XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1980
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DALLA 7a COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 16 luglio 2024 (v. stampato Senato n. 1021)
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)
e dal ministro della cultura
(SANGIULIANO)
Istituzione del Museo del Ricordo in Roma
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 18 luglio 2024
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e finalità del Museo del Ricordo)
1. Al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra, nonché di ricostruire e narrare la storia degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e della più complessa vicenda del confine orientale italiano, anche in coerenza con le finalità di cui alla legge 30 marzo 2004, n. 92, è istituito il Museo del Ricordo, con sede in Roma.
2. Alla gestione del Museo di cui al comma 1 provvede la Fondazione Museo del Ricordo, ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Alla Fondazione possono partecipare, oltre al Ministero della cultura, la regione Lazio, la regione Friuli Venezia Giulia, Roma Capitale e altri soggetti pubblici e privati.
3. Il patrimonio della Fondazione di cui al comma 2 è costituito da apporti del Ministero della cultura e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività della Fondazione sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, che possono essere integrate anche tramite le risorse facenti parte del patrimonio di cui al primo periodo e con ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.
4. Con decreto del Ministro della cultura sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione di cui al comma 2.
5. La Fondazione di cui al comma 2 è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente. All'attività di cui al primo periodo il Ministero della cultura provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 2.
(Copertura finanziaria)
1. Per la realizzazione del Museo di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 200.000 euro da destinare alla dotazione iniziale della Fondazione di cui all'articolo 1, comma 2, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro per l'anno 2026. Per il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzati alle spese necessarie all'istituzione del Museo, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura;
b) quanto a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, finalizzati al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.