FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1979

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 16 luglio 2024 (v. stampato Senato n. 597)

d'iniziativa dei senatori
FALLUCCHI, CAMPIONE, ZEDDA, RAPANI, SILVESTRONI, DELLA PORTA, PETRENGA, TUBETTI, ROSA, FAROLFI, GUIDI, ZULLO, MARCHESCHI, ANCOROTTI, MELCHIORRE, SPINELLI, MANCINI, SIGISMONDI, IANNONE, DE CARLO, DE PRIAMO, LISEI, ORSOMARSO, RUSSO, COSENZA

Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici

Trasmessa dal Senato della Repubblica
il 18 luglio 2024

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali)

1. La Repubblica riconosce e promuove la cultura e l'eredità degli abiti storici, anche in concomitanza di eventi e rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, anche di carattere religioso, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, nonché delle rievocazioni presepiali, come rievocazioni storiche improntate al quadro vivente della Natività, quali componenti creative del patrimonio nazionale culturale, artistico, demoetnoantropologico, immateriale, sociale ed economico e delle tradizioni popolari.
2. Ai fini della presente legge, per «abiti storici» si intendono gli abiti le cui fogge o modelli rappresentano l'espressione culturale di gruppi sociali e gli abiti, compresi i paramenti sacri, dotati di riferimento a tradizioni documentate, nonché gli abiti le cui forme sono l'espressione del patrimonio nazionale culturale, artistico e demoetnoantropologico, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione.
3. Gli abiti storici e le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione rappresentano un fattore di sviluppo culturale, sociale ed economico, attraverso la valorizzazione del turismo culturale nazionale ed estero.

Art. 2.
(Promozione)

1. Nell'ambito dei princìpi di cui all'articolo 1, lo Stato, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tutela, sostiene e valorizza la diffusione degli abiti storici e salvaguarda le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione.
2. Ai fini di cui al comma 1 lo Stato promuove e assicura:

a) la diffusione a livello nazionale e internazionale delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, nonché delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale;

b) il sostegno agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro per la realizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale, nonché degli eventi a essi connessi.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.
(Comitato scientifico per il riconoscimento
e la riproduzione degli abiti storici)

1. È istituito, presso il Ministero del turismo, il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici, di seguito denominato «Comitato scientifico», con compiti generali di:

a) ricognizione, approfondimento storico e valutazione della documentazione presentata ai fini del riconoscimento e della certificazione di attendibilità delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicità, veridicità e fedeltà, nonché accoglimento o diniego delle relative richieste di riconoscimento e di certificazione, corredato di motivata relazione, da rilasciare entro novanta giorni dal ricevimento della predetta documentazione;

b) autorizzazione all'iscrizione agli Elenchi di cui all'articolo 4 da parte dei soggetti richiedenti, previa acquisizione di ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario;

c) individuazione dei criteri e valutazione delle richieste per l'assegnazione di eventuali sovvenzioni a valere sulle risorse a disposizione del Ministero del turismo.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del turismo sono nominati i componenti e il presidente del Comitato scientifico e sono disciplinate altresì le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1.
3. Ai componenti del Comitato scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati.

Art. 4.
(Elenchi nazionali)

1. Presso il Ministero del turismo sono istituiti l'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica nonché l'Elenco nazionale delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, nonché delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale.
2. Alla tenuta degli Elenchi di cui al comma 1 provvede il Comitato scientifico, che assicura anche l'aggiornamento annuale dei dati.
3. Il Comitato scientifico, su proposta del proprio presidente, con deliberazione da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua:

a) la tipologia delle manifestazioni di cui al comma 1 da inserire nell'Elenco nazionale delle manifestazioni di cui al medesimo comma 1, in considerazione degli abiti storici utilizzati;

b) i requisiti per l'iscrizione all'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica;

c) le modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dell'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica.

4. L'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica è pubblicato annualmente nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo.
5. Per l'istituzione degli Elenchi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta degli Elenchi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 5.
(Indizione della Giornata nazionale degli abiti storici)

1. La Repubblica riconosce il giorno 11 novembre quale Giornata nazionale degli abiti storici, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di celebrare gli abiti storici in tutte le loro forme, gli artisti, gli artigiani, i cultori e i lavoratori del settore, di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione degli abiti storici e di riconoscere il loro ruolo sociale e il loro contributo allo sviluppo della cultura e all'arricchimento dell'identità culturale e del patrimonio spirituale della società italiana. In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti ed organismi interessati, possono promuovere l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. Il Ministero del turismo assicura annualmente la realizzazione delle attività di promozione, di comunicazione e di sensibilizzazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 6.
(Iniziative per la celebrazione
della Giornata nazionale)

1. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione degli abiti storici.
2. In occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nel rispetto della loro autonomia, possono promuovere, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione, alla tradizione manifatturiera e alla cultura degli abiti storici. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.
(Informazione radiofonica, televisiva
e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, pari complessivamente a euro 600.000 per l'anno 2024 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

b) quanto a euro 300.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

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