XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2011
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BRUZZONE, MOLINARI, DAVIDE BERGAMINI, BOF, CAVANDOLI, COIN, DI MATTINA, PIERRO, ZOFFILI
Istituzione dell'Istituto per la gestione della fauna, al fine della razionalizzazione delle competenze in materia di gestione e protezione della fauna selvatica
Presentata il 6 agosto 2024
Onorevoli Colleghi! – La gestione della fauna richiede interventi attivi sulle risorse faunistiche autoctone e alloctone del territorio nazionale. Occorre organizzare e programmare le attività, fissare gli obiettivi di gestione e monitorarne il raggiungimento. A tali fini, occorre avere una conoscenza approfondita circa la consistenza e la struttura delle popolazioni di animali e del territorio in cui queste vivono, che non potrebbe essere raggiunta senza l'apporto degli agricoltori.
Attualmente, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) – a cui sono state trasferite le competenze in materia di fauna selvatica, in seguito alla soppressione dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) operata dall'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – non è in grado di garantire tali attività.
Sulla base di queste premesse appare opportuna l'istituzione di un istituto autonomo per la gestione della fauna selvatica autoctona e alloctona, posto sotto la vigilanza del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che possa garantire l'efficienza degli interventi e l'equilibrio dell'ecosistema, operando senza preclusioni ideologiche.
La presente proposta di legge dispone l'istituzione dell'Istituto per la gestione della fauna (IGF), ritenuto maggiormente appropriato e rispondente alle necessità di intervento. L'IGF svolge attività di ricerca e di consulenza in favore dello Stato, delle regioni e degli enti locali, anche attraverso l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate.
All'IGF sono trasferite le competenze, le funzioni e le attività in materia di fauna selvatica attribuite dalle vigenti disposizioni all'ISPRA nonché le competenze, le funzioni e le attività attribuite dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'INFS e successivamente trasferite all'ISPRA. Sono trasferite altresì all'IGF le competenze in ordine all'espressione dei pareri tecnico-scientifici in materia di fauna richiesti dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, dai parchi e dalle aree protette ai sensi della legislazione nazionale o sovranazionale nonché da regolamenti regionali o provinciali.
La presente proposta di legge rinvia a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, la determinazione della sede, delle modalità di costituzione e di funzionamento, dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nonché del trasferimento delle risorse umane strumentali e finanziarie in materia di fauna selvatica, attualmente a disposizione dell'ISPRA.
Infine, si prevede la nomina di un commissario, da parte del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'IGF.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. È istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'Istituto per la gestione della fauna (IGF), con competenze in materia di fauna selvatica autoctona e alloctona nell'intero territorio nazionale, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche attraverso l'istituzione di unità operative decentrate.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, sono trasferite all'IGF le competenze, le funzioni e le attività in materia di fauna selvatica attribuite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come definite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123. Sono trasferite altresì all'IGF le competenze in ordine all'espressione dei pareri tecnico-scientifici in materia di fauna richiesti dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, dai parchi e dalle aree protette ai sensi della legislazione nazionale o sovranazionale nonché dei regolamenti regionali o provinciali.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro venti giorni dalla data della trasmissione, sono determinati, in coerenza con gli obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della legislazione vigente, nonché per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie in materia di fauna selvatica, attualmente a disposizione dell'ISPRA. In sede di adozione del decreto di cui al primo periodo si tiene conto degli obiettivi di razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e del minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, la denominazione «Istituto per la gestione della fauna (IGF)» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque ricorre, la denominazione «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)» in relazione alle competenze, alle funzioni e alle attività in materia di fauna selvatica.
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'IGF, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario.
6. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attività del commissario di cui al comma 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'IGF nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.