XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1989
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CAVANDOLI, CENTEMERO, BAGNAI, GUSMEROLI, BARABOTTI
Interpretazione autentica del comma 649 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di applicabilità della quota fissa della tassa sui rifiuti alle aree produttive di rifiuti speciali
Presentata il 25 luglio 2024
Onorevoli Colleghi! – Dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore alcune modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportate dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che ha comportato anche una revisione delle modalità e dei limiti all'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per le imprese industriali. Una delle principali novità prevede l'esenzione totale dalla tassazione sui rifiuti delle superfici dove avvengono le lavorazioni industriali, comprese quelle relative ai magazzini di materie prime, semilavorati e merci, dal momento che producono soltanto rifiuti speciali.
Le predette modifiche hanno avuto delle importanti conseguenze sull'applicazione della TARI, che hanno creato – come frequentemente accade – non pochi dubbi interpretativi e applicativi. A fare chiarezza è intervenuta la circolare del Ministero della transizione ecologica n. 37259 del 12 aprile 2021, la quale ha ribadito che, a seguito della riforma, sono sempre e totalmente escluse dall'assoggettamento alla TARI, tanto per la quota fissa quanto per la quota variabile, le superfici produttive delle attività industriali (quali capannoni di produzione, laboratori, eccetera), presupponendosi che in queste superfici si formino, per definizione, solo ed esclusivamente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese e responsabilità, i relativi produttori. Analogamente, sono esclusi dall'assoggettamento alla TARI, tanto per la quota fissa quanto per la quota variabile, tutti i magazzini di materie prime, merci e prodotti finiti.
Nonostante sia stata fatta chiarezza su questo aspetto, la nuova disciplina è stata comunque oggetto di interpretazioni contrastanti da parte di molti regolamenti comunali e di sentenze giurisprudenziali: recentemente, infatti, alcuni comuni hanno emesso avvisi di accertamento retroattivo per il recupero della «quota fissa» della tariffa TARI con riferimento a tutte le aree originariamente escluse dalla tassazione (si tratta delle superfici produttive di rifiuti speciali, ossia le aree su cui avviene la lavorazione industriale, compresi i magazzini funzionalmente connessi). Tali richieste di pagamento della «quota fissa» sulle predette aree appaiono pertanto in contrasto sia con il richiamato dettato normativo, sia con la risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n° 2/DF del 9 dicembre 2014.
Con atto di sindacato ispettivo n. 5-02651 del 23 luglio 2024, i firmatari della presente proposta di legge hanno presentato un'interrogazione al Ministero dell'economia e delle finanze, chiedendo, appunto, chiarimenti in merito alla tassazione, ai fini della TARI, delle superfici destinate alla lavorazione industriale e dei connessi magazzini in quanto aree destinate a produrre rifiuti speciali. Nella risposta del 24 luglio 2024 si evidenzia che, sulla base del tenore letterale del comma 649 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, «l'Amministrazione finanziaria (...) ha chiarito che le superfici produttive di rifiuti speciali sono escluse completamente dalla TARI, quindi sia per la parte fissa sia per quella variabile. La norma, nel prevedere che ai fini della determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali ancora l'esenzione dall'imposta in argomento in stretta relazione alle aree sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali imponendo ai titolari l'onere di allegare la prova dell'avvenuto trattamento di detti rifiuti. (...) Detto indirizzo interpretativo non è tuttavia conforme al filone ermeneutico della Corte di cassazione, che si sta affermando di recente, sulla base del quale alcuni comuni hanno avviato un'attività di recupero della quota fissa TARI non versata dai contribuenti titolari delle aree in argomento». Il Ministero concorda dunque sull'opportunità di introdurre una norma di natura interpretativa, al fine di chiarire l'ambito applicativo di tale esenzione.
Da tale risposta prende spunto la presente proposta di legge, composta da un articolo unico, che introduce una disposizione di interpretazione autentica del citato comma 649 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, in materia di applicabilità della quota fissa della TARI alle aree produttive di rifiuti speciali, esplicitando che le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La disposizione di cui al comma 649 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che sono escluse dall'applicazione della tassa sui rifiuti le superfici dove avviene la lavorazione industriale, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, con riferimento sia alla quota fissa che alla quota variabile.