XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2102
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 16 ottobre 2024 (v. stampato Senato n. 1229)
presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(TAJANI)
di concerto con il ministro per gli affari europei, il sud,
le politiche di coesione e il pnrr
(FITTO)
con il ministro dell'interno
(PIANTEDOSI)
con il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
(PICHETTO FRATIN)
con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(SALVINI)
con il ministro della difesa
(CROSETTO)
con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(CALDERONE)
con il ministro dell'istruzione e del merito
(VALDITARA)
con il ministro della cultura
(SANGIULIANO)
con il ministro dell'università e della ricerca
(BERNINI)
con il ministro della giustizia
(NORDIO)
con il ministro delle imprese e del made in italy
(URSO)
con il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
(LOLLOBRIGIDA)
con il ministro del turismo
(GARNERO SANTANCHÈ)
con il ministro della salute
(SCHILLACI)
e con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 17 ottobre 2024
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 75 dell'Accordo medesimo.
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 7 del Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale relativo all'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 9.966 annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 11 del medesimo Protocollo, valutati in euro 3.742 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Agli eventuali oneri derivanti dal titolo V dell'Accordo di cui all'articolo 1 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.




























































































































































































































































































































