PARERI
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 11
PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE
| Articolo 1 | Articolo 1 |
| Articolo 2 | Articolo 2 |
| Articolo 3 |
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2097-2231-A
PROPOSTA DI LEGGE
2097
d'iniziativa dei deputati
LUPI, BICCHIELLI, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO,
ROMANO, SEMENZATO, TIRELLI
Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi
Presentata il 17 ottobre 2024
e
PROPOSTA DI LEGGE
2231
d'iniziativa dei deputati
MALAGOLA, DI MAGGIO, KELANY, LUCASELLI, MORGANTE, OSNATO, PELLICINI, PERISSA, VARCHI
Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi
Presentata il 6 febbraio 2025
(Relatrice: GARDINI)
NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 10 settembre 2025, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 2097. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 2231 si veda il rispettivo stampato.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
esaminato il testo della proposta di legge n. 2097 e abbinata, recante l'istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;
preso atto dei contenuti della relazione tecnica e della relativa nota di verifica della Ragioneria generale dello Stato, trasmessi ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:
il riconoscimento del 4 ottobre quale festività nazionale in onore di San Francesco d'Assisi, ai sensi della legge 27 maggio 1949, n. 260, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica connessi alla spesa di personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento ai settori nei quali devono essere assicurati la continuità operativa e i servizi essenziali;
in particolare, le categorie di personale interessate afferiscono ai comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico dello Stato nonché al comparto sanità e alla relativa area dirigenziale e i connessi maggiori oneri sono ascrivibili alla corresponsione di trattamenti retributivi aggiuntivi e di specifiche maggiorazioni dei compensi previsti per il lavoro svolto durante le giornate festive dalle discipline di riferimento vigenti in relazione ai predetti comparti;
con riferimento agli oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità e delle maggiorazioni dei compensi per il lavoro festivo svolto, si stima prudenzialmente un maggior costo pari a complessivi 10.684.044 euro in ragione d'anno, di cui 1.890.164 euro per i Corpi di polizia, le Forze armate e i Vigili del fuoco e 8.793.880 euro per il comparto del Servizio sanitario nazionale;
le disposizioni di cui alla presente legge dovranno entrare in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026 e, pertanto, i predetti oneri si determineranno a decorrere dall'anno 2027, in quanto nell'anno 2026 la festività introdotta dalla proposta di legge in esame ricorrerà in una giornata domenicale;
ai predetti oneri si provvederà mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che presenta le necessarie disponibilità;
si rende necessario configurare le attività di cui all'articolo 2, connesse alla celebrazione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi, in termini facoltativi, prevedendo espressamente che dallo svolgimento delle stesse non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire la parola: favoriscono con le seguenti: possono favorire;
al comma 2, sostituire la parola: , promuovono con le seguenti: possono promuovere;
al comma 3, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere, nell'ambito della propria autonomia,;
dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente: Art. 2-bis. (Disposizioni finanziarie e finali) – 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui articolo 1, è autorizzata la spesa di 10.684.044 euro annui a decorrere dall'anno 2027, di cui 8.793.880 euro annui destinati al comparto del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 8.793.880 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10.684.044 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 2026.
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge n. 2097 Lupi, recante Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, cui è abbinata la proposta di legge n. 2231 Malagola;
preso atto che il provvedimento mira ad introdurre la festa nazionale di San Francesco d'Assisi (1181/1182-1226), in prossimità della celebrazione per la ricorrenza dell'ottavo centenario della morte nell'anno 2026, individuando le finalità della medesima festa nazionale nella celebrazione e promozione dei valori della pace, della fratellanza, della tutela dell'ambiente e della solidarietà;
considerato che il provvedimento modifica l'articolo 2 della legge n. 260 del 1949, in particolare aggiungendo il 4 ottobre in quanto festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, dopo il giorno dell'Assunzione della B.V. Maria (15 agosto), all'elenco, in ordine di calendario, delle giornate considerate festive con gli effetti previsti dalla predetta legge n. 260 del 1949 (osservanza del completo orario festivo nei luoghi di lavoro e divieto di compiere determinati atti giuridici),
esprime
PARERE FAVOREVOLE
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TESTO
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TESTO
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Art. 1.
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Art. 1.
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1. Al fine di celebrare e di promuovere i valori della pace, della fratellanza, della tutela dell'ambiente e della solidarietà, incarnati dalla figura di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, è istituita la festa nazionale di San Francesco d'Assisi, da celebrare il 4 ottobre di ogni anno. La festa di cui al primo periodo determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. |
1. Al fine di celebrare e di promuovere i valori della pace, della fratellanza, della tutela dell'ambiente e della solidarietà, incarnati dalla figura di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, è istituita la festa nazionale di San Francesco d'Assisi, da celebrare il 4 ottobre di ogni anno. |
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2. All'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dopo le parole: «il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;» è inserito il seguente capoverso: «il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia;». | |
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3. Alla legge 4 marzo 1958, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni: | |
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a) all'articolo 1, al primo comma, le parole: «dei Santi Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e» sono sostituite dalle seguenti: «della Santa Patrona d'Italia» e, al secondo comma, le parole: «i Santi Patroni speciali d'Italia sono» sono sostituite dalle seguenti: «la Santa Patrona d'Italia è»; | |
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b) nel titolo, le parole: «dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e» sono sostituite dalle seguenti: «della Santa Patrona d'Italia». | |
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Art. 2.
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Art. 2.
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1. In occasione della giornata del 4 ottobre di ciascun anno, le scuole, le amministrazioni pubbliche e gli enti del Terzo settore favoriscono l'organizzazione di eventi, di manifestazioni e di celebrazioni che promuovano i princìpi e gli insegnamenti di San Francesco d'Assisi. |
1. In occasione della giornata del 4 ottobre di ciascun anno, le scuole, le amministrazioni pubbliche e gli enti del Terzo settore possono favorire l'organizzazione di eventi, di manifestazioni e di celebrazioni che promuovano i princìpi e gli insegnamenti di San Francesco d'Assisi. |
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2. Le istituzioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale, promuovono, in collaborazione con gli enti locali e le associazioni culturali e religiose, iniziative culturali, sociali ed educative, con particolare riguardo ai temi della pace, della fraternità tra i popoli, dell'inclusione sociale e della tutela dell'ambiente. |
2. Le istituzioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale possono promuovere in collaborazione con gli enti locali e le associazioni culturali e religiose, iniziative culturali, sociali ed educative, con particolare riguardo ai temi della pace, della fraternità tra i popoli, dell'inclusione sociale e della tutela dell'ambiente. |
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3. Le scuole di ogni ordine e grado promuovono la realizzazione di attività didattiche e di progetti educativi dedicati alla figura di San Francesco d'Assisi, alla sua storia e ai valori dallo stesso rappresentati. |
3. Le scuole di ogni ordine e grado possono promuovere, nell'ambito della propria autonomia, la realizzazione di attività didattiche e di progetti educativi dedicati alla figura di San Francesco d'Assisi, alla sua storia e ai valori dallo stesso rappresentati. |
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4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. | |
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Art. 3.
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1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di 10.684.044 euro annui a decorrere dall'anno 2027, di cui 8.793.880 euro annui destinati al comparto del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 8.793.880 euro annui a decorrere dall'anno 2027. | |
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2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10.684.044 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. | |
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3. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 2026. |