XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2069
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato ZARATTI
Disposizioni per promuovere l'azionariato diffuso delle società sportive professionistiche e dilettantistiche
Presentata il 1° ottobre 2024
Onorevoli Colleghi e Colleghe! — È emerso con chiarezza come il declino della squadra nazionale maschile di calcio, con le mancate qualificazioni ai campionati mondiali del 2018 e del 2022, sia strettamente connesso con il deterioramento del modello gestionale dello sport italiano, in particolare di quello calcistico, che ha subìto gli effetti negativi derivanti dalle persistenti perdite economiche nei bilanci della maggioranza delle società, con ripercussioni non solo sulle medesime società sportive, ma anche sulle amministrazioni territoriali.
Il calcio italiano ha così perso attrattività gradualmente, ma inesorabilmente. Quello che una volta era senza alcun dubbio il campionato più importante d'Europa, grazie anche alla presenza di tanti campioni e tanti vincitori del Pallone d'Oro (dal 1982 al 1998 solo in due occasioni vinse il premio un calciatore che non militava in Italia), ha quindi a poco a poco perso terreno nei confronti dei diretti concorrenti europei.
Un dato recente, riferito all'anno 2023, cioè quello della capitalizzazione di mercato delle prime venti squadre europee, dimostra che il valore delle prime squadre europee è quattro volte superiore a quello delle due squadre milanesi, l'Inter e il Milan, e più del doppio del valore della Juventus.
Bisognerebbe quindi partire dagli errori commessi e iniziare il cambiamento culturale che deve interessare tutto il mondo del calcio, i proprietari e la dirigenza delle squadre in primis.
Il sistema del calcio in Italia è un settore molto importante, che coinvolge molti aspetti della società. Secondo la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), il fatturato diretto generato dal calcio in Italia è di 4,7 miliardi di euro. Questo rappresenta il 12 per cento del prodotto realizzato dal calcio mondiale.
Quello del calcio professionistico è quindi uno dei principali settori industriali italiani e un patrimonio strategico dell'intero sistema Paese, un comparto economico in grado di coinvolgere dodici diversi settori merceologici nella sua catena di attivazione di valore, con un impatto indiretto e indotto sul prodotto interno lordo italiano pari a 11,3 miliardi di euro e oltre 129.000 posti di lavoro attivati: non si può pensare di gestirlo prescindendo da regole di trasparenza ed efficienza, le sole che potrebbero consentire di ridurre il divario nei confronti di sistemi più evoluti perché gestiti nel rispetto delle regole di mercato.
Se un'agenzia di rating dovesse emettere un giudizio complessivo sul calcio italiano, farebbe davvero fatica: il ReportCalcio 2023, il rapporto annuale sviluppato dal Centro studi della FIGC in collaborazione con l'Agenzia di ricerche e legislazione (AREL) e la Pwc Italia, ne è la fotografia lampante. Rispetto al disavanzo economico aggregato di 1,3 miliardi di euro registrato nella stagione 2020-2021, che subì fortemente l'impatto del periodo pandemico, nella stagione 2021-2022 si è registrata una perdita addirittura superiore, pari a 1,4 miliardi di euro. Si tratta del peggior risultato netto negli ultimi quindici anni, a conferma che il settore continua a manifestare una difficoltà strutturale. Solo nella stagione 2022-2023 si è verificato un miglioramento, registrato nel ReportCalcio 2024, con un disavanzo economico di 0,9 miliardi di euro, che tuttavia ha portato a quasi 5 miliardi di euro la perdita aggregata prodotta dal calcio professionistico italiano nelle ultime cinque stagioni.
Rispetto ad altre leghe europee, il calcio italiano presenta peggiori parametri economico-finanziari, una maggiore dipendenza dai ricavi televisivi, minori interventi a sostegno dei giovani e minori investimenti infrastrutturali. Il deterioramento dei risultati economico-finanziari dei cento club di serie A, B e C è dovuto a squilibri oramai congeniti e strutturali, che non possono che produrre perdite e debiti, alimentando un circolo vizioso insostenibile.
I debiti lordi delle squadre della serie A nel frattempo sono saliti a 5,7 miliardi di euro, in particolare sono più che raddoppiati i debiti tributari e previdenziali.
Già la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, all'articolo 1, comma 1, lettera n), delegava espressamente il Governo a «individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche» (delega che purtroppo non è stata esercitata).
Intanto, lo scorso anno (ottobre 2023), la Lega di serie A, dopo aver cercato per cinque mesi un operatore televisivo che potesse garantire cifre più alte rispetto alle offerte di DAZN e Sky, ha accettato le proposte provenienti dalle due emittenti per la cessione dei diritti per la trasmissione delle partite della serie A per il corrispettivo di circa 4,5 miliardi di euro per cinque anni.
I ricavi da cessione dei diritti televisivi per i campionati dal 2024 al 2029 ammonteranno così a 900 milioni di euro per ogni stagione, ripartiti tra i club della massima serie secondo un criterio complesso (indicato dalla politica attraverso la cosiddetta «legge Melandri») che ha previsto di distribuire il 50 per cento in parti eguali e il restante 50 per cento secondo un meccanismo di suddivisione in base a parametri riferiti al numero degli ascolti televisivi, agli spettatori paganti, ai risultati storici, ai risultati degli ultimi cinque anni e ai risultati della stagione precedente.
I dirigenti della Lega di serie A si aspettavano offerte superiori a 1,15 miliardi di euro, come avevano fatto intendere sia il presidente della Lega Lorenzo Casini sia l'amministratore delegato Luigi De Siervo all'indomani dell'assemblea dei club che aveva approvato il bando di gara. Invece, la realtà ha avuto purtroppo la prevalenza, certificando che il valore attrattivo della nostra serie A è ben al di sotto delle aspettative di chi la gestisce.
In Germania le società sportive hanno mantenuto la propria conformazione originaria di associazioni di persone: solo negli ultimi anni sono state introdotte alcune deroghe a questa forma, ma nel 90 per cento delle realtà sportive la forma associativa è tuttora al vertice della catena di controllo. Le varie divisioni sportive, in questo caso calcistiche, sono controllate direttamente dagli associati attraverso un'«associazione registrata» (eingetragener Verein: EV). Le EV, iscritte in uno speciale albo associativo, perseguono lo scopo primario della promozione di una finalità sociale (religiosa, scientifica, artistica o, nel caso di specie, sportiva), e solo in via secondaria uno scopo economico: esse devono reinvestire costantemente i loro profitti, non solo all'interno della divisione, ma anche riservando una quota considerevole alla valorizzazione dello sport di base e ai settori giovanili, e sono ammesse dal Deutscher Fußball-Bund alla partecipazione ai campionati professionistici e no.
Tutti gli associati, quindi, oltre ad avere la possibilità di candidarsi a qualsiasi carica di responsabilità in seno all'associazione e al club, partecipano direttamente alle elezioni dei propri rappresentanti e alla definizione delle strategie dell'intera realtà sportiva, oltre a svolgere un ruolo di controllo su tutti i processi interni. I membri dell'EV possono essere associati passivi, che si limitano a partecipare direttamente all'attività degli organi sociali dell'associazione, o associati attivi, che, oltre a essere coinvolti nei processi decisionali, partecipano alle attività sportive.
Oggi, per la sua conformazione, il calcio tedesco rappresenta il più alto esempio di democrazia e di partecipazione.
La presente proposta di legge mira a introdurre nella legislazione nazionale strumenti idonei a coinvolgere i tifosi nell'assetto societario delle società sportive professionistiche e dilettantistiche, attraverso una specifica modalità di gestione della società sportiva rappresentata dall'azionariato popolare, che prevede anche l'ingresso dei tifosi nell'organigramma, in qualità di soci-investitori della società stessa.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e princìpi)
1. La Repubblica, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 33, settimo comma, della Costituzione, promuove, sostiene e favorisce la partecipazione, diretta o indiretta, alla proprietà del capitale sociale e alla gestione delle società sportive da parte dei sostenitori delle stesse, quale forma di coesione e aggregazione sociale e quale fattore di crescita individuale e collettiva.
2. Le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive costituiscono strumento idoneo al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
3. Ai fini della presente legge, per «società sportive» si intendono le società aventi quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività sportiva a livello agonistico e la produzione e messa a disposizione del pubblico, verso corrispettivo, dei relativi spettacoli e manifestazioni.
Art. 2.
(Forme di partecipazione popolare alle società sportive)
1. Ai fini della presente legge, sono società sportive a partecipazione popolare le società sportive nelle quali, in ragione della forma organizzativa prescelta, ogni socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia l'entità o il valore della quota ovvero il numero delle azioni possedute, e la maggioranza delle azioni è detenuta da soci in possesso di una sola azione.
2. Le società sportive professionistiche sono considerate società sportive a partecipazione popolare qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) l'ente di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3 detenga nella società sportiva professionistica la maggioranza delle azioni o quote;
b) lo statuto della società sportiva professionistica garantisca la presenza di almeno un rappresentante dell'ente di partecipazione popolare sportiva all'interno del consiglio di amministrazione della società.
3. Resta ferma per le società sportive professionistiche la possibilità di emettere le azioni di cui all'articolo 2351, terzo e quarto comma, del codice civile. In tali casi, le società sono considerate società sportive a partecipazione popolare a condizione che la maggioranza dei voti continui a spettare agli enti di partecipazione popolare sportiva.
Art. 3.
(Enti di partecipazione popolare sportiva)
1. Sono enti di partecipazione popolare sportiva i soggetti, costituiti nella forma giuridica di società cooperativa, di associazione ovvero di altro ente, che siano adeguatamente rappresentativi dei sostenitori della società sportiva e nel cui statuto sia stabilito che a ciascun socio, associato o partecipante spetta un solo voto, qualunque sia il valore o l'entità della quota o della partecipazione detenuta.
2. Gli enti di partecipazione popolare sportiva sono dotati di una struttura organizzativa interna avente caratteri di inclusione, di partecipazione, di democrazia e di trasparenza. Si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 23 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Ai fini del comma 1, si considera adeguatamente rappresentativo dei sostenitori della società sportiva l'ente i cui soci, associati o partecipanti siano in numero pari o superiore al 10 per cento della media, rilevata negli ultimi dieci anni, degli spettatori paganti a ciascuna gara, competizione o manifestazione sportiva rientrante nei campionati nazionali cui la società sportiva di riferimento ha partecipato, ivi compresi gli intestatari di tessere di abbonamento.
4. Agli enti di partecipazione popolare sportiva che possiedono i requisiti previsti dal presente articolo si applicano le agevolazioni, anche fiscali, previste in favore degli enti del Terzo settore.
Art. 4.
(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché agevolazioni fiscali e contributive per promuovere l'azionariato diffuso nelle società sportive professionistiche e dilettantistiche)
1. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è inserito il seguente:
«1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta dal contribuente, purché residente nel territorio dello Stato, per la sottoscrizione di quote o azioni di società sportive professionistiche o dilettantistiche ad azionariato diffuso, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L'importo massimo detraibile ai sensi del presente comma non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l'importo di 50.000 euro. La cessione, anche parziale, dell'investimento prima che sia decorso un periodo di tre anni comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, aumentato degli interessi legali».
2. Alle società sportive professionistiche o dilettantistiche, aventi sede legale in Italia, che deliberino un aumento di capitale destinato a realizzare i requisiti per la qualificazione come società ad azionariato diffuso, è concesso un credito d'imposta in misura pari al 20 per cento del capitale integralmente sottoscritto dalle persone fisiche che siano sostenitori sportivi beneficiari della detrazione prevista dal comma 1-quinquies dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo. La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata al 30 per cento qualora le persone fisiche che siano sostenitori sportivi beneficiari della predetta detrazione detengano una percentuale del capitale sociale della società sportiva professionistica o dilettantistica superiore alla metà del capitale versato. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei benefìci fiscali previsti dal comma 1-quinquies dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è aggiunta la seguente:
«e-bis) sostegno alle società sportive a partecipazione popolare».
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo apporta al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020, gli adeguamenti necessari per l'attuazione della lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, introdotta dal comma 4 del presente articolo.