FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1969

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MALAGUTI, AMBROSI, BALDELLI, CANNATA, COLOMBO, DE CORATO, GIOVINE, IAIA, LANCELLOTTA, LA PORTA, LA SALANDRA, MARCHETTO ALIPRANDI, PADOVANI, POLO

Disposizioni in materia di detenzione di cani appartenenti a razze considerate pericolose e istituzione di un fondo destinato a sostenere l'attività dei canili municipali

Presentata il 16 luglio 2024

Onorevoli Colleghi! Si ritiene opportuno illustrare la presente proposta di legge partendo con il ricordare solo alcuni dei casi, saliti alle cronache negli ultimi mesi, di aggressione a persone da parte di cani:

l'11 febbraio 2024, nei pressi di un bosco a Manziana, alle porte di Roma, un trentanovenne, mentre faceva jogging, viene aggredito e ucciso da tre cani di razza rottweiler scappati da una casa;

il 22 aprile 2024, a Eboli, un bambino di 13 mesi viene sbranato da due pit bull nel giardino di casa;

il 13 maggio 2024, nel comune di Sesto, in provincia di Milano, una bambina è stata aggredita al volto e agli arti da un pit bull mentre giocava con la sorella e ricoverata in codice rosso per essere sottoposta a un delicato intervento chirurgico pediatrico;

il 17 maggio 2024, a Palazzolo Vercellese, un neonato di 5 mesi in braccio alla nonna viene aggredito dal pit bull di casa e muore dopo essere stato azzannato al collo e alla testa;

il 6 giugno 2024, ad Alessano, un'anziana di 97 anni è stata ricoverata nel reparto di rianimazione all'ospedale di Tricase, in gravissime condizioni, dopo essere stata aggredita dal cane corso di famiglia.

Secondo il Codacons in Italia si registrano 70 mila casi all'anno di aggressioni di cani all'uomo.
In Europa diverse Nazioni hanno introdotto divieti e restrizioni in materia di detenzione di cani considerati pericolosi.
In Francia le tipologie di cani considerati potenzialmente pericolosi sono divise in due categorie: la prima comprende i cani da attacco, mentre la seconda i cani da guardia e da difesa. I cani di queste razze devono essere iscritti in un libro genealogico tenuto dal Ministero dell'agricoltura francese. Nel 2008 è stata approvata una specifica legge sulla detenzione di cani considerati pericolosi e le infrazioni di tale legge sono considerate veri e propri reati, passibili di giudizio da parte del giudice penale. Per la categoria dei cani da attacco, è vietata l'acquisizione, la cessione (gratuita o a pagamento), l'importazione e l'introduzione nel territorio francese, oltre all'accesso sui mezzi pubblici. Sono previsti inoltre l'obbligo di sterilizzazione, con il rilascio di un certificato veterinario, e un obbligo di presentazione di una dichiarazione, presso il comune di residenza del proprietario del cane o di chi lo detiene, del luogo di residenza del cane. I documenti da allegare al modulo di dichiarazione sono: il certificato di sterilizzazione, la vaccinazione antirabbica fatta da meno di un anno e la polizza assicurativa di responsabilità civile in regola con i pagamenti. Per le infrazioni comuni sono previste sanzioni che vanno da euro 450 a euro 750, ma la violazione di alcuni obblighi e divieti prevede sino a euro 15.000 di multa e sei mesi di carcere. Per la seconda categoria dei cani da difesa, sono previsti gli stessi documenti da allegare al modulo di dichiarazione per i cani da attacco, a eccezione del certificato di sterilizzazione; sono inoltre fissati obblighi e divieti, la cui violazione comporta sino a euro 3.750 di multa e tre mesi di carcere. Per i proprietari dei cani che appartengono alla prima categoria, è possibile portare il proprio cane in vacanza in Francia, con una permanenza massima di trenta giorni e con guinzaglio e museruola, mentre è recentemente entrato in vigore il divieto assoluto di introduzione nel territorio francese per quelli della seconda categoria. Per i proprietari di cani che causano aggressioni mortali sono previsti fino a dieci anni di reclusione.
In Germania è vietata l'importazione di cani considerati pericolosi quali: pit bull terrier, american Staffordshire terrier, Staffordshire bull terrier, bull terrier e i loro incroci. Inoltre, è preclusa l'importazione di cani considerati potenzialmente pericolosi quali: alano, american bulldog, bullmastiff, cane corso, dogo argentino, dogue de Bordeaux, fila brasileiro, mastiff, mastìn español, Mastino napoletano, pit bull bandog, perro de presa Canario, perro de presa mallorquin, Rhodesian ridgeback, tosa inu. La legislazione può variare da länder a länder. Per i turisti che permangono in Germania per meno di quattro settimane, è possibile portare temporaneamente il proprio cane, di qualsiasi razza esso sia, accompagnato dai seguenti documenti: certificato di origine o di razza, certificato di vaccinazioni e certificato di personalità (rilasciato dopo un test di carattere), redatti da un veterinario; altri certificati possono essere richiesti a seconda del länder nel quale ci si vorrà recare in vacanza.
Dal 7 maggio 2003 esiste anche a Gibilterra un'ordinanza sui cani pericolosi, che proibisce l'ingresso nel territorio dei seguenti cani: pit bull terrier, american Staffordshire, tosa giapponese, fila brasiliano e tutti gli incroci di queste razze.
Nel Regno Unito la legislazione vieta la detenzione di alcune razze di cane: pit bull, tosa inu, dogo argentino, fila brasileiro. Cani appartenenti a queste razze o a loro incroci non possono essere introdotti in territorio britannico. I proprietari possono essere perseguiti legalmente e gli animali sequestrati e persino soppressi. Per quanto concerne la gestione dei cani in ambito urbano, l'Inghilterra ha creato il progetto «Cane buon cittadino» (Dog good citizen) per quelle persone che si accingono ad avere un cane per la prima volta o che possiedono cani problematici e difficili da gestire.
In Islanda è vietata l'importazione delle seguenti razze: pit bull terrier/Staffordshire bull terrier, fila brasileiro, tosa inu, dogo argentino e incroci di cani con lupi.
In Norvegia non possono essere importati i cani che appartengono alle seguenti razze e incroci di esse: pit bull terrier, fila brasileiro, tosa inu, dogo argentino. I cani che possono essere confusi con una delle suddette razze, a esempio american Staffordshire terrier, dovranno essere muniti di pedigree in originale con il numero di identificazione che attesti la non appartenenza a nessuna delle razze citate.
In Svizzera esiste la formazione per i detentori di cani attraverso un corso teorico, che precede l'acquisto del cane, e un addestramento pratico, successivo al suo acquisto. Le persone che non hanno mai posseduto un cane devono frequentare un corso teorico prima di acquistarne uno. Il corso prevede una durata minima di quattro ore e permette di conoscere le esigenze di un cane, il modo corretto di interagire con l'animale e l'impegno, a livello di tempo e costi, che comporta la detenzione di un cane. Chi invece ha già posseduto un cane in precedenza non è soggetto all'obbligo di formazione. Chi decide di acquistare un cane, anche se ne possiede già uno, deve completare l'addestramento entro un anno dall'entrata in possesso dell'animale. L'addestramento insegna a educare e gestire il proprio cane, a individuare e tenere sotto controllo le situazioni di rischio e ad affrontare i comportamenti problematici manifestati dal cane.
In Olanda dal 1993 esiste il Regeling agressieve dieren, in italiano «Cani realmente pericolosi». Sono inquadrati come cani di prima categoria: i pit bull o i cani assimilabili per caratteristiche morfologiche, che non possono avere accesso sul territorio olandese e per i quali sono vietati la detenzione e l'allevamento. Per i pit bull già presenti, è obbligatorio l'uso della museruola. Poi sono previste la seconda categoria di cani da guardia e da difesa e la terza categoria di cani che hanno presentato un comportamento aggressivo. I cani appartenenti a queste ultime due categorie vengono valutati con test di aggressività. Se si viaggia con un cane appartenente a una delle razze in genere considerate pericolose, quali rottweiler, fila brasileiro, dogo argentino, american Staffordshire, mastino napoletano, l'entrata non è vietata, ma sono previste misure contenitive e preventive come l'uso della museruola e del guinzaglio nei luoghi pubblici. I comuni possono prescrivere delle norme particolari e applicare multe.
La legge attualmente in vigore in Spagna definisce potenzialmente pericolose le seguenti razze e i loro incroci con altre razze: pit bull terrier, Staffordshire bull terrier, american Staffordshire terrier, rottweiler, dogo argentino, fila brasileiro, tosa inu, akita inu. Sono assimilati a questi gli animali con una serie di caratteristiche morfologiche e di aggressività (muscolatura forte, carattere marcato, pelo corto, mandibola grande eccetera) simili. Inoltre, sono considerati cani pericolosi quelli che, sebbene non rientrino nelle descrizioni e nella lista di cui sopra, manifestano un carattere marcatamente aggressivo o sono stati protagonisti di aggressioni a persone o ad altri animali. In Spagna per detenere un cane considerato pericoloso serve una licenza amministrativa, che sarà rilasciata o rinnovata su richiesta dell'interessato dall'organo municipale competente. Per conseguire tale licenza occorre essere maggiorenni, non avere precedenti penali per determinati delitti, non essere privati giudizialmente del diritto di avere animali potenzialmente pericolosi, non essere stati oggetto di determinate sanzioni previste dalla legge che riguarda gli animali pericolosi, disporre di capacità e di attitudine psicologica per poter condurre questo tipo di cani e sottoscrivere una polizza assicurativa di responsabilità civile. Per ottenere l'idoneità fisica e psicologica è necessario superare dei test per provare che non si hanno malattie o deficienze di nessun tipo, da verificare in un centro riconosciuto. La licenza ha una validità di cinque anni e si rinnova per periodi della stessa durata. Il proprietario di cani considerati pericolosi dovrà condurre il cane munito di museruola e controllato con una catena o un guinzaglio non estensibile, lungo meno di 2 metri, ed è inoltre possibile condurre solo un cane pericoloso a persona.
Occorre inoltre evidenziare che in alcune regioni del Sud Italia si registra da anni un consistente fenomeno di randagismo e un incremento di cani abbandonati. Questi animali sono pericolosi per sé e per gli altri. Possono raggrupparsi in branchi, divenendo aggressivi per la fame o la sete, ed essere causa di gravi incidenti stradali. Questa piaga è dovuta, da un lato, all'abbandono da parte dei loro proprietari e, dall'altro, alle insufficienti campagne di sterilizzazione condotte dalle autorità competenti del territorio. Quando non hanno la fortuna di finire in un canile e di essere adottati, il loro destino è quello di terminare i loro giorni in una cella, spesso in strutture fatiscenti, o di incontrare la morte in strada, se abbandonati a sé stessi. Chi ama veramente gli animali e desidera un cane per la fedeltà e l'affetto che lo caratterizza verso il proprietario, può adottare uno dei numerosi e mansueti cani meticci ospitati nei canili, invece di acquistarne uno che presenta caratteristiche comportamentali certamente più problematiche, pericolose e difficili da gestire.
Inoltre, le razze pericolose sono talvolta utilizzate dalle mafie per combattimenti clandestini tra cani o a guardia di residenze immobiliari che appartengono a patrimoni accumulati illegalmente.
Alla luce di tali considerazioni, la presente proposta di legge intende non soltanto scongiurare i casi anche mortali di aggressioni da parte di cani appartenenti a razze pericolose, ma anche incentivare le adozioni di cani meticci mansueti e più adatti alla compagnia dell'uomo, abbandonati o costretti nei canili pubblici, con una conseguente riduzione anche dei costi sostenuti dai comuni per il loro mantenimento, nonché contrastare i molteplici casi di allevamenti abusivi che talvolta finiscono per alimentare il numero di abbandoni.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Razze di cani considerate pericolose)

1. Sono considerati pericolosi i cani appartenenti alle seguenti razze: Staffordshire bull terrier, bull terrier, american Staffordshire terrier, mastiff, tosa inu, rottweiler, mastino napoletano, cane corso, dogo argentino, dogue de Bordeaux, mastìn español, perro de presa canario, perro de presa mellorquin, pit bull mastiff, fila brasileiro nonché i loro incroci.

Art. 2.
(Divieto di possesso o detenzione di cani appartenenti a razze considerate pericolose)

1. È vietato il possesso ovvero la detenzione di cani appartenenti alle razze di cui all'articolo 1 ai minori di anni diciotto, ai soggetti dichiarati interdetti o inabilitati, ai condannati per reati violenti e ai soggetti nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di sequestro del cane.

Art. 3.
(Obblighi del possessore o detentore di cani appartenenti a razze considerate pericolose)

1. Chiunque possegga o detenga un cane appartenente a una delle razze di cui all'articolo 1 ha l'obbligo di iscriverlo al registro dei cani con problemi di comportamento, che è tenuto dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, nonché l'obbligo di dichiararne il possesso o la detenzione presso l'anagrafe canina del comune di residenza, allegando la seguente documentazione:

a) attestato di vaccinazione contro la «rabbia»;

b) stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;

c) una valutazione comportamentale dell'animale effettuata, entro il primo anno di vita del cane, da parte dei servizi veterinari competenti;

d) un'attestazione d'idoneità alla conduzione dell'animale, rilasciata, entro il secondo anno di vita del cane, da un educatore-formatore abilitato all'esito di un corso di formazione di durata pari o maggiore a 8 ore.

2. Il canile che dà in adozione un cane appartenente a una delle razze di cui all'articolo 1 fornisce altresì una valutazione comportamentale dell'animale compiuta dal veterinario o dai gestori del canile. La persona che lo adotta, prima di entrare in possesso del cane, svolge un periodo di affiancamento gratuito con l'animale, con l'ausilio dei gestori o dei volontari del canile, conducendolo a sgambare per un minimo di 8 ore.
3. Il proprietario o il detentore di un cane appartenente a una delle razze di cui all'articolo 1 ha l'obbligo di condurlo sempre a guinzaglio, a una misura non superiore a metri 1,50, nei luoghi pubblici, nei luoghi aperti al pubblico e nelle parti comuni condominiali.

Art. 4.
(Sanzioni amministrative)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 450 a euro 750. In caso di omessa presentazione della dichiarazione e della documentazione di cui all'articolo 3 si procede altresì al sequestro del cane da parte dell'autorità competente.
2. Colui che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già possiede o detiene un cane appartenente a una delle razze di cui all'articolo 1, deve ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 3 entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. È tuttavia esonerato dal conseguimento dell'attestazione d'idoneità alla conduzione dell'animale.

Art. 5.
(Contributo una tantum sull'acquisto di cani di razza)

1. Chi acquista un cane provvisto di certificato genealogico emesso dall'Ente nazionale della cinofilia italiana è tenuto a versare, contestualmente all'acquisto, un contributo una tantum, pari a euro 100, al fondo di cui all'articolo 6.

Art. 6.
(Impiego dei proventi)

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 4 nonché dalla riscossione del contributo una tantum di cui all'articolo 5 sono versati nel fondo istituito presso il Ministero della salute dall'articolo 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e destinato al finanziamento dei canili municipali, le cui risorse sono ripartite tra i comuni sulla base di una graduatoria redatta in considerazione dell'impegno profuso nel contrasto al randagismo, nelle campagne di sterilizzazione di cani randagi e nel sostegno alle adozioni.

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