FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                        Articolo 22

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1843

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FURFARO, CIANI, CUPERLO, GIRELLI, GRIBAUDO, MALAVASI, MANZI, MEROLA, STUMPO, VACCARI

Disposizioni generali in materia di progettazione universale e di partecipazione delle persone disabili a tutti gli ambiti della vita sociale

Presentata il 29 aprile 2024

Onorevoli Colleghe e Colleghi! – La presente proposta di legge nasce dalla collaborazione con il Forum nazionale delle disabilità, diversità, fragilità.
Ciascuno di noi auspica di vivere in un Paese che sia in grado di coniugare le esigenze di tutte e tutti, nessuno escluso, in ogni fase della propria vita, con il rispetto per l'ambiente, gli altri consociati e le generazioni future; tuttavia, pochi si interrogano su come ciò possa essere reso concretamente possibile.
Pur non avendo una «ricetta magica», è necessario porsi alcuni interrogativi, affinché ci si renda conto in prima persona, giorno dopo giorno, di come l'Italia sia ancora distante dall'essere un Paese «a misura di tutte e tutti», nessuno escluso.
Due sono i princìpi chiave che possono aiutare in questo difficile e tortuoso percorso: quello della responsabilità sociale, intesa come impegno a valutare ex ante l'impatto sociale e ambientale di ogni decisione sulla società, e quello di autodeterminazione personale, alla luce del quale ciascuna persona, pur nel rispetto delle leggi e degli altri consociati, può decidere di vivere secondo i propri dettami, in modo autonomo e indipendente, ovviamente assumendosi le responsabilità derivanti dalle proprie azioni. Qualcuno, però, potrebbe obiettare e a questo punto chiedersi come una persona disabile, fragile o, più in generale, «diversa» dalla maggior parte dei consociati possa autodeterminarsi.
A tale interrogativo non è possibile fornire una risposta univoca, che dipende dalla visione soggettiva che ciascuno di noi ha delle diversità, delle fragilità e delle disabilità.
Tuttavia, se cominciassimo a porre al centro della nostra attenzione la persona, senza dare risalto alla condizione psicofisica, sociale e reddituale, all'orientamento sessuale, al credo religioso o all'orientamento politico, comprenderemmo meglio che le peculiarità che ci caratterizzano non rappresentano qualcosa da stigmatizzare, enfatizzare o, al contrario, minimizzare, bensì delle opportunità per l'intera società, se debitamente valorizzate.
La diversità viene valorizzata e integrata quando è il contesto che diventa inclusivo, adattandosi alla persona o, per meglio dire, fornendo tutti gli accomodamenti ragionevoli necessari, e non viceversa.
Alla luce di quanto esposto, occorre domandarsi come si possa concretamente porre l'accento sulla persona, e non sulla condizione. La risposta all'interrogativo può essere individuata nella necessità di determinare un modus operandi che si basi sugli assunti della progettazione universale (in inglese, universal o inclusive design) e del cosiddetto «design for all».
Con la prima locuzione, si è soliti fare riferimento alla realizzazione di prodotti fruibili dal maggior numero di utenti possibili; con la seconda, invece, si indicano prodotti che hanno l'obiettivo di facilitare il raggiungimento delle pari opportunità per tutte e tutti. Indipendentemente dalla denominazione che si predilige, l'obiettivo che si può raggiungere con tali approcci si sostanzia nella possibilità di migliorare in maniera significativa e duratura il comfort e la fruizione da parte di tutte e tutti, nessuno escluso.
L'origine dell'espressione e dell'approccio dell'universal design si fa risalire al 1995, quando il Center for universal design della North Carolina State University, negli Stati Uniti, nell'ambito di un gruppo di lavoro multidisciplinare, elaborò sette princìpi.
Secondo questa filosofia, la progettazione universale consiste nella progettazione di prodotti e ambienti utilizzabili da tutti, con la maggiore estensione possibile, senza necessità di adeguamenti o di soluzioni speciali. Lo scopo della progettazione universale è semplificare la vita per chiunque realizzando prodotti, mezzi di comunicazione e un ambiente costruito maggiormente utilizzabili da più persone, con un costo aggiuntivo ridotto o azzerato. Il concetto della progettazione universale ha come target di riferimento le persone di tutte le età, misure e abilità.
A distanza di circa dieci anni, è stata la stessa Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, a riprendere e fornire, all'articolo 2, la definizione di progettazione universale, con cui «si intende la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La “progettazione universale” non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari». La stessa Convenzione, inoltre, all'articolo 4, impegna gli Stati aderenti a «promuoverne la disponibilità ed uso, ed incoraggiare la progettazione universale nell'elaborazione di norme e linee guida».
Tale definizione può essere considerata, oggi, come avente portata normativa, in quanto, come ricordato, la citata Convenzione è stata ratificata dallo Stato italiano con la legge n. 18 del 2009.
L'espressione «progettazione universale» o universal design già da alcuni anni è entrata nel linguaggio comune e viene usata con una certa disinvoltura non solo da parte di tecnici, ma anche da parte di coloro che sono impegnati in progetti e servizi sia con finalità sociale che a carattere inclusivo.
In conclusione, al di là dei luoghi e dei tempi che vedono questa filosofia emergere nei continenti americano ed europeo, occorre considerare la progettazione universale come una strategia volta a migliorare la qualità della vita per la società nella sua interezza, ampliando il più possibile la sua fascia di utenza, con la realizzazione di ambienti costruiti, prodotti e sistemi di comunicazione accessibili, utilizzabili e comprensibili. Un obiettivo da perseguire con soluzioni che risultino il più possibile naturali e garantiscano indipendenza, senza adattamenti o soluzioni di design specializzate.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e definizioni)

1. La presente legge, in conformità ai princìpi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, al fine di assicurare alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive la possibilità di autodeterminarsi in ogni fase della propria vita, promuove l'abbattimento delle barriere architettoniche, sensoriali, comunicative, sociali e culturali esistenti attraverso l'adozione e la diffusione dei princìpi della progettazione universale.
2. Ai fini della presente legge, per progettazione universale si intende la realizzazione di ambienti, spazi, luoghi, mezzi e servizi naturalmente inclusivi, in grado fin dall'origine di accogliere e soddisfare le esigenze del maggior numero di persone.

Art. 2.
(Progettazione universale e diritto alla
salute)

1. Ciascuna struttura sanitaria, comprese le strutture ospedaliere pubbliche e private, le case della comunità, gli ospedali della comunità nonché gli studi associati di medicina generale, deve garantire l'uguaglianza di opportunità di accesso anche attraverso l'adozione degli accomodamenti ragionevoli necessari ad assicurare alle persone con disabilità la piena fruizione dei servizi sanitari.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:

a) gli indicatori di uguaglianza di opportunità minimi e gli accomodamenti ragionevoli necessari, tra i quali i percorsi tattili a terra, gli interpreti della lingua dei segni italiana (LIS), i mediatori culturali, le attrezzature mediche e sanitarie e i servizi igienici specifici, volti a rendere i servizi sanitari fruibili dalle persone con disabilità;

b) le modalità di pubblicazione delle informazioni sull'accessibilità nei siti internet di ciascuna struttura sanitaria di cui al comma 1;

c) le modalità di attivazione, presso ciascuna struttura sanitaria di cui al comma 1, di:

1) uno sportello di aiuto, nell'ambito delle attività del punto unico di accesso (PUA), anche avvalendosi delle agenzie o centri per la vita indipendente, volto a garantire alle persone con disabilità e ai loro familiari, che ne facciano richiesta, un percorso di supporto psicologico e le informazioni di base in merito alle agevolazioni e ai diritti esercitabili a seguito dell'accertata condizione psicofisica di disabilità;

2) uno sportello di aiuto, nell'ambito delle attività del punto unico di accesso (PUA), anche avvalendosi delle agenzie o centri per la vita indipendente, specifico per le donne madri con disabilità, per le donne che desiderano diventare madri o per le donne incinte che desiderano interrompere la gravidanza;

d) l'attivazione di un progetto per l'assistenza medica avanzata dei disabili, denominato «progetto DAMA», volto a facilitare l'accesso e la presa in carico delle persone con fragilità attraverso la definizione di percorsi clinico-assistenziali personalizzati, che preveda altresì una corsia dedicata e un punto di accoglienza per i familiari, i caregiver o gli accompagnatori;

e) la facoltà per i fisioterapisti di svolgere sedute di riabilitazione psicomotoria ovvero di rieducazione motoria e posturale anche in luoghi aperti o comunque in luoghi diversi dai centri riabilitativi;

f) le modalità con cui rendere illimitata, per le persone con disabilità uguale o superiore all'80 per cento e con patologie che non necessitano di revisione periodica, la durata del contrassegno di parcheggio per disabili, rilasciato ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

g) le modalità con cui provvedere all'inserimento di tutte le informazioni inerenti alla disabilità in formato elettronico all'interno della tessera sanitaria;

h) le condizioni per la stipulazione di convenzioni tra i soggetti privati e il sistema sanitario nazionale ai fini della determinazione dei prezzi delle terapie per il trattamento dei disturbi correlati alla disabilità;

i) le modalità di svolgimento di corsi periodici di formazione e di aggiornamento professionale per i professionisti sanitari, nell'ambito del programma di educazione continua in medicina, al fine di garantire un trattamento sanitario adeguato delle persone con disabilità.

3. Il Ministero della salute organizza periodici incontri tra i ricercatori, i fisiatri, i neurologi, i neuropsichiatri infantili, i fisioterapisti, i tecnici e le imprese produttrici di ausili, protesi e ortesi per disabili, al fine di elaborare modalità di risposta alle necessità della persona con disabilità sempre più sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero della salute un ufficio con il compito di supportare le strutture che operano in ambito medico, infermieristico e farmaceutico, nell'abbattimento delle barriere di qualsiasi natura.

Art. 3.
(Progettazione universale e diritto allo
studio)

1. Al fine di assicurare agli studenti delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado nonché agli studenti universitari e a tutto il personale docente l'espressione del pieno potenziale individuale, indipendentemente dalla propria condizione psicofisica o socioculturale, ciascun istituto scolastico e universitario è tenuto ad adottare le misure necessarie per garantire l'uguaglianza di opportunità e gli accomodamenti ragionevoli necessari.
2. Allo studente con disabilità, indipendentemente dal grado di disabilità, è riconosciuto il diritto di scegliere l'indirizzo di studi più confacente alle proprie passioni e inclinazioni ed è garantita, compatibilmente con la sua condizione, la possibilità di svolgere le medesime attività assegnate al gruppo classe. Ove ciò non sia possibile, nemmeno con l'ausilio del personale di cui al comma 4, al medesimo studente è comunque assicurata la permanenza all'interno del proprio gruppo classe.
3. Gli istituti scolastici, fatte salve oggettive e documentate ragioni, non possono rifiutare l'iscrizione di uno studente con disabilità.
4. Ogni scuola garantisce allo studente con disabilità, qualunque sia il grado di disabilità, per tutta la durata dell'orario scolastico, compresa la pausa pranzo, la presenza di figure professionali specializzate, inquadrate nei ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito. L'orario scolastico può essere ridotto solo per comprovate e oggettive esigenze dello studente. La scelta delle figure professionali deve comunque garantire la continuità didattica ed educativa.
5. La formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI) di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve favorire il raggiungimento di una condizione di autonomia da parte dello studente nonché il suo inserimento nel mondo del lavoro.
6. Le figure professionali specializzate di cui al comma 4 operano a supporto dell'intera classe e non soltanto dello studente con disabilità. I docenti sono tenuti alla collaborazione e al confronto con lo studente con disabilità e con le medesime figure professionali specializzate.
7. Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, il Ministro dell'istruzione e del merito organizza corsi di formazione e di aggiornamento destinati a tutto il personale scolastico al fine di sviluppare un approccio professionale, competente ed empatico con gli studenti, i colleghi e i collaboratori con disabilità.
8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per le disabilità, sono stabiliti:

a) gli indicatori di uguaglianza di opportunità minimi e gli accomodamenti ragionevoli necessari, tra i quali i percorsi tattili a terra, gli interpreti della LIS, i mediatori culturali, le attrezzature mediche e sanitarie e i servizi igienici specifici;

b) le modalità di divulgazione di tutte le informazioni inerenti all'accessibilità nelle giornate di orientamento;

c) le modalità di pubblicazione dei materiali inerenti all'offerta formativa, compresi quelli relativi alla progettazione universale per l'apprendimento, nei siti internet di ciascun istituto scolastico e universitario;

d) le modalità di collaborazione con gli enti del Terzo settore, a partire dalle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, presenti nel territorio di riferimento sui temi della disabilità, della fragilità e della diversità;

e) le modalità organizzative idonee a garantire la partecipazione degli studenti con disabilità alle attività educative didattiche nonché ad ogni altra attività scolastica ed extrascolastica;

f) le modalità organizzative idonee a garantire a ciascuno studente con disabilità, compatibilmente con la sua condizione psicofisica, la partecipazione alle lezioni teorico-pratiche nonché la frequenza delle ore di educazione fisica insieme al gruppo classe.

9. Allo studente universitario con disabilità che necessita di sostegni intensivi e che ne faccia richiesta, compatibilmente con il corso di laurea, è garantita la possibilità di partecipare alle lezioni da remoto o in modalità mista.
10. È garantito il trasporto scolastico gratuito per gli studenti con disabilità, indipendentemente dal grado di disabilità.
11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito e presso il Ministero dell'università e della ricerca un ufficio con il compito di supportare, rispettivamente, ciascun istituto scolastico e universitario nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 4.
(Progettazione universale e diritto al lavoro)

1. Al fine di dare piena e concreta applicazione alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e di garantire il completo inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le regioni, le organizzazioni sindacali e datoriali, i centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro e le maggiori associazioni rappresentative delle persone con disabilità, adotta misure volte a stimolare e sostenere l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.
2. Al lavoratore con disabilità, che ne faccia richiesta, è garantita la presenza dell'assistente ai bisogni primari durante tutta la durata dell'orario lavorativo, compresa la pausa pranzo, nel caso in cui essa avvenga all'interno dei locali aziendali.
3. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: «tre giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «sei giorni».
4. Al lavoratore con disabilità ovvero al caregiver che ne faccia richiesta, compatibilmente con la mansione svolta, è riconosciuta la possibilità di eseguire la prestazione lavorativa in modalità agile o mista. Il lavoratore che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile o mista è titolare dei medesimi diritti, doveri e opportunità degli altri lavoratori che eseguono la propria prestazione lavorativa presso la sede di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutti gli accomodamenti ragionevoli necessari nonché la strumentazione richiesta per l'esecuzione in modalità agile o mista della prestazione lavorativa.
5. Compatibilmente con la mansione svolta, la durata giornaliera della prestazione lavorativa è stabilita tenuto conto delle esigenze psicofisiche del lavoratore con disabilità o a quelle logistiche del caregiver.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le disabilità, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo nonché:

a) gli indicatori di uguaglianza di opportunità minimi e gli accomodamenti ragionevoli necessari che i datori di lavoro pubblici e privati devono adottare al fine di consentire al lavoratore con disabilità lo svolgimento efficace della prestazione lavorativa, in relazione alle sue competenze, conoscenze e aspirazioni, indipendentemente dalla sua condizione psicofisica o socioculturale;

b) le modalità di pubblicazione delle informazioni inerenti all'accessibilità nei siti internet e nelle reti sociali telematiche di ciascun datore di lavoro pubblico e privato;

c) le modalità di svolgimento, da parte di ciascuna impresa, di corsi di formazione e di aggiornamento destinati a tutto il personale dipendente, compreso quello dirigenziale, comprensivi di iniziative di sensibilizzazione sui temi della disabilità e della diversità.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un ufficio con il compito di agevolare e promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa dei lavoratori con disabilità, anche mediante servizi di sostegno e di collocamento mirato. L'ufficio promuove l'istituzione dei servizi per l'integrazione lavorativa (SIL) in ogni provincia e area metropolitana.

Art. 5.
(Progettazione universale e sport)

1. Al fine di dare piena attuazione all'articolo 33 della Costituzione, che riconosce all'attività sportiva in tutte le sue forme un valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico, nonché di garantire il diritto alla pratica sportiva alle persone con disabilità, presso ciascun impianto sportivo, pubblico o privato, comprese le palestre, devono essere adottati tutti gli accomodamenti ragionevoli necessari, compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche, per consentire alle persone con disabilità la piena fruizione dei servizi erogati.
2. Allo sportivo con disabilità, che ne faccia richiesta, è garantito il supporto dell'assistente ai bisogni primari durante tutta la durata dell'allenamento o della competizione.
3. Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, e le università, pubbliche e private, su richiesta dello studente con disabilità, stipulano un accordo con le federazioni sportive al fine di consentire agli studenti-atleti con disabilità di conciliare l'attività sportiva con quella di studio. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per le disabilità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma.
4. È istituito presso il Ministero per lo sport e i giovani uno sportello di aiuto con il compito di fornire supporto alla persona con disabilità che desidera approcciarsi al mondo sportivo nonché di assistere gli operatori del settore sportivo nell'abbattimento delle barriere di qualsiasi natura.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro per le disabilità, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo nonché:

a) gli indicatori di uguaglianza di opportunità minimi e gli accomodamenti ragionevoli necessari, tra i quali i percorsi tattili a terra, gli interpreti della LIS, i mediatori culturali, i servizi igienici specifici e le attrezzature sportive idonee, volti a consentire allo sportivo con disabilità lo svolgimento in sicurezza della pratica sportiva;

b) le modalità di pubblicazione delle informazioni inerenti all'accessibilità nei siti internet di ciascuna delle strutture di cui al comma 1;

c) le modalità di svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per i professionisti dello sport, al fine di sviluppare un approccio professionale, competente ed empatico con lo sportivo con disabilità;

d) le modalità di organizzazione e di promozione di incontri periodici tra medici sportivi, personale sportivo e imprese produttrici di attrezzi ginnici, al fine di elaborare una risposta sempre più celere, efficiente ed economica, per quanto possibile, alle esigenze dello sportivo con disabilità.

Art. 6.
(Progettazione universale e libertà di
movimento)

1. Al fine di assicurare alle persone con disabilità il diritto alla mobilità, le imprese, pubbliche e private, che erogano servizi di trasporto passeggeri sono tenute ad adottare nei propri mezzi di trasporto gli accomodamenti ragionevoli necessari.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo concernenti:

a) gli indicatori di uguaglianza di opportunità minimi e gli accomodamenti ragionevoli necessari nei mezzi di trasporto e nelle fermate di autobus, tra i quali rampe con corrimano per la salita e la discesa delle persone con disabilità motorie, annunci sonori, segnali luminosi;

b) la pubblicazione delle informazioni relative all'accessibilità dei mezzi di trasporto nei siti internet, nelle reti sociali telematiche e nelle applicazioni informatiche delle imprese medesime;

c) l'adozione da parte delle imprese che erogano un servizio pubblico o aperto al pubblico, entro un determinato termine, di mezzi di trasporto privi di barriere e sostenibili da un punto di vista ambientale;

d) la predisposizione di un servizio volto a consentire alle persone con disabilità, anche di natura cognitiva, la visione anticipata, anche da remoto, del tragitto da compiere per poter effettuare il viaggio in sicurezza;

e) l'istituzione di corsi di formazione per il personale in servizio, al fine di sviluppare un approccio professionale, competente ed empatico con le persone con disabilità;

f) la fruizione dei servizi di trasporto senza prenotazione per le persone con disabilità;

g) la realizzazione di un registro nazionale che consenta alla persona con disabilità in possesso del contrassegno di parcheggio per disabili, rilasciato ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che ne faccia richiesta, la circolazione nelle zone a traffico limitato istituite in tutto il territorio nazionale;

h) l'adozione, da parte delle imprese operanti nel settore dell'utilizzo condiviso di veicoli privati (car sharing), di mezzi accessibili ai guidatori con disabilità motoria.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un ufficio con il compito di fornire supporto agli operatori del settore del trasporto per l'abbattimento delle barriere di qualsiasi natura.
4. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità mediante le quali il comune in cui la persona con disabilità risiede o è domiciliata garantisce alla stessa il pieno esercizio del diritto alla mobilità, per lo svolgimento libero delle proprie attività lavorative, scolastiche, ricreative, culturali e sportive, anche mediante l'utilizzo della Carta europea della disabilità.

Art. 7.
(Progettazione universale e turismo)

1. Al fine di assicurare alle persone con disabilità la fruizione dell'offerta turistica in modo completo, in autonomia e con il medesimo livello di qualità dei servizi offerti, le strutture ricettive e gli uffici di informazione e accoglienza turistica adottano tutti gli accomodamenti ragionevoli necessari.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo concernenti:

a) la realizzazione degli accomodamenti ragionevoli presso ciascuna struttura ricettiva;

b) la pubblicazione e l'aggiornamento delle informazioni sull'accessibilità nei siti internet e nelle reti sociali telematiche delle strutture ricettive;

c) l'istituzione di corsi di formazione per gli operatori turistici, al fine di sviluppare un approccio professionale, competente ed empatico con le persone con disabilità;

d) la predisposizione di un servizio volto a consentire al turista con disabilità o al caregiver, che ne faccia richiesta, la visione dell'accessibilità degli spazi, anche da remoto, compatibilmente con le esigenze del luogo e della struttura;

e) le modalità di istituzione, presso il Ministero del turismo, di un tavolo tecnico permanente di cui fanno parte i rappresentanti delle imprese operanti nel settore turistico, il presidente dell'ordine professionale degli architetti, il presidente dell'ordine professionale degli ingegneri, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali e delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità, con il compito di promuovere la piena diffusione della Carta europea della disabilità nonché di elaborare soluzioni adeguate e tempestive alle eventuali criticità emerse nel settore turistico nell'attuazione della presente legge.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero del turismo un ufficio con il compito di fornire supporto agli operatori del settore turistico per l'abbattimento delle barriere di qualsiasi natura.

Art. 8.
(Progettazione universale e urbanistica)

1. Al fine di assicurare alle persone con disabilità e alle persone anziane una piena autonomia nelle aree urbane, ogni comune, nel rispetto della morfologia del proprio territorio, individua:

a) percorsi pedonali e ciclabili privi di barriere lungo i quali, ove possibile, collocare sedute e installare postazioni, con i relativi dispositivi, per il gonfiaggio, la riparazione e la ricarica di sedie a rotelle e biciclette;

b) percorsi all'aperto, denominati «sport e benessere», ove siano collocati attrezzi ginnici fruibili anche da parte delle persone con disabilità.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i materiali e le caratteristiche delle infrastrutture di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) la pavimentazione delle piste ciclabili, dei percorsi pedonali, dei centri storici e dei luoghi pubblici o aperti al pubblico deve essere progettata e realizzata con materiali che non costituiscono una barriera, reale o potenziale;

b) l'illuminazione pubblica deve essere installata in modo da non costituire una barriera, tenuto conto della sua collocazione e del tipo di luce da utilizzare;

c) in corrispondenza degli attraversamenti pedonali è necessario predisporre rampe di salita e di discesa;

d) i semafori devono essere dotati del segnale acustico e la durata della luce semaforica deve consentire, anche a chi ha difficoltà motorie, l'attraversamento della strada in sicurezza;

e) la cartellonistica e la segnaletica stradale devono essere facilmente e immediatamente comprensibili da chiunque;

f) nelle vie, nelle piazze, nelle strade, nei parchi e nei percorsi ciclopedonali deve essere prevista l'installazione di codici a barre bidimensionali (QR code) per consentire alle persone con disabilità cognitive di potersi orientare e di conoscere la posizione dei servizi più vicini per il soddisfacimento dei bisogni primari;

g) le attrezzature installate nelle aree destinate a parco giochi devono essere fruibili anche dalle persone con disabilità;

h) nei parchi di divertimento devono essere adottati gli accomodamenti ragionevoli necessari, quali i percorsi tattili a terra, gli interpreti della LIS, i mediatori culturali, le attrezzature ricreative adeguate alle esigenze del fruitore con disabilità, i servizi igienici specifici per pazienti stomizzati o con difficoltà motorie e i segnali luminosi e tattili.

3. Con decreto del Ministro per le disabilità sono stabilite le modalità di formazione del personale operante all'interno dei parchi di divertimento, al fine di consentire lo sviluppo di un approccio professionale, competente ed empatico con le persone con disabilità.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, individua, anche attraverso il ricorso alla comunicazione aumentativa alternativa, gli strumenti più idonei a soddisfare le esigenze di mobilità e di sicurezza delle persone con disabilità in materia urbanistica, di sicurezza stradale e di sostenibilità ambientale.
5. Con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, elabora una guida in cui sono illustrati i comportamenti da adottare in presenza di una persona con disabilità in caso di calamità naturale o di situazione comunque emergenziale. Le informazioni contenute nella guida devono essere agevolmente reperibili, facilmente comprensibili e costantemente aggiornate. Ogni avviso riguardante un'allerta o un'emergenza in atto deve essere fornito attraverso modalità diverse di comunicazione al fine di raggiungere il maggior numero di destinatari.
6. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un ufficio con il compito di fornire supporto agli operatori di cui al presente articolo per l'abbattimento delle barriere di qualsiasi natura.

Art. 9.
(Progettazione universale e diritto all'abitare accessibile)

1. Gli immobili destinati al co-housing e all'edilizia residenziale popolare nonché ad uso residenziale o semiresidenziale per le persone con disabilità devono essere privi di ogni barriera architettonica e sensoriale e nei medesimi immobili devono essere adottati gli accomodamenti ragionevoli necessari.
2. Ai soggetti privati che, nel corso della ristrutturazione di un immobile o della costruzione di un nuovo immobile, attuino progetti volti ad eliminare le barriere architettoniche all'interno e all'esterno dell'edificio è riconosciuta un'agevolazione fiscale, pari al 5 per cento, sui costi effettivamente sostenuti per l'eliminazione delle barriere, che non è cumulabile con altre agevolazioni previste dalla normativa nazionale.
3. Per le strutture destinate all'accoglienza di persone in difficoltà, i pubblici esercizi nonché ogni altro ufficio avente come oggetto la prestazione di servizi al pubblico devono essere adottati gli accomodamenti ragionevoli necessari per consentire la fruizione generalizzata dei servizi erogati.
4. Gli esercenti e il personale delle strutture e degli enti di cui al comma 3 che operano a contatto con il pubblico devono ricevere una formazione adeguata, al fine di sviluppare un approccio professionale, competente ed empatico con le persone con disabilità.
5. La formazione di cui al comma 4 è erogata dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle associazioni di categoria.
6. Il comune che ha rilasciato la licenza di pubblico esercizio è tenuto alla verifica dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 4.
7. Presso l'ordine professionale degli architetti e l'ordine professionale degli ingegneri di ciascuna provincia è istituito uno sportello di aiuto con il compito di fornire supporto a coloro che desiderano effettuare lavori di costruzione o di ristrutturazione edilizia volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali o comunicative.
8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un tavolo tecnico permanente di cui fanno parte i rappresentanti delle maggiori associazioni di imprese operanti nel settore dell'edilizia, il presidente dell'ordine professionale degli architetti, il presidente dell'ordine professionale degli ingegneri, i rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali e delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità, con il compito di risolvere tempestivamente le eventuali criticità emerse in ambito edilizio nell'attuazione della presente legge.
9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 10.
(Progettazione universale e affettività)

1. Ogni persona, compatibilmente con la propria condizione psicofisica, ha il diritto di vivere una vita sessuale e affettiva.
2. Presso ciascuna azienda sanitaria locale è istituito uno sportello dedicato al benessere delle persone con disabilità, con il compito di coadiuvarle nel percorso di accettazione del proprio corpo.
3. La persona con disabilità può intraprendere un percorso di conoscenza del proprio corpo e di educazione all'emotività, all'affettività e alla sessualità con il supporto dell'operatore per l'assistenza emotiva, affettiva e sessuale.
4. La qualifica di operatore per l'assistenza emotiva, affettiva e sessuale è conseguita al termine di un corso di formazione finalizzato all'acquisizione di conoscenze teoriche e tecniche psicocorporee nonché al superamento di un esame finale, che costituisce il presupposto per l'iscrizione in appositi albi regionali.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 11.
(Progettazione universale e cultura)

1. I luoghi di interesse culturale, quali teatri, musei, cinema, biblioteche, aule studio, sale per convegni e riunioni, i luoghi di culto e ogni altro luogo in cui si svolgono attività culturali o ricreative devono rispettare le linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 28 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008. Nei luoghi di cui al primo periodo devono essere adottati gli accomodamenti ragionevoli necessari volti all'abbattimento delle barriere architettoniche e di ogni altra barriera.
2. Le informazioni inerenti all'accessibilità sono pubblicate e rese facilmente reperibili nei siti internet, nelle reti sociali telematiche e nelle applicazioni informatiche relativi a ciascun luogo di cui al comma 1.
3. I musei, le pinacoteche, le gallerie d'arte e, fatta salva l'impossibilità dovuta a ragioni di salvaguardia dei beni, i siti archeologici devono essere dotati di tutti gli strumenti tecnologici e multimediali necessari per consentire a ciascun visitatore, anche con disabilità, di fruire in maniera completa dell'esperienza emotiva e culturale a cui partecipa. I siti internet dei luoghi di cui al comma 1 devono prevedere modalità di fruizione interattive, al fine di permettere al visitatore on line di compiere una visita virtuale.
4. Al fine di evitare situazioni di isolamento sociale, nei luoghi di cui al comma 1 dove si svolgono manifestazioni culturali i posti riservati alle persone con disabilità devono essere collocati, compatibilmente con la conformazione del luogo e con gli spazi necessari, nelle aree destinate alla generalità degli spettatori, fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza.
5. L'eventuale esclusione della persona con disabilità da una manifestazione o da un evento pubblico deve essere comunicata per iscritto e motivata da ragioni di sicurezza pubblica. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente per territorio entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento medesimo.
6. Ogni spettacolo, concerto, evento o convegno, compatibilmente con le caratteristiche dello stesso, deve essere reso fruibile anche con modalità telematiche, al fine di consentire la massima partecipazione.
7. Coloro che operano presso un luogo di culto, ricreativo o culturale, devono ricevere la formazione adeguata, al fine di sviluppare un approccio professionale, competente ed empatico con le persone con disabilità.
8. Il Ministro della cultura promuove un dialogo proficuo con ciascuna Soprintendenza, al fine di rendere accessibile e fruibile a tutti il patrimonio storico e archeologico nazionale.
9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro della cultura stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo e provvede all'istituzione di un ufficio con il compito di fornire supporto agli operatori del settore culturale nell'abbattimento delle barriere di qualsiasi natura.

Art. 12.
(Progettazione universale e diritto alla vita indipendente)

1. La Repubblica riconosce e garantisce alla persona con disabilità, motoria, intellettiva o relazionale, il diritto all'autodeterminazione in ogni fase della propria vita, sostenendola nella realizzazione del proprio progetto di vita indipendente personalizzato e partecipato.
2. La persona con disabilità partecipa attivamente alla realizzazione del proprio progetto di vita indipendente personalizzato e partecipato.
3. Il progetto di vita indipendente personalizzato e partecipato è realizzato ponendo al centro dell'attenzione i bisogni, le competenze, le conoscenze, gli obiettivi, le passioni e le aspirazioni della persona con disabilità.
4. Il progetto di vita indipendente personalizzato e partecipato, su espressa volontà dell'interessato, può essere modificato o aggiornato, in qualsiasi momento. Qualora la persona con disabilità si trovi in una condizione di incapacità legale o naturale, la modifica o l'aggiornamento può essere richiesto dal rappresentante legale, dal tutore o dall'amministratore di sostegno ai sensi del codice civile.
5. Nell'elaborazione del progetto di vita indipendente personalizzato e partecipato sono individuate anche le risorse economiche, pubbliche e private, necessarie per la sua attuazione
6. L'inquadramento e la retribuzione dell'assistente alla persona sono definiti ai sensi delle disposizioni adottate in sede di contrattazione collettiva nazionale.
7. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, in collaborazione con gli enti del Terzo settore e con le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, incentivano, promuovono e sostengono, nel rispettivo territorio di competenza, l'istituzione di centri per la vita indipendente, finalizzati alla co-progettazione e alla co-programmazione dei progetti di vita indipendente personalizzati e partecipati di cui al comma 1. Gli enti e le associazioni di cui al primo periodo promuovono altresì attività di tipo informativo e di promozione culturale sul tema della disabilità nonché di affiancamento alla persona con disabilità nell'attuazione del progetto di vita indipendente personalizzato e partecipato.

Art. 13.
(Progettazione universale e coesione
territoriale)

1. Al fine di garantire l'applicazione uniforme della presente legge nel territorio nazionale, è istituito presso l'Agenzia per la coesione territoriale un ufficio con il compito di fornire supporto alle regioni, in particolare quelle più svantaggiate in ambito economico e infrastrutturale, per l'abbattimento delle barriere di qualsiasi natura.

Art. 14.
(Progettazione universale e tutela dei diritti delle persone con disabilità)

1. È istituito presso ciascuna pubblica amministrazione uno sportello per la tutela delle esigenze delle persone con disabilità, denominato «sportello antidiscriminazione».
2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un tavolo tecnico permanente, composto da esperti di diversa professionalità, con il compito di verificare la piena e concreta attuazione della normativa in materia di persone con disabilità prevista dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea e dalle Convenzioni internazionali.
3. Il tavolo tecnico di cui al comma 2 verifica altresì, con cadenza periodica, la necessità di aggiornamento della normativa in materia di persone con disabilità, anche alla luce dell'evoluzione dei costumi e del progresso tecnologico, proponendo eventuali modifiche necessarie per la tutela delle esigenze delle persone con disabilità e dei caregiver.

Art. 15.
(Progettazione universale e tecnologia)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri individua misure volte a:

a) incentivare la progettazione di dispositivi elettronici facili da usare e accessibili a tutti;

b) promuovere l'utilizzo delle tecnologie assistive e della domotica, al fine di garantire alla persona con disabilità, compatibilmente con la propria condizione psicofisica, il raggiungimento del maggior grado di autonomia possibile nonché di agevolare il caregiver nell'attività di assistenza alla persona con disabilità;

c) organizzare, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore, corsi di formazione tecnologica destinati alle persone con disabilità, al fine di incentivare l'uso consapevole delle nuove tecnologie.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro della salute adotta misure volte alla semplificazione e alla digitalizzazione delle procedure previste per la fornitura degli ausili e delle protesi agli aventi diritto nonché all'organizzazione di corsi di formazione per l'aggiornamento in materia di dispositivi protesici disponibili sul mercato destinati al personale sanitario specializzato in medicina riabilitativa.

Art. 16.
(Progettazione universale e comunicazione)

1. Negli studi radiofonici, giornalistici e televisivi devono essere adottati tutti gli accomodamenti ragionevoli necessari per le esigenze degli operatori e degli spettatori con disabilità.
2. Nella comunicazione televisiva, giornalistica, radiofonica, pubblicitaria e istituzionale deve essere adottato un linguaggio inclusivo, tenendo conto dell'evoluzione linguistica in materia di persone con disabilità nonché delle esigenze specifiche di utenti e lettori con disabilità.
3. Il Ministro per le disabilità, con proprio decreto, istituisce un tavolo tecnico composto da rappresentanti dell'ordine dei giornalisti e da esperti in tema di comunicazione, con il compito di redigere, seguendo il modello biopsicosociale, un glossario sulle disabilità, da inviare a ciascun albo professionale regionale e provinciale.

Art. 17.
(Progettazione universale ed enti locali)

1. Al fine di assicurare alle persone con disabilità l'accessibilità e la piena fruizione dei servizi offerti, ciascuna amministrazione regionale e locale deve adottare tutti gli accomodamenti ragionevoli necessari.
2. Le informazioni sull'accessibilità sono pubblicate nei siti internet, nelle reti sociali telematiche e nelle applicazioni informatiche delle amministrazioni di cui al comma 1 con modalità atte a garantirne l'agevole reperibilità, la facile comprensione e il costante aggiornamento.
3. Le amministrazioni regionali e locali e i concessionari di servizio pubblico erogano i propri servizi in presenza, tramite sportello, e a distanza, tramite call center o applicazione informatica.
4. Ciascun dipendente pubblico, indipendentemente dalla qualifica, deve ricevere una formazione adeguata, al fine di sviluppare un approccio professionale, competente ed empatico con le persone con disabilità.
5. Ogni comune verifica la sussistenza di barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico situati nel proprio territorio che ne ostacolino l'accesso da parte delle persone con disabilità.
6. Le informazioni di cui al comma 5 sono pubblicate nel sito internet istituzionale di ciascun comune con modalità idonee a garantirne l'agevole reperibilità, la facile comprensione e il costante aggiornamento.
7. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun comune adotta un piano di eliminazione delle barriere architettoniche.
8. Con decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le linee guida sull'accessibilità dei pubblici esercizi.
9. Ciascun comune pubblica nel proprio sito internet istituzionale l'elenco dei pubblici esercizi situati nel territorio comunale che hanno provveduto all'abbattimento delle barriere architettoniche.
10. È istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico permanente di cui fanno parte i presidenti delle regioni, i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci delle città metropolitane, il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI), il presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), il presidente delle autonomie locali italiane (ALI), e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative e delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità, al fine di risolvere tempestivamente le eventuali criticità emerse nell'attuazione della presente legge.
11. È istituito presso il Ministero per la pubblica amministrazione un ufficio con il compito di fornire supporto a tutte le amministrazioni pubbliche nell'abbattimento delle barriere di qualsiasi natura.

Art. 18.
(Progettazione universale e caregiver)

1. Alla figura del caregiver familiare, di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono riconosciuti:

a) i contributi figurativi;

b) l'esperienza svolta come caregiver ai fini del reinserimento lavorativo;

c) l'estensione dei permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i benefìci di cui all'articolo 33 della medesima legge;

d) la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile qualora le sue mansioni lo permettano;

e) gli interventi strutturali in materia assistenziale, anche di natura economica;

f) il diritto di accedere al pensionamento anticipato senza penalizzazioni;

g) le detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per le spese dallo stesso sostenute per l'attività di cura e di assistenza.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 19.
(Progettazione universale e partiti politici)

1. Al fine di assicurare alle persone con disabilità la piena fruizione dei servizi erogati, le sedi nazionali, regionali e locali dei partiti e dei movimenti politici adottano tutti gli accomodamenti ragionevoli necessari.
2. Le informazioni sull'accessibilità sono pubblicate nei siti internet, nelle reti sociali telematiche e nelle applicazioni informatiche dei partiti e dei movimenti politici con modalità idonee a garantirne l'agevole reperibilità, la facile comprensione e il costante aggiornamento.
3. Ogni evento, convegno, dibattito, ritrovo politico aperto al pubblico, di carattere locale o nazionale, deve svolgersi in un luogo dotato in cui sono stati adottati tutti gli accomodamenti ragionevoli necessari, al fine di consentire la piena partecipazione delle persone con disabilità.
4. Ogni evento nazionale aperto al pubblico, compatibilmente con le caratteristiche dello stesso, deve essere reso fruibile anche a distanza, con modalità telematiche, per consentire la massima partecipazione.
5. Coloro che ricoprono una carica politica o amministrativa devono ricevere una formazione adeguata al fine di sviluppare un approccio professionale, competente ed empatico con le persone con disabilità.
6. All'elettore, con un'invalidità uguale o superiore all'80 per cento, che ne faccia richiesta, deve essere garantita la possibilità di votare on line o con l'aiuto di un'assistente alla persona.
7. Prima di ogni consultazione elettorale, il Ministro dell'interno, per il tramite delle prefetture-uffici territoriali del Governo, verifica che le sedi che ospitano le sezioni elettorali siano allestite e messe a disposizione con modalità idonee a garantirne la piena e agevole fruizione per le persone con disabilità.
8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 20.
(Progettazione universale, enti del Terzo settore e collettività)

1. Al fine di assicurare alle persone con disabilità la piena fruizione dei servizi erogati, ciascun ente del Terzo settore deve adottare tutti gli accomodamenti ragionevoli necessari.
2. Le informazioni sull'accessibilità sono pubblicate nei siti internet, nelle reti sociali telematiche e nelle applicazioni informatiche degli enti di cui al comma 1 con modalità idonee a garantirne l'agevole reperibilità, la facile comprensione e il costante aggiornamento.
3. Ciascuna amministrazione pubblica, anche per il tramite dell'ANCI e dell'UPI, istituiscono un osservatorio sulle disabilità, con il compito di rispondere prontamente alle istanze dei cittadini, di intervenire sulle eventuali criticità emerse in materia di eliminazione delle barriere di qualsiasi natura nonché di provvedere all'organizzazione di campagne di sensibilizzazione sul tema della disabilità.
4. Il Ministro dell'istruzione e del merito, in collaborazione con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità nonché con gli enti del Terzo settore, organizza periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione, al fine di promuovere e diffondere la piena consapevolezza sui temi della disabilità, della fragilità e della diversità.

Art. 21.
(Progettazione universale, premialità e
sanzioni)

1. Agli esercizi commerciali e agli enti che svolgono attività ricreativa, sociale, culturale e sportiva che eseguono interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è assegnato, da parte del comune territorialmente competente, il bollino «disability friendly».
2. Agli esercizi commerciali e agli enti cui è assegnato il bollino di cui al comma 1 spetta:

a) l'iscrizione in un elenco di esercizi commerciali ed enti «disability friendly» pubblicato dagli enti locali, anche in forma associata, nei rispettivi siti internet istituzionali;

b) la riduzione una tantum dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

c) un punteggio aggiuntivo o un titolo di preferenza nei bandi di gara o di concorso pubblici emanati dal comune o dalla regione territorialmente competente.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. I soggetti privati che, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, non adempiono alle disposizioni della medesima legge, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 12.000 per ciascun anno di inadempienza, in favore del comune territorialmente competente.
5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 4 sono devoluti ai comuni territorialmente competenti, che li destinano all'organizzazione di campagne di sensibilizzazione in materia di disabilità e a interventi di abbattimento delle barriere di qualsiasi natura.

Art. 22.
(Disposizioni finanziarie)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo per l'attuazione delle disposizioni della presente legge, con una dotazione pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite le risorse del fondo di cui al comma 1, tenendo conto anche dei progetti presentati dagli enti territoriali e dagli enti del Terzo settore presenti nei singoli territori.

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