XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2028
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
RICHETTI, ROSATO, BONETTI, BENZONI, D'ALESSIO, GRIPPO,
SOTTANELLI, ONORI, PASTORELLA, RUFFINO
Modifiche all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana ai minori stranieri nati in Italia
Presentata l'11 settembre 2024
Onorevoli Colleghi! – Secondo gli ultimi dati messi a disposizione dal Ministero dell'istruzione e del merito, relativi all'anno scolastico 2022/2023, negli istituti scolastici pubblici della scuola primaria (scuole elementari) era straniero il 13,3 per cento degli studenti; in quelli della secondaria inferiore (scuole medie) il 11,7 per cento; nelle scuole della secondaria superiore (licei e istituti tecnici) l'8,4 per cento.
Con l'attuale trend di crescita, nel giro di qualche anno, quattro studenti stranieri su cinque tra quanti entreranno nella scuola primaria saranno nati in Italia e, come tutti i nati in Italia, saranno in possesso delle competenze linguistiche di base della lingua italiana.
Negli ultimi anni si è discusso ripetutamente sull'opportunità o sulla necessità di riconoscere la cittadinanza italiana ai minori stranieri che seguono l'intero percorso di istruzione e formazione in Italia.
Il principio dello ius scholae è stato considerato da molti un fattore e una garanzia sufficiente di integrazione culturale e civile per giovani che sono anagraficamente stranieri, ma che hanno passato tutta o gran parte della propria vita in Italia.
Malgrado una polarizzazione politica e ideologica molto forte sui temi dell'immigrazione, il consenso dell'opinione pubblica, confermato da rilevazioni demoscopiche, sulla ragionevolezza del riconoscimento della cittadinanza italiana ai minori stranieri nati e formatisi in Italia si è andato affermando in modo oggettivamente bipartisan.
Le opinioni divergono in genere circa i modi e i tempi di questo riconoscimento, non invece sulla necessità di abbreviare i termini per l'acquisto della cittadinanza dei nati in Italia da genitori stranieri, che oggi possono richiederla solo a diciotto anni, quando abbiano risieduto legalmente senza interruzioni nel territorio nazionale fino al raggiungimento della maggiore età.
In tempi recenti, anche all'interno della coalizione di centro-destra sono emersi orientamenti espliciti in questa direzione, che, pur se particolarmente prudenti, segnerebbero un deciso passo avanti sul piano dei diritti dei minori stranieri nati in Italia. Tale orientamento, che potrebbe costituire una possibile mediazione vincente in Parlamento, prevede il riconoscimento della cittadinanza dopo dieci anni di studio e l'assolvimento dell'obbligo scolastico in Italia.
Di fatto, si tratterebbe di anticipare dai diciotto ai sedici anni la possibilità di richiedere la cittadinanza italiana ai minori stranieri nati in Italia.
La presente proposta di legge, che formalizza questa proposta di mediazione emersa nel dibattito politico, consta di un solo articolo il quale, modificando l'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, prevede che:
a) il minore straniero nato in Italia che abbia frequentato regolarmente nel territorio nazionale per almeno dieci anni i cicli del sistema educativo di istruzione e formazione, assolvendo all'obbligo scolastico in base alla normativa vigente, acquista la cittadinanza italiana;
b) la richiesta si acquista, al maturare dei requisiti, sulla base di una dichiarazione di volontà avanzata per conto del minore da parte di un esercente la responsabilità genitoriale, ferma restando la possibilità per il minore di rinunciare, entro il compimento del ventesimo anno di età, alla cittadinanza italiana, se in possesso di altra cittadinanza;
c) nel caso in cui non sia stata espressa, da parte di un esercente la responsabilità genitoriale, la dichiarazione di volontà del minore in possesso dei requisiti, l'interessato può comunque avanzare la richiesta di cittadinanza entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. Il minore straniero nato in Italia che, nel territorio nazionale, ha frequentato regolarmente per almeno dieci anni uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema educativo di istruzione e formazione, concludendo positivamente il primo ciclo di scuola secondaria di primo grado e i primi due anni del secondo ciclo di scuola secondaria di secondo grado, ovvero nei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da un esercente la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato in possesso dei requisiti acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età».