FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
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Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 14

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1933-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 26 giugno 2024 (v. stampato Senato n. 1133)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)

e dal ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il pnrr
(FITTO)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(CALDERONE)

con il ministro dell'istruzione e del merito
(VALDITARA)

con il ministro dell'università e della ricerca
(BERNINI)

con il ministro delle imprese e del made in italy
(URSO)

con il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
(PICHETTO FRATIN)

con il ministro dell'interno
(PIANTEDOSI)

e con il ministro della cultura
(SANGIULIANO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 26 giugno 2024

(Relatore: MASCARETTI)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 1933. La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 27 giugno 2024, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 1933.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1933 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 38 articoli per un totale di 162 commi, risulta composto, a seguito dell'esame del Senato, da 50 articoli per un totale di 201 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a tre distinte finalità: 1) promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, anche mediante il rafforzamento delle iniziative dirette a migliorare l'efficienza e la qualità dell'azione dei programmi della politica di coesione relativi al periodo 2021-2027; 2) intensificare ulteriormente gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese; 3) definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR coerentemente con il relativo cronoprogramma; sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso alla «materia finanziaria», come ratio unitaria cui ricondurre le disposizioni di un decreto-legge in quanto essa si «riempie dei contenuti definitori più vari»; peraltro, in proposito appare rilevante anche quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 245 del 2022, e cioè che «la semplice evocazione della materia tributaria nell'epigrafe e/o nel preambolo potrebbe [...] diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all'emendabilità del decreto-legge»; tali argomentazioni potrebbero essere applicabili anche alla prima delle finalità sopra indicate, nella parte in cui fa riferimento allo scopo di promuovere «lo sviluppo economico e la competitività del Paese»; in ogni caso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità alle finalità predette dell'articolo 15-ter, volto a prorogare il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 201 commi, 28 prevedono provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 2 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, 18 decreti ministeriali e 8 provvedimenti di altra natura; in 5 casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle conferenze; 3 commi necessitano della preventiva autorizzazione della Commissione europea;

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

l'articolo 17-bis, al comma 1, lettera a), dispone che l'erogazione dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta dalla normativa vigente in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS in possesso di determinati requisiti, sia «accompagnata» dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, in luogo di quanto previsto attualmente dall'articolo 1, comma 155, della legge n. 213 del 2023, secondo cui tale partecipazione è condizione necessaria per l'erogazione dell'indennità in questione; la formulazione di tale disposizione potrebbe essere approfondita al fine di meglio specificare l'esatta portata del termine «accompagnata», così da meglio comprendere le differenze rispetto alla disciplina vigente e, conseguentemente, chiarire se la mancata partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale in oggetto comporti o meno la decadenza dal citato beneficio;

l'articolo 18 istituisce e disciplina la misura denominata «Resto al sud 2.0», finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Mezzogiorno d'Italia; la formulazione del comma 7 dell'articolo in esame, nella parte in cui fa riferimento ai territori del Mezzogiorno e delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, potrebbe essere approfondita al fine di coordinarla con il disposto del comma 1 del medesimo articolo, che istituisce la misura in esame per promuovere la costituzione di nuove attività localizzate nei territori di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017, ossia nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

l'articolo 26 disciplina, integrando ed aggiornando la normativa vigente, il funzionamento del Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL); il comma 3 prevede che, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, il Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa utilizza, «nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti», gli strumenti di intelligenza artificiale; la generica formulazione di tale disposizione potrebbe essere approfondita al fine di individuare con maggiore chiarezza la natura, l'estensione e la portata dei menzionati limiti;

l'articolo 37, al comma 1, prevede che il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce, un Piano di azione, denominato «RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027»; al riguardo, si ricorda che il paragrafo 4, lettera p), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 raccomanda di impiegare il termine «di concerto» nel caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici appartenenti allo stesso ente;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 15-bis dispone, al comma 1, che le università che, a seguito di sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto il risarcimento dei danni, siano creditrici nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti e il cui debito sia superiore al 60 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, possono concludere con i comuni interessati, entro un anno dall'entrata in vigore della disposizione, accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40 per cento, a condizione che l'accordo non determini effetti negativi sull'equilibrio economico finanziario dell'Università interessata; a tali accordi, specifica la disposizione, possono partecipare anche gli enti territoriali che ne abbiano interesse; in proposito, potrebbe essere meglio precisato il rinvio all'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 alla luce della indicazioni espresse dalla giurisprudenza amministrativa; ai fini di una migliore comprensione dei rilievi in esame, in via preliminare, giova ricordare che l'articolo 15 prevede che, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14 (dedicato alla disciplina della conferenza di servizi), le amministrazioni pubbliche «possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune» e che, «per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3»; l'articolo 11 distingue due ipotesi: la prima è quella degli accordi procedimentali o preliminari al provvedimento, conclusi con gli interessati, in accoglimento delle osservazioni e proposte da questi presentate al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale e mira ad evitare il contenzioso con soggetti estranei all'amministrazione pubblica realizzando una posizione mediana in relazione all'assetto di interessi contrapposti; la seconda è quella degli accordi sostitutivi di provvedimenti; ciò premesso in via generale, sul tema appare rilevante quanto chiarito dalla sentenza della V sezione del Consiglio di Stato n. 1418 del 2017, sentenza con cui il Consiglio di Stato ha precisato che «visti nel prisma del diritto europeo, gli accordi tra pubbliche amministrazioni previsti dalla legge generale sul procedimento amministrativo sono necessariamente quelli aventi la finalità di disciplinare attività non deducibili in contratti di diritto privato […]; il contenuto e la funzione elettiva degli accordi tra pubbliche amministrazioni è pertanto quella di regolare le rispettive attività funzionali, purché di nessuna di queste possa appropriarsi uno degli enti stipulanti. […] Qualora un'amministrazione si ponga rispetto all'accordo come operatore economico, ai sensi di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 23 dicembre 2009, nella causa 305/08, […], non è possibile parlare di una cooperazione tra enti pubblici per il perseguimento di funzioni di servizio pubblico comune, ma di uno scambio tra i medesimi. La dottrina interna aveva già intuito questa antiteticità tra accordi e contratti, avendo coniato con riguardo ai primi l'espressione contratti “ad oggetto pubblico”, ponendone quindi in rilievo la differenza rispetto al contratto privatistico ai sensi dell'articolo 1321 del codice civile, del quale contengono solo l'elemento strutturale dato dall'accordo ai sensi della citata disposizione, senza che ad esso si accompagni tuttavia l'ulteriore elemento del carattere patrimoniale del rapporto che con esso si regola;» tali considerazioni potrebbero valere anche per la disciplina recata dall'articolo in esame, avente ad oggetto rapporti di credito e di debito che non appaiono riconducibili allo svolgimento di attività pubblicistica di interesse comune; inoltre, la formulazione di tale disposizione potrebbe essere approfondita anche al fine di chiarire meglio la natura, i presupposti e i limiti della partecipazione agli accordi in esame riconosciuta, genericamente, «agli enti territoriali che ne abbiano interesse»; infine, si segnala che la norma in esame precisa che «e disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle sentenze passate in giudicato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; premesso che la formulazione di tale disposizione potrebbe essere precisata al fine di fare riferimento, anziché alle sentenze passate in giudicato, ai rapporti accertati con sentenza passata in giudicato, potrebbe ad ogni modo valutarsi se la disposizione in esame non contenga elementi di retroattività; in proposito, si ricorda comunque che la giurisprudenza costituzionale in materia, fermo restando l'articolo 25 della Costituzione che vieta la retroattività di norme penali sfavorevoli, afferma che al legislatore «non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative sia di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata» (sentenza n. 70 del 2020, ma si vedano anche le sentenze n. 133 del 2020 e n. 4 e n. 77 del 2024);

l'articolo 17-bis, al comma 1, lettera b), prevede che i beneficiari dell'ISCRO, all'atto della domanda, autorizzino l'INPS alla trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa e del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sull'apposita piattaforma, che consente la convocazione da parte dei centri per l'impiego; sul punto, si ricorda che la disciplina vigente (decreto-legge n. 48 del 2023 e decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 dicembre 2023) dispone che i beneficiari di misure volte all'inclusione sociale e lavorativa (quali l'Assegno di inclusione e il Supporto formazione e lavoro) che sottoscrivono il citato patto di attivazione digitale sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato che comporta un generale obbligo di attivazione lavorativa, tra cui la partecipazione a tutte le attività formative; ciò premesso, la formulazione di tale disposizione potrebbe essere approfondita al fine di chiarire se anche per i beneficiari di ISCRO che sottoscrivono il patto di attivazione digitale vi sia l'obbligo successivo – come stabilito per i beneficiari delle altre misure di inclusione sociale e lavorativa – di aderire ad un percorso personalizzato, con conseguente decadenza o sospensione dal beneficio in caso di inottemperanza di quanto previsto dal percorso medesimo;

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative al decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, unitamente all'esenzione dall'AIR per le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3, da 5 a 12, 15, commi 1, 2 e 4, 30, 32 e 36 del medesimo decreto, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 29 maggio 2024;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 17-bis, comma 1, lettera a), dell'articolo 18, dell'articolo 26, comma 3, e dell'articolo 37, comma 1;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 15-bis, comma 1, e l'articolo 17-bis, comma 1, lettera b).

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (C. 1933);

rilevato che:

il provvedimento è stato approvato dal Senato che vi ha introdotto significative modifiche, portando a 50 gli articoli in luogo degli originari 38, suddivisi in tre Titoli;

il Titolo I, relativo alle misure di riforma della politica di coesione, reca: al Capo I disposizioni in materia di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea; al Capo II misure di semplificazione amministrativa e contabile e di rafforzamento della capacità amministrativa; al Capo III disposizioni in materia di sviluppo e coesione territoriale; al Capo IV norme in materia di lavoro; al Capo V disposizioni in materia di istruzione, università e ricerca; al Capo VI norme in materia di investimenti; al Capo VII disposizioni in materia di cultura; al Capo VIII norme in materia di sicurezza;

il Titolo II introduce ulteriori disposizioni in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza;

il Titolo III reca disposizioni finali;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il decreto-legge è prevalentemente riconducibile alle materie, di competenza esclusiva dello Stato, «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «tutela della concorrenza», «sistema tributario e contabile dello Stato», «perequazione delle risorse finanziarie», «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» e «previdenza sociale» (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere g), e), s), o), della Costituzione), oltre alle materie, di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi», «ordinamento della comunicazione», «governo del territorio», «valorizzazione dei beni culturali e ambientali»;

in considerazione dell'intreccio di competenze, il provvedimento reca forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali (articolo 3, comma 2, articolo 11, comma 3, articolo 13-bis, articolo 27, comma 3, articolo 33, comma 1) mentre non è prevista alcuna forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali all'articolo 31, comma 1 (che dispone l'adozione di un decreto del Ministro dell'università e della ricerca per la definizione del Piano di azione, denominato «RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027») che incide sulla materia di legislazione concorrente «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi», nonché all'articolo 34, comma 1 (che dispone l'adozione di un decreto del Ministro della cultura ai fini dell'approvazione di un Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni interessate dal programma, finalizzate alla rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, alla promozione della creatività e della partecipazione culturale, alla rigenerazione socioculturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica, alla riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, e alla promozione delle imprese nei settori culturali e creative) che afferisce alla materia di legislazione concorrente «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 60 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione;

premesso che:

l'articolo 28 interviene sulla disciplina che prevede l'obbligo di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati per lavori edili, modificando i valori complessivi di tali appalti al di sopra dei quali si applicano le sanzioni previste in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della suddetta verifica (o di previa regolarizzazione da parte dell'impresa affidataria dei lavori);

l'articolo 35, in materia di operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati, reca disposizioni per qualificare alcune operazioni, inserite nel Programma nazionale «Sicurezza per la legalità 2021-2027» come di importanza strategica ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/1060,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (C. 1933 Governo, approvato dal Senato);

considerato che l'articolo 8 reca norme per realizzare gli obiettivi del regolamento (UE) 2024/795, concernenti la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), e garantire che il Programma nazionale che attua il Fondo per una transizione giusta favorisca investimenti relativi a energia pulita, riduzione delle emissioni e riqualificazione dei lavoratori;

valutato che i commi da 1 a 3 dell'articolo 11 recano disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale del Mezzogiorno e che l'articolo 14, ai commi da 1 a 3, introduce disposizioni riguardanti il risanamento ambientale del comprensorio Bagnoli-Coroglio;

apprezzato che l'articolo 15, comma 4, integra la disciplina del Fondo italiano per il clima, specificandone il sistema dei limiti di rischio, al fine di perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale;

preso atto della proroga, per l'anno 2024, del termine, di cui all'articolo 15-ter, entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

considerando che l'articolo 32, al comma 1, prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri individui iniziative volte a sostenere la rigenerazione urbana, contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, promuovere la mobilità «green», con particolare riguardo alle iniziative complementari a taluni interventi del PNRR,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

La IX Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione» (C. 1933 Governo, approvato dal Senato);

condivise le finalità del provvedimento di accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) nei settori strategici, tra i quali rientrano il settore dei trasporti e della mobilità sostenibile e il sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per la transizione digitale;

considerato che l'articolo 15, comma 3-bis, dispone che, a decorrere dal 1° agosto 2024, nel territorio della regione Calabria non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili prevista dalla legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2003, articolo 2, comma 11), e successivi incrementi;

sottolineata l'opportunità di estendere la disapplicazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco anche nei territori delle regioni ad autonomia speciale, anche con oneri a carico della finanza regionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1933 Governo, approvato dal Senato della Repubblica, che prevede la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione;

preso atto, con riferimento alle norme di diretto interesse della XI Commissione, che l'articolo 4, tra gli indici in base ai quali deve avvenire l'individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea, fa riferimento all'occupabilità di giovani, donne e disoccupati di lunga durata, alla formazione – in particolare quella continua – e all'istruzione della popolazione adulta, alla conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro delle persone, nonché all'inclusione sociale e alla lotta alla povertà educativa e all'impatto occupazionale e sociale di ciascun intervento;

osservato che l'articolo 6, ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR, autorizza tale Ministero a bandire concorsi pubblici per l'assunzione di 100 unità di personale;

condivise le norme recate agli articolo 16, 17 e 18 volte a definizione di specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, nonché quelle recate all'articolo 21, che prevedono un esonero contributivo transitorio – per la durata massima di tre anni – in favore dei soggetti disoccupati che avviino sul territorio nazionale, nel periodo 1° luglio 2024 – 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica;

preso atto delle norme recate dagli articoli 22 e 23 che prevedono in via temporanea sgravi ed esoneri contributivi volti a favorire l'assunzione a tempo indeterminato di giovani e donne in condizioni di svantaggio, nonché di quelle contemplate all'articolo 24 volte a favorire assunzioni nel Meridione;

segnalato che l'articolo 24-bis reca disposizioni urgenti per i lavoratori portuali e che gli articoli 25 e 26 rispettivamente ampliano la platea di soggetti iscritti al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e migliorano il funzionamento di tale Sistema in vista di un miglior incrocio tra domanda e offerta di lavoro;

osservato che l'articolo 27 prevede, con decorrenza dal 1° luglio 2024, l'istituzione di una Cabina di regia nazionale per la gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro;

rilevato che l'articolo 28 reca disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso, mentre l'articolo 28-bis reca proroga delle convenzioni tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 60 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (C. 1933 Governo, approvato dal Senato);

evidenziate, in particolare, le disposizioni concernenti il «bonus giovani» e il «bonus donne» (articoli 22 e 23), le disposizioni recate dall'articolo 29 del decreto-legge, volte al contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica, nonché quelle di cui all'articolo 32, concernente iniziative per il sostegno della rigenerazione urbana, il contrasto al disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, l'inclusione e l'innovazione sociale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (C. 1933 approvato dal Senato);

considerato, in particolare, che:

le disposizioni contenute nel capo I danno attuazione alla riforma 1.9.1 del PNRR, finalizzata ad accelerare l'attuazione della politica di coesione, in complementarietà con il PNRR;

l'articolo 8 riguarda l'attuazione degli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795, istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (Strategic Technologies For Europe Platform – STEP);

nel capo IV, relativo alle misure in materia di lavoro, gli articoli da 16 a 20 prevedono misure di sostegno all'avvio di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, denominate «Autoimpiego Centro-Nord Italia» e «Resto al Sud 2.0», nei limiti della normativa europea de minimis;

gli articoli da 21 a 24 prevedono esoneri contributivi transitori, subordinati all'autorizzazione da parte della Commissione europea nell'ambito della normativa in materia di aiuti di Stato;

l'articolo 27 prevede l'istituzione di una Cabina di regia nazionale per la gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) di cui al regolamento (UE) 2021/691;

l'articolo 31 prevede l'istituzione del Piano di azione «RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027», per garantire continuità alle misure della componente M4C2 «Dalla ricerca all'impresa», nelle aree della Zona economica speciale (ZES) unica del Mezzogiorno;

valutato che il disegno di legge non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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