XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2072
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MATTEONI, AMICH, AMORESE, BUONGUERRIERI, CANGIANO, CARETTA, CERRETO, CHIESA, CONGEDO, DE CORATO, DEIDDA, DI MAGGIO, DONDI, FOTI, IAIA, LANCELLOTTA, LONGI, LOPERFIDO, MAIORANO, MARCHETTO ALIPRANDI, MASCARETTI, MATERA, MOLLICONE, PADOVANI, PERISSA, POLO, RAIMONDO, ROSCANI, FABRIZIO ROSSI, GAETANA RUSSO, URZÌ, VIETRI, ZURZOLO
Disposizioni per la tutela e la promozione della memoria delle vittime della strage di Vergarolla e istituzione della «Giornata nazionale del ricordo dei martiri di Vergarolla»
Presentata il 4 ottobre 2024
Onorevoli Colleghi! — Il 18 agosto 1946 si consumava, a Pola, la strage di Vergarolla, una delle prime drammatiche vicissitudini vissute dagli italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia in tempo di pace, già vittime della brutalità delle truppe titine e degli agenti filo-jugoslavi loro complici.
Una tragedia nazionale che comportò un doloroso esodo di nostri connazionali dalle loro terre di origine, reso ancora più odioso dalle barbare esecuzioni di civili inermi, infoibati solo perché di lingua e cultura italiana. Sciagura che, come anche ricordato più volte dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fu sottovalutata – per superficialità o, ancor peggio, per convenienza politica – per troppo tempo, relegando un evento centrale della storia d'Italia a mera nota a piè di pagina.
Quel 18 agosto 1946, nell'insenatura di Vergarolla, veniva organizzata una giornata di eventi sportivi e di competizioni natatorie – la «Coppa Scarioni» – a cui partecipava la popolazione cittadina italiana, stragrande maggioranza degli abitanti del capoluogo istriano. Sulla spiaggia gremita, specialmente da famiglie e bambini, fu fatto brillare, da ignoti, materiale esplosivo bellico, quasi dieci tonnellate di tritolo.
Fu la stessa indagine condotta dagli alleati angloamericani a sancire la natura dolosa della deflagrazione. Furono oltre cento i martiri, colpevoli di essere italiani. Dei corpi talmente straziati, solo sessantaquattro furono riconosciuti. Oltre un terzo delle vittime erano bambini. I feriti furono salvati dal coraggio del dottor Geppino Micheletti e del personale dell'ospedale di Pola, che lavorarono instancabilmente per giorni.
Questa strage, che avvenne in un contesto di tensione e paura per la comunità italiana, schiacciata entro un'enclave circondata dal territorio assegnato a Belgrado, spinse i nostri connazionali a decidere in massa per l'esodo, timorosi per la loro sopravvivenza, costringendo il Governo italiano a concentrare i propri sforzi nel mantenere Trieste entro i confini della Repubblica.
Seppure i responsabili non furono ufficialmente mai individuati, molte e profonde sono le prove che indicherebbero un coinvolgimento di agenti vicini al sentimento anti-italiano, che beneficiarono enormemente dalle conseguenze di questo evento. Riconoscere alla strage di Vergarolla il giusto peso storico serve a ricordare il sacrificio di coloro che, con il proprio sangue, testimoniarono l'italianità di queste terre: un atto di rispetto per i caduti, per le loro famiglie e per tutta la comunità giuliana e dalmata.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione della Giornata nazionale del ricordo dei martiri di Vergarolla)
1. La Repubblica riconosce il 18 agosto quale Giornata nazionale del ricordo dei martiri di Vergarolla, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di tutelare e conservare la memoria storica degli eventi verificatisi a Vergarolla il 18 agosto 1946, nel solco del percorso di ricordo e di testimonianza dell'eccidio e dell'esodo degli italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia avvenuti durante la seconda guerra mondiale e, in particolare, durante l'occupazione jugoslava del territorio nazionale.
2. In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni statali e regionali, gli enti pubblici e privati, le scuole di ogni ordine e grado possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia, studi, pubblicazioni, convegni, incontri e dibattiti, volti a conservare la memoria e a diffondere la conoscenza degli eventi del 18 agosto 1946 presso la cittadinanza e, in particolare, le nuove generazioni.
3. La Giornata nazionale è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.