XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1860
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CARAMIELLO, CHERCHI, FERRARA, PENZA
Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico nell'area vesuviana
Presentata il 9 maggio 2024
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge persegue l'obiettivo di aggiornare le disposizioni concernenti la pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016, prevedendo che – in caso di allarme eruzione – i cittadini che risiedono nei comuni ovvero nei quartieri che ricadono nella «zona rossa» siano evacuati verso le altre province comprese nel territorio regionale, preventivamente individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la regione Campania e con gli enti locali interessati.
Ad oggi, secondo quanto indicato nei piani della protezione civile, sono state individuate due specifiche aree di intervento:
1) una prima, identificata come «zona ad alto rischio», suddivisa in tre diverse aree (rossa, arancione e verde), che comprende diciotto comuni della provincia di Napoli per i quali è prevista la totale evacuazione verso altre regioni italiane e interessa circa seicentomila persone;
2) una seconda, definita «zona gialla», che comprende cinquantanove comuni delle province di Napoli e di Salerno e riguarda circa centomila persone per le quali è prevista l'evacuazione parziale o totale tenuto conto dell'evento.
Pertanto, la presente proposta di legge dispone un'evacuazione programmata delle persone e delle attività economiche presenti nei comuni che ricadono nella zona rossa di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri verso le province di Caserta, Benevento, Avellino e Salerno, con l'obiettivo di trasformare l'emergenza in un'opportunità di sviluppo.
In particolare, si evidenzia che il 73 per cento della popolazione campana si concentra lungo la fascia costiera (circa un sesto del territorio regionale), mentre il restante 27 per cento è distribuito nelle zone rimanenti. Perciò, il disequilibrio demografico, infrastrutturale, industriale, economico e sociale rende la Campania una regione a due velocità, una localizzata nella fascia costiera, l'altra nell'entroterra.
La fascia costiera, in particolare, è caratterizzata da una densità abitativa tale da rendere inefficienti i servizi locali e da un'alta concentrazione di imprese di piccole e medie dimensioni che presentano difficoltà sotto il profilo della fornitura di materie prime e della distribuzione del prodotto finito, dovuta alla loro localizzazione nei centri abitati in cui la vita quotidiana ostacola la vita dell'impresa.
L'entroterra, invece, è caratterizzato da paesi di piccole dimensioni e con una bassa densità abitativa in cui mancano i servizi e le infrastrutture, rendendo quindi il territorio poco attrattivo per i giovani e per le imprese.
Pertanto, è possibile incentivare la popolazione della zona ad alto rischio a investire nella parte più interna della regione Campania, con l'obiettivo di rivitalizzare tale area, caratterizzata dai più altri tassi di disoccupazione in Italia e in Europa, migliorandone le strutture e le infrastrutture esistenti.
Si evidenzia che i contenuti della presente proposta di legge sono anche oggetto di un interessante studio socio-economico effettuato dalla Fondazione Convivenza Vesuvio che ha proposto un progetto di riallocazione della popolazione vesuviana a seguito di eventi calamitosi, promuovendo un criterio di evacuazione «a raggiera», che parte da Torre del Greco in direzione nord e da Torre Annunziata in direzione sud al fine di evitare che i comuni, durante l'evacuazione, «si intralcino» tra di loro, tenuto conto delle difficoltà del sistema viario esistente.
La necessità di non disperdere la popolazione evacuata fuori dal perimetro regionale è evidenziata anche nell'indirizzo strategico «C. 1 Rischio vulcanico» del Piano territoriale regionale, di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13, secondo cui gli indirizzi della regione «possono essere inquadrati all'interno di due principi generali:
la costruzione di un vasto consenso sulle linee di azione da condurre, che mirino a sensibilizzare la popolazione nei confronti del rischio rimosso nelle loro coscienze;
l'impostazione di un programma di incentivazione al trasferimento graduale ed organizzato di popolazione da limitare all'interno del territorio regionale».
Ciò detto, la presente proposta di legge intende preservare il tessuto socioeconomico della città metropolitana di Napoli a seguito di eventi calamitosi, favorendo un ripopolamento controllato presso altre aree depresse della regione Campania.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Aggiornamento delle disposizioni per la pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico nell'area vesuviana)
1. Al fine di favorire la valorizzazione delle aree interne della regione Campania e di contrastare i fenomeni di spopolamento o di sovrappopolazione nonché di rafforzare il tessuto socioeconomico della città metropolitana di Napoli a seguito di eventi calamitosi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa con la regione Campania e gli enti locali interessati, sono adottate le disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016, ai fini dell'evacuazione cautelativa della zona rossa dell'area vesuviana comprendente i comuni indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni in materia di pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico prevedono che, in caso di ripresa dell'attività eruttiva del Vesuvio, la popolazione residente nei comuni indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge compresa nella zona rossa sia evacuata presso i comuni di altre province della regione Campania preventivamente individuate con il medesimo decreto di cui al comma 1.
Art. 2.
(Disposizioni per l'informazione e la programmazione dell'accoglienza)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato alla promozione e al coordinamento, con il coinvolgimento di tutti gli enti preposti e gli attori interessati, delle attività di comunicazione, da espletare annualmente, finalizzate alla diffusione delle iniziative da adottare in caso di emergenza, assicurando un'informazione e una formazione costante della popolazione della zona rossa dell'area vesuviana e dei comuni di accoglienza con riferimento al rischio vulcanico nonché alle modalità e ai percorsi per un allontanamento graduale e in sicurezza delle popolazioni comprese nella zona rossa dell'area vesuviana di cui all'articolo 1.
2. Al fine di procedere alla definizione dei piani di trasferimento della popolazione evacuata, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida per la ricognizione da parte dei comuni della regione Campania del patrimonio immobiliare da destinare nel breve e medio periodo a strutture o ad aree di accoglienza della popolazione evacuata.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono altresì stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per lo svolgimento di un'esercitazione, da ripetere con cadenza quinquennale, sotto la supervisione e con il coordinamento del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che interessi almeno quarantamila abitanti esposti a rischio vulcanico, da evacuare nei comuni di accoglienza individuati ai sensi dell'articolo 1, con una distribuzione di diecimila abitanti per ciascuna delle province di accoglienza.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni compresi nel territorio della regione Campania assicurano l'adozione dei rispettivi piani comunali di protezione civile o di emergenza.
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Allegato 1
(Articolo 1, comma 1)
Elenco dei comuni
1) Boscoreale
2) Boscotrecase
3) Cercola
4) Ercolano
5) Ottaviano
6) Pollena Trocchia
7) Pompei
8) Portici
9) San Giorgio a Cremano
10) San Giuseppe Vesuviano
11) San Sebastiano al Vesuvio
12) Sant'Anastasia
13) Somma Vesuviana
14) Terzigno
15) Torre Annunziata
16) Torre del Greco
17) Trecase
18) Massa di Somma