FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1852

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato MASCHIO

Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di riconoscimento della funzione dell'avvocato e di tutela della libertà, autonomia e indipendenza del suo esercizio

Presentata l'8 maggio 2024

Onorevoli Colleghi! – La Costituzione menziona espressamente la figura dell'avvocato in diverse disposizioni, in particolare in quelle – quali gli articoli 104, quarto comma, 106, terzo comma, e 135, secondo e sesto comma – relative alla composizione del Consiglio superiore della magistratura, della Corte di cassazione e della Corte costituzionale.
Il riferimento più importante resta, però, quello contenuto implicitamente negli articoli 24 e 111 della Costituzione, che rispettivamente qualificano la difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, assicurando ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi dinanzi a ogni giurisdizione, e introducono il principio del giusto processo, stabilendo anzitutto che ogni processo debba svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, dinanzi a un giudice terzo e imparziale, e avere una ragionevole durata.
Entrambe le disposizioni evocano, quindi, la centralità del ruolo dell'avvocato in veste di difensore dei diritti, segnatamente quello di difesa, testimoniando, peraltro, che il significato costituzionale e istituzionale dell'avvocatura era già ben noto ai costituenti. Come emerge anche dagli atti dell'Assemblea Costituente, questi ultimi erano perfettamente consapevoli della necessità dell'avvocatura per il funzionamento del sistema giudiziario e del valore pubblicistico dell'opera degli avvocati, il quale è indiscutibile, nonostante la natura privata e libera della professione forense.
L'attività dell'avvocato, infatti, rappresenta uno strumento essenziale per garantire l'effettività della tutela dei diritti, essendo la sua assistenza tecnica e qualificata imprescindibile ai fini di una reale e piena esplicazione del diritto di difesa.
Sebbene, come si è accennato, la Costituzione rechi già dei riferimenti, più o meno espliciti, alla figura dell'avvocato e al suo ruolo, risulta piuttosto diffusamente avvertita la necessità di rendere il dettato costituzionale ancora più chiaro sul punto, al fine di difendere, in primis il principio di democrazia e, secondariamente, seppure non per importanza, i principi di libertà, autonomia e indipendenza che sovraintendono all'esercizio della professione forense.
La stessa Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire che «la qualità di professionista legale è il riflesso soggettivo di una disciplina a cui sottostanno interessi pubblici o collettivi» e a cui concorrono mezzi e modi di tutela appropriati e coerenti. La rilevanza generale e pubblicistica della funzione affidata all'avvocato è stata, peraltro, riconosciuta da tempo anche a livello sovranazionale. In tal senso può citarsi la risoluzione del Parlamento europeo sulle professioni legali che, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia, qualifica l'indipendenza, l'assenza di conflitti di interesse e il segreto professionale come valori fondamentali della professione legale, tanto da definirli «considerazioni di pubblico interesse».
Anche la Corte di giustizia ha ribadito l'importanza dell'avvocatura all'interno delle società democratiche, affermando che ogni riforma delle professioni legali incide profondamente sulla libertà, sulla sicurezza e sulla giustizia nonché, in modo ancor più ampio, sulla protezione dello Stato di diritto nell'intera dimensione europea.
Nella Costituzione, quindi, così come nel sistema sovranazionale di tutela dei diritti, c'è una profonda considerazione dell'essenzialità e dell'irrinunciabilità dell'opera dell'avvocato per la difesa delle libertà e delle garanzie e, in definitiva, per il buon funzionamento del sistema della giustizia. Emerge, in altri termini, la consapevolezza che la professione dell'avvocato, pur nel rispetto della sua natura privata e libera, assume un indubbio valore pubblicistico. Ed è proprio questa sua funzione pubblica, da cui discende una precisa responsabilità sociale e giuridica, che proietta a pieno titolo l'avvocatura, al pari della magistratura, tra i soggetti coessenziali all'esercizio della giurisdizione.
Da ciò discende la necessità di una riforma che riconosca una esplicita valenza costituzionale alla figura dell'avvocato difensore, in quanto parte imprescindibile del processo che, proprio in virtù del ruolo che ricopre, vede nella libertà e nell'indipendenza gli elementi portanti della propria professione.
Alla luce di tali considerazioni, la presente proposta di legge, rivolgendosi a modificare l'articolo 111 Costituzione, si propone di rafforzare il rilievo costituzionale della professione forense proprio perché è per mezzo dell'avvocatura che prende sostanza la garanzia del giusto processo e del diritto di difesa – pietre angolari dello Stato di diritto –, ribadendo, al contempo, i princìpi di libertà, autonomia e indipendenza della categoria, i quali rappresentano condizioni imprescindibili affinché il professionista forense possa concorrere al corretto esercizio dell'attività giurisdizionale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 111 della Costituzione, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

«Nel processo le parti sono assistite da uno o più avvocati. L'avvocato ha la funzione di garantire l'effettività della tutela dei diritti e il diritto inviolabile alla difesa. Nei casi previsti dalla legge è possibile prescindere dal patrocinio dell'avvocato, a condizione che non sia pregiudicata l'effettività della tutela giurisdizionale.
L'avvocato esercita la propria attività professionale in posizione di libertà, autonomia e indipendenza».

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