FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2004

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FOSSI, FORATTINI, GHIO, MARINO, TONI RICCIARDI, SCOTTO, SERRACCHIANI, SIMIANI

Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di tutela dei lavoratori che prestano l'attività lavorativa mediante piattaforme digitali, nonché modifiche al codice penale, in materia di somministrazione fraudolenta di lavoro, intermediazione illecita ed estorsione, e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità dell'ente controllante

Presentata il 1° agosto 2024

Onorevoli Colleghe e Colleghi! – Il mercato del lavoro e la società sono in rapida evoluzione: nuove opportunità e nuove sfide emergono dalla globalizzazione, dalla rivoluzione digitale, dal mutamento dell'organizzazione del lavoro e dagli sviluppi sociali e demografici.
Il mondo del lavoro è sicuramente l'ambito nel quale si riflette il progresso complessivo di un Paese. Di conseguenza la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, sancita dai trattati internazionali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rappresenta uno degli elementi principali di un'economia al servizio dei cittadini.
In quest'ottica la presente proposta di legge contiene una serie di disposizioni volte a tutelare il lavoro nei casi di utilizzo di piattaforme digitali e a contrastare i fenomeni di sfruttamento lavorativo. Esse sono il frutto delle proposte elaborate dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, istituita nella XVIII legislatura con delibera del Senato della Repubblica, e contenute nella relazione intermedia sull'attività svolta dalla Commissione, approvata dalla Commissione stessa il 20 aprile 2022.
Da questo punto di vista la presente proposta di legge rappresenta un'attuazione concreta delle proposte presentate dalla Commissione.
L'articolo 1 reca alcune disposizioni volte a tutelare il lavoro in caso di utilizzo di piattaforme digitali.
Negli ultimi anni, infatti, si è assistito alla nascita di nuovi fenomeni di sfruttamento del lavoro quali, ad esempio, il caporalato digitale, dove i lavoratori della cosiddetta «gig economy» si affiancano ai lavoratori già protagonisti di fenomeni di sfruttamento fino ad ora conosciuti (tipico il caso dei braccianti agricoli).
Il luogo e l'orario di lavoro sono oggi concetti «fluidi», regolati da una nozione normativa classica che necessita di una disciplina specifica e maggiormente al passo con i tempi, in grado di tutelare le nuove esigenze di sicurezza.
Le moderne tecnologie, infatti, stanno modificando radicalmente la dimensione spazio-temporale dei luoghi di lavoro.
Vi è inoltre un pericolo più profondo e cioè che l'utilizzo dell'algoritmo artificiale possa diventare uno strumento prescrittivo senza controllo.
Gli algoritmi funzionano principalmente come sistemi atti a produrre canoni da considerare come standard al quale adeguarsi per massimizzare la prestazione (performance) dei lavoratori. Questi congegni, inoltre, vengono oggi utilizzati per dirigere, controllare ed eventualmente sanzionare i lavoratori.
A tale riguardo si ritiene necessario introdurre una serie di disposizioni che stabiliscano dei livelli minimi di tutela per tutti i lavoratori della gig economy.
A questo proposito l'articolo 1 individua una serie di casi precisi in cui, qualora la prestazione avvenga tramite piattaforme digitali, si considera lavoratore subordinato chiunque si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale, anche se la prestazione viene svolta in tutto o in parte con strumenti che sono nella disponibilità del prestatore.
Le condizioni individuate dall'articolo 1 per attribuire la qualifica di lavoratore subordinato traggono spunto dai diversi casi giurisprudenziali già affrontati su queste tematiche.
L'articolo 2 reca alcune misure ulteriori di protezione dei dati personali dei lavoratori nel caso in cui il committente utilizzi le piattaforme digitali. In particolare si prevede che le piattaforme non possano raccogliere dati personali quando il lavoratore non sta svolgendo un lavoro richiesto dal sistema automatizzato.
L'articolo 3 introduce nuovi obblighi a carico del committente che utilizzi le piattaforme digitali. Nello specifico il committente dovrà monitorare e valutare periodicamente l'impatto sulle condizioni di lavoro delle decisioni prese dai sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati nonché valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori delle piattaforme digitali, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi di infortunio sul lavoro nonché i rischi psico-sociali ed ergonomici.
L'articolo 4 prevede una specifica fattispecie penale al fine di contrastare i fenomeni di somministrazione fraudolenta di lavoro.
Si tratta, in sostanza, di contrastare il fenomeno delle cosiddette «cooperative spurie». A tale riguardo viene punita la condotta di chi, al fine di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, anche se socio lavoratore di una cooperativa, assicura la somministrazione di lavoro in modo fraudolento violando i diritti del lavoratore stesso.
L'articolo 5 introduce alcune disposizioni volte a contrastare l'organizzazione dell'attività lavorativa mediante violenza o minaccia attraverso l'introduzione, all'interno del codice penale, di un'autonoma e specifica fattispecie di reato tesa a sanzionare la condotta di chiunque, con violenza o minaccia, costringa il lavoratore ad accettare la corresponsione di trattamenti remunerativi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate e, più in generale, condizioni di lavoro contrarie alle leggi e ai contratti collettivi, ovvero a rinunciare ai diritti spettanti in relazione al rapporto di lavoro procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto.
L'articolo 6, invece, è volto a colmare una lacuna normativa in materia di responsabilità dell'ente estendendo la responsabilità, nell'ambito di gruppi di imprese, all'ente controllante che, giuridicamente o di fatto, svolge un controllo su altre imprese collettive nei casi in cui si verifichino condizioni di sfruttamento lavorativo.
L'articolo 7 introduce alcune disposizioni aggravanti nel caso di reato di estorsione qualora ricorrano situazioni di sfruttamento di prestazioni svolte da un numero di lavoratori superiori a tre o qualora uno o più dei lavoratori sfruttati siano stranieri irregolarmente presenti nel territorio italiano o minori in età non lavorativa.
L'articolo 8 reca, infine, alcune disposizioni di coordinamento.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di tutela del lavoro nel caso di utilizzo di piattaforme digitali)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni del presente capo stabiliscono livelli minimi di tutela per tutti i lavoratori che svolgono attività mediante piattaforme digitali, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto tra il lavoratore e la piattaforma di lavoro digitale.
1-ter. Ai fini del presente capo, si considera piattaforma digitale qualsiasi algoritmo o altro sistema decisionale o di monitoraggio che organizza le modalità della prestazione, anche se svolta interamente in modalità virtuale, e che fornisce, anche per conto di altri, un servizio a distanza e con mezzi elettronici, indipendentemente dal luogo di stabilimento. Sono esclusi i fornitori di servizi il cui scopo principale è lo sfruttamento o la condivisione di beni.
1-quater. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, qualora la prestazione di lavoro avvenga mediante piattaforme digitali, si considera lavoratore subordinato chiunque si obblighi, dietro retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale, anche se la prestazione sia svolta in tutto o in parte con strumenti nella disponibilità del prestatore, quando siano presenti almeno due dei seguenti indici di controllo dell'esecuzione della prestazione:

a) determinazione della retribuzione in misura fissa;

b) obbligo di rispettare regole vincolanti circa l'aspetto esteriore o l'esecuzione del lavoro;

c) supervisione dell'esecuzione della prestazione o verifica della qualità dei risultati, anche mediante impiego di strumenti elettronici;

d) effettiva limitazione, anche attraverso meccanismi sanzionatori, della libertà di organizzare il lavoro, in particolare della facoltà di scegliere i periodi di assenza, di accettare o rifiutare compiti, di avvalersi di sostituti o subfornitori, di creare una propria clientela o di svolgere lavori per terzi.

1-quinquies. Spetta al datore di lavoro provare che il rapporto si è svolto con modalità diverse da quelle indicate al comma 1-quater».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 47-sexies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di protezione dei dati personali dei lavoratori nel caso di utilizzo di piattaforme digitali)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 47-sexies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è aggiunto il seguente:

«1-bis. In ogni caso le piattaforme digitali:

a) non trattano dati personali relativi allo stato emotivo o psicologico del lavoratore che presta l'attività lavorativa mediante le suddette piattaforme;

b) non trattano dati personali relativi alla salute del lavoratore, tranne nei casi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettere da b) a j), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

c) non trattano dati personali relativi a conversazioni private, compresi gli scambi con i rappresentanti dei lavoratori che prestano l'attività lavorativa mediante le piattaforme digitali;

d) non raccolgono dati personali quando il lavoratore che presta l'attività lavorativa mediante le piattaforme digitali non sta svolgendo un lavoro richiesto dal sistema automatizzato o non si sta offrendo di svolgerlo».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di obblighi del committente che utilizza piattaforme digitali)

1. All'articolo 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Fatti salvi i trattamenti di maggior favore previsti per i lavoratori subordinati,»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il committente che utilizza la piattaforma digitale è tenuto, nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1, a osservare le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché a:

a) monitorare e valutare periodicamente l'impatto sulle condizioni di lavoro delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati;

b) valutare i rischi indotti dai sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati per la sicurezza e la salute dei lavoratori che prestano l'attività lavorativa tramite le piattaforme digitali, in particolare con riferimento ai possibili rischi di infortuni sul lavoro e ai possibili rischi psico-sociali ed ergonomici».

Art. 4.
(Introduzione dell'articolo 509-bis del codice penale, in materia di somministrazione fraudolenta di lavoro)

1. Dopo l'articolo 509 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 509-bis. – (Somministrazione fraudolenta di lavoro) – Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la finalità di eludere disposizioni vigenti o relative al contratto collettivo applicate al lavoratore, anche se socio-lavoratore di una cooperativa, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena della multa di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni se il fatto di cui al primo comma si accompagna a una situazione di sfruttamento in presenza di una o più delle condizioni di cui all'articolo 603-bis, terzo comma.
Si applicano, limitatamente al reato di cui al secondo comma, le disposizioni di cui agli articoli 603-bis.1, 603-bis.2 e 603-ter».

Art. 5.
(Modifica all'articolo 603-bis del codice penale, in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

1. All'articolo 603-bis del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Le stesse pene di cui al primo comma si applicano, altresì, nei confronti di chiunque ricorra consapevolmente ai servizi, oggetto dello sfruttamento, prestati da un lavoratore che sia vittima di una delle condotte contemplate dal primo comma».

Art. 6.
(Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità dell'ente)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«1-bis. La responsabilità, nell'ambito di gruppi di imprese, si estende all'ente controllante che, giuridicamente o di fatto, svolge un controllo su altre imprese collettive».

Art. 7.
(Modifiche all'articolo 629 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti nel caso di reato di estorsione)

1. All'articolo 629 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La pena è aumentata da un terzo alla metà se la condotta di cui al primo comma è commessa mediante lo sfruttamento di prestazioni svolte da un numero di lavoratori superiore a tre o se uno o più dei lavoratori sfruttati sono stranieri irregolarmente presenti nel territorio italiano o minori in età non lavorativa»;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La condanna per uno dei fatti previsti dai commi precedenti, limitatamente ai casi in cui la condotta ha a oggetto lo sfruttamento di prestazioni lavorative, comporta l'irrogazione delle pene accessorie di cui all'articolo 603-ter».

Art. 8.
(Disposizioni di coordinamento)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 603-bis.1, primo comma, le parole: «dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 509-bis, secondo comma, e»;

b) all'articolo 603-bis.2, le parole: «dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 509-bis, secondo comma, e»;

c) all'articolo 603-ter, primo comma, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «509-bis, secondo comma,».

2. All'articolo 3 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 509-bis, secondo comma, e»;

b) al comma 3, secondo periodo, le parole: «la cui violazione costituisce, ai sensi dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «la cui violazione costituisce, ai sensi degli articoli 509-bis, secondo comma, e»;

c) al comma 4, le parole: «confisca disposta ai sensi dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «confisca disposta ai sensi degli articoli 509-bis, secondo comma, e».

3. All'articolo 25-bis.1, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «delitti contro» sono inserite le seguenti: «l'economia pubblica,»;

b) alla lettera b), dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «509-bis, secondo comma,».

4. All'articolo 29, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: «comprese le» sono inserite le seguenti: «competenze e le».

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