FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1828

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SOUMAHORO

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza

Presentata il 16 aprile 2024

Onorevoli Colleghi! – L'articolo 3 della Costituzione italiana sancisce che è compito della «Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana [...]». Questa proposta di legge, muovendosi nel solco della Costituzione, intende proprio rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo di chi nasce, cresce o vive in Italia. Queste italiane e questi italiani, senza cittadinanza, sono figlie e figli d'Italia e hanno gli stessi bisogni, desideri, sogni, aspettative dei loro compagni, aspirando a un'Italia giusta, plurale, prospera e proiettata al futuro. Per questo devono avere anche gli stessi diritti. Al riguardo, bisogna ricordare con forza che, ad avviso del firmatario, chi nasce, cresce e vive in Italia è italiano. Nessuno dovrebbe sentirsi straniero a casa propria. Per questo, la cittadinanza è un suo assoluto diritto. La legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, è in vigore in Italia da più di 30 anni e, violando i princìpi di uguaglianza della Costituzione, limita di fatto la libertà e l'eguaglianza di coloro che il proponente ritiene a tutti gli effetti essere italiane e italiani senza cittadinanza. Appare ingiusto che gli italiani senza cittadinanza debbano essere vincolati al permesso di soggiorno dei genitori, rischiando, in caso di scadenza o perdita del lavoro, di essere irregolari a casa propria. Inoltre, è ingiusto che gli italiani senza cittadinanza debbano subire delle limitazioni durante il loro percorso di formazione come, ad esempio, dover chiedere un visto d'ingresso in caso di una gita scolastica all'estero, o non poter effettuare un'esperienza formativa in un altro Paese, perché l'attuale legge pone come condizione di risiedere in Italia ininterrottamente o di non essere inseriti nelle selezioni nazionali dello sport. Infine, è ingiusto che gli italiani senza cittadinanza non possano iscriversi a concorsi pubblici o, in generale, partecipare alla vita pubblica del Paese, non potendo né eleggere i propri rappresentanti nelle istituzioni, né candidarsi a incarichi elettivi. Questa proposta di legge intende porre fine a questa ingiustizia.
La presente proposta di legge, riproduce, con alcune modificazioni e integrazioni, il testo della proposta di legge di iniziativa popolare, presentata alla Camera dei deputati nella XVI legislatura, il 6 marzo 2012 (atto Camera, n. 5030).
Passando più in dettaglio all'illustrazione delle principali disposizioni della proposta di legge, all'articolo 1 sono previste le modifiche che riguardano coloro che nascono nel territorio italiano. Il principio dello ius soli è collegato al requisito di legalità del soggiorno da parte di uno dei genitori, prescindendo dalla formale residenza, in quanto implicazioni di carattere burocratico derivanti dalla normativa anagrafica si rivelano nella pratica un ostacolo spesso insormontabile, mentre nulla assicurano in tema di maggiore o minore integrazione. Si stabilisce, inoltre, che a colui che nasce in Italia da un genitore a sua volta nato in Italia deve applicarsi lo ius soli senza alcun requisito aggiuntivo, perché si tratta di una situazione già di per sé indicativa dell'esistenza di un rapporto inscindibile con il territorio. Inoltre, con tale disposizione si potrebbero finalmente risolvere casi di intollerabile emarginazione subita da molti soggetti, di seconda o addirittura terza generazione, da sempre presenti sul territorio e privi di qualsiasi titolo di soggiorno.
L'articolo 2 riguarda la posizione dei minori e prevede ampie modalità di acquisizione della cittadinanza, in base alla convinzione che questa categoria di soggetti debba essere fortemente tutelata, trovandosi in una condizione assai delicata e rivestendo un ruolo decisivo nell'assetto della società civile. In particolare, è prevista la possibilità di acquisizione della cittadinanza, su istanza del genitore, da parte del minore che abbia frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria o un percorso di istruzione o formazione professionale.
L'articolo 3 riguarda la particolare situazione del matrimonio e dell'adozione di maggiorenne: per il matrimonio si ritorna alla formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, ripristinando il termine dei sei mesi di residenza dopo il matrimonio quale spazio temporale per poter richiedere la cittadinanza. L'articolo 4 propone una nuova modalità di acquisto della cittadinanza: il percorso per il suo ottenimento viene infatti concepito come diritto soggettivo e non più come interesse legittimo, con specifica delega al sindaco territorialmente competente di proporre al Presidente della Repubblica la relativa istanza, ancorandola così a un principio di territorialità e impegnando i vertici delle istituzioni più vicine ai cittadini. Per l'ottenimento devono sussistere determinati requisiti, che variano a seconda delle diverse situazioni giuridiche, con previsioni specifiche per le seguenti categorie: coloro che risiedono da almeno quattro anni e godono del reddito richiesto dalla normativa in vigore per il permesso di soggiorno Ue o sono in possesso di un attestato di frequenza di un percorso universitario o corso di formazione professionale; il cittadino dell'Unione europea con almeno quattro anni di residenza; coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale nelle forme dell'asilo e della protezione sussidiaria nonché coloro che hanno lo status di apolide. Per queste ultime categorie si fa riferimento al requisito della durata del soggiorno prescindendo dalla formale residenza e dal reddito, poiché si tratta di situazioni particolari che riguardano soggetti vulnerabili e dunque bisognosi di ampia tutela.
L'articolo 5 attribuisce allo Stato il compito di garantire l'offerta formativa per la conoscenza della lingua e della Costituzione italiane per gli stranieri richiedenti la cittadinanza. In tale quadro, al Governo spetta il riconoscimento, anche in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, delle iniziative e delle attività volte a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero.
L'articolo 6 prevede che per accedere alla cittadinanza è comunque necessario che non esistano i motivi preclusivi ivi elencati, con particolare riferimento all'entità della condanna definitiva comminata in concreto e non in relazione a un'astratta previsione normativa di pena, che spesso nella prassi ha costituito un ostacolo applicativo in relazione a fatti di lieve disvalore sociale.
L'articolo 7 abroga la disposizione, introdotta dalla citata legge n. 94 del 2009, che prevede il pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro per le istanze di cittadinanza.
L'articolo 8 prevede il coinvolgimento del Ministro dell'istruzione e del merito nella definizione delle disposizioni attuative della legge sulla cittadinanza.
L'articolo 9 riguarda il riordino e l'accorpamento in un unico regolamento delle disposizioni di natura regolamentare in materia di cittadinanza, prevedendo in particolare la disciplina dei procedimenti amministrativi per l'acquisto della cittadinanza. A tale proposito si rileva che, a fronte della lunghezza dei tempi attuali, intollerabili in un sistema equo, viene esplicitamente indicato il termine massimo improrogabile di ventiquattro mesi; in caso di superamento di questo termine, l'istanza deve considerarsi accolta.
L'articolo 10 prevede, infine, una disposizione transitoria applicabile a coloro che alla data di entrata in vigore della legge hanno già maturato i requisiti introdotti rispettivamente dagli articoli 1 e 2: essi acquistano la cittadinanza italiana se rilasciano una dichiarazione in tal senso entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 9.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Nascita)

1. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è regolarmente soggiornante in Italia;

b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è nato in Italia»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1, la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore. Entro un anno dal compimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare alla cittadinanza italiana se è in possesso di un'altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal compimento della maggiore età».

Art. 2.
(Minori)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:

«2. Il minore straniero entrato in Italia entro il quattordicesimo anno di età, che vi abbia regolarmente soggiornato fino al compimento della maggiore età, anche in maniera discontinua, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro due anni dalla suddetta data.
2-bis. Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana, a seguito di dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, se ha frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria di secondo grado presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro due anni dal compimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare alla cittadinanza italiana se è in possesso di un'altra cittadinanza.
2-ter. Il minore di cui al comma 2-bis, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino italiano ove dichiari, entro due anni dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana».

Art. 3.
(Matrimonio e adozione di maggiorenne)

1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. – 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
3. Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana successivamente all'adozione».

Art. 4.
(Attribuzione della cittadinanza)

1. Dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. – 1. Acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del sindaco del comune di residenza:

a) lo straniero che risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica e che è in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) il requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o;

2) l'attestato di frequenza di un corso universitario o di formazione professionale;

b) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;

c) lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio della Repubblica da almeno tre anni a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria o di apolide.

2. Ai fini dell'attribuzione della cittadinanza ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1, l'interessato non è tenuto a dimostrare alcun reddito».

2. Le lettere b), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono abrogate.

Art. 5.
(Integrazione linguistica e sociale
dello straniero)

1. Dopo l'articolo 5-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 5-ter. – 1. Lo Stato garantisce agli stranieri richiedenti la cittadinanza l'offerta formativa per la conoscenza della lingua e della Costituzione italiane.
2. Il Governo individua e riconosce, anche in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, le iniziative e le attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero».

Art. 6.
(Motivi preclusivi dell'acquisto
della cittadinanza)

1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – 1. Precludono l'acquisizione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4, comma 2-bis, 5 e 5-bis:

a) la condanna definitiva per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) la condanna definitiva per un delitto non colposo a una pena superiore a tre anni di reclusione;

c) la condanna definitiva per uno dei crimini o delle violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, firmato a New York il 25 maggio 1993, o dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, firmato a New York l'8 novembre 1994, o dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232.

2. L'acquisto della cittadinanza non è precluso quando l'istanza riguarda un minore condannato a pena detentiva non superiore a tre anni.
3. La riabilitazione o l'estinzione del reato fa cessare gli effetti preclusivi della condanna».

Art. 7.
(Abrogazione dell'articolo 9-bis della legge
5 febbraio 1992, n. 91)

1. L'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato.

Art. 8.
(Modifica all'articolo 25 della legge
5 febbraio 1992, n. 91)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con il Ministro dell'istruzione e del merito».

Art. 9.
(Disciplina di attuazione)

1. Il Governo provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a riordinare e a riunire in un unico regolamento le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.
2. Il regolamento di cui al comma 1 del presente articolo è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui all'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
3. Il regolamento di cui al comma 1 reca le disposizioni di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, disciplina i procedimenti amministrativi per l'acquisizione della cittadinanza e stabilisce, per la conclusione dei medesimi procedimenti, un termine improrogabile, non superiore a ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza; in caso di superamento del predetto termine l'istanza deve considerarsi accolta.

Art. 10.
(Disposizioni transitorie)

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b-bis) e b-ter), e all'articolo 4, commi 2 e 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 della presente legge, acquistano la cittadinanza italiana se rilasciano una dichiarazione in tal senso entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 9 della presente legge.

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