FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2080

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BARELLI, NEVI, DEBORAH BERGAMINI, CANNIZZARO, DALLA CHIESA, PAOLO EMILIO RUSSO, NAZARIO PAGANO

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di trasmissione e acquisto della cittadinanza

Presentata il 9 ottobre 2024

Onorevoli Colleghi! – In Italia, l'acquisizione della cittadinanza è attualmente disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, che, come noto, pone il principio del cosiddetto ius sanguinis, in base al quale acquista di diritto la cittadinanza sin dalla nascita chi è figlio di uno o entrambi i genitori cittadini italiani.
La stessa legge prevede alcune modalità alternative di acquisizione della cittadinanza, come quella disciplinata dall'articolo 4, comma 2, delle medesima legge n. 91 del 1992, in base alla quale lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino italiano se dichiara, entro un anno dal compimento dei diciotto anni, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
La legge n. 91 del 1992, sempre all'articolo 4, prevede inoltre l'acquisto della cittadinanza per lo straniero o apolide che ha un genitore o un ascendente in linea retta di secondo grado che è stato cittadino italiano per nascita:

1) se presta servizio militare per lo Stato italiano;

2) se lavora alle dipendenze dello Stato, anche all'estero;

3) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede in Italia da almeno due anni.

Anche tali ipotesi sono subordinate a una dichiarazione espressa di volontà da parte dell'interessato.
L'acquisto della cittadinanza italiana è altresì possibile, ai sensi degli articoli 5 e 9 della medesima legge, per lo straniero che dimostri la conoscenza della lingua italiana a un livello non inferiore al B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) e che si trovi in una delle seguenti condizioni:

1) straniero che ha contratto matrimonio con cittadino italiano e risiede in Italia da almeno due anni, successivi al matrimonio stesso, oppure, se residente all'estero, dopo tre anni dal matrimonio (articolo 5);

2) straniero che ha un genitore o un ascendente in linea retta di secondo grado che è stato cittadino italiano per nascita, che risiede da almeno tre anni in Italia (articolo 9, lettera a));

3) straniero nato in Italia e che vi risiede legalmente da almeno tre anni (articolo 9, lettera a));

4) straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano e che risiede in Italia per almeno cinque anni successivamente all'adozione (articolo 9, lettera b));

5) straniero che ha lavorato per lo Stato italiano per almeno cinque anni, anche all'estero (articolo 9, lettera c));

6) cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e che risiede da almeno quattro anni in Italia (articolo 9, lettera d));

7) apolide residente in Italia da almeno cinque anni (articolo 9, lettera e));

8) straniero residente in Italia da almeno dieci anni (articolo 9, lettera f)).

Giova evidenziare che, a oggi, l'Italia è il Paese che ha rilasciato il maggior numero di cittadinanze in Europa.
In base ai dati dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat), relativi al 2022 ed elaborati dalla Fondazione iniziative e studi sulla multietnicità (ISMU), emerge che gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana sono in totale 213.716, il 76 per cento in più rispetto al 2021, quando erano diventate italiane 121.457 persone.
In totale, nel 2022, nell'UE sono 989.940 le persone che hanno acquisito la cittadinanza del Paese in cui vivono, con un aumento di quasi il 20 per cento (+163.100) rispetto al 2021.
La maggior parte delle nuove cittadinanze (in numero assoluto) è stata concessa dall'Italia (22 per cento del totale dell'UE), seguita dalla Spagna (181.581 pari al 18 per cento del totale UE), dalla Germania (166.640, il 17 per cento del totale UE) e dalla Francia (114.483, il 12 per cento del totale UE).
Nel 2022 sono diventati cittadini italiani soprattutto persone originarie dell'Albania (38 mila), del Marocco (31 mila) e della Romania (16 mila). Questi tre Paesi rappresentano il 40 per cento delle acquisizioni totali. Al quarto posto dei Paesi d'origine si trova il Brasile (11 mila), seguito dall'India, dal Bangladesh e dal Pakistan, che complessivamente hanno registrato 20 mila nuove acquisizioni.
L'età media delle persone che hanno acquisito la cittadinanza nei Paesi dell'Unione europea è di trentuno anni. Tra coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana nel 2022, il 26 per cento è composto da bambini e ragazzi di età inferiore a quattordici anni. Se si considera anche la fascia di età tra i quindici e i diciannove anni, si arriva a comprendere il 37 per cento di tutte le acquisizioni.
La presente proposta di legge intende modificare la citata legge n. 91 del 1992, seguendo due finalità principali.
La prima riguarda il principio dello ius sanguinis, con l'obiettivo di limitarne il riconoscimento entro parametri ben definiti e chiari.
A legislazione vigente, la cittadinanza per nascita, riconoscimento o adozione da parte di un genitore cittadino italiano può essere trasmessa senza limiti di generazioni purché non vi sia stata rinuncia da parte degli ascendenti: tale meccanismo dà vita ad automatismi perpetui che non tengono conto dell'esistenza di un reale vincolo affettivo con il nostro Paese.
Per matrimonio, il coniuge straniero può richiedere la cittadinanza anche senza la residenza in Italia e, una volta ottenuta, la mantiene e la trasmette anche dopo un eventuale divorzio, se intervenuto dopo l'acquisizione (articolo 5, comma 1).
Per l'acquisto della cittadinanza dal genitore, il figlio minorenne convivente dello straniero che ha ottenuto la cittadinanza diventa automaticamente cittadino, anche se non risiede in Italia (articolo 14).
Questo determina un aumento esponenziale di persone nate e residenti all'estero che ottengono la cittadinanza pur senza avere un legame effettivo con l'Italia.
Da qui nasce l'esigenza di limitare, per coloro che nascono dopo la data di entrata in vigore della modifica legislativa proposta, il numero di generazioni che consentono la trasmissione della cittadinanza in caso di nascita all'estero.
L'altra finalità che persegue la proposta di legge è quella di riconoscere la cittadinanza al minore straniero che, risiedendo in Italia, ha frequentato e completato con successo tutta la scuola dell'obbligo, consentendogli dunque di ottenere la cittadinanza italiana all'età di 16 anni.
Nello specifico, la proposta di legge reca le seguenti modifiche.
All'articolo 1, lettera a), modificando l'attuale articolo 1 della legge n. 91 del 1992, si riduce la possibilità di trasmissione della cittadinanza per ius sanguinis. Lo straniero con sangue italiano non potrà più acquisire la cittadinanza italiana se i genitori, i nonni e i bisnonni sono nati all'estero. Questa disposizione si applica esclusivamente ai nati dopo l'entrata in vigore di questa legge, come specifica il comma 3 del medesimo articolo 1.
Analogamente, la lettera b) prevede che l'adottato all'estero da oriundi italiani non otterrà la cittadinanza se i genitori adottivi, i nonni e i bisnonni sono nati all'estero.
La lettera c), novellando l'articolo 4 della legge vigente, introduce il cosiddetto «ius Italiae». Con l'introduzione del nuovo comma 2-bis, si prevede che lo straniero nato in Italia o lo straniero che arriva in Italia entro il compimento del quinto anno di età, che risiede ininterrottamente per dieci anni in Italia e frequenta e supera i cicli della scuola dell'obbligo (cinque anni di scuole elementari, tre anni di scuole medie inferiori, due di scuole medie superiori) può ottenere la cittadinanza italiana (a sedici anni). Finché è minorenne la richiesta deve essere fatta da chi esercita la responsabilità genitoriale. Se il genitore non esercita questa facoltà, il ragazzo può chiedere la cittadinanza al compimento del diciottesimo anno.
La lettera d), novellando l'articolo 9-ter della legge n. 91 del 1992, intende ridurre i tempi di attesa, portandoli dagli attuali tre anni (ventiquattro mesi prorogabili fino a un massimo di trentasei mesi) a un anno prorogabile di ulteriori sei mesi (dodici mesi prorogabili fino a un massimo di diciotto mesi), previsti per dare risposta alle domande di ottenimento della cittadinanza richiesta a seguito di matrimonio, adozione di maggiorenne, residenza (decennale o quadriennale a seconda che il richiedente sia extracomunitario o comunitario) sul territorio italiano.
La lettera e) reca una mera disposizione di coordinamento, tramite la modifica dell'articolo 10-bis, comma 1, della legge n. 91 del 1992, relativa alla perdita di cittadinanza in caso di condanna definitiva per determinati reati.
L'articolo 2 conferisce ai comuni la facoltà di aumentare a 600 euro il contributo per le pratiche relative alle richieste di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte degli oriundi, prevedendo contestualmente il medesimo incremento, a 600 euro, del contributo relativo al trattamento delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte degli uffici consolari. Assegna altresì ai comuni un termine di un anno per provvedere allo smaltimento dell'arretrato.
Nel corso del 2022 e del 2023 il gettito di tale contributo è stato pari a circa 18 milioni di euro all'anno. Considerando un calo del numero delle richieste legato al raddoppio dell'importo del contributo (da 300 a 600 euro), si può ipotizzare un gettito di circa 15 milioni annui. Sottraendo il 30 per cento destinato alla riassegnazione in favore degli uffici consolari, il gettito potrebbe essere pari a circa 10,5 milioni di euro l'anno.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La disposizione del comma 1, lettera a), non si applica nei confronti di chi è nato all'estero, i cui ascendenti in linea retta di primo, secondo e terzo grado sono cittadini nati all'estero, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza»;

b) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La disposizione del comma 1 non si applica nei confronti dell'adottato nato all'estero, i cui ascendenti adottivi in linea retta di primo, secondo e terzo grado sono cittadini nati all'estero, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza»;

c) all'articolo 4, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Lo straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del quinto anno di età, che ha risieduto legalmente senza interruzioni nel territorio nazionale per almeno dieci anni e che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente per almeno dieci anni e completato con esito positivo i cicli scolastici d'istruzione obbligatoria presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. Prima del raggiungimento della maggiore età, la dichiarazione è resa da chi esercita la responsabilità genitoriale. Il minore straniero che acquista la cittadinanza ai sensi del secondo periodo del presente comma, se in possesso di altra cittadinanza, può rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dal compimento della maggiore età»;

d) all'articolo 9-ter, le parole: «ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi prorogabili fino al massimo di diciotto mesi»;

e) all'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, le parole: «ai sensi degli articoli 4, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 4, commi 2 e 2-bis,».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.
3. La disposizione di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo non si applica nei confronti di coloro che sono nati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Contributo per le procedure di acquisto o riacquisto della cittadinanza)

1. I comuni hanno la facoltà di assoggettare le istanze o le dichiarazioni di acquisto o riacquisto della cittadinanza presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, al pagamento di un contributo di importo non superiore a euro 600. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle istanze o alle dichiarazioni presentate per il tramite degli uffici consolari, che rimangono soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
2. I comuni hanno la facoltà di assoggettare le richieste di rilascio di certificati anagrafici o estratti di stato civile, redatti almeno cento anni prima della richiesta medesima e intestati agli ascendenti del richiedente, al pagamento di un contributo di importo non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate delle informazioni che consentono una facile identificazione dell'anno di formazione e del nominativo della persona cui il certificato si riferisce, il contributo può essere ridotto. Sono esentate dal contributo di cui al presente comma le richieste provenienti dalle pubbliche amministrazioni.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono allo smaltimento dell'arretrato delle pratiche amministrative.
5. All'articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, le parole «euro 300,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600,00».
6. Al comma 429 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «di 300 euro», ovunque ricorrono, sono soppresse.

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