PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 14
PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE
| Articolo 1 | Articolo 1 |
| Articolo 2 | Articolo 2 |
| Articolo 3 | Articolo 3 |
| Articolo 4 | Articolo 4 |
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1916-A
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(TAJANI)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)
con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(CALDERONE)
con il ministro della salute
(SCHILLACI)
e con il ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
(ROCCELLA)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024
Presentato il 13 giugno 2024
(Relatore: LOPERFIDO)
NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 2 ottobre 2024, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1916, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024;
rilevato che:
l'Accordo, composto da 31 articoli e un allegato, è volto a regolare le prestazioni pensionistiche e le indennità di disoccupazione, malattia e maternità di coloro che esercitano o hanno esercitato un'attività subordinata o autonoma nei due Stati contraenti;
il disegno di legge di autorizzazione, che si compone di 4 articoli, prevede l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria – salvo che per l'attuazione delle disposizioni pensionistiche dell'Accordo, per le quali individua i mezzi con cui far fronte ai relativi oneri, e disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo;
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1916, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024;
premesso che:
l'Accordo si inserisce in un contesto caratterizzato da eccellenti relazioni politiche, economiche e commerciali bilaterali, favorite dalla prossimità geografica, dalla posizione strategica di vicinanza ai mercati dell'Unione europea, dalla forte integrazione economica e dalla prospettiva – fortemente sostenuta dall'Italia – dell'adesione dell'Albania all'Unione europea;
esso mira a coordinare le legislazioni di sicurezza sociale dei due Paesi per migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano tra di essi e dei membri delle loro famiglie, a regolare le prestazioni pensionistiche e le indennità di disoccupazione, malattia e maternità di coloro che esercitano o hanno esercitato un'attività subordinata o autonoma nei due Stati;
il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica prevede l'ordinaria formula di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, nonché la copertura finanziaria e la consueta clausola di entrata in vigore,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1916, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
i dati riportati dalla relazione tecnica, che riprendono le stime contenute nella relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 1004, della legge n. 234 del 2021, sono tuttora utilizzabili ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame;
in considerazione dei tempi necessari per l'entrata in vigore del provvedimento, si pone l'esigenza di aggiornare la decorrenza dei relativi oneri e della corrispondente copertura finanziaria, ipotizzando l'entrata in vigore dell'Accordo oggetto di ratifica nell'anno 2025;
le risorse di cui all'articolo 1, comma 1004, della legge n. 234 del 2021, utilizzate, con finalità di copertura, dall'articolo 3, comma 1, lettera a), sono effettivamente disponibili e sono allocate sul capitolo 4356, piano gestionale n. 25, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
dalle disposizioni dell'articolo 21 dell'Accordo, ai sensi delle quali le spese per gli accertamenti e i controlli sanitari, effettuati per l'applicazione della legislazione albanese e che riguardino le persone che risiedono o soggiornano nell'altro Stato contraente, sono anticipate dall'amministrazione italiana e rimborsate dalla parte albanese, non derivano effetti in termini di cassa di ammontare apprezzabile rispetto agli andamenti già scontati nei saldi di finanza pubblica;
il Garante per la protezione dei dati personali potrà provvedere ai compiti ad esso affidati in materia di vigilanza sulla corretta applicazione della clausola IV dell'allegato 1 all'Accordo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività comunque riconducibili alle funzioni istituzionali della medesima autorità,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 12, 13, 14 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2025, 13,6 milioni di euro per l'anno 2026, 13,1 milioni di euro per l'anno 2027, 15,1 milioni di euro per l'anno 2028, 17 milioni di euro per l'anno 2029, 19,3 milioni di euro per l'anno 2030, 21,3 milioni di euro per l'anno 2031 e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:
a) quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 10 milioni di euro per l'anno 2027, a 12 milioni di euro per l'anno 2028, a 13,9 milioni di euro per l'anno 2029, a 16,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 18,2 milioni di euro per l'anno 2031 e a 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1004, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 1916, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024;
rilevato che l'Accordo regola le prestazioni pensionistiche e le indennità di disoccupazione, malattia e maternità di coloro che esercitano o hanno esercitato un'attività subordinata o autonoma nei due Stati;
osservato che, come previsto nella relazione illustrativa, l'Accordo si inserisce in un contesto caratterizzato da eccellenti relazioni politiche, economiche e commerciali bilaterali, favorite dalla prossimità geografica, dalla posizione strategica di vicinanza ai mercati dell'Unione europea, dalla forte integrazione economica e dalla prospettiva – fortemente sostenuta dall'Italia – dell'adesione dell'Albania all'Unione europea;
preso atto, in particolare, per quanto concerne gli aspetti di competenza della XI Commissione, nell'ambito del titolo II dell'Accordo, di quanto previsto dagli articoli 10 e 11, in tema di assicurazione volontaria e di totalizzazione dei periodi di assicurazione, nell'ambito del titolo III dell'Accordo, di quanto previsto dagli articoli da 12 a 17, in materia di pensioni, nonché di quanto previsto dall'articolo 18 in materia di prestazioni di disoccupazione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1916, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024;
sottolineato come l'Accordo s'inserisca in un contesto caratterizzato da eccellenti relazioni politiche, economiche e commerciali bilaterali, favorite dalla prossimità geografica, dalla posizione strategica di vicinanza ai mercati dell'Unione europea, dalla forte integrazione economica e dalla prospettiva – fortemente sostenuta dall'Italia – dell'adesione dell'Albania all'Unione europea;
condivisa pienamente la finalità dell'intesa, volta a coordinare le legislazioni sulla sicurezza sociale dei due Paesi per migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano tra di essi e dei componenti delle loro famiglie, a regolare le prestazioni pensionistiche per vecchiaia e invalidità e le indennità di disoccupazione, malattia e maternità di coloro che esercitano o hanno esercitato un'attività subordinata o autonoma nei due Stati;
rilevato come, in particolare, l'Accordo venga a colmare un vuoto giuridico e a garantire un'adeguata tutela ai lavoratori, sia albanesi sia italiani, come più volte emerso negli incontri svolti da questa Commissione con delegazioni parlamentari albanesi;
rilevato altresì che il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento del'Unione europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
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TESTO
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TESTO
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Art. 1.
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Art. 1.
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024. |
Identico. |
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Art. 2.
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Art. 2.
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1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 dell'Accordo stesso. |
Identico. |
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Art. 3.
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Art. 3.
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1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 12, 13, 14 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 10,7 milioni di euro per l'anno 2024, 12 milioni di euro per l'anno 2025, 13,6 milioni di euro per l'anno 2026, 13,1 milioni di euro per l'anno 2027, 15,1 milioni di euro per l'anno 2028, 17 milioni di euro per l'anno 2029, 19,3 milioni di euro per l'anno 2030, 21,3 milioni di euro per l'anno 2031 e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede: |
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 12, 13, 14 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2025, 13,6 milioni di euro per l'anno 2026, 13,1 milioni di euro per l'anno 2027, 15,1 milioni di euro per l'anno 2028, 17 milioni di euro per l'anno 2029, 19,3 milioni di euro per l'anno 2030, 21,3 milioni di euro per l'anno 2031 e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede: |
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a) quanto a 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 10 milioni di euro per l'anno 2027, a 12 milioni di euro per l'anno 2028, a 13,9 milioni di euro per l'anno 2029, a 16,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 18,2 milioni di euro per l'anno 2031 e a 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1004, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; |
a) quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 10 milioni di euro per l'anno 2027, a 12 milioni di euro per l'anno 2028, a 13,9 milioni di euro per l'anno 2029, a 16,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 18,2 milioni di euro per l'anno 2031 e a 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1004, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; |
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b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. |
b) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. |
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2. Dall'attuazione della presente legge, a esclusione di quanto previsto al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
2. Identico. |
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Art. 4.
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Art. 4.
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1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |