FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1885

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
RAVETTO, BARABOTTI, BISA, BOF, CAVANDOLI, FURGIUELE, GIACCONE, MATONE, ZIELLO

Divieto dell'inserimento di obiettivi educativi fondati sulle «teorie del gender» nell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche

Presentata il 20 maggio 2024

Onorevoli Colleghi! – Le cronache riferiscono di iniziative divulgative, organizzate nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado o addirittura nelle scuole primarie, in cui le istituzioni scolastiche vengono talvolta utilizzate come palco privilegiato per propagandare teorie di varia natura, compresi indirizzi e pratiche riferibili alle cosiddette «teorie del gender».
Si tratta di attività che esulano dal fine proprio della scuola e non sono conformi al corretto metodo didattico, in quanto mirano a diffondere affermazioni che sono oggetto di discussione in sede scientifica, ma non possono legittimamente essere presentate, in forma unilaterale e acritica, a bambini o adolescenti i quali, per età e grado di cultura, non sono in grado di valutarne la problematicità. Preoccupa, ad esempio, che in alcune istituzioni scolastiche si strumentalizzino iniziative educative contro l'intolleranza e le discriminazioni, anche nell'ambito sessuale, per sollecitare gli adolescenti a dare per acquisito il superamento del concetto di «binarismo sessuale» e ad accogliere quello di «spettro di genere». Tale prospettazione, tutt'altro che acquisita sul piano scientifico, costituisce una grave interferenza nella sfera educativa riservata alle famiglie, che devono essere sempre coinvolte al fine di garantire la libertà educativa dei genitori stessi e il pluralismo della scuola, la quale dovrebbe operare per promuovere, non per condizionare, la piena formazione della personalità degli alunni, da attuare nel rispetto della loro coscienza morale e civile, favorendone lo sviluppo e la crescita libera e consapevole, anche nella sfera delle relazioni sociali.
La scuola, nel doveroso rispetto delle convinzioni personali, dovrebbe essere sempre luogo di confronto e di circolazione delle idee, non di strumentalizzazione e di indottrinamento. Nondimeno, si è oramai accumulata un'ampia casistica di iniziative con le quali gruppi di pressione a ciò interessati tentano di manipolare il dibattito culturale, sociale e politico utilizzando la scuola come mezzo per diffondere affermazioni e pratiche fondate sulla «teoria del gender», fino a eludere – attraverso le oramai famose «identità alias» – l'applicazione delle norme statali in materia di attribuzione del nome.
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministero dell'istruzione e del merito) aveva già chiarito, con la circolare n. 1972 del 15 settembre 2015, che «tra i diritti e i doveri e tra le conoscenze da trasmettere non rientrano in nessun modo né le “ideologie gender” né l'insegnamento di pratiche estranee al mondo educativo». Tuttavia, la rilevanza del tema e la ricorrente riproposizione di iniziative discutibili, se non addirittura pericolose per l'armonico sviluppo della personalità dei bambini e degli adolescenti che frequentano la scuola, devono sollecitare il legislatore a fornire la collettività intera e, in primis, la comunità scolastica di strumenti utili per affrontare il dibattito sulla sessualità e le sfide che ne emergono nell'attuale tempo di emergenza educativa.
La presente proposta di legge non introduce alcuna limitazione alla ricerca scientifica sugli aspetti fisiologici e psicologici della sessualità umana o sull'interazione tra l'identità sessuale degli individui e il contesto culturale nella prospettiva storica, antropologica o sociologica (i cosiddetti «studi di genere»). Essa non lede in alcun modo la libertà della scienza e del suo insegnamento, garantite dall'articolo 33 della Costituzione della Repubblica, bensì intende assicurare il corretto bilanciamento tra i diversi interessi che vengono in rilievo: i fini istituzionali propri dell'insegnamento scolastico, la libertà individuale del docente, la particolare condizione dei discenti, in relazione all'età e al connesso grado di sviluppo intellettuale e culturale, nonché il diritto delle famiglie a istruire ed educare i figli senza subire l'imposizione di modelli estranei, se non addirittura di orientamenti ideologici, incompatibili con l'indirizzo educativo da esse liberamente scelto.
Oggetto del divieto previsto nel comma 1 dell'unico articolo di cui si compone la proposta di legge è l'assunzione di obiettivi educativi e di apprendimento che propongano dottrine, ideologie o pratiche fondate sulle cosiddette «teorie del gender» nell'ambito di insegnamenti integrativi od opzionali introdotti dalle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo d'istruzione.
A questo fine, il comma 2 individua gli elementi concretamente identificativi della nozione di «teorie del gender», tenendo presente che sotto tale denominazione – qui adottata al solo fine classificatorio – si raccoglie un articolato complesso di posizioni unificate, nella loro diversità, dalla svalutazione più o meno radicale della rilevanza della distinzione naturale e oggettiva tra i sessi per la formazione dell'identità degli individui sul piano sessuale.
Il comma 3 conferisce valore di interpretazione autentica alle indicazioni interpretative che la citata circolare n. 1972 del 15 settembre 2015, in piena conformità alla mens del legislatore, ha espresso circa l'effettivo significato e l'ambito precettivo delle norme contenute nell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e nell'articolo 1, comma 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di attività scolastiche per l'educazione alla parità tra i sessi e la prevenzione della violenza di genere nonché di tutte le discriminazioni. Se, da un lato, appare evidente dalla stessa formulazione della norma come essa non richieda né autorizzi la diffusione delle «teorie del gender» per conseguire un obiettivo educativo conforme all'ordine della convivenza sociale e nitidamente delineato dall'articolo 3 della Costituzione, è vero, d'altro lato, che la disposizione ha offerto surrettizi pretesti per iniziative arbitrarie e unilaterali di cui ci hanno più volte resi edotti le cronache. Di qui nasce l'esigenza di interpretarne autenticamente il dettato nel senso sistematico conforme alla genuina volontà espressa, allora e ora, dal legislatore nazionale.
La presente proposta di legge ha quindi la finalità di aiutare la comunità scolastica a difendersi da tali tentativi di strumentalizzazione e di ribadire, nel rispetto dei princìpi costituzionali e delle leggi dello Stato, l'esclusione di qualsiasi forzatura nel senso della «teoria del gender» dal panorama didattico educativo della scuola italiana.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel piano dell'offerta formativa adottato dalle istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, non possono essere introdotti, quali insegnamenti integrativi od opzionali all'interno delle indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, né riconosciuti quali attività extrascolastiche valevoli per il curriculum dello studente, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione n. 88 del 6 agosto 2020 ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, obiettivi educativi e di apprendimento costituiti da dottrine, ideologie o pratiche fondate sulle cosiddette «teorie del gender».
2. Ai fini della presente legge, la nozione di «teorie del gender» comprende qualunque teoria che affermi l'indipendenza, la variabilità o la reversibilità dell'identità di genere rispetto alle caratteristiche sessuali oppure la molteplicità delle forme di identità di genere in relazione agli orientamenti sessuali soggettivi dell'individuo.
3. L'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e l'articolo 1, comma 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si interpretano nel senso che nell'ambito delle tematiche ivi indicate e delle attività educative e formative previste non sono comprese le ideologie, dottrine e pratiche di cui al comma 1 del presente articolo.

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