XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1985
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CIANI
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza
Presentata il 22 luglio 2024
Onorevoli Colleghi! – L'attuale disciplina in materia di cittadinanza, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, non pare più adeguata a soddisfare il bisogno di cittadinanza e di integrazione sociale di tanti, uomini e donne, che contribuiscono allo sviluppo e alla crescita del nostro Paese. Sì, il bisogno di cittadinanza è cresciuto. È un indicatore importante della nostra capacità di partecipare in maniera incisiva allo scenario europeo e internazionale. C'è bisogno di risposte adeguate. Senso di cittadinanza, anche in senso giuridico, delle seconde generazioni: stranieri, figli di immigrati, ma non essi stessi immigrati, in quanto nati o comunque vissuti in Italia nell'intero periodo della loro formazione linguistica e culturale nel corso dell'età evolutiva.
I modi di acquisto della cittadinanza contemplati oggi dalla legge sono sostanzialmente connessi all'applicazione del principio dello ius sanguinis. Secondo l'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza per nascita può avvenire in diversi modi:
a) per il fatto di essere figlio di uno o entrambi i genitori cittadini italiani;
b) per il fatto di essere nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
Il comma 2 prevede invece una norma di salvaguardia che intende evitare l'apolidia, per cui è considerato cittadino italiano per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, laddove non sia provato il possesso di altra cittadinanza.
La legge tuttavia non prevede alcun significativo riconoscimento della nascita e della successiva integrazione scolastica e sociale nel territorio nazionale dei figli degli stranieri, immigrati nel nostro Paese prevalentemente per motivi di lavoro. Non c'è considerazione del valore di attrazione e formazione della cultura e dell'insieme di civiltà e qualità che l'Italia rappresenta nel percorso di definizione dell'identità delle singole persone e dell'identità nazionale.
Nel 2022, il numero totale di minori stranieri presenti in Italia era di circa 1 milione, e negli ultimi tempi l'andamento demografico ha registrato un numero di nascite di figli nati da genitori stranieri pari a circa 50.000 bambini. Per questi minori è evidente il contrasto tra lo status giuridico attribuitogli e l'identità personale, costruita nell'acquisizione del patrimonio linguistico e culturale e nei legami sociali: un'intera generazione rischia di rimanere straniera nel Paese che sente come proprio, dove è nata, si è formata e nel quale intende restare, se le circostanze non la spingono via. Un'intera generazione, quasi bloccata in un limbo, si è già scoperta straniera anche nei confronti della cultura e spesso della lingua del Paese di provenienza dei genitori. A chi giova tutto questo in un mondo sempre più interconnesso? Non giova all'Italia, che non valorizza il grande potenziale del capitale umano che si sviluppa grazie all'integrazione. Non giova alla comunità internazionale, perché incoraggia anemia e non appartenenza, vecchie e nuove fragilità sociali.
Il possesso di una cittadinanza diversa da quella percepita costituisce evidentemente una fonte di traumi destinati a riflettersi negativamente sulla corretta evoluzione della personalità. Un esito negativo, questo, che l'articolo 2 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, impegna gli Stati firmatari ad evitare.
Riteniamo pertanto che lasciare immutata l'attuale disciplina in materia di cittadinanza, specialmente riguardo ai minori di età, significhi perpetuare le cause giuridiche di un'instabilità e una lacerazione sociale che di anno in anno diviene sempre più consistente, dannosa e controproducente.
Attualmente l'unica possibilità di acquisto della cittadinanza per questa fascia della popolazione straniera è quella prevista, in maniera troppo restrittiva e inefficiente, dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 91 del 1992, che riconosce allo straniero nato in Italia, solo al raggiungimento della maggiore età ed entro un anno da questa data, la facoltà di chiedere la cittadinanza a condizione che vi «abbia risieduto legalmente senza interruzioni».
La presente proposta di legge intende dunque introdurre nel nostro ordinamento due nuovi modi di acquisto della cittadinanza: il cosiddetto «ius soli temperato», attribuendo la cittadinanza per nascita da genitori già stabilmente soggiornanti, e dello «ius culturae», prevedendo l'acquisto non tardivo della cittadinanza per i bambini e ragazzi nati all'estero, la cui formazione culturale tuttavia avvenga in Italia.
Ciò è in linea con la grande capacità del nostro Paese di rappresentare un modello culturale e di vita ampiamente apprezzato nel mondo. Un Paese forte, consapevole della propria capacità di attrazione culturale e civile, non ha nulla da temere e tutto da guadagnare. Una Nazione incerta della propria identità può invece esitare di fronte a tale fenomeno. Ma l'Italia è un grande Paese, capace di trasformare la ricchezza delle proprie tradizioni culturali, e anche difficoltà transitorie, in grandi opportunità. È accaduto durante e dopo le grandi migrazioni italiane all'estero. Tutto questo si trasforma in una ricchezza per il Paese che sa governare e accelerare i processi di integrazione e cittadinanza, senza scoraggiarli. Ogni volta che la marginalità lascia il posto all'inclusione cresce la coesione sociale e la sicurezza. È una scelta di saggezza.
Riguardo alla domanda di cittadinanza dei lavoratori immigrati riteniamo che il periodo di stabile e legale di soggiorno e residenza necessario per poter richiedere la naturalizzazione debba essere ricondotto ai cinque anni già previsti dalla legge italiana sino alla riforma intervenuta nel 1992, riavvicinandolo così ai tempi medi previsti nei principali Paesi di immigrazione dell'Unione europea. L'attuale previsione del requisito della residenza legale ininterrotta per dieci anni costituisce infatti la disciplina in assoluto più restrittiva in Europa. È una normativa che pone l'Italia in una posizione di forte svantaggio rispetto alla scelta, da parte delle famiglie immigrate, del Paese di definitivo radicamento.
Nondimeno, appare importante, onorevoli colleghi, ribadire che il valore economico e sociale della presenza di cittadini stranieri nel nostro Paese è ormai parte imprescindibile del nostro sviluppo e della nostra crescita. Un giorno senza cittadini stranieri in Italia è difficile da immaginare: significherebbe persone e famiglie senza assistenza, italiani che non possono andare al lavoro, ristorazione e agricoltura in difficoltà, industria manifatturiera a singhiozzo e artigianato di qualità in affanno.
Il 21,5 per cento dei bambini che nascono in Italia sono figli di almeno un genitore straniero e il contributo al ringiovanimento della nostra società è noto. I benefìci di medio periodo sulla capacità di crescita italiana e sull'equilibrio del sistema previdenziale non sono secondari, considerato che la «piramide delle età» in Italia assomiglia sempre più a un bulbo, o a un «rombo delle età», con una base piccola e una pancia grande, le cui conseguenze sono intuibili.
Il migliore compimento di questo percorso è nell'acquisizione a pieno titolo della cittadinanza: frustrarlo o renderlo molto complesso rischia di farci perdere questi nuovi cittadini. Ed è un rischio già in parte percepibile, che, depauperata delle famiglie straniere che hanno già compiuto un percorso di integrazione sociale e culturale, all'Italia rimanga solo la funzione di Paese di «prima accoglienza», senza la remunerazione sociale dell'inserimento definitivo.
Alla luce di tali considerazioni, la presente proposta di legge introduce due nuovi modi di acquisto della cittadinanza, mettendo fine ad una narrazione contrapposta e talvolta macchiettistica, che in questi anni ha caratterizzato il dibattito pubblico sull'argomento.
L'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), dispone l'acquisizione della cittadinanza per nascita per chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, dei quali almeno uno sia in possesso del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'acquisizione della cittadinanza non sarà automatica, ma potrà essere richiesta mediante una dichiarazione di volontà espressa, da rendere all'ufficiale di stato civile del comune di residenza del minore, da parte di un genitore. In mancanza di tale dichiarazione, la persona interessata potrà farne domanda, senza ulteriori condizioni, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. Sarà inoltre possibile rinunciare alla cittadinanza così acquisita – se in possesso di altra – entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. La modalità di acquisto della cittadinanza così descritta, vale per i minori e per i giovani comunque con età non superiore ai vent'anni;
l'articolo 1, comma 1, lettera c), modifica il termine previsto per la dichiarazione di volontà finalizzata all'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia e che abbia risieduto ininterrottamente fino alla maggiore età, elevando da uno a due anni tale termine;
l'articolo 1, comma 1, lettera d), introduce un nuovo modo di acquisto della cittadinanza, facendo dipendere questo dal prolungato e positivo inserimento del nuovo cittadino nella società italiana sin dalla minore età. Ciò avverrà, più esattamente, qualora il minore straniero abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Anche in questo caso la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore legalmente residente in Italia o da chi eserciti la responsabilità genitoriale, entro il compimento della maggiore età dell'interessato. Beneficiario è dunque il minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età;
l'articolo 1, comma 1, lettera e), introduce una nuova fattispecie di concessione della cittadinanza mediante decreto del Presidente della Repubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 9 della legge n. 91 del 1992. Si è infatti ritenuto di estendere questa modalità di acquisto della cittadinanza agli stranieri che avendo fatto ingresso nel territorio italiano prima del compimento della maggiore età, ed avendo legalmente risieduto in Italia da almeno sei anni, abbiano frequentato regolarmente un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale, con il conseguimento di una qualifica professionale. Beneficiario in questo caso è lo straniero che abbia fatto ingresso nel territorio nazionale, tra il dodicesimo ed il diciottesimo anno di età. Tale previsione risponde infatti all'esperienza vissuta da molti ragazzi che, a seguito di ricongiungimento familiare, raggiungono in Italia i propri genitori e qui continuano il percorso di studio;
l'articolo 1, comma 1, lettera f), esonera le istanze o dichiarazioni concernenti i minori dal pagamento del contributo di 250 euro previsto dall'articolo 9-bis della legge n. 91 del 1992;
l'articolo 1, comma 1, lettera g), sopprime il requisito della convivenza con il genitore quale requisito per l'acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori, ponendo al contempo il solo requisito della non decadenza del genitore dalla responsabilità genitoriale;
l'articolo 1, comma 1, lettera h), introduce l'articolo 23-bis della legge n. 91 del 1992, il quale fornisce alcuni chiarimenti volti a definire la portata e l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo della presente proposta di legge.
L'articolo 2 reca una serie di disposizione di coordinamento: in particolare, al fine di garantire una adeguata interpretazione e applicazione delle norme in materia di cittadinanza, rinvia ad un regolamento la disciplina del coordinamento, riordino e accorpamento, in un unico testo, delle disposizioni di natura regolamentare in materia di cittadinanza.
L'articolo 3 precisa che la legge è applicabile anche agli stranieri che abbiano maturato, prima della sua entrata in vigore, i diritti in essa previsti e non abbiano compiuto il ventesimo anno di età.
Infine l'articolo 4 introduce una disciplina transitoria, ritenuta necessaria al fine di evitare ingiustificate differenziazioni nel trattamento di situazioni tra loro sostanzialmente equivalenti.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
b) all'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;
c) all'articolo 4, comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
d) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;
e) all'articolo 9, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale»;
f) all'articolo 9-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui al primo periodo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori»;
g) all'articolo 14, comma 1, le parole: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica»;
h) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
«Art. 23-bis. – 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età deve essere considerato come riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.
3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso all'estero, nel periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. L'assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi, a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti per l'ottenimento di tale permesso, abbia presentato la relativa richiesta prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita.
5. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, compresa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10».
Art. 2.
(Disposizioni di coordinamento e finali)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«1-bis. Le istanze ai sensi del comma 1 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare».
2. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
3. Al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «carattere temporaneo» sono inserite le seguenti: «, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile».
4. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e ad accorpare in un unico testo le disposizioni vigenti di natura regolamentare in materia di cittadinanza.
5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.
Art. 3.
(Disposizione sull'ambito di applicazione)
1. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni della presente legge agli stranieri che abbiano maturato prima della data della sua entrata in vigore i diritti in essa previsti e, alla medesima data, non abbiano compiuto il ventesimo anno di età.
Art. 4.
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, si applicano anche allo straniero che, in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge dei requisiti previsti dalle citate disposizioni, ha superato il limite d'età previsto dall'articolo 4, comma 2-ter, della citata legge n. 91 del 1992, introdotto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera d), purché abbia risieduto legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale.
2. Nei casi di cui al comma 1, la richiesta di acquisto della cittadinanza è presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ufficiale dello stato civile che riceve la richiesta, verificati i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, sospende l'iscrizione e l'annotazione nei registri dello stato civile e provvede tempestivamente a richiedere al Ministero dell'interno il nulla osta relativo all'insussistenza di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica ovvero di provvedimenti di espulsione o di allontanamento per i medesimi motivi adottati ai sensi della normativa vigente. Il nulla osta è rilasciato entro sei mesi dalla richiesta dell'ufficiale dello stato civile.
3. Le richieste di cui al comma 2 del presente articolo sono soggette al contributo previsto dall'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della presente legge.