XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2057
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
SERGIO COSTA, AMATO, CARAMIELLO
Modifiche all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e altre disposizioni in materia di istituzione dell'area marina protetta dell'isola di Capri
Presentata il 24 settembre 2024
Onorevoli Colleghi! – L'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ai fini del procedimento istitutivo delle riserve marine protette, provvede ad indicare l'elenco delle aree che possono essere assoggettate a tale procedimento, denominate «aree marine di reperimento».
In particolare, la lettera d) del comma 1 dell'articolo 36 della citata legge n. 394 del 1991 individua, tra le suddette aree marine di reperimento, l'area denominata «Penisola della Campanella – Isola di Capri».
Atteso che l'area naturale marina protetta denominata «Punta Campanella» è stata istituita dal decreto del Ministro dell'ambiente 12 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1998, stando all'attuale formulazione dell'area marina di reperimento di cui alla suddetta lettera d), per l'istituzione dell'area marina protetta di Capri, si dovrebbe procedere a un ampliamento dell'attuale area marina protetta, «Punta Campanella», che andrebbe a includere il mare che circonda l'isola di Capri.
La presente proposta di legge mira dunque a modificare la denominazione dell'area marina di reperimento «Penisola della Campanella – Isola di Capri», separando e dunque distinguendo le due aree: un'area denominata «Punta Campanella» ed un'altra denominata «Isola di Capri».
Tale soluzione appare la più opportuna per una serie di ragioni.
Dal punto di vista territoriale si evidenzia che l'isola di Capri è situata a una sensibile distanza da Punta Campanella (che corrisponde all'estremità della penisola sorrentina) e il tratto di mare che le separa e che delimita a sud il Golfo di Napoli raggiunge qui importanti profondità, essendo peraltro esposto al traffico di unità navali di ogni tipo e dimensione. Se fosse mantenuta la denominazione attuale dell'area marina di reperimento «Penisola della Campanella – Isola di Capri», e si volesse procedere all'ampliamento dell'area marina protetta fino a Capri, si andrebbe dunque a includere anche tale tratto di mare, con tutte le criticità gestionali che ne comporterebbe e a scapito delle esigenze di tutela ambientale.
Inoltre, l'isola di Capri ha una forte identità a livello mondiale, rappresentando un caso unico, sia per l'immagine che per la fruizione turistica. Anche la penisola sorrentina ha una preziosa vocazione turistica ma presenta differenti dinamiche di fruizione, più legate alla costa.
Ma l'aspetto maggiormente rilevante è che i due comuni isolani, Capri e Anacapri, hanno da sempre manifestato la loro contrarietà ad un accorpamento all'interno dell'area marina protetta di Punta Campanella, chiedendo esplicitamente l'istituzione di un'area marina protetta distinta per l'isola di Capri.
Sulla base di quanto premesso, occorre modificare la legge 6 dicembre 1991, n. 394, al fine di individuare un'area marina di reperimento distinta per la sola «Isola di Capri».
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini del sito di importanza comunitaria «Fondali Marini di Punta Campanella e Capri», istituito in conformità con la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) Punta Campanella»;
b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) Isola di Capri».
2. Ai fini dell'istituzione e della regolamentazione dell'area marina protetta dell'isola di Capri, in conformità all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, per le spese di funzionamento e di gestione delle aree marine protette già istituite, è incrementata di 400.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025.
4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro il 31 dicembre 2025, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area marina protetta dell'isola di Capri.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.