono invitate a disciogliersi dalle autorità di pubblica sicurezza attraverso megafoni e cartelli luminosi udibili e visibili da una distanza di almeno duecento metri»;

b) gli articoli 21, 22 e 23 sono abrogati;

c) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 24. — 1. Qualora l'invito sia rimasto senza effetto, gli ufficiali di pubblica sicurezza ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza.
2. All'esecuzione dell'ordine di cui al comma 1 provvedono le forze di pubblica sicurezza, avendo cura di isolare i soggetti responsabili degli atti o dei delitti di cui all'articolo 20 dalle altre persone presenti.
3. È fatto divieto alle forze di pubblica sicurezza di usare la forza nei confronti delle persone in evidente atto di fuggire, salvo che non siano state inequivocabilmente riconosciute come autori materiali degli atti e dei delitti di cui all'articolo 20.
4. È fatto altresì divieto alle forze di pubblica sicurezza durante l'esecuzione dell'ordine di cui al comma 1 di utilizzare gas nocivi e armi da fuoco. Le armi da fuoco possono essere utilizzate esclusivamente contro i soggetti che ne abbiano fatto uso, purché non sussista pericolo di colpire altre persone.
5. Coloro che si rifiutano di obbedire all'ordine di discioglimento sono puniti con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da euro 50 a euro 500»;

d) all'articolo 41:

1) al primo comma, la parola: «immediatamente» è sostituita dalle seguenti: «con le stesse modalità stabilite dagli articoli 247 e seguenti del codice di procedura penale»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Qualora, in seguito alla perquisizione effettuata ai sensi del primo comma senza provvedimento dell'autorità giudiziaria, non fosse rinvenuta alcuna arma, munizione o materiale esplodente, l'ufficiale di pubblica sicurezza che ha disposto la perquisizione deve essere sottoposto a inchiesta nella quale deve dimostrare l'attendibilità degli indizi alla base della medesima perquisizione».

Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 249, le parole: «, nei limiti del possibile,» sono soppresse;

b) il comma 2 dell'articolo 251 è sostituito dai seguenti:

«2. Tuttavia nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre per iscritto, enunciandone il motivo, che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.
2-bis. Avverso il provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo è ammesso ricorso con le stesse modalità previste dall'articolo 257 e secondo le disposizioni dell'articolo 324. Nel caso in cui i motivi che hanno indotto ad adottare il provvedimento medesimo siano ritenuti insufficienti, la perquisizione non ha efficacia probatoria»;

c) all'articolo 389 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Nei casi in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito in conseguenza all'uso della forza ai sensi dell'articolo 24 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'ufficiale di polizia giudiziaria, dopo aver provveduto all'identificazione dell'arrestato o del fermato, ne dispone l'immediato rilascio, dandone immediata comunicazione al pubblico ministero del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito.
2-ter. Il rilascio deve essere disposto comunque entro le quattro ore successive all'arresto o al fermo. È fatta salva la possibilità di effettuare un nuovo fermo o l'arresto, ma solo su disposizione del pubblico ministero».

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