FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2102

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 16 ottobre 2024 (v. stampato Senato n. 1229)

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(TAJANI)

di concerto con il ministro per gli affari europei, il sud,
le politiche di coesione e il pnrr

(FITTO)

con il ministro dell'interno
(PIANTEDOSI)

con il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
(PICHETTO FRATIN)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(SALVINI)

con il ministro della difesa
(CROSETTO)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(CALDERONE)

con il ministro dell'istruzione e del merito
(VALDITARA)

con il ministro della cultura
(SANGIULIANO)

con il ministro dell'università e della ricerca
(BERNINI)

con il ministro della giustizia
(NORDIO)

con il ministro delle imprese e del made in italy
(URSO)

con il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
(LOLLOBRIGIDA)

con il ministro del turismo
(GARNERO SANTANCHÈ)

con il ministro della salute
(SCHILLACI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 17 ottobre 2024

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 75 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 7 del Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale relativo all'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 9.966 annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 11 del medesimo Protocollo, valutati in euro 3.742 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Agli eventuali oneri derivanti dal titolo V dell'Accordo di cui all'articolo 1 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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