FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 03
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 11

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

MODIFICAZIONI

DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE

            Capo I               Capo I  
                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
            Capo II               Capo II  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
              Capo III  
                    Articolo 5    

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1854-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)

e dal ministro della difesa
(CROSETTO)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate

Presentato il 9 maggio 2024

(Relatore: BICCHIELLI)

NOTA: La IV Commissione permanente (Difesa), il 13 giugno 2024, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 1854 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 5 articoli per un totale di 10 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo, a due distinte finalità: quella di adottare interventi volti a garantire l'effettivo esercizio dell'attività a carattere sindacale delle associazioni professionali a carattere sindacale fra militari, da un lato, e quella di assicurare la massima efficienza del personale militare e civile del Ministero della difesa e la piena operatività delle Forze armate, dall'altro lato; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad una ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la «materia finanziaria», in quanto essa si «riempie dei contenuti definitori più vari» e il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare quindi «in concreto non pertinente»; al riguardo, potrebbe essere oggetto di approfondimento se tali considerazioni non possano valere anche per la seconda finalità sopra individuata; ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la coerenza con la finalità sopra indicata dell'articolo 4, volto ad adeguare la copertura finanziaria del «NATO Innovation Fund» alle previsioni del cronoprogramma delle contribuzioni contenuto nel Limited Partnership Agreement;

con riferimento al requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che nessuno dei 10 commi richiede l'adozione di provvedimenti attuativi;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 1, al comma 1, prevede che alle associazioni professionali a carattere sindacale fra militari siano riconosciuti, per l'anno 2024, ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale di cui all'articolo 1480 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), distacchi e permessi retribuiti, nella misura di un distacco ogni quattromila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale; la relazione illustrativa – non anche il disposto dell'articolo – specifica la natura transitoria di tale disposizione, destinata a trovare applicazione in attesa della conclusione della prima contrattazione collettiva; sul punto, infatti, l'articolo 1480, comma 4, del codice dell'ordinamento militare riserva alla contrattazione collettiva la determinazione: a) del contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative; b) della misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali. Al fine di evitare incertezze applicative nel caso in cui la conclusione della prima contrattazione collettiva avvenga prima della fine del 2024, la formulazione di tale disposizione potrebbe essere approfondita in modo da chiarire se essa abbia effettivamente natura transitoria e per coordinarla con l'articolo 1480, comma 4, del codice dell'ordinamento militare;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 1.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1854, di conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate;

rilevato che:

il decreto-legge interviene principalmente allo scopo di consentire il pieno svolgimento dell'attività a carattere sindacale per i militari;

in particolare, il capo I del provvedimento disciplina la partecipazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza, intervenendo sulla materia dei distacchi e dei permessi sindacali retribuiti per gli iscritti a queste associazioni e apportando modifiche al regime transitorio in tema di rappresentatività a livello nazionale per le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari;

il capo II del decreto-legge contiene disposizioni volte ad assicurare una maggiore efficienza del personale del Ministero della difesa e la massima operatività delle Forze armate, in particolare incrementando il Fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa e incrementando le autorizzazioni di spesa riferite al fondo multi-sovrano di venture capital denominato NATO Innovation Fund, al fine di dar seguito a un impegno assunto dal nostro Paese a livello internazionale;

le motivazioni della necessità e dell'urgenza sono rinvenibili nell'esigenza di garantire il pieno esercizio dell'attività professionale di carattere sindacale tra militari e assicurare una maggiore efficienza del personale militare e civile del Ministero della difesa e la massima operatività delle Forze armate;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del decreto-legge sono prevalentemente riconducibili alla materia «difesa e forze armate», che l'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, oltre che – per quanto attiene segnatamente agli investimenti nello sviluppo di tecnologie emergenti, connessi alla partecipazione al NATO Innovation Fund – alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione;

per quanto riguarda il rispetto degli altri princìpi costituzionali:

le disposizioni del decreto-legge relative all'esercizio del diritto sindacale dei militari rimandano al contenuto degli articoli 39 e 52, terzo comma, della Costituzione concernenti, rispettivamente, il diritto di organizzazione sindacale e il principio di democraticità dell'ordinamento militare;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 120 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare che vietavano ai militari la costituzione di associazioni professionali a carattere sindacale, rendendo conseguentemente tali associazioni legittime e rinviando ad un apposito provvedimento legislativo la definizione delle condizioni e dei limiti di tale riconoscimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1854, d'iniziativa del Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate;

apprezzata la disposizione di cui all'articolo 4, che dispone un significativo incremento delle autorizzazioni di spesa riferite al fondo multi-sovrano di venture capital denominato NATO Innovation Fund, allo scopo di sostenere start-up innovative che sviluppano soluzioni tecnologiche all'avanguardia, per affrontare le sfide in materia di difesa e sicurezza e contribuire al mantenimento della superiorità tecnologica dell'Alleanza atlantica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1854, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 61 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le risorse iscritte per l'anno 2024 sul fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, possono essere ridotte, a fini di copertura degli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame, senza recare pregiudizio alla realizzazione degli interventi ai quali le medesime risorse sono destinate a legislazione vigente;

le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, che prevedono l'incremento delle risorse necessarie a fare fronte agli impegni derivanti dalla partecipazione al NATO Innovation Fund, provvedono alla copertura degli oneri derivanti dalla medesima partecipazione con riferimento all'anno 2024, integrando a tal fine le risorse già stanziate dall'articolo 1, comma 388, della legge 213 del 2023, in coerenza con quanto precedentemente previsto, per l'anno 2023, dall'articolo 1, comma 724, della legge n. 197 del 2022;

il rifinanziamento disposto dall'articolo 4, comma 1, determina oneri solo in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, in conformità a quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, in quanto gli oneri derivanti dalla partecipazione al NATO Innovation Fund sono classificabili, in attuazione del SEC 2010, quali operazioni finanziarie e non determinano, pertanto, effetti in termini di indebitamento netto;

rilevata l'esigenza di modificare le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 nel senso di prevedere, al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 del medesimo articolo, la riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e non dei risparmi di spesa che ne hanno alimentato la dotazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1854 di conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate;

rilevato che il provvedimento è volto ad adottare interventi urgenti per garantire il pieno esercizio dell'attività professionale di carattere sindacale e per assicurare una maggiore efficienza del personale militare e civile del Ministero della difesa e la massima operatività delle Forze armate;

osservato, in particolare, che l'articolo 1 reca misure urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari al fine di garantire l'avvio del nuovo sistema di tutela dei diritti del personale militare previsto dalla legge 28 aprile 2022, n. 46 – poi integrata nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – consentendo ai titolari di cariche direttive l'esercizio delle prerogative (distacchi e permessi retribuiti) loro riconosciute, compresa la partecipazione alle procedure per il rinnovo del contratto (triennio 2022-2024);

segnalato che l'articolo 2 prevede l'allineamento delle aliquote transitorie di rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari all'inizio del triennio negoziale, al fine di uniformare i termini per la verifica delle soglie di rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari a quelli previsti per la contrattazione relativa al personale della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria;

rilevato, per quanto concerne i profili di più diretto interesse della Commissione, che l'articolo 3 reca disposizioni urgenti volte a incrementare il fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa, al fine di premiare la produttività del personale civile che garantisce il necessario supporto al buon funzionamento delle Forze armate nonché lo svolgimento di molteplici attività essenziali a cui è preordinata l'Amministrazione della difesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate.

Art. 1.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate.

1. Il decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Identico.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Alla rubrica del capo I, la parola: «(APCSM)» è soppressa.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1475 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1475, comma 2, nonché 1476 e seguenti del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino all'entrata in vigore del contingente di distacchi e permessi previsti dalla contrattazione per il triennio 2022-2024 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024»;

al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 1480, comma 5, del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010»;

al comma 4, le parole: «del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire» sono sostituite dalle seguenti: «del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire”».

All'articolo 2:

al comma 1, alinea, le parole: «Il comma 2, dell'articolo 2257-ter del» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 2 dell'articolo 2257-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al».

All'articolo 3:

al comma 2, dopo le parole: «si provvede» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» sono sostituite dalle seguenti: «del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;

alla rubrica, dopo la parola: «Incremento» è inserita la seguente: «del».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al primo capoverso» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,»;

al comma 2, le parole: «Ai maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri».

Prima dell'articolo 5 sono inserite le seguenti parole: «Capo III – Disposizioni finali».

Decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2024.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 23, comma 2;

Ritenuta la necessità e urgenza di adottare interventi volti a garantire l'effettivo esercizio dell'attività a carattere sindacale delle Associazioni professionali a carattere sindacale fra militari, nonché ad assicurare la massima efficienza del personale militare e civile del Ministero della difesa e la piena operatività delle Forze armate;

Ravvisata in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure volte a garantire la effettiva partecipazione delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari alle procedure di contrattazione del Comparto difesa-sicurezza per il rinnovo del contratto (triennio 2022-2024);

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI (APCSM)

Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di svolgimento dell'attività a carattere sindacale)

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di svolgimento dell'attività a carattere sindacale)

1. Al fine di consentire il pieno svolgimento dell'attività a carattere sindacale e la partecipazione alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza, sono attribuiti alle associazioni di cui all'articolo 1475 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, per l'anno 2024, i distacchi e permessi retribuiti, di cui all'articolo 1480, comma 3, del citato codice, in ragione di un distacco ogni quattromila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale.

1. Al fine di consentire il pieno svolgimento dell'attività a carattere sindacale e la partecipazione alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza, sono attribuiti alle associazioni di cui agli articoli 1475, comma 2, nonché 1476 e seguenti del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino all'entrata in vigore del contingente di distacchi e permessi previsti dalla contrattazione per il triennio 2022-2024 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024, i distacchi e permessi retribuiti, di cui all'articolo 1480, comma 3, del citato codice, in ragione di un distacco ogni quattromila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale.

2. Alla ripartizione dei distacchi e dei permessi di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1480, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Alla ripartizione dei distacchi e dei permessi di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1480, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Le associazioni di cui al comma 1 possono fruire delle ore di permesso ripartite ai sensi del comma 2 in ragione di un dodicesimo per ogni mese di funzionamento e nel rispetto dell'articolo 1480, comma 14.

3. Le associazioni di cui al comma 1 possono fruire delle ore di permesso ripartite ai sensi del comma 2 in ragione di un dodicesimo per ogni mese di funzionamento e nel rispetto dell'articolo 1480, comma 14, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a euro 6.717.474 per l'anno 2024, di cui euro 3.396.219 per le Forze armate, euro 2.165.789 per l'Arma dei carabinieri e euro 1.155.466 per la Guardia di finanza, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.562.008, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, quanto a euro 1.155.466, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a euro 6.717.474 per l'anno 2024, di cui euro 3.396.219 per le Forze armate, euro 2.165.789 per l'Arma dei carabinieri e euro 1.155.466 per la Guardia di finanza, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.562.008, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, quanto a euro 1.155.466, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 2.
(Modifiche alla disciplina transitoria in tema di rappresentatività a livello nazionale)

Articolo 2.
(Modifiche alla disciplina transitoria in tema di rappresentatività a livello nazionale)

1. Il comma 2, dell'articolo 2257-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

1. Il comma 2 dell'articolo 2257-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

«2. Le quote percentuali di iscritti previste dall'articolo 1478, commi 1 e 2, ai fini del riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale, sono ridotte:

«2. Identico.».

a) di 2 punti percentuali, per il triennio negoziale 2022-2024;

b) di 1 punto percentuale, per il triennio negoziale 2025-2027.».

Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE MILITARE E CIVILE DEL MINISTERO DELLA DIFESA E OPERATIVITÀ DELLE FORZE ARMATE

Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE MILITARE E CIVILE DEL MINISTERO DELLA DIFESA E OPERATIVITÀ DELLE FORZE ARMATE

Articolo 3.
(Incremento Fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa)

Articolo 3.
(Incremento del Fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa)

1. A fronte dell'incremento dei compiti e delle funzioni svolti dal personale civile del Ministero della difesa a supporto delle Forze armate, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di 10 milioni di euro da destinare all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale civile non dirigenziale, in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

1. Identico.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di spesa di euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, nel limite massimo di spesa di euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Articolo 4.
(Investimenti in sviluppo di tecnologie emergenti)

Articolo 4.
(Investimenti in sviluppo di tecnologie emergenti)

1. Al fine di far fronte agli impegni urgenti connessi alla partecipazione al Nato Innovation Fund, all'articolo 1, comma 388, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al primo capoverso le parole «1 milione di» sono sostituite dalle seguenti: «7.650.000».

1. Al fine di far fronte agli impegni urgenti connessi alla partecipazione al Nato Innovation Fund, all'articolo 1, comma 388, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole «1 milione di» sono sostituite dalle seguenti: «7.650.000».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 6.650.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6.650.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 5.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Crosetto, Ministro della difesa
Giorgetti
, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio

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