FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1964

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
DARA, MOLINARI, MACCANTI, BISA, BOF, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, LAZZARINI, MATONE

Modifica all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente le spese di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale

Presentata il 12 luglio 2024

Onorevoli Colleghi! – Dall'analisi di alcune delibere di giunte comunali eseguite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) emerge che ciascun comune, nella parte dedicata alla determinazione delle spese di accertamento, include le più svariate voci: costi di stampa, postalizzazione, costi di acquisto e manutenzione dei palmari per la rilevazione delle infrazioni, manutenzione delle apparecchiature e del software di gestione del servizio, moduli autoimbustanti, redazione delle distinte delle raccomandate, visure alle banche di dati della motorizzazione civile e tante altre. L'ammontare delle sole spese di accertamento – che si aggiungono alle spese di notifica, pari a 9,50 euro – varia da un minimo di 2,50 euro a un massimo di 10 euro. Come affermato anche dal presidente dell'AGCM, la definizione discrezionale di tali spese, a livelli talvolta elevati, si traduce in uno sfruttamento della posizione di debolezza del consumatore e del cittadino, che è costretto a pagarle per espressa previsione di legge senza poterne contestare l'entità.
La presente proposta di legge, di cui si auspica una celere approvazione, prevede la fissazione di un tetto massimo, pari a 5 euro, per le spese di accertamento di ogni singolo comune. L'entrata in vigore è rinviata all'anno successivo a quello di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 4 dell'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme restando le spese di notificazione e le modalità di determinazione delle relative tariffe, le spese di accertamento sono determinate in misura non superiore a euro 5».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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