XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1849
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 30 aprile 2024 (v. stampato Senato n. 1042)
presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(TAJANI)
di concerto con il ministro della giustizia
(NORDIO)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)
con il ministro delle imprese e del made in italy
(URSO)
con il ministro della salute
(SCHILLACI)
con il ministro per la pubblica amministrazione
(ZANGRILLO)
e con il ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il pnrr
(FITTO)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 7 maggio 2024
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024, di seguito denominato «Accordo».
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
(Personale amministrativo di supporto)
1. Per le finalità di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo, nonché per le finalità relative all'istituzione di una sezione della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti, di cui alla decisione adottata dal Comitato amministrativo del Tribunale unificato dei brevetti il 26 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, il Ministero della giustizia può distaccare un contingente fino ad un massimo di 7 unità di personale non dirigenziale ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per una durata massima di sette anni, con oneri a proprio carico.
Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 17 dell'Accordo sono valutati in 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. L'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 dell'Accordo è pari a 370.000 euro per l'anno 2024 e a 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia al Tribunale unificato dei brevetti, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 3 novembre 2016, n. 214, è incrementata di 460.000 euro per l'anno 2024, di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, determinati in 845.000 euro per l'anno 2024, 385.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 285.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante riduzione, per 845.000 euro per l'anno 2024 e 385.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 5.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.








