FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2121

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ASCANI, BRAGA, CARÈ, CASU, CURTI, FORATTINI, GIRELLI, MALAVASI, MARINO, PELUFFO, PORTA, QUARTAPELLE PROCOPIO, TONI RICCIARDI, ROGGIANI, ANDREA ROSSI, SERRACCHIANI

Istituzione dell'Autorità nazionale per l'intelligenza
artificiale e le neurotecnologie

Presentata il 29 ottobre 2024

Onorevoli Colleghe e Colleghi! – La presente proposta di legge ha come oggetto l'istituzione dell'Autorità nazionale per l'intelligenza artificiale e le neurotecnologie.
Nell'ultimo decennio, la convergenza tra neuroscienze e intelligenza artificiale (IA) ha segnato una svolta significativa nel campo della tecnologia. Recenti progressi nell'IA ispirata al cervello umano hanno raggiunto un punto di svolta nella collaborazione tra i due campi, con l'IA che, iniziata con l'ispirazione dalle neuroscienze, ha raggiunto prestazioni notevoli con una dipendenza minore dalla comprensione neuroscientifica tradizionale e la potenzialità di straordinari impatti su molteplici aspetti della vita delle persone.
Le neurotecnologie e l'IA rappresentano due dei campi di ricerca più promettenti e rivoluzionari del nostro tempo. Con il loro sviluppo, si aprono nuove frontiere per la cura di malattie neurologiche e psichiatriche, l'aumento delle capacità cognitive umane e l'automazione di compiti complessi.
Per neurotecnologie si intendono sistemi elettronici posizionati all'esterno o all'interno del cervello o di altre componenti del sistema nervoso al fine di registrare o stimolare l'attività cerebrale. Le interfacce cervello-computer (BCI) rappresentano una delle aree più promettenti delle neurotecnologie. Questi dispositivi permettono alle persone di controllare computer o altri dispositivi elettronici usando solo i loro pensieri. Le BCI hanno il potenziale di migliorare la qualità della vita per le persone con disabilità fisiche, offrendo nuovi modi per comunicare e interagire con il mondo. Attraverso l'uso delle BCI, le persone con lesioni spinali possono recuperare parte della loro mobilità, e quelle affette da malattie neurodegenerative possono interagire con il loro ambiente in modi prima impensabili. Gli sviluppi nel campo delle BCI non solo aumentano l'indipendenza personale, ma possono anche migliorare la terapia riabilitativa e l'integrazione sociale.
L'IA ha il potenziale di automatizzare numerosi compiti ripetitivi e laboriosi, aumentando così la produttività in vari settori. L'IA è estremamente efficace nell'analizzare grandi quantità di dati per identificare modelli e tendenze che potrebbero sfuggire all'occhio umano. Questo è particolarmente utile in settori come la finanza, dove le IA possono prevedere movimenti di mercato, e nella medicina, dove possono aiutare a diagnosticare malattie in base a sintomi e storie cliniche complesse in tempi estremamente rapidi. Contrariamente alla percezione comune che l'IA sia limitata ai compiti ripetitivi, le nuove possibilità offerte dall'intelligenza artificiale generativa permettono la creazione di contenuti nuovi e originali utilizzando algoritmi e modelli di apprendimento automatico a partire dalle conoscenze esistenti. Questi modelli sono addestrati su grandi quantità di dati e sono in grado di generare testi, immagini, musica, video e altri tipi di contenuti che, nella percezione comune, possono sembrare creati da un essere umano. L'IA generativa apre nuove opportunità nei campi dell'arte, dell'intrattenimento e della comunicazione, permettendo la creazione di opere uniche e la personalizzazione dei contenuti su larga scala.
Il potenziale delle neurotecnologie e dell'IA è quindi enorme e spazia su diversi fronti. In ambito medico, queste tecnologie potrebbero rivoluzionare la cura di malattie neurologiche come il Parkinson, l'Alzheimer e l'epilessia. Interfacce neurali potrebbero permettere di controllare protesi bioniche con il pensiero, ripristinare la vista ai non vedenti e persino curare disturbi mentali come la depressione e l'ansia. Attraverso la stimolazione cerebrale profonda e altre tecniche avanzate, si potrebbero sviluppare nuovi trattamenti personalizzati per i pazienti, migliorando notevolmente la loro qualità della vita e riducendo la necessità di farmaci con effetti collaterali pesanti.
L'IA, inoltre, potrebbe aumentare le nostre capacità cognitive in modi impensabili. Potrebbe aiutarci a memorizzare informazioni più velocemente, elaborare dati complessi con maggiore efficienza e persino espandere la nostra creatività. L'automazione di compiti ripetitivi e faticosi, grazie all'IA, libererebbe tempo e risorse per attività più creative e intellettualmente stimolanti. Per esempio, gli assistenti virtuali basati su IA possono gestire attività quotidiane come la gestione del calendario, la prenotazione di appuntamenti e la ricerca di informazioni, permettendo agli individui di concentrarsi su attività più strategiche e creative.
L'accelerazione nello sviluppo dei sistemi di IA e delle neurotecnologie solleva questioni urgenti nel dibattito contemporaneo sugli impatti sociali e politici delle tecnologie. In particolare, il lancio e la rapida diffusione su larga scala di sistemi di IA generativa come ChatGPT o l'impianto Neuralink hanno portato questi temi al centro dell'attenzione di individui provenienti da vari settori, non necessariamente tecnici, ora costretti a confrontarsi con una tecnologia il cui impatto potenziale è senza precedenti negli ultimi due decenni, o addirittura dalla nascita del World Wide Web agli inizi degli anni '90. Queste tecnologie stanno trasformando non solo l'industria tecnologica, ma anche l'economia globale, la sanità, l'educazione e molte altre aree cruciali della società.
Queste nuove tecnologie offrono straordinarie opportunità per migliorare la nostra comprensione del cervello umano, rivoluzionare la medicina, aumentare la produttività e stimolare l'innovazione. Tuttavia, queste tecnologie presentano anche significativi rischi e sfide etiche che devono essere affrontati con attenzione. È fondamentale che lo sviluppo e l'implementazione di neurotecnologie e IA siano guidati da princìpi etici solidi, che ne considerino l'impatto sociale, economico e umano a lungo termine. La collaborazione tra scienziati, eticisti, politici e la società civile sarà essenziale per garantire che i benefìci di queste tecnologie siano distribuiti equamente e che i rischi siano minimizzati.
L'uso delle neurotecnologie solleva importanti preoccupazioni per la privacy e la sicurezza. La capacità di leggere e interpretare i pensieri di una persona potrebbe essere utilizzata in modo improprio, ad esempio per controllare o manipolare le decisioni delle persone. Inoltre, l'implementazione di dispositivi neurotecnologici comporta rischi per la salute. Gli impianti cerebrali, ad esempio, potrebbero causare infezioni o altre complicazioni. È necessario un monitoraggio rigoroso e continui progressi nella sicurezza dei dispositivi per minimizzare questi rischi. Le normative devono assicurare che i dispositivi siano sottoposti a test rigorosi e che gli utenti siano pienamente informati sui potenziali rischi e benefìci.
Al tempo stesso, gli algoritmi di IA possono prendere decisioni basate sui dati, ma spesso mancano di una comprensione etica delle loro azioni, possono mostrare una distorsione conformistica indotta dalla base di conoscenza elaborata e dai desideri espressi dall'interlocutore e possono riproporre distorsioni cognitive, stereotipi, pregiudizi. Ad esempio, in applicazioni come il riconoscimento facciale, gli algoritmi possono avere pregiudizi impliciti che portano a discriminazioni. Al tempo stesso, campagne orchestrate di disinformazione possono influenzare tanto la produzione quanto la diffusione di contenuti generati da IA. È cruciale implementare meccanismi di controllo e bilanciamento per garantire che le decisioni prese dall'IA siano corrette ed eticamente orientate, in modo da prevenire la categoria dei rischi identificati dal regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (cosiddetto AI Act). L'IA può essere utilizzata anche per scopi nefasti, non solo la disinformazione, la discriminazione e lo hate speech, ma la creazione di armi autonome o la sorveglianza di massa. Queste applicazioni sollevano gravi preoccupazioni sulla sicurezza globale e sui diritti umani. È fondamentale stabilire regolamenti internazionali per prevenire l'abuso delle tecnologie di IA e garantire che siano utilizzate per il bene comune. La trasparenza nei processi decisionali dell'IA e l'accountability degli sviluppatori e degli utilizzatori sono essenziali per mitigare questi rischi.
Un altro aspetto cruciale è la responsabilità e la trasparenza nell'uso delle neurotecnologie e dell'IA. Le aziende e i ricercatori devono essere responsabili delle implicazioni delle loro innovazioni. È necessario sviluppare sistemi di rendicontazione che monitorino l'uso delle tecnologie e identifichino tempestivamente eventuali problemi o abusi. La trasparenza è fondamentale per costruire la fiducia del pubblico e garantire che le tecnologie siano utilizzate in modo etico e responsabile. Questo implica la necessità di creare organismi di supervisione indipendenti che possano valutare e regolamentare l'uso delle neurotecnologie e dell'IA, garantendo che vengano rispettati i diritti degli individui e che le innovazioni tecnologiche non compromettano la sicurezza e il benessere della società.
È probabile che l'integrazione delle neurotecnologie e dell'IA diventi sempre più pervasiva nella nostra vita quotidiana. Le scoperte scientifiche continueranno a spingere i confini della nostra conoscenza, aprendo nuove possibilità e sollevando nuove domande. Sarà essenziale mantenere un dialogo aperto e inclusivo tra scienziati, regolatori, eticisti e il pubblico per navigare attraverso le complessità di queste tecnologie emergenti. Aspetti fondamentali per affrontare i rischi e sfruttare il potenziale delle neurotecnologie e dell'IA sono l'educazione e la consapevolezza. La società deve essere informata sui benefìci e sui pericoli di queste tecnologie. Campagne educative e programmi di formazione possono aiutare a diffondere la conoscenza e preparare le persone a vivere e lavorare in un mondo sempre più dominato da queste innovazioni. Inoltre, la collaborazione globale sarà cruciale per affrontare le sfide poste dalle neurotecnologie e dall'IA. La natura interconnessa di queste tecnologie richiede un approccio coordinato che trascenda i confini nazionali. Le organizzazioni internazionali devono lavorare insieme per sviluppare normative armonizzate e promuovere lo scambio di conoscenze e risorse. Solo attraverso una cooperazione globale possiamo garantire che il progresso tecnologico sia utilizzato per il bene comune e non diventi una fonte di divisione e conflitto. È fondamentale sviluppare un quadro normativo ed etico che garantisca l'uso responsabile delle neurotecnologie e dell'IA, proteggendo al contempo i diritti e la dignità degli individui. Solo attraverso un approccio equilibrato possiamo sfruttare il potenziale di queste tecnologie per il bene comune, minimizzando al contempo i rischi associati.
Queste nuove tecnologie richiedono quindi una regolamentazione rigorosa per garantire che siano sviluppate e utilizzate in modo responsabile. Gli organismi governativi e le organizzazioni internazionali devono collaborare per stabilire normative che proteggano la privacy, promuovano la trasparenza e prevengano l'abuso delle tecnologie. Inoltre, è importante coinvolgere la società civile nel processo di regolamentazione per garantire che le diverse voci siano ascoltate e considerate. Le normative devono essere flessibili e adattabili per tenere il passo con il rapido avanzamento tecnologico, garantendo al contempo che i diritti degli individui siano sempre protetti.
La regolamentazione attuale sulle neurotecnologie è complessa e varia tra diverse giurisdizioni, ma ci sono alcune normative chiave a livello europeo e globale che cercano di indirizzare le sfide etiche e pratiche associate a queste tecnologie: ad esempio l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha emesso raccomandazioni per l'innovazione responsabile nelle neurotecnologie, sottolineando l'importanza di garantire che lo sviluppo e l'implementazione di queste tecnologie rispettino i diritti umani e gli standard etici. Queste raccomandazioni includono linee guida per la privacy dei dati neuronali e la protezione contro l'uso improprio delle neurotecnologie. Inoltre, secondo un rapporto commissionato dal Comitato di bioetica del Consiglio d'Europa, le neurotecnologie sollevano diverse sfide per i diritti umani, come la privacy mentale e il rischio di sorveglianza e manipolazione cerebrale. Questo rapporto evidenzia la necessità di normative che proteggano gli individui da potenziali abusi e che assicurino l'uso etico di queste tecnologie.
Per quanto riguarda la regolamentazione dell'intelligenza artificiale abbiamo il già citato AI Act dell'Unione europea, considerato il più avanzato e ampio – nonché il primo – regolamento esistente a livello mondiale riguardante questa tecnologia. Come tale, è destinato a diventare il punto di riferimento per qualsiasi altro intervento normativo simile su scala globale, analogamente a quanto accaduto con la General Data Protection Regulation (GDPR), altra occasione in cui l'Unione europea si è posta come leader nella regolamentazione della tecnologia. Il regolamento AI Act stabilisce norme precise per l'uso sicuro e trasparente dell'IA, promuovendo al contempo l'innovazione responsabile.
Dopo un lungo e complesso iter legislativo, l'AI Act troverà ora applicazione diretta negli Stati membri, regolamentando il rapporto tra IA e i quasi 450 milioni di cittadini dell'Unione europea, definendo così il ruolo che la tecnologia assumerà nella società contemporanea e nel futuro prossimo. Il testo copre un ampio spettro di scenari di applicazione, che vanno dall'ambito commerciale a quello securitario e di controllo, toccando numerosi settori sociali. Oltre a introdurre norme per l'uso dei sistemi di IA, l'AI Act interviene direttamente anche sulla governance della stessa, stabilendo che gli Stati membri devono dotarsi di un'autorità nazionale competente, responsabile dell'attuazione e dell'applicazione dell'AI Act. Parallelamente, la Commissione europea ha istituito l'AI Office, che sarà responsabile del coordinamento dell'applicazione dell'AI Act. Il testo prevede che queste autorità siano indipendenti. Il ruolo di tali enti sarà cruciale per l'effettiva applicazione dell'AI Act a livello nazionale, motivo per cui la loro costituzione e natura richiedono particolare attenzione. La cooperazione tra le autorità nazionali e l'AI Office sarà fondamentale per garantire un'implementazione armonizzata ed efficace delle normative in tutta l'Unione europea.
In conclusione, le neurotecnologie e l'IA rappresentano una delle frontiere più affascinanti e potenti della scienza moderna. Mentre ci avventuriamo in questo nuovo territorio, è fondamentale procedere con cautela, guidati da princìpi etici e da una visione del futuro che metta al centro il benessere e la dignità umana. Con il giusto equilibrio tra innovazione e responsabilità, possiamo sperare di creare un mondo in cui queste tecnologie migliorino la vita di tutti, garantendo al contempo la sicurezza e la giustizia per le generazioni future. La collaborazione tra diversi attori, compresi scienziati, eticisti, politici e il pubblico, sarà cruciale per navigare attraverso le sfide e sfruttare le opportunità offerte da queste tecnologie.
Se le neurotecnologie e l'IA saranno i pilastri dello sviluppo delle nostre società nei prossimi anni, dal punto di vista sia sociale che economico, riteniamo essenziale che la loro gestione venga affidata a un ente autorevole e completamente indipendente, come è avvenuto in passato per l'anticorruzione e la tutela della privacy. Questo garantirebbe l'effettività dei diritti, così come richiesto dalle norme e dichiarazioni internazionali, assicurando al contempo l'autonomia e la stabilità necessarie rispetto alle influenze politiche. Inoltre, sarà cruciale che l'autorità indipendente sviluppi modalità di coinvolgimento attivo dei cittadini e promuova campagne di sensibilizzazione mirate alla comprensione delle nuove tecnologie, dei loro rischi e delle loro opportunità. La partecipazione pubblica e l'educazione continua saranno elementi fondamentali per garantire che l'implementazione delle neurotecnologie e dell'IA avvenga in modo equo, trasparente e sostenibile, promuovendo un futuro tecnologico che benefìci tutti i membri della società.
Proprio per tali scopi si propone l'istituzione dell'Autorità nazionale per l'intelligenza artificiale e le neurotecnologie.
Nel merito, l'articolo 1 reca le definizioni di intelligenza artificiale e neurotecnologie, mentre l'articolo 2 prevede l'istituzione dell'Autorità nazionale per l'intelligenza artificiale, con sede nella città di Genova. L'Autorità opera in piena indipendenza di giudizio e valutazione, con completa autonomia organizzativa e finanziaria, anche in deroga alle norme di contabilità pubblica, allo scopo di definire le regole e affrontare le questioni tecniche, etiche, normative e di sicurezza legate all'intelligenza artificiale e alle neurotecnologie e di operare con prontezza e precisione a tutela dei cittadini, del lavoro e dell'iniziativa economica, nel rispetto dei princìpi, dei criteri e delle norme dell'Unione europea in materia di disciplina dell'intelligenza artificiale e delle neurotecnologie.
L'articolo 3 individua specificamente le funzioni e i poteri dell'Autorità.
L'articolo 4 definisce il ruolo dell'Autorità quale interfaccia unica con gli utenti in relazione alle sue funzioni e i rapporti dell'Autorità stessa con le pubbliche amministrazioni e le altre Autorità indipendenti.
L'articolo 5 disciplina la composizione del collegio dell'Autorità. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da due membri. Possono essere designati, nel rispetto dell'equilibrio di genere, soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. I soggetti che presentano la candidatura sono inseriti in un apposito elenco dal quale sono estratti i nominativi del presidente dell'Autorità e dei due membri del collegio con meccanismo di sorteggio di carattere aleatorio. La candidatura a componente dell'Autorità può essere presentata da persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. Non possono essere nominati componenti coloro che nei cinque anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nei tre anni precedenti alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangano portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che siano stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme altresì le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Autorità sono nominati per un periodo di cinque anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Autorità, si procede alla sostituzione, tramite sorteggio di carattere aleatorio, per la loro durata in carica e ferma restando la non rinnovabilità del mandato. Sono altresì introdotte regole sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato, ponendo fine ad una grave lacuna e asimmetria della disciplina vigente.
L'articolo 6 disciplina l'organizzazione dell'Autorità, stabilendo che essa ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. In materia di organizzazione interna, si distinguono le funzioni di indirizzo e di controllo del collegio dai compiti gestionali dell'amministrazione, al cui vertice è preposto il segretario generale. Al fine di valorizzare le professionalità interne, si prevede che il segretario generale sia nominato dal collegio tra i dirigenti in servizio presso l'Autorità. Il capo di gabinetto invece, ove istituito su autonoma scelta dell'Autorità, è organo fiduciario del collegio ed è preposto ai rapporti dello stesso con gli uffici e i servizi e alle relazioni esterne di carattere istituzionale. Al comma 4 si consolida il principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, con particolare riguardo ai procedimenti contenziosi e sanzionatori, la cui osservanza è rimessa all'autonomia regolamentare dell'Autorità.
L'articolo 7 definisce la pianta organica dell'Autorità e le modalità di assunzione del personale, mentre l'articolo 8 stabilisce l'entità delle risorse necessarie al funzionamento dell'Autorità.
L'articolo 9 detta i princìpi in materia di procedimenti e di atti dell'Autorità, mentre l'articolo 10 disciplina i rapporti istituzionali dell'Autorità. Essa riferisce alle Camere sui risultati dell'attività svolta presentando una relazione annuale.
Considerata l'estrema rilevanza del tema, si auspica un'approvazione in tempi rapidi della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, per «intelligenza artificiale» si intende un programma informatico, sviluppato con una o più delle tecniche di cui al comma 2, che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, generare contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono.
2. Le tecniche di cui al comma 1 sono:

a) le tecniche di apprendimento automatico, compresi l'apprendimento supervisionato, l'apprendimento non supervisionato e l'apprendimento per rinforzo, con utilizzo di un'ampia gamma di metodi, tra cui l'apprendimento profondo (deep learning);

b) le tecniche basate sulla logica e sulla conoscenza, compresi i metodi che utilizzano la rappresentazione della conoscenza, la programmazione induttiva di tipo logico, le basi di conoscenze, i motori inferenziali e deduttivi, il ragionamento simbolico e i sistemi esperti;

c) le tecniche statistiche basate sulla stima bayesiana e su metodi di ricerca e di ottimizzazione.

3. Ai fini della presente legge, per «neurotecnologie» si intendono i sistemi elettronici collocati all'esterno o all'interno del cervello o di altre parti del sistema nervoso al fine di registrare o stimolare l'attività cerebrale, anche attraverso l'uso di interfacce cervello/computer, costituite da un tipo di canale neuroinformatico di comunicazione diretta tra il cervello e un dispositivo di calcolo che non utilizza il sistema periferico e neuromuscolare.

Art. 2.
(Istituzione dell'Autorità nazionale per l'intelligenza artificiale e le neurotecnologie)

1. È istituita, con sede in Genova, l'Autorità nazionale per l'intelligenza artificiale e le neurotecnologie, di seguito denominata «Autorità».
2. L'Autorità opera in piena indipendenza di giudizio e valutazione, con l'autonomia organizzativa, contabile e amministrativa di cui all'articolo 6, allo scopo di svolgere compiti di vigilanza, di consulenza, di tutela della sicurezza, di sensibilizzazione e di formazione, nonché funzioni ispettive, di verifica e sanzionatorie, nei confronti degli enti di diritto pubblico e privato per la corretta attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea concernente l'utilizzo e lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale e delle neurotecnologie, operando a tutela dei cittadini, del lavoro e dell'iniziativa economica.

Art. 3.
(Funzioni e poteri dell'Autorità)

1. L'Autorità, nel perseguire le finalità di cui alla presente legge, svolge le seguenti funzioni:

a) svolge indagini conoscitive e adotta atti di regolazione nei settori dell'intelligenza artificiale e delle neurotecnologie;

b) supervisiona l'applicazione, l'uso e la commercializzazione di sistemi che includono l'impiego di modelli di intelligenza artificiale e di neurotecnologie, in particolare di quelli che possono comportare rischi significativi per la salute, per la sicurezza, per la parità di trattamento e per la non discriminazione, nel pieno rispetto della normativa vigente, anche in materia di procedure di consultazione, nonché esercita i poteri sanzionatori sui soggetti che violano la normativa;

c) definisce le procedure ed esercita i compiti in materia di notifica, consultazione, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale e delle neurotecnologie;

d) vigila, svolgendo anche attività consultive, ispettive e sanzionatorie, sui sistemi di intelligenza artificiale e sulle neurotecnologie, nonché sulla promozione e sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle neurotecnologie relativamente ai profili di cybersicurezza;

e) promuove interventi e iniziative volti a ridurre al minimo i rischi che possono derivare dall'uso di programmi informatici di intelligenza artificiale con l'obiettivo di eliminare o ridurre i rischi per l'integrità della persona, per la privacy, per la parità di trattamento, in particolare tra donne e uomini, e per altri diritti fondamentali che potrebbero essere compromessi dall'uso improprio dei sistemi di intelligenza artificiale;

f) promuove iniziative di sensibilizzazione, diffusione della conoscenza e promozione della formazione, nonché dello sviluppo, della partecipazione civica e dell'utilizzo responsabile, sostenibile e affidabile dell'intelligenza artificiale e delle neurotecnologie;

g) si coordina e collabora con le altre autorità, nazionali, dell'Unione europea e sovranazionali, per la vigilanza sull'intelligenza artificiale e sulle neurotecnologie;

h) segnala al Governo e al Parlamento, con riferimento agli ambiti di sua competenza, possibili criticità degli atti normativi, anche in relazione alle innovazioni normative e allo sviluppo tecnologico;

i) predispone ambienti di test per i sistemi di intelligenza artificiale e per le neurotecnologie, al fine di rafforzare la tutela degli utenti ed evitare pregiudizi discriminatori;

l) adotta iniziative volte a tutelare l'integrità del cervello dai progressi e dalle capacità sviluppate dalle neurotecnologie;

m) monitora gli sviluppi etici, legali e sociali dell'intelligenza artificiale e delle neurotecnologie;

n) coordina e monitora la tracciabilità e la qualità dei dati pubblici raccolti ed elaborati dai sistemi di intelligenza artificiali usati nei servizi pubblici;

o) esercita ogni altra funzione a essa attribuita della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale e di neurotecnologie.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, l'Autorità esercita i seguenti poteri:

a) stabilisce, previe idonee procedure di consultazione, i livelli qualitativi minimi che i soggetti sottoposti alla sua competenza sono tenuti a garantire e vigila sul loro rispetto;

b) contribuisce a rafforzare la fiducia nella tecnologia e nell'applicazione dell'intelligenza artificiale e delle neurotecnologie, attraverso la creazione di un quadro di certificazione volontaria per i soggetti privati, che consenta di offrire garanzie sulla progettazione responsabile di soluzioni digitali e di garantire elevati standard tecnici, evitando un'eccessiva regolamentazione e consentendo l'innovazione;

c) supervisiona la trasparenza nell'impiego di sistemi decisionali automatizzati all'interno della pubblica amministrazione, promuovendo una migliore comprensione dell'utilizzo dei dati e degli algoritmi, anche istituendo un registro algoritmico nazionale;

d) vigila sui sistemi di intelligenza artificiale e sulle neurotecnologie per garantire il rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea;

e) promuove la redazione di codici deontologici e di norme di autoregolamentazione;

f) può ottenere dai soggetti vigilati le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni;

g) svolge ispezioni presso i soggetti vigilati qualora sussistano elementi che indicano possibili violazioni della regolazione negli ambiti di propria competenza;

h) svolge indagini conoscitive di natura generale, se opportuno in collaborazione con altre autorità di regolazione;

i) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione e, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di tutelare gli interessi degli utenti, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;

l) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, ai fini dell'esercizio delle proprie competenze;

m) in caso di violazione dei provvedimenti dell'Autorità stessa, irroga sanzioni amministrative pecuniarie determinate in considerazione della gravità e della durata dell'infrazione. I proventi delle sanzioni di cui alla presente lettera sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati a un fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato al finanziamento di iniziative per il miglioramento della qualità e della sicurezza dei sistemi digitali della pubblica amministrazione;

n) sviluppa meccanismi di identificazione delle tendenze di sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle neurotecnologie e di valutazione del loro impatto sociale, etico e legale;

o) assicura l'allineamento e il coordinamento della propria attività con le iniziative di altri soggetti pubblici e privati legate all'applicazione di sistemi di intelligenza artificiale e di neurotecnologie;

p) promuove accordi, convenzioni e altri strumenti negoziali previsti dalla legge per sostenere l'esecuzione di programmi relativi all'intelligenza artificiale e alle neurotecnologie;

q) promuove la collaborazione pubblico-privato per favorire la creazione di quadri di sostegno nel settore dell'intelligenza artificiale e delle neurotecnologie al fine di favorirne lo sviluppo umanistico e il corretto utilizzo da parte del tessuto produttivo-imprenditoriale;

r) sostiene la creazione e la diffusione di conoscenza, nonché la formazione, nei settori dell'intelligenza artificiale e delle neurotecnologie, per mostrarne le potenzialità e le opportunità di sviluppo socio-economico, etico e di trasformazione nell'ambito dei modello produttivi, nonché le sfide, i rischi e le incertezze posti dal loro sviluppo e dalla loro adozione.

Art. 4.
(Rapporti con gli utenti, con la pubblica amministrazione e con altri enti)

1. Al fine di agevolare l'ottemperanza alla normativa nazionale e dell'Unione europea da parte di cittadini ed imprese, l'Autorità è designata quale referente unico per l'utente in relazione alle funzioni di cui all'articolo 3.
2. L'Agenzia per l'Italia digitale, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia italiana del farmaco, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, l'Autorità di regolazione dei trasporti, gli organi centrali della pubblica amministrazione e le altre pubbliche amministrazioni, nonché gli enti a essi collegati o da essi dipendenti, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano con l'Autorità ai fini dell'esercizio da parte dell'Autorità stessa della funzione di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Autorità può stipulare, con i soggetti di cui al comma 2, protocolli d'intesa riguardanti gli aspetti applicativi e procedimentali della collaborazione.
4. L'Autorità può stipulare convenzioni, contratti e accordi, può conferire incarichi, anche di gestione, e può avvalersi di qualsiasi altro strumento giuridico che possa essere necessario per collaborare con altri enti pubblici o privati, nazionali o esteri, nonché con organizzazioni internazionali, nell'ambito del suo oggetto e delle sue finalità.
5. L'Autorità definisce, con proprio provvedimento, le condizioni, le procedure e le modalità operative per l'esercizio delle funzioni di referente unico per l'utente per le funzioni di cui all'articolo 3 e svolge i relativi compiti in modo imparziale, trasparente e tempestivo.

Art. 5.
(Composizione del collegio dell'Autorità)

1. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da due membri.
2. Il presidente e i membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, al termine della procedura di cui al comma 3.
3. Possono essere designati, nel rispetto dell'equilibrio di genere, soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. I soggetti che presentano la candidatura sono inseriti, con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, in un elenco dal quale sono estratti, mediante sorteggio, i nominativi del presidente dell'Autorità e dei due membri del collegio.
4. Le candidature di cui al comma 3 possono essere presentate da persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. Non possono essere nominati componenti coloro che nei cinque anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nei tre anni precedenti alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, siano portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che siano stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme altresì le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Autorità sono nominati per un periodo di cinque anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Autorità, si procede alla sostituzione secondo le modalità di cui al comma 3; il sostituto rimane in carica per il periodo che sarebbe spettato al sostituito; resta ferma per il sostituto la non rinnovabilità del mandato.
5. In caso di gravi e persistenti violazioni della presente legge, di impossibilità di funzionamento o di prolungata inattività, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può deliberare, previo parere favorevole espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti dalle competenti Commissioni parlamentari, la revoca motivata del collegio, che è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.
6. Per l'intera durata dell'incarico il presidente e i membri dell'Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi nelle imprese operanti nei settori di competenza dell'Autorità. All'atto dell'accettazione della nomina, i componenti dell'Autorità sono collocati fuori ruolo o in posizioni analoghe, se dipendenti di pubbliche amministrazioni. Nei tre anni successivi alla cessazione dall'incarico, i componenti dell'Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese nei cui confronti sono state adottate misure regolatorie specifiche o aperte istruttorie di vigilanza da parte dell'Autorità, né esercitarvi funzioni societarie. In caso di violazione di tale divieto, ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari nel minimo a 25.000 euro e nel massimo alla maggiore somma tra 250.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito.
7. I componenti e i funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Con regolamento dell'Autorità, è adottato il codice deontologico dell'Autorità stessa, che stabilisce le regole di condotta dei componenti, dei dirigenti e del personale, anche con previsioni relative al biennio successivo alla cessazione del mandato o del rapporto di impiego.

Art. 6.
(Disposizioni in materia di
organizzazione dell'Autorità)

1. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa.
2. Nelle materie riguardanti l'organizzazione interna dell'Autorità, il collegio di cui all'articolo 5, comma 1, svolge le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo. Le funzioni di gestione, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono attribuite ai servizi e agli uffici. Il collegio può attribuire al presidente o a singoli membri la delega a svolgere attività specifiche o ad assumere determinazioni in ambiti di competenza specificamente individuati.
3. All'amministrazione, al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'organizzazione interna dell'Autorità è preposto un segretario generale. Il segretario generale è nominato dal collegio di cui all'articolo 5, comma 1, su proposta del presidente dell'Autorità, tra i dirigenti della stessa Autorità in servizio, per un periodo non inferiore tre anni e non superiore a cinque anni, salva la revoca per giusta causa. Ai rapporti del collegio con i servizi e con gli uffici può sovraintendere un capo di gabinetto, che svolge anche le funzioni di segretario del collegio. Il capo di gabinetto è nominato dal collegio, su proposta del presidente dell'Autorità.
4. Per l'esercizio delle funzioni di controllo a carattere contenzioso e sanzionatorio, l'organizzazione interna dell'Autorità assicura la separazione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni decisorie del collegio. Ferme restando le garanzie funzionali e procedurali previste dalla legge e dai rispettivi ordinamenti, l'Autorità, con appositi regolamenti, può individuare i casi in cui avvalersi, per lo svolgimento di attività preparatorie e strumentali, di altri soggetti pubblici secondo modalità definite in appositi accordi e convenzioni.
5. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 8. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità adotta i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge.

Art. 7.
(Personale dell'Autorità)

1. Alle dipendenze dell'Autorità è posto personale di ruolo, la cui pianta organica è inizialmente pari a 50 unità. Con regolamento dell'Autorità, nel limite degli stanziamenti di bilancio previsti per il suo funzionamento, si provvede alla fissazione definitiva della pianta organica del personale di ruolo, la cui consistenza può discostarsi da quella di cui al primo periodo nel limite di 50 unità. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono determinati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel termine previsto dal comma 6 dell'articolo 6 della presente legge. Il personale è selezionato per pubblico concorso tra soggetti con competenze approfondite e multidisciplinari nel campo delle tecnologie di intelligenza artificiale, dei dati e dell'informatica, dei connessi rischi per la salute e la sicurezza e dei loro rapporti con i diritti fondamentali, nonché tra esperti con competenze nelle scienze sociali ed umanistiche.
2. Al fine di consentire l'immediato funzionamento dell'Autorità, fino all'immissione in servizio del personale di cui al comma 1, l'Autorità può avvalersi, nel limite di un contingente di 30 unità, di personale in posizione di comando proveniente dalle pubbliche amministrazioni, che conserva il trattamento giuridico ed economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni di provenienza, con oneri a carico delle medesime.
3. L'Autorità può inoltre avvalersi, per motivate esigenze di carattere eccezionale, di un contingente di dipendenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni collocati in posizione di comando o di fuori ruolo ovvero in aspettativa nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Il contingente non può essere superiore, complessivamente, a un decimo della dotazione organica dell'Autorità. In aggiunta al contingente ordinario e nel limite di un quinto della dotazione organica iniziale stabilita dal comma 1, l'Autorità può assumere personale specializzato, con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato. Per particolari esigenze di natura tecnica, l'Autorità può avvalersi, in aggiunta al contingente ordinario e nel limite di un ventesimo della dotazione organica iniziale stabilita dal comma 1, di esperti assunti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato. L'Autorità può altresì avvalersi di personale dipendente di altre autorità indipendenti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità e di esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, mediante collocamento fuori ruolo, nell'ambito di convenzioni concluse tra le autorità interessate.
4. Con proprio regolamento, l'Autorità stabilisce le modalità di accesso per pubblico concorso al ruolo organico in conformità ai princìpi stabiliti dalla presente legge.

Art. 8.
(Finanziamento dell'Autorità)

1. Agli oneri derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul versamento, da parte dei fornitori di servizi della società dell'informazione con fatturato superiore a 50 milioni di euro, di un contributo pari allo 0,035 per cento del fatturato medesimo.
2. Il contributo di cui al comma 1 è versato secondo le modalità stabilite, entro il 31 luglio di ogni anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 9.
(Procedimenti e atti dell'Autorità)

1. I regolamenti e gli atti a contenuto generale adottati dall'Autorità sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'Autorità, nonché, con funzione meramente informativa, nel sito internet istituzionale della stessa Autorità. L'Autorità redige annualmente una raccolta degli atti di cui al presente comma, nonché delle norme legislative e regolamentari dello Stato oggetto di attuazione da parte della stessa Autorità. Di tale raccolta, che ha valenza meramente informativa, deve essere garantita adeguata pubblicità, anche mediante il sito internet istituzionale dell'Autorità.
2. I regolamenti e gli atti a contenuto generale dell'Autorità, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore o della materia su cui vertono. Essi sono accompagnati da una relazione che illustra le conseguenze dei medesimi atti sulla regolamentazione, sull'attività degli operatori e sugli interessi dei consumatori e degli utenti.
3. L'Autorità consulta i soggetti interessati e i loro organismi rappresentativi e si avvale di forme di consultazione pubblica.
4. L'Autorità sottopone a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da essa adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni di mercato e dei bisogni dei consumatori e degli utenti, nel rispetto del principio di proporzionalità.
5. L'Autorità disciplina con propri regolamenti l'applicazione dei princìpi di cui al presente articolo, indicando i termini massimi per la conclusione dei procedimenti e i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi con decisione motivata.
6. L'Autorità può promuovere la redazione di codici deontologici o norme di autoregolamentazione da parte di soggetti regolati o vigilati.
7. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono svolti dall'Autorità nel rispetto dei princìpi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio e della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni decisorie del collegio.

Art. 10.
(Disposizioni in materia di
rapporti istituzionali)

1. L'Autorità riferisce alle Camere sull'attività svolta e sui risultati conseguiti presentando una relazione annuale.
2. L'Autorità può presentare alle Camere e al Governo pareri e segnalazioni in ordine alle iniziative legislative o regolamentari in materia di intelligenza artificiale e di neurotecnologie.
3. L'Autorità collabora con le altre autorità indipendenti nelle materie di competenza concorrente, anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni, e assicura la leale cooperazione, anche attraverso segnalazioni e scambi di informazioni, con le autorità e le amministrazioni competenti dell'Unione europea e degli altri Stati, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
4. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire all'Autorità notizie, informazioni e la collaborazione necessaria per l'adempimento delle sue funzioni.

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