FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1988

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GIRELLI, CASU

Modifica all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di rivalutazione del limite di reddito per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

Presentata il 24 luglio 2024

Onorevoli Colleghe e Colleghi! – Il ticket, introdotto in Italia fin dall'anno 1982, rappresenta la modalità, individuata dalla legge, con cui gli assistiti contribuiscono o «partecipano» al costo delle prestazioni sanitarie di cui usufruiscono.
Come noto, le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA), definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, per le quali è previsto il pagamento del ticket sono:

le visite specialistiche e gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio;

le prestazioni eseguite in pronto soccorso che non rivestono carattere di emergenza o urgenza (codici bianchi), non seguite da ricovero;

le cure termali.

Esistono inoltre altre possibilità di esenzione dal ticket, totale o parziale, per determinate categorie di soggetti:

in particolari situazioni di reddito associate all'età o alla condizione sociale;

in presenza di determinate patologie (croniche o rare);

in caso di riconoscimento dello stato di invalidità;

in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dei virus dell'immunodeficienza umana).

Tra le varie esenzioni per reddito vi è quella identificata con il codice E01 ovverosia l'esenzione per i cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti a un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro, come stabilito dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Detta soglia di reddito non sembra tenere conto del possibile, spesso repentino, aumento dell'inflazione e, in generale, del costo della vita, in quanto fissata per legge senza alcuna previsione di aggiornamento. Ciò comporta, evidentemente, che coloro che hanno un reddito che si avvicina alla soglia stabilita dalla citata disposizione rischino in ogni momento di essere danneggiati.
Sembra, quindi, ragionevole prevedere che tale soglia sia stabilita annualmente con decreto tenendo conto delle variazioni del costo della vita e dell'inflazione.
Pertanto, la presente proposta di legge, che si compone di un unico articolo, persegue tale finalità, prevedendo che la determinazione della soglia di reddito per l'esenzione dal ticket relativa al codice E01 sia stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 8, comma 16, primo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole: «con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non inferiore a 36.151,98 euro, rivalutato annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tenuto conto del tasso d'inflazione registrato nell'anno di riferimento».

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