XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1999
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GIORGIANNI, BENVENUTI GOSTOLI
Disposizioni per la salvaguardia ambientale e la valorizzazione del Lago Trasimeno
Presentata il 31 luglio 2024
Onorevoli Colleghi! – I cambiamenti climatici degli ultimi anni hanno profondamente inciso sullo stato di salute dell'ecosistema lacustre nazionale. Fattori come l'innalzamento delle temperature, la diminuzione delle precipitazioni, insieme all'eccessiva captazione e sfruttamento della risorsa idrica rendono sempre più complessa la situazione di alcuni laghi e fiumi.
Il Lago Trasimeno, quarto lago italiano per estensione e principale lago dell'Italia peninsulare, anche a causa della propria natura di lago chiuso (e cioè privo di emissari e immissari naturali) e di lago a struttura laminare (e cioè molto esteso, ma poco profondo), è soggetto da sempre a fasi di ampie fluttuazioni del livello delle acque, fasi che gli evidenti cambiamenti climatici in atto rendono progressivamente sempre più complesse sia per la tenuta dell'ambiente naturale del bacino sia per l'economia del lago, fortemente orientata alla ricettività turistica, che deve tuttavia necessariamente coniugarsi con la storica vocazione agricola della zona.
L'eccezionalità del Trasimeno e, allo stesso tempo, la vulnerabilità del suo particolare ecosistema, hanno portato all'istituzione, con la legge della regione Umbria 3 marzo 1995, n. 9, del Parco del Lago Trasimeno, successivamente modificata dalla legge della regione Umbria 23 luglio 2007, n. 24.
La valenza naturalistica e la forte caratterizzazione ambientale del Parco è testimoniata anche dalla sua classificazione quale zona di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e sito di interesse comunitario (SIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.
Ai sensi dell'allegato 6 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Lago Trasimeno è anche classificato area sensibile, in quanto lago posto ad un'altitudine sotto i 1.000 metri sul livello del mare, nonché con scarso ricambio idrico ove possono verificarsi fenomeni di accumulo di nutrienti, ed i suoi bacini, comunque scolanti, sono classificati zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari (allegato 7 alla parte terza del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006). Ai sensi dell'articolo 91 dello stesso decreto sono altresì considerate aree sensibili i tratti dei corsi d'acqua affluenti al lago per una lunghezza di 10 chilometri.
Tutti strumenti che avrebbero dovuto rappresentare una scelta fondamentale per la difesa e la valorizzazione della straordinaria qualità ambientale del Trasimeno, ma che nel tempo si sono dimostrati più utili a frenare la crescita economica della zona che a tutelare e conservare la particolarità del suo ambiente.
Il ridimensionamento del ruolo delle province e la soppressione della comunità montana del Trasimeno, nonostante la nascita dell'unione dei comuni del Trasimeno, negli ultimi dieci anni hanno portato a un sostanziale abbandono delle manutenzioni ordinarie e programmate. Solo nel 2016 la regione si è riattivata per intercettare risorse europee da reindirizzare, attraverso lo strumento dell'investimento territoriale integrato, su alcune azioni prioritarie concordate con i sindaci dei comuni dell'area del Trasimeno. È evidente che la natura straordinaria del finanziamento non assicura al Lago risorse dedicate in modo stabile e continuativo.
Nonostante l'abbandono del territorio da parte degli enti superiori, perpetrato per anni, e la sostanziale assenza di incentivi pubblici che permettano una riqualificazione importante e omogenea delle infrastrutture pubbliche e delle strutture private, il Trasimeno ha continuato a far registrare numeri turistici importanti – anche negli anni della pandemia di COVID-19 – attestandosi stabilmente come uno dei tre principali poli turistici regionali, e uno dei preferiti in senso assoluto dai viaggiatori stranieri, così da far ritenere che investimenti stabili e continui, oltre a una migliore programmazione manutentiva e a una promozione efficace, potrebbero portare a un incremento esponenziale del settore turistico.
Appare pertanto del tutto evidente che un ecosistema di pregio ambientale, produttivo e turistico come il Lago Trasimeno debba oggi essere urgentemente tutelato con l'impiego di risorse certe che siano stabili nel tempo, e che a tal fine lo Stato debba istituire un apposito Fondo per la salvaguardia ambientale e la valorizzazione del Lago Trasimeno, in cui accantonare risorse da indirizzare a specifiche azioni di intervento.
Alla luce di tali considerazioni, la presente proposta di legge individua alcuni assi prioritari di intervento che tengono conto delle criticità che affliggono il Trasimeno, nella convinzione che solo una sinergia di interventi possa davvero salvaguardare il futuro del lago e quello delle sue comunità e, in particolare, la manutenzione del bacino, la salvaguardia dell'ecosistema lacustre, la sostenibilità agricola del territorio, la gestione della fauna ittica e della pesca e interventi per lo sviluppo socio-economico.
La proposta di legge, che si compone di sei articoli, definisce le azioni per la salvaguardia ambientale del Lago Trasimeno (articolo 1), da realizzare mediante l'adozione di un piano comprensoriale da parte della regione Umbria, sulla base di indirizzi fissati con legge dello Stato (articoli 2 e 3). L'articolo 4 prevede l'introduzione di un regime straordinario, mediante la nomina di un Commissario straordinario di Governo e l'eventuale istituzione di un Comitato istituzionale, che supporti il Commissario nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi previsti e concorra altresì a disciplinare le attività di studio, ricerca e controllo sul Lago Trasimeno e sui suoi ecosistemi sensibili.
L'articolo 5 prevede la rivitalizzazione e lo sviluppo socio-economico e produttivo dei territori del comprensorio del Lago Trasimeno. Infine, l'articolo 6 istituisce il Fondo per la salvaguardia ambientale e la valorizzazione del Lago Trasimeno.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Lago Trasimeno costituisce patrimonio ambientale di rilevanza nazionale. La Repubblica ne assicura la salvaguardia, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e promuove lo sviluppo socio-economico delle comunità insediate nell'area del lago.
2. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 118 e 119, quinto comma, della Costituzione, garantisce, anche mediante l'utilizzo delle risorse provenienti dallo sviluppo socioeconomico del territorio, il perseguimento degli obiettivi di tutela del Lago Trasimeno di cui al comma 1 del presente articolo attraverso:
a) il recupero, la riqualificazione ambientale e la bonifica dei siti inquinati;
b) la conservazione dell'ecosistema lacustre, con particolare attenzione all'equilibrio idrogeologico;
c) il controllo del fenomeno dell'abbassamento del livello idrometrico;
d) la tutela e la valorizzazione del paesaggio lacustre, anche in quanto elemento in grado di attrarre flussi turistici sostenibili;
e) lo sviluppo delle infrastrutture, della portualità e della logistica, anche attraverso l'ammodernamento degli approdi;
f) la promozione e la qualificazione delle imprese turistiche, commerciali, artigianali e industriali, in particolare assicurando la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile e femminile;
g) la previsione di agevolazioni fiscali e finanziarie, anche in deroga alla disciplina ordinaria, nel rispetto dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto destinate a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.
3. Al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la regione Umbria e gli enti locali territorialmente competenti.
4. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito il comprensorio del Lago Trasimeno, costituito dal territorio dei comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno.
5. I finanziamenti a qualsiasi titolo disposti in attuazione della presente legge devono essere utilizzati nell'interesse dei comuni del comprensorio del Lago Trasimeno di cui al comma 4.
Art. 2.
1. Ai fini di cui all'articolo 1, la regione Umbria, con proprie leggi:
a) stabilisce le forme di partecipazione dei comuni interessati alla formazione e all'adozione del piano di cui alla lettera b);
b) approva, entro quindici mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, un piano comprensoriale per la salvaguardia ambientale e la valorizzazione del Lago Trasimeno e del suo entroterra, redatto tenendo conto degli indirizzi individuati dal predetto decreto.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla base dell'istruttoria condotta dal Comitato di cui all'articolo 4, sono individuati gli indirizzi per la predisposizione del piano di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento:
a) alla salvaguardia e alla riqualificazione del sistema idrogeologico lacustre;
b) all'individuazione delle misure per la salvaguardia ambientale e la valorizzazione dell'ambiente naturale del lago, con particolare riguardo all'equilibrio idrogeologico e all'unità fisica ed ecologica;
c) al recupero del deficit idrico annuale, alla promozione di forme di controllo sui consumi idrici, all'incentivazione di tecniche e coltivazioni agricole mirate a razionalizzare e a ottimizzare i consumi idrici;
d) al recupero del livello idrometrico, anche tramite la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle opere finalizzate alla regolazione delle sue oscillazioni;
e) alla difesa dei litorali e alla riduzione dell'apporto di sostanze inquinanti ai corpi idrici e al suolo nonché alla diffusione della certificazione di qualità ambientale delle imprese operanti nell'area del lago;
f) alla manutenzione funzionale della rete idrografica e alla ricomposizione morfologica dell'area lacustre, attraverso interventi preordinati al riequilibrio idrogeologico e all'arresto e all'inversione del processo di degrado fisico e morfologico dell'ambiente lacustre;
g) alla tutela dell'equilibrio idraulico, alla riduzione del trasporto solido lungo gli affluenti nonché agli interventi di dragaggio nelle aree di foce per la rimozione localizzata dei materiali sedimentati e a quelli per la realizzazione di opere filtranti naturali;
h) all'attività integrata di controllo dei chironomidi, con strumenti tecnici, biologici e chimici;
i) alla manutenzione delle rotte di navigazione e alla progettazione degli interventi di ammodernamento e recupero delle darsene e degli approdi portuali.
Art. 3.
1. Il piano di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), stabilisce le direttive da osservare nel territorio del comprensorio di cui all'articolo 1, comma 4, per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici. Tali direttive riguardano:
a) la pianificazione, l'edificazione e la trasformazione degli insediamenti abitativi, produttivi e terziari;
b) l'individuazione delle zone da riservare a speciali destinazioni e di quelle da assoggettare a speciali vincoli o limitazioni, con particolare riferimento alle località di interesse paesistico, storico, archeologico, artistico, monumentale e ambientale;
c) la definizione delle limitazioni specificamente preordinate alla tutela dell'ambiente naturale, alla preservazione dell'unità ecologica e fisica del bacino lacustre e alla prevenzione dell'inquinamento idrico, l'introduzione del divieto di funzionamento di insediamenti industriali inquinanti nonché le regole applicabili ai prelievi e agli smaltimenti delle acque sopra e sotto suolo.
2. I comuni del comprensorio di cui all'articolo 1, comma 4, adottano, entro un anno dall'approvazione del piano di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), le varianti necessarie per uniformare a tale piano i rispettivi strumenti urbanistici.
Art. 4.
1. Al fine della sollecita realizzazione degli interventi urgenti che si rendono necessari per il ripristino delle condizioni minime di navigazione del Lago Trasimeno e per il superamento delle criticità connesse ai cambiamenti climatici che influenzano negativamente l'idrologia lacustre, le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi da realizzare in attuazione della presente legge sono esercitate dal Commissario straordinario del Governo nominato ai sensi del comma 2.
2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del Commissario, le dotazioni di mezzi e di personale nonché la durata dell'incarico, salvo proroga o revoca.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Commissario straordinario può avvalersi di un Comitato istituzionale per la salvaguardia ambientale e la valorizzazione del Lago Trasimeno, di seguito denominato «Comitato», che opera mediante la definizione di un quadro generale di coordinamento e provvedendo alla ripartizione delle risorse disponibili.
4. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ed è costituito dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal presidente della regione Umbria, dal presidente della provincia di Perugia e dai sindaci dei comuni del comprensorio di cui all'articolo 1, comma 4. I componenti di cui al primo periodo possono farsi sostituire da un proprio delegato.
5. Il commissario straordinario può delegare la realizzazione di singole opere e progetti alla provincia di Perugia, all'Unione dei comuni del Trasimeno, all'università degli studi di Perugia, a singoli comuni del comprensorio di cui all'articolo 1, comma 4, o ad altri enti pubblici.
6. Ove istituito, il Comitato concorre allo svolgimento delle attività di studio, ricerca e controllo sul Lago Trasimeno, anche avvalendosi dell'autorità di bacino del distretto idrografico dell'Appennino centrale, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale dell'Umbria, della regione Umbria, dell'università degli studi di Perugia e di altri enti o istituti pubblici dotati delle necessarie competenze.
Art. 5.
1. Il rilancio e lo sviluppo socioeconomico e produttivo dei territori del comprensorio del Lago Trasimeno sono perseguiti attraverso:
a) l'agevolazione dello sviluppo di attività imprenditoriali, commerciali e artigianali, sostenibili e compatibili con le caratteristiche dell'area, privilegiando le attività esistenti, quelle caratteristiche e quelle ad alto contenuto innovativo, nonché la creazione di servizi consortili finalizzati al sostegno delle stesse attività;
b) la creazione, il miglioramento o l'ampliamento delle infrastrutture viarie;
c) la promozione turistica nazionale e internazionale nonché la gestione programmata dei flussi turistici finalizzata all'incremento e alla destagionalizzazione dei flussi medesimi;
d) il miglioramento della vivibilità dei territori attraverso l'incentivazione dell'inclusione sociale dei cittadini e dell'accesso ai servizi di comunicazione digitale;
e) l'introduzione di incentivi per la realizzazione di empori, quali strutture polifunzionali a carattere imprenditoriale organizzate per la commercializzazione di prodotti artigianali di interesse culturale, prediligendo siti produttivi dismessi e complessi immobiliari o aree demaniali;
f) la programmazione di interventi integrati per la gestione della fauna ittica e per lo sviluppo della pesca professionale, attraverso la promozione e la valorizzazione del pescato e lo sviluppo della filiera della pesca;
g) la promozione di attività sportive ecocompatibili in acqua e lungo il litorale;
h) la riqualificazione e la valorizzazione delle aree rurali attraverso la previsione di contributi per il recupero e il restauro del patrimonio immobiliare privato;
i) il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e museale;
l) l'avviamento di nuove forme di collaborazione tra le pubbliche amministrazioni locali per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa e dell'offerta di servizi pubblici ai cittadini e alle imprese del territorio;
m) l'acquisizione, il restauro e il risanamento conservativo di immobili da destinare ad attività sociali, culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socioeconomiche degli insediamenti urbani interessati.
2. All'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l) e m), provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i comuni del comprensorio di cui all'articolo 1, comma 4, l'Unione dei comuni del Trasimeno, la provincia di Perugia e la regione Umbria.
3. L'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettera i), è di competenza dei comuni del comprensorio di cui all'articolo 1, comma 4, e della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria, nell'ambito delle rispettive competenze.
Art. 6.
1. Per l'attuazione degli obiettivi, dei programmi e degli interventi previsti dalla presente legge è istituito il Fondo per la salvaguardia ambientale e la valorizzazione del Lago Trasimeno.
2. Al Fondo di cui al comma 1 sono destinate le seguenti risorse:
a) una quota delle risorse stanziate annualmente dalla legge di bilancio per la realizzazione delle opere strategiche nazionali;
b) le entrate derivanti dalle accise, previste dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, applicate sul gas generato dal terminale di rigassificazione Adriatic LNG;
c) le maggiori entrate conseguenti all'aumento di 0,01 euro per mille litri dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
d) le risorse derivanti dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che i comuni del comprensorio di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge possono istituire ovvero deliberare di incrementare in deroga alla disciplina vigente;
e) le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare pubblico non strategico.
3. I comuni del comprensorio di cui all'articolo 1, comma 4, possono, in accordo tra loro, destinare i proventi dell'imposta di soggiorno o parte di essi, al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Le iniziative dei comuni del comprensorio di cui all'articolo 1, comma 4, per la valorizzazione del proprio patrimonio culturale possono essere oggetto di sponsorizzazione, in forme compatibili con il carattere storico e artistico del bene culturale da valorizzare, con le modalità di cui agli articoli 120 e 121 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.