FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1887

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata CHIESA

Modifica all'articolo 15 e introduzione dell'articolo 15-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernenti la competenza esclusiva dello Stato per le funzioni e le attività in materia di difesa e sicurezza nazionale nonché la clausola di compatibilità per l'applicazione delle disposizioni in materia ambientale adottate dagli enti territoriali alle aree militari

Presentata il 21 maggio 2024

Onorevoli Colleghi! – L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio del 2022 ha riportato indietro le lancette della storia, facendo emergere una guerra nel cuore dell'Europa, come non avveniva ormai dalla fine della Guerra fredda.
Tale conflitto internazionale, cui si è aggiunto il nuovo capitolo della guerra tra Israele e Hamas relativamente alla questione palestinese, insieme alle non sopite tensioni tra gli Stati Uniti e la Cina per la questione della sovranità di Taiwan, costringono il nostro Paese, al pari delle altre potenze occidentali, a focalizzare l'attenzione sulla preparazione delle Forze armate nonché sulla loro capacità addestrativa e logistica.
Di fronte a un mondo sempre più complesso, nel quale le minacce evolvono a ritmi estremamente rapidi, con tecnologie dirompenti in grado di modificare profondamente il modo di condurre le operazioni militari, le istituzioni devono riflettere sulla struttura stessa dell'apparato amministrativo-militare che garantisce la sicurezza delle nostre società.
Velocità, flessibilità e innovazioni saranno, d'ora in poi, gli elementi principali della struttura del comparto della difesa necessari per poter affrontare il moltiplicarsi delle minacce e l'evoluzione della tecnologia, soprattutto in ambito bellico.
Lo scenario fin qui rappresentato richiede, quindi, che non vi siano dubbi sull'esclusività dello Stato nella gestione di tutto ciò che afferisce alla difesa e alla sicurezza nazionale, comprese la predisposizione, l'organizzazione, la preparazione e l'addestramento delle unità e degli enti ad essa destinati, insieme alla dislocazione delle unità militari e delle aree addestrative.
L'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione già attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di difesa e Forze armate, sicurezza dello Stato, armi, munizioni ed esplosivi.
Le funzioni e i compiti che riconducono alla difesa e alla sicurezza nazionale, inoltre, sono elencati dai commi 1 e 2 dell'articolo 15 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
La presente proposta di legge, al fine di ribadire con chiarezza quanto previsto dalla Carta costituzionale, intende novellare il codice dell'ordinamento militare, specificando che tutto ciò che riguarda le Forze armate e la difesa nazionale è di esclusiva competenza dello Stato.
Tale precisazione si rende necessaria anche e soprattutto alla luce della riforma dell'autonomia delle regioni: occorre evitare che l'attuazione dell'autonomia differenziata regionale possa intralciare la gestione della difesa e della sicurezza nazionale che deve restare una materia di competenza esclusiva dello Stato centrale.
Al fine di salvaguardare ulteriormente l'esclusività dello Stato in materia di difesa e sicurezza nazionale da eventuali ingerenze di provvedimenti regionali, la presente proposta di legge prevede altresì, con riferimento alle attività addestrative e logistiche militari nonché all'individuazione e alla gestione dei sedimi e dei poligoni militari, che le disposizioni in materia ambientale degli enti territoriali siano esercitate compatibilmente con le esigenze di sicurezza e difesa nazionale.
Occorre dunque evitare che leggi regionali in materia ambientale possano automaticamente applicarsi alle aree militari, e questo per un duplice scopo, ossia per prevenire contenziosi tra lo Stato e le regioni e per evitare che gli stessi possano ritardare o minacciare la prontezza operativa della struttura militare che, come ricordato, è chiamata a essere sempre al passo con l'evoluzione del quadro geopolitico internazionale.
Per tali ragioni, la presente proposta di legge introduce un articolo aggiuntivo nel codice dell'ordinamento militare, stabilendo che le disposizioni regionali in materia ambientale non possono produrre effetti sulle aree militari senza il previo consenso dello Stato maggiore della difesa.
Per le medesime motivazioni, si prevede, inoltre, che i siti militari e le aree addestrative permanenti siano assimilati ai siti industriali dismessi, ai sensi dell'articolo 240, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
In conclusione, la presente proposta di legge ha il fine ultimo di ribadire e chiarire che la difesa e la sicurezza nazionale devono essere di esclusiva competenza dello Stato: un'eventuale accresciuta autonomia legislativa delle regioni non potrà e non dovrà interferire automaticamente con lo Stato nella gestione dei siti militari, ma sarà sempre richiesto il previo consenso dello Stato maggiore della difesa.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. Le funzioni e i compiti di cui ai commi 1 e 2, nonché la predisposizione, l'organizzazione, la preparazione e l'addestramento delle unità degli enti e tutto ciò che concerne la difesa e la sicurezza nazionale, sono di competenza esclusiva dello Stato, al pari della dislocazione delle unità militari e delle aree addestrative»;

b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis. – (Clausola di compatibilità per l'applicazione delle disposizioni in materia ambientale adottate dagli enti territoriali alle aree militari) – 1. Le disposizioni in materia ambientale adottate dagli enti territoriali si applicano alle attività addestrative e logistiche militari nonché all'individuazione e alla gestione dei sedimi e dei poligoni militari compatibilmente con le esigenze di sicurezza e difesa nazionale.
2. I siti militari e le aree addestrative permanenti sono assimilati ai siti industriali dismessi, ai sensi dell'articolo 240, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Le aree militari non possono essere comprese in zone sottoposte, su iniziativa delle regioni, a vincoli ambientali e paesaggistici senza il previo consenso dello Stato maggiore della difesa».

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