XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2047
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CARAMIELLO, CHERCHI, SERGIO COSTA, EVI
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e all'articolo 544-ter del codice penale, in materia di divieto di utilizzo dei richiami vivi nell'attività venatoria
Presentata il 18 settembre 2024
Onorevoli Colleghi! – L'utilizzo degli uccelli come richiami è una pratica particolarmente crudele legata alla caccia. Colpisce ogni anno migliaia di piccoli uccelli migratori come allodole, cesene, merli, tordi, colombacci e pavoncelle. Gli uccelli utilizzati come richiami vivi sono catturati, rinchiusi in piccole gabbie e sottoposti per tutta la vita a una detenzione durissima. Questo segna la fine della loro libertà e l'inizio di un'esistenza di sofferenze. Sono tenuti forzatamente al buio in modo che perdano la percezione del tempo e cantino fuori stagione. Il loro canto splendido diventa strumento di morte. Vengono infatti utilizzati dai cacciatori, in autunno e in inverno, come esche sonore per attirare altri uccelli selvatici, da abbattere a fucilate.
Gli uccelli utilizzati come richiamo trascorrono tutta la vita rinchiusi in una gabbia, che viene collocata in prossimità dell'area di tiro affinché i suoi simili, riconoscendone il suono vocale, si avvicinino e possano essere colpiti facilmente dai cacciatori.
Per svolgere questa funzione, gli animali vengono collocati per tutta la durata della primavera e dell'estate in scantinati al buio e al freddo, all'interno di gabbiette di circa trenta centimetri, spesso in precarie condizioni igieniche, e senza che a questi sia più permesso il volo con conseguente atrofizzazione delle ali o comparsa di piaghe sulle zampe.
La loro collocazione in ambienti bui, umidi e freddi serve ad indurre l'animale a scambiare la stagione dell'autunno e dell'inverno (quella di caccia) con la primavera e l'estate così che il volatile, chiuso al buio durante i mesi più caldi, abbia l'impressione di trovarsi in inverno.
Una volta che l'uccello viene portato alla luce, sempre in gabbia, e posizionato nella zona dell'appostamento, comincerà a emettere i propri suoni attirando nella trappola i suoi simili e svolgendo quella che è la funzione, quindi, del richiamo vivo. Ciò avviene fino alla sua morte, ma raramente gli animali, date le condizioni in cui sono tenuti, vivono a lungo.
Nonostante sia una pratica crudele, brutale e assolutamente ingiustificabile, essa è ancora consentita dal quadro normativo vigente e anzi, sebbene la maggior parte delle persone sia contraria a un utilizzo siffatto di questi animali, assistiamo a continui tentativi di allargare la portata di questa autorizzazione.
Secondo l'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le specie che possono fungere da richiami vivi sono: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncella e colombaccio.
Gli uccelli da richiamo vanno, poi, marcati con un anello inamovibile. Oltre alle leggi statali e regionali, l'articolo 66, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, dispone che: «Gli uccelli (...) sono marcati mediante inanellatura della zampa recante una marcatura individuale. Tale inanellatura della zampa avviene mediante un anello o nastro costituente un cerchio continuo, senza giunti né interruzioni, che non abbia subito alcun tipo di manomissione, fabbricato industrialmente a tal fine e applicato nei primi giorni di vita dell'animale; il suo diametro deve essere tale da impedire la rimozione dalla zampa dell'uccello quando questa sia pienamente sviluppata».
Quindi, ogni esemplare di uccello deve essere provvisto di un anello cilindrico inamovibile in metallo, infilato con una manovra al tarso dell'animale quando questo è ancora nidiaceo, in modo che con la crescita dell'animale e di conseguenza della grossezza della sua zampa, l'anello risulti non più sfilabile. L'uso dei richiami vivi per la caccia è ancora consentito nel nostro Paese, a condizione che provengano da allevamenti.
La Commissione europea nel 2014 ha attivato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia riguardante la cattura e l'utilizzo degli uccelli selvatici come esche viventi (ritenendo altresì che vi siano numerose alternative alla cattura di uccelli a fini di richiamo e che la caccia possa avvenire senza l'utilizzo dei richiami).
La Commissione ha denunciato, in particolare, la non selettività dei metodi di cattura, l'assenza di controlli nonché di trasparenza sull'effettivo numero di richiami detenuti dai cacciatori, ha chiarito che l'Italia era venuta meno agli obblighi della «direttiva Uccelli» (direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, recepita con la citata legge n. 157 del 1992, successivamente abrogata e sostituita integralmente dalla versione codificata della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009) e ha chiesto al Governo italiano di sanare con urgenza la situazione.
La direttiva 2009/147/CE, all'articolo 8, stabilisce che: «Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare quelli elencati all'allegato IV, lettera a)».
I metodi di cui all'allegato IV, lettera a), sono: «Lacci, vischio, esche, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori, apparecchi fulminanti, sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine o di amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno, esplosivi, reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti e armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce».
L'Unione europea, attraverso la normativa menzionata, ha imposto di vietare i richiami vivi di cattura, ritenendo leciti soltanto quelli provenienti da allevamenti autorizzati, muniti di contrassegni che consentano di identificarli come tali.
Pertanto, l'Italia, al fine di evitare l'infrazione, con l'articolo 21 della legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), ha vietato la cattura non selettiva degli uccelli migratori per farne dei richiami da caccia, modificando il comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 157 del 1992.
I cosiddetti roccoli (appostamenti di montagna dove sono posizionate reti che mirano a catturare gli uccelli in volo) sono considerati metodi non selettivi (e pertanto illeciti ai sensi della direttiva Uccelli) che mettono in pericolo l'avifauna sulle rotte migratorie catturando ogni tipo di piccolo uccello canoro. Nelle reti infatti restano impigliati volatili di ogni specie, con tutti i possibili traumi che possano derivare dall'essere catturati dalle invisibili trame delle reti per creature che pesano solo pochi grammi.
Su tale punto si è espresso il Consiglio di Stato che, con l'ordinanza n. 6194 del 12 dicembre 2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la chiusura dei roccoli su un tema sul quale si era già espresso negativamente il tribunale amministrativo regionale (TAR) della Lombardia.
Il ricorso, in particolare, chiedeva di annullare l'ordinanza del TAR lombardo di sospensione della delibera della regione Lombardia che riapriva illegittimamente i «roccoli» per la cattura di 12.700 uccelli selvatici da destinare a richiami vivi per la caccia da appostamento. In quel caso vi era stata l'ordinanza del TAR, il parere negativo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la pronuncia contraria della Commissione europea e l'annullamento della delibera regionale da parte del Consiglio dei ministri.
La terza sezione del Consiglio di Stato, che ha firmato l'ordinanza condannando i cacciatori anche alle spese legali, ha ribadito che le catture degli uccelli con le reti, anche in forma di deroga autorizzata, sono illecite per contrasto con la direttiva europea sulla tutela della fauna selvatica e con la legge statale n. 157 del 1992 sulla caccia, e che il concetto di «assenza di soluzioni alternative» alla concessione delle deroghe «non si riferisce a meri inconvenienti o a risultati che non raggiungano il gradimento dei cacciatori, bensì alla vera e propria impossibilità di ricorrere ad alternative, quali appunto l'allevamento o, ben più agevolmente ed auspicabilmente, l'impiego di richiami manuali o a bocca». Ai cacciatori, in alternativa ai richiami vivi, la normativa già ora consente di utilizzare fischietti o altri strumenti a bocca o a mano, oltre a stampi in plastica raffiguranti specie cacciabili.
Gli animali utilizzati per questa pratica purtroppo sono spesso frutto anche di catture illegali.
Condotte punibili si possono rinvenire quando, a titolo esemplificativo, ad animali catturati illegalmente vengono applicati anelli più grandi oppure quando viene rimosso l'anello di un esemplare regolare deceduto e apposto su un nuovo esemplare catturato illecitamente o ancora quando vengono posizionati anelli invece destinati ad altre specie.
Il controllo operato dal personale competente sullo sfilamento dell'anello, sul numero riportato e sulle condizioni di detenzione dell'animale risulta fondamentale al fine di provvedere, in caso di illecito, al sequestro dell'animale e alla contestazione di diversi reati fra i quali si può citare, ad esempio: il maltrattamento di animali di cui all'articolo 544-ter del codice penale; la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, di cui all'articolo 727, secondo comma, del codice penale; la contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli o strumenti contraffatti, che punisce chiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1032, ai sensi dell'articolo 468 del codice penale; il furto venatorio aggravato ai sensi degli articoli 624 e 625, numero 7, del codice penale, commesso su fauna selvatica (che costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 157 del 1992); l'«uccellagione» punita ai sensi degli articoli 3 e 30, comma 1, lettera e), della legge n. 157 del 1992; la frode nell'esercizio del commercio ai sensi dell'articolo 515 del codice penale; la ricettazione (di avifauna) ai sensi dell'articolo 648 del codice penale.
Sulle modalità di detenzione dei richiami vivi, si può citare la sentenza n. 2341 del 17 gennaio 2013, con la quale la terza sezione della Corte di cassazione ha affermato come la detenzione di uccelli in gabbie anguste integri il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura di cui al citato articolo 727, secondo comma, del codice penale.
Nella sentenza si legge che «integra il reato di cui all'articolo 727, secondo comma, del codice penale, possedere uccelli, trattenuti in gabbie anguste pieni di escrementi, rilevano altresì, in specie, l'inadeguata dimensione delle gabbie attestata dal fatto che gli uccelli avevano le ali sanguinanti, avendole certamente sbattute contro la gabbia in vani tentativi di volo; e, alla luce del notorio, nulla più dell'assoluta impossibilità del volo è incompatibile con la natura degli uccelli».
Appare evidente che il mantenimento di una pratica così vigliacca e crudele non solo è inaccettabile sotto il profilo etico e della normativa europea, ma rischia di fungere da copertura per pratiche illecite e fraudolente.
Questa proposta di legge, che consta di tre articoli, prevede il totale divieto di utilizzo dei richiami vivi, impedendo così lo sviluppo dei numerosi traffici illegali che si nascondono dietro queste pratiche.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992 n. 157)
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La cattura degli uccelli a fini di richiamo è vietata»;
2) al comma 3, le parole: «e per la cessione ai fini di richiamo» sono soppresse;
3) il comma 4 è abrogato;
b) all'articolo 5:
1) alla rubrica, le parole: «e richiami vivi» sono soppresse;
2) al comma 1, le parole: «, la vendita e la detenzione» e le parole: «, nonché il loro uso in funzione di richiami» sono soppresse;
3) il comma 2 è abrogato;
4) al comma 6, le parole: «con l'uso di richiami vivi» sono soppresse;
5) i commi 7, 8 e 9 sono abrogati;
c) all'articolo 21, comma 1:
1) alla lettera p), le parole: «, al di fuori dei casi previsti dall'art. 5» sono soppresse;
2) la lettera q) è abrogata;
3) alla lettera ee), le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e» sono soppresse;
d) all'articolo 28, comma 2, le parole: «e dei richiami vivi autorizzati» sono soppresse;
e) all'articolo 30, comma 1, lettera h), il secondo periodo è soppresso;
f) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole: «per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «per chi esercita la caccia».
Art. 2.
(Modifica all'articolo 544-ter
del codice penale)
1. All'articolo 544-ter, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «etologiche» sono inserite le seguenti: «, compreso il loro utilizzo come richiami vivi nell'attività venatoria,».
Art. 3.
(Disposizioni transitorie)
1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i possessori di uccelli selvatici utilizzati come richiami vivi o a tal fine allevati comunicano agli uffici regionali competenti il numero e la specie di fauna in proprio possesso. Entro i successivi trenta giorni, le regioni provvedono a recuperare gli animali di cui al primo periodo al fine di rimetterli in libertà, ovvero, qualora ciò non sia possibile per ragioni legate alla loro salute, a consegnarli ai centri di recupero della fauna selvatica, attivati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, operanti nel territorio regionale.