XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1913
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DARA, MOLINARI, NISINI, CAVANDOLI, ANDREUZZA, BARABOTTI, BOF, CATTOI, CECCHETTI, FURGIUELE, GIACCONE, IEZZI, PRETTO, ZINZI
Disposizioni concernenti lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionali da parte degli studenti nei periodi di vacanza scolastica
Presentata il 12 giugno 2024
Onorevoli Colleghi! – Nel pieno spirito della nostra Carta costituzionale, che indica il lavoro come strumento e dimensione di emancipazione e responsabilità, e nel pieno rispetto delle normative in materia, questa proposta di legge intende offrire alle cittadine e ai cittadini più giovani, in età scolare, l'opportunità di avvicinarsi al mondo del lavoro, in modo sicuro, regolato e compatibile, nei periodi di vacanza.
In coerenza con la legge 17 ottobre 1967, n. 977, come modificata dal decreto legislativo n. 4 agosto 1999, n. 345, di recepimento della direttiva comunitaria 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, che fissa precisi parametri per quanto concerne l'impiego di minori di diciotto anni ancora soggetti all'obbligo scolastico, la presente iniziativa legislativa vuol consentire, in via transitoria, ai più giovani di lavorare anche in settori diversi da quelli in cui già è consentito, come, ad esempio, i bar, i ristoranti, gli alberghi o gli stabilimenti balneari, con l'obiettivo di creare in queste opportunità una valida alternativa alla sempre più frequente solitudine o socialità negativa, in particolare nel periodo estivo. In questo senso, le sempre più frequenti ordinanze antibivacco emesse dalle amministrazioni locali per tutelare la sicurezza e la qualità della vivibilità urbana disegnano uno scenario sempre più preoccupante nei periodi estivi, dove spesso molti minori non possono accedere a strutture di socializzazione, per assenza delle stesse o per motivi economici familiari, e si ritrovano a praticare comportamenti e consumi sbagliati e dannosi.
Inoltre, sono sempre più frequenti i casi di reati e disordini commessi da baby gang in tutto il territorio nazionale e il rischio che un così lungo periodo di sospensione scolastica e di vacanza possa provocarne un aumento è assai elevato, con un impatto dirompente in termini di incolumità pubblica. A tal proposito, assume rilevanza altresì il tema legato alla spettacolarizzazione delle azioni, grazie al crescente uso dei social network, che porta i più giovani a postare video mentre compiono attività illegali alla ricerca di visibilità.
Oltre a ciò, lo scopo di questa iniziativa legislativa è di permettere una reale creazione di reddito per i beneficiari, aiutando così i bilanci familiari e permettendo una sicura crescita personale dei percettori, in termini di coscienza e responsabilità e di qualità della vita. Naturalmente in un quadro di giusta remunerazione, coerenza e compatibilità delle possibili mansioni e assoluta sicurezza.
Per tali motivi, la presente proposta di legge prevede che, in via sperimentale per gli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, al fine di favorire i giovani con difficoltà economiche o in condizione di transitorio disagio sociale, durante i periodi di vacanza è consentito l'impiego occasionale, nei settori turistico-balneare e del commercio, degli studenti di età compresa tra quattordici e sedici anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, previa autorizzazione del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale e mediante l'utilizzo del sistema dei «buoni lavoro».
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, in via sperimentale per gli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, al fine di favorire i giovani in difficoltà economica o in condizione di transitorio disagio sociale, è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionali, nei settori turistico-balneare e del commercio, da parte di soggetti di età compresa tra quattordici e sedici anni, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, durante i periodi di vacanza come individuati dalla circolare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale n. 104 del 1° dicembre 2008, previa autorizzazione del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale, con le modalità ed entro i limiti di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.